Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 15 maggio  2019  (del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri).

(GU n. 25 del 2019-06-19)

 

    Ricorso  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   (c.f.

80188230587), in persona del Presidente del Consiglio attualmente  in

carica, rappresentata e difesa per mandato  ex  lege  dall'Avvocatura

generale dello Stato (c.f.  80224030587),  presso  i  cui  uffici  ha

domicilio in Roma, via  dei  Portoghesi  12  (fax  0696514000  -  PEC

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), ricorrente;

    Contro Regione Basilicata, in persona del presidente della giunta

regionale attualmente in carica, resistente;

    per l'impugnazione  e  la  dichiarazione  di  incostituzionalita'

degli articoli 7, comma 1, e 11 della legge regionale  n.  2  del  13

marzo 2019 recante «Legge di stabilita'  regionale  2019»  pubblicata

sul BUR n. 12 del 14 marzo 2019.

    Il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato in  data  13

marzo 2019 la legge n.  2  («Legge  di  stabilita'  regionale  2019»)

contenente 23 articoli.

    Le disposizioni di questa legge  riguardano  svariati  ambiti  di

intervento; per citarne alcuni: dalla materia  finanziaria  a  quella

delle  risorse  idriche,  dalla   disciplina   delle   funzioni   non

fondamentali  delle   province   ai   consorzi   industriali,   dalla

soppressione dell'Autorita' di bacino della Basilicata ai  contributi

straordinari ad alcuni comuni.

    Sennonche', ad avviso della Presidenza del Consiglio dei ministri

questa legge in due  sue  norme  lede  i  criteri  di  riparto  della

potesta' legislativa tra Stato e regioni, ed invade  la  sfera  della

competenza statale e, per altro verso,  contrasta  con  la  normativa

comunitaria.

    Per questo motivo la Presidenza deve impugnare la legge regionale

in epigrafe menzionata, affidandosi ai seguenti

 

                                             Motivi

 

1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma  1,  della  legge

regionale Basilicata 13 marzo 2019, n. 2,  per  violazione  dell'art.

117, comma 2, lettera s) della Costituzione.

    La norma di cui in rubrica dispone il  riconoscimento  in  favore

dei comuni macrofornitori di risorse idriche, come individuati da  un

delibera della  giunta  regionale  del  2015,  di  un  contributo  di

compensazione ambientale pari ad euro 0,22 per  ogni  metro  cubo  di

acqua immessa in rete eccedente il fabbisogno comunale.

    Il beneficio  e'  dalla  legge  erogato  al  dichiarato  fine  di

assicurare il mantenimento delle condizioni ambientali delle fonti di

approvvigionamento idrico da acquifero, di continuare ad incrementare

le politiche tese  allo  sviluppo  sostenibile  e  di  consentire  il

completamento delle opere relative alle reti di distribuzione.

    La Presidenza del Consiglio  osserva  che  la  previsione  di  un

contributo di compensazione ambientale destinato ai comuni  affinche'

svolgano  attivita'  dirette   al   mantenimento   delle   condizioni

ambientali delle fonti  di  approvvigionamento  idrico  e'  in  linea

astratta  perfettamente  ammissibile  in  quanto   rientrante   nelle

politiche di sviluppo sostenibile.

    Si tratterebbe in sostanza,  ancorche'  poco  definita  nei  suoi

contorni e nelle sue modalita', di una misura di tutela della risorsa

idrica, che non confligge con lo spirito e le previsioni del  decreto

ministeriale  n.  39/2015  (Regolamento  recante   criteri   per   la

definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari

settori di impiego dell'acqua).

    E' invece assai dubbia l'ammissibilita' la parte della  norma  in

questione,  laddove  prevede  che  il  contributo  di   compensazione

ambientale sia destinato al completamento delle  opere  afferenti  le

reti di distribuzione.

    Le reti di distribuzione infatti, quando  riguardano  l'acqua  ad

uso potabile, sono elementi del Servizio idrico integrato (SII).

    In base alla normativa statale vigente, gli interventi  attinenti

al Servizio idrico integrato sono realizzati dal gestore  affidatario

del servizio e non gia'  dai  comuni,  e  i  relativi  costi  trovano

(devono trovare)  copertura  nella  tariffa,  secondo  la  disciplina

dettata dall'art. 154 del decreto legislativo  n.  152/2006  e  dalla

regolazione di settore emanata dall'ARERE.

    Sebbene sia in linea teorica ammissibile  il  concorso  di  fondi

pubblici, che unitamente alla tariffa possono  finanziare  interventi

infrastrutturali nel settore idrico, con la norma in  discussione  la

Regione Basilicata effettua un'attribuzione impropria del  contributo

di compensazione ambientale,  erogandolo  ai  comuni  invece  che  al

gestore unico del servizio, che nel caso di  specie  e'  l'Acquedotto

Lucano nell'ambito dell'ATO regionale.

