Ricorso n. 57 del 17 maggio 2005 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 Maggio 2005 - 17 Maggio 2005 , n. 57
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 17 maggio 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 23 del 8-6-2005)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici e'
legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
Contro la Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del
presidente della giunta regionale pro tempore per la declaratoria
della illegittimita' costituzionale degli articoli 16, comma 3 e 21,
comma 1, lett. f) della legge regionale n. 5 del 4 marzo 2005,
pubblicata nel BUR della Regione Friuli-Venezia Giulia del 9 marzo
2005, n. 10, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 29
aprile 2005.
F a t t o
In data 9 marzo 2005 e' stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia la Legge regionale n. 5 del 4
marzo 2005, recante «Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale
delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati». Con detta
normazione la regione ha inteso regolamentare, «nel rispetto dei
diritti fondamentali della persona umana e in armonia con la
Costituzione, i principi e le convenzioni di diritto internazionale,
la normativa comunitaria e statale» (art. 1), la politica regionale
in materia. In particolare la regione si e' prefissa gli obiettivi di
operare al fine di eliminare ogni forma di discriminazione,
assicurare pari opportunita' nell'accesso ai servizi (istruzione,
sanita), al lavoro, alla proprieta' immobiliare, favorire la
valorizzazione delle identita' culturali, religiose e linguistiche,
garantire specifiche forme di tutela ai soggetti c.d. «vulnerabili»
(art. 1 cit.).
Piu' specificamente, per quanto qui interessa:
l'art. 16 intende assicurare forme efficaci di tutela per i
minori stranieri non accompagnati, considerando interventi di
accoglienza e tutela finalizzati all'integrazione;
l'art. 21 prevede l'organizzazione di servizi territoriali
che provvedono, tra l'altro (lett. f), «allo svolgimento degli
adempimenti istruttori relativi alle istanze di richiesta e rinnovo
di permesso di soggiorno e di carta di soggiorno, di richiesta di
nullaosta al ricongiungimento familiare, in accordo con le competenti
strutture del Ministero, dell'interno».
Le richiamate disposizioni appaiono in contrasto con il dettato
costituzionale eccedendo le competenze regionali in materia, e devono
pertanto essere dichiarate costituzionalmente illegittime e
conseguentemente annullate sulla base delle seguenti considerazioni
in punto di
D i r i t t o
1. - Va premesso che le materie della condizione dei cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione europea e dell'immigrazione
rientrano nella potesta' legislativa esclusiva dello Stato secondo
quanto prescrive l'art. 117, comma 2, lett. a) e b).
Conseguentemente, tutte le norme che regolano l'ingresso nel
territorio nazionale, la permanenza e l'espulsione, sono riservate
alla normazione statale, per evidenti finalita' di uniformita' a
livello nazionale, e si trovano da ultimo regolamentate nel decreto
legislativo n. 286/1998 («Testo Unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero»), che pone per le regioni a statuto speciale «norme
fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica» (cfr.
art. 1, comma 4, d.lgs. cit. e, per la Regione Friuli-Venezia Giulia,
l'art. 4 dello statuto regionale - l. cost. n. l/1963).
La legge regionale in esame si trova tuttavia ad incidere in
materia di immigrazione e condizione del cittadino straniero
extracomunitario con diverse disposizioni. E' pur vero che cio'
avviene, dichiaratamente, quale fonte comunque subordinata, in
apparente armonia con il sistema delineato dagli artt. 4 e 5 dello
statuto regionale (l. cost. n. 1/1963): ma, come e' agevole
osservare, alla dichiarazione di principio segue, in due ipotesi, una
illegittima invasione della competenza esclusiva statale, laddove
l'ente locale puo' provvedere solo nell'ambito della propria
competenza legislativa concorrente o residuale.
2.1. - Come e' gia' accennato, l'art. 16 della legge n. 5/2005
vuole assicurare ai minori stranieri non accompagnati efficaci forme
di tutela. A tali fini la regione e' autorizzata a concedere a
soggetti pubblici e privati finanziamenti (comma 1) per interventi
«volti ad assicurare livelli adeguati di accoglienza, protezione e
inserimento sociale dei minori accolti in programmi di assistenza»
(comma 2). «Al fine di sostenere la conclusione dei percorsi di
integrazione, gli interventi avviati durante la minore eta' ai sensi
dei commi 1 e 2 possono proseguire successivamente al raiungimento
della maggiore eta».
2.2. - E' evidente che tale ultima disposizione, a dispetto della
riserva contenuta nell'art. 117 Cost., si pone in diretto contrasto
con le norme che rimettono al Legislatore statale di regolare la
concessione del permesso di soggiorno ai cittadini extracomunitari.
