N. 57 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 giugno 2004.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 1° giugno 2004 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 27 del 14-7-2004)

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui
uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione
Lombardia, in persona del presidente della giunta p.t., per la
declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 1, comma 1, lett. j) e
n), l.r. 24 marzo 2004, n. 5, pubblicata nel B.U.R. n. 13 del
26 marzo 2004, avente ad oggetto «Modifiche a leggi regionali in
materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato
ordinamentale 2004», giusta delibera del Consiglio dei ministri
21 maggio 2004.

1. - La legge della Regione Lombardia 24 marzo 2004, n. 5
apporta, con l'art. 1, una serie di «Modifiche alla legge regionale
14 luglio 2003, n. 10 "Riordino delle disposizioni legislative in
materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi
regionali"», e - per quel che interessa - in materia di tasse
automobilistiche e tasse sulle concessioni regionali; nelle lett. j)
e n) del primo comma sono previste, rispettivamente, l'estensione
dell'ambito di esenzione dalla tassa automobilistica a particolari
veicoli storici e una tassa di Euro 16,00 per il rilascio della
concessione di caccia e pesca.
La lett. j) estende l'ambito di applicazione della esenzione
prevista dall'art. 48, comma 4, legge n. 10/2003 anche ai veicoli
iscritti «a clubs, registri ed associazioni di settore riconosciuti
dalla Regione Lombardia»; la lett. n) sottopone alla tassa di Euro
«16,00» il rilascio della concessione regionale di cui al Titolo II
(Caccia e pesca), numero d'ordine 18, licenza di tipo D.
2. - Entrambe le disposizioni sono censurabili sotto il profilo
della legittimita' costituzionale, in quanto intervengono in materia
sottratta alla potesta' legislativa regionale, atteso che le regioni
non sono legittimate ad intervenire sulla disciplina delle tasse
automobilistiche e di concessione regionale, come di tutte le altre
tasse disposte con legge statale, sia pure destinate alle regioni
stesse, salvo che per il limitato fine di variarne l'importo
nell'ambito di quanto stabilito dalla legislazione statale di
riferimento.
Tanto si trae dalle pronunzie della Corte costituzionale che si
sono espresse in materia e, in particolare, dalle sent. 296, 297 e
311 del 2003 e 37 del 2004; in quest'ultima pronuncia la Corte (par.
5) ha testualmente chiarito che il nuovo disegno costituzionale
oggetto - per quanto riguarda il sistema finanziario e tributario
degli enti locali - delle disposizioni dell'art. 119 Cost., come
novellato dalla legge cost. 3/2001 «richiede ...come necessaria
premessa l'intervento del legislatore statale, il quale, al fine di
coordinare l'insieme della finanza pubblica, dovra' non solo fissare
i principi cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ma anche
determinare le grandi linee dell'intero sistema tributario e definire
gli spazi e i limiti entro i quali potra' esplicarsi la potesta'
impositiva, rispettivamente, di Stato, Regioni ed enti locali...
Cosi' che oggi non si danno ancora, se non in limiti ristrettissimi,
tributi che possono definirsi a pieno titolo "propri" delle regioni o
degli enti locali... Anche i tributi di cui gia' oggi la legge dello
Stato destina il gettito, in tutto o in parte, agli enti autonomi, e
per i quali la stessa legge riconosce gia' spazi limitati di
autonomia agli enti quanto alla loro disciplina... sono istituiti
dalla legge statale e in essa trovano la loro disciplina, salvo che
per i soli aspetti espressamente rimessi all'autonomia degli enti
territoriali».
Nella specie, la Regione Lombardia ha esercitato proprio questi
poteri normativi al momento non sussistenti in capo alle regioni ed
al di fuori della regolamentazione dettata dalla legge statale di
riferimento; in particolare:
a) quanto alle tasse automobilistiche, l'estensione della
caratteristica di storicita', ai fini dell'esenzione dal pagamento
delle tasse automobilistiche, anche ai veicoli iscritti «a clubs,
registri e associazioni di settore riconosciuti dalla Regione
Lombardia» e' in contrasto con quanto disposto dall'art. 60, comma 4,
del d.lgs. 285/1992 che limita la caratteristica di storicita' ai
soli veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano
Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI; in buona sostanza, la Regione
con la norma in esame, intervenendo in un ambito normativo precluso
alla legislazione regionale, introduce una disciplina difforme da
quella stabilita in legge statale, ampliando l'ambito dell'esenzione
dal pagamento della tassa senza esserne facultizzata;
b) quanto alle tasse di concessione regionale, l'elevazione a
Euro 16,00 dell'importo della tassa il rilascio della concessione
regionale di cui al Titolo II (Caccia e pesca), numero d'ordine 18,
licenza di tipo D, e' in contrasto con la tariffa prevista nella
legge statale di riferimento, approvata - ai sensi della legge
n. 281/1970 - con d.lgs. 230/1991, ove per il rilascio delle licenze
in argomento, e' stabilito un importo di Euro 8,52 (pari a L.
16.000); con l'intervento che qui si censura la Regione ha legiferato
al di la' dei limitati poteri di intervento sulle dette disposizioni
legislative statali fissati dall'art. 3, comma 5, legge n. 281/1970
(che contempla «aumenti di tariffa... in misura non superiore al 20
per cento degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero
in misura non eccedente la maggiore percentuale di incremento
disposta dallo Stato per le tasse di concessione governative») e
dall'art. 55 d.lgs. 446/1997 (che, in relazione alle tariffe
approvate con il d.lgs. 230/1991, concede la facolta' di non
applicarle per alcune voci); nella specie, invece, la Regione ha
sottoposto a tassazione - pressoche' doppia rispetto a quella statale
- una voce che nella tariffa regionale vigente era addirittura
esente.
4. - Le norme censurate, in conclusione, sono state adottate in
violazione:
a) dell'art. 119 della Costituzione, per lesione del sistema
finanziario e tributario degli enti locali, come delineato dopo la
legge cost. 3/2001, considerato che all'attualita' i tributi de
quibus non possono definirsi tributi propri della regione ai sensi
del comma 2 dello stesso art. 119;
b) dell'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione che
attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di sistema
tributario e contabile dello Stato, sistema nel quale sono al momento
inserite anche le tasse di cui si discute, cosi' che non spetta alla
Regione Lombardia ed esula dalla sua competenza legislativa la
regolamentazione della materia delle tasse automobilistiche e di
concessione, anche se destinate a beneficio delle regioni.
Tanto premesso e considerato, giusta delibera del Consiglio dei
Ministri in data 21 maggio 2004,


Si chiede
Che la Corte costituzionale adita voglia dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. j) e n),
della legge Regione Lombardia 24 marzo 2004, n. 5, avente ad oggetto
«Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo
economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004», per violazione
degli artt. 119 e 117 della Costituzione.
Si produrra' copia della delibera del Consiglio dei Ministri.
Avvocato dello Stato: Giuseppe Albenzio

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