    L'illegittima attribuzione ai  comuni  di  funzioni  relative  al

Servizio idrico integrato che la norma dispone non considera  che  la

normativa statale  vigente  ha  privato  i  singoli  comuni  di  ogni

competenza  in  quella  materia,  competenza  che  invece   oggi   e'

esclusivamente spettante agli enti di Governo d'ambito,  cui  pure  i

comuni partecipano (art. 147 decreto legislativo n. 152/2006).

    E se la competenza in  materia  spetta  esclusivamente  a  quegli

enti, e' ad essi che incombono l'organizzazione e  la  pianificazione

degli interventi nel settore idrico,  ivi  compresa  naturalmente  la

loro realizzazione.

    Ma la scelta legislativa compiuta dalla  Regione  Basilicata  con

questa norma, oltre  ai  profili  di  illegittimo  contrasto  con  il

sistema statale, presenta anche  il  non  trascurabile  inconveniente

della duplicazione dei costi, in quanto  essi  ricadrebbero  sia  sul

contributo sia sulla tariffa.

    Poiche'   per   costante   giurisprudenza    costituzionale    le

disposizioni in materia di tutela delle acque contenute  nella  parte

III del decreto legislativo n. 152/2006 attengono alla materia  della

tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (Corte cost. n. 229/2017), che

ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s) della  Costituzione

spetta alla competenza legislativa esclusiva dello  Stato,  la  legge

regionale che qui si censura si pone in contrasto con l'appena citato

parametro costituzionale, dettando una disciplina diversa  da  quella

che lo Stato ha dettato per il settore.

    Si tratta come noto di una disciplina che,  anche  in  attuazione

degli obblighi comunitari, spetta allo  Stato  perche'  deve  trovare

uniforme attuazione su tutto il  territorio  nazionale,  e  non  puo'

quindi soffrire limiti, eccezioni o differenziazioni a seconda  delle

diverse parti del territorio stesso, per effetto di norme che singole

regioni ritengano di emanare

    Ne deriva la sua necessaria declaratoria di illegittimita' per la

violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.

2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 11 della  legge  regionale

Basilicata 13 marzo 2019, n. 2 per violazione dell'art. 117, comma 1,

della Costituzione.

    La  norma,  intitolata  «Disposizioni  in  materia  di   consorzi

industriali», stanzia una  somma  a  valere  sugli  stanziamenti  del

bilancio triennale finalizzata a  garantire  il  conseguimento  degli

obiettivi del piano di risanamento dei consorzi industriali approvato

dalla giunta regionale nell'anno 2018,  e  prevede  le  modalita'  di

erogazione di quelle somme in favore del Consorzio  per  lo  sviluppo

industriale della Provincia di Potenza.

    Sennonche', quel consorzio - ai sensi dell'art. 36 della legge  5

ottobre 1981, n. 317 e dell'art. 10 della legge regionale 5  febbraio

2010, n. 18  -  e'  ente  pubblico  economico,  soggetto  quindi  che

esercita attivita' imprenditoriale.

    In tale veste giuridica, la dazione di denaro pubblico  destinata

a risanare la situazione economica finanziaria dell'ente si configura

necessariamente come aiuto di Stato.

    E d'altra parte, la stessa Regione Basilicata, nella sua legge n.

18/2010 (recante «Misure finalizzate al riassetto ed  al  risanamento

dei consorzi per lo sviluppo industriale») espressamente riconduce le

erogazioni in questione alla materia degli aiuti di Stato.

    Ne deriva che gli aiuti di cui alla norma  qui  censurata  devono

necessariamente essere compatibili con la disciplina comunitaria,  ed

in particolare  con  le  regole  imposte  dalla  comunicazione  della

Commissione  sugli  «Orientamenti  sugli  aiuti  di  Stato   per   il

salvataggio e la  ristrutturazione  di  imprese  non  finanziarie  in

difficolta'» (2014/C 249/01): i contributi da concedere devono essere

notificati alla Commissione europea per la preventiva  autorizzazione

sulla base della positiva verifica dei  presupposti  stabiliti  dalla

stessa Comunicazione,  e  comunque  la  norma  che  li  prevede  deve

contenere la clausola della c.d. «stand still».

    Inoltre,  di  norma  gli  aiuti   per   il   salvataggio   e   la

ristrutturazione possono essere concessi solo una volta nel decennio.

    Considerato quindi che la disposizione della legge  regionale  in

esame non rispetta le condizioni di compatibilita' con  l'ordinamento

comunitario, si manifesta il vizio di  illegittimita'  costituzionale

per la violazione dell'art. 117, comma 1, della Costituzione.

 

                                            P.Q.M.

 

    La  Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri,   come   sopra

rappresentata e difesa, conclude affinche'  la  Corte  costituzionale

voglia accogliere il presente  ricorso  e  per  l'effetto  dichiarare

l'illegittimita' costituzionale delle  norme  della  legge  regionale

della Basilicata n. 2/2019 in epigrafe elencate e nel  presente  atto

specificamente censurate.

 

Roma, 10 maggio 2019

L'Avvocato dello Stato: Corsini

 

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