Infatti, il Testo Unico gia' richiamato e le successive norme
regolamentari attuative disciplinano partitamente la situazione del
minore presente nel territorio italiano (v., ad es., gli artt. 31 e
32 d.lgs. cit.), prevedendo con quali modalita' e per quale durata
puo' essere rilasciato allo stesso il permesso di soggiorno al
compimento della maggiore eta', e chiarendo come cio' si inserisca
nella piu' generale politica della immigrazione. Il richiamato
art. 32 prevede, cosi', che un permesso possa essere rilasciato ai
minori stranieri purche' si trovino sul territorio nazionale da non
meno di tre anni ed abbiano seguito un progetto di integrazione
sociale e civile per non meno di due anni, sempre che dispongano di
un alloggio e frequentino corsi di studio, ovvero svolgano attivita'
lavorativa retribuita nelle forme e con le modalita' previste dalla
legge italiana, ovvero ancora siano in possesso di contratto di
lavoro anche se non ancora iniziato; stabilisce, inoltre, che il
numero dei permessi di soggiorno rilasciati sia portato in detrazione
dalle quote di ingresso definite annualmente.
La legge regionale, con la disposizione che qui si impugna, non
solo indirettamente incide su questa competenza, prevedendo la
possibilita' per il minore di permanere nel territorio nazionale in
ipotesi diverse e ulteriori, ma non indica nemmeno un termine certo
per tale permanenza, non chiarendo per quanto tempo possa il soggetto
partecipare al programma di integrazione una volta compiuta la
maggiore eta'.
Cosi' legiferando, dunque, la regione ha illegittimamente inciso
nella competenza esclusiva statale, eccedendo dalla competenza
regionale con violazione del secondo comma dell'art. 117 Cost., di
tal che l'art. 16, comma 3, della legge n. 5/2005 della Regione
Friuli-Venezia Giulia deve essere dichiarato costituzionalmente
illegittimo ed annullato.
3.1. - Parimenti illegittimo si appalesa il comma 1, lettera f),
dell'art. 21, della stessa legge regionale n. 5/2005, laddove dispone
che i comuni e le Province organizzano, nell'ambito delle proprie
competenze, i servizi territoriali che provvedono (tra l'altro) «allo
svolgimento degli adempimenti istruttori relativi alle istanze di
richiesta e rinnovo di permesso di soggiorno e di carta di soggiorno,
di richiesta di nullaosta al ricongiungimento familiare, in accordo
con le competenti strutture del Ministero dell'interno».
3.2. - Appare anche qui evidente come tale intervento
legislativo, incidendo direttamente in materia e regolamentando la
fattispecie in maniera diversa da quella prevista dallo Stato, si
pone in contrasto tanto con i principi costituzionali che
attribuiscono allo Stato stesso la competenza esclusiva in materia di
richiesta e rilascio del permesso di soggiorno, quanto con la
legislazione statale; in particolare con l'art. 5 del piu' volte
richiamato Testo Unico e con il regolamento di attuazione. A fronte
di tale obiettiva ingerenza e dell'evidenziato contrasto, a nulla
pertanto rileva che, all'art. 2 della legge regionale, si affermi che
«gli interveni regionali sono attuati in conformita' al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286». Tale doveroso limite - derivante
dalla gia' richiamata natura di norma fondamentale di riforma
economico-sociale della Repubblica che e' propria del decreto
legislativo -, infatti, puo' e deve operare laddove la regione,
disciplinando fattispecie che indirettamente vadano a toccare la
materia dell'immigrazione, come, ad esempio, nel caso del lavoro
dello straniero, eserciti la propria potesta' legislativa concorrente
o residuale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 117 Cost. Ma appare
insanabilmente violato quando le disposizioni poste vanno a incidere
in materia di competenza statale esclusiva come e' accaduto nel porre
la disciplina di cui alla lettera f) del comma 1, dell'art. 21.
Anche sotto questo profilo la norma deve essere dichiarata
pertanto costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 117,
comma 2 della Costituzione.
P. Q. M.
Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia
dichiarare costituzionalmente illegittimi e conseguentemente
annullare gli articoli 16, comma 3 e 21, comma 1, lett. f) della
legge regionale n. 5 del 4 marzo 2005, pubblicata nel BUR della
Regione Friuli-Venezia Giulia del 9 marzo 2005, n. l0, recante «Norme
per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei
cittadini stranieri immigrati», come da delibera del Consiglio dei
ministri in data 29 aprile 2005, nelle parti e per i motivi
illustrati nel presente ricorso.
Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:
1) estratto della delibera del Consiglio dei ministri 29
aprile 2005;
2) copia della legge regionale impugnata.
Con ogni salvezza.
Roma, 4 maggio 2005
Avvocato dello Stato: Massimo Salvatorelli