RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2  maggio 2006 , n. 57
Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  2  maggio  2006  (del  Presidente  del Consiglio dei
ministri)
 
 
(GU n. 22 del 31-5-2006)
 
 
 
    Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, nei confronti
della  Regione  Sardegna  in  persona del suo presidente della giunta
avverso l'art. 1, comma 4 e comma 9 della legge regionale 24 febbraio
2006,  n. 1,  intitolata "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e pluriennale della Regione", pubblicata nel Boll. uff. n. 7
del 1° marzo 2006 (supplemento ordinario).

    La  determinazione  di proposizione del presente ricorso e' stata
approvata  dal  Consiglio  dei  ministri nella riunione del 27 aprile
2006 (si depositera' estratto del relativo verbale).
    L'art. 1,   comma  4  in  esame  prevede  che  al  "disavanzo  di
amministrazione  a  tutto  il  31  dicembre  2005" sia data copertura
"mediante  ricorso  all'indebitamento  per  euro  1.316.598.000", con
oneri valutati in euro 76.139.000 per ciascuno degli anni dal 2007 al
2035. Questa disposizione contrasta palesemente con l'art. 119, comma
sesto  ed anche con 1'art. 117, comma secondo, lettere a) ed e) Cost.
nonche'  con  l'art. 11  dello  statuto  speciale  per la Sardegna, e
contrasta  altresi'  con  l'insegnamento  dato da codesta Corte nella
sentenza  n. 425  del 2004 (in particolare, al punto 6), in relazione
alle norme interposte recate all'art. 3, commi da 16 a 21 della legge
24 dicembre 2003, n. 350.
    L'illegittimita' costituzionale della parte dianzi trascritta del
citato  comma  e'  talmente  palese  che  risulta  persino  superfluo
svolgere  -  come  richiesto  da qualche pronuncia di codesta Corte -
argomentazioni  illustrative:  la copertura del menzionato "disavanzo
di   amministrazione"  certamente  non  puo'  essere  considerata  un
investimento  ai sensi dell'art. 119, comma sesto Cost. e dell'ancora
piu'  rigoroso  l'art. 11  dello statuto speciale. D'altro canto, "la
nozione  di  indebitamento  e'  ispirata  ai criteri adottati in sede
europea  ai  fini del controllo dei disavanzi pubblici; si tratta, in
definitiva,  di  tutte  le  entrate  che non possono essere portate a
scomputo  del  disavanzo calcolato ai fini del rispetto dei parametri
comunitari"   (cosi'   nella   citata   sentenza).   Si   ha   quindi
incompatibilita'  anche  con l'art. 117, comma secondo, lettere a) ed
e) Cost.
    Per  comprendere  l'art.  1,  comma  9 della legge in esame giova
prendere  le  mosse  dall'art.  1,  comma 138 della legge 23 dicembre
2005,  n. 266: per il 2006 i "principi fondamentali del coordinamento
della  finanza  pubblica" determinati in commi successivi al predetto
138  devono  essere osservati (anche) dalle province e dai comuni con
popolazione  "fino  a  5000  abitanti" (qui interessano solo gli enti
locali  della Sardegna). I principi relativi al complesso delle spese
in conto capitale" sono recati dai commi 139 (secondo periodo), 141 e
143  (possono  tralasciarsi  i  commi  144,  145,  1446  e 147) della
predetta  legge  n. 266 del 2005; nonche' per gli enti locali siti in
regioni a statuto speciale dal successivo comma 148 (escluso il primo
periodo).
    Il  predetto  comma  143 - che recita "a netto delle" - elenca le
tipologie  di  spese che sottratte dal complesso delle spese in conto
capitale del 2004, dato "storico", questo, assunto a base del calcolo
del limite massimo "non puo' essere superiore a" della corrispondente
spesa   nel  2006.  Ovviamente,  maggiori  e  piu'  numerosi  sono  i
"sottraendi"  obbligatori,  piu'  basso risulta detto limite massimo.
L'art. 1,  comma 9 in esame prevede invece "sottraendi" aggiuntivi e,
comunque,  sensibilmente  diversi  da  quelli  indicati nel comma 143
citato;  conseguentemente,  il  dato  "storico"  assunto  a  base del
calcolo   e   quindi   il   limite  massimo  (alias,  "tetto")  delle
possibilita'  di  spesa  e  di indebitamento risulta non coerente con
quanto consentito dagli anzidetti principi fondamentali.
    Palese dunque la violazione dell'art. 117, comma secondo, lettere
a) ed e), e comma terzo, ultimo periodo, nonche' dell'art. 119, commi
secondo  e  sesto  Cost., e dell'art. 7 dello statuto speciale per la
Sardegna.  Giova  precisare  che  la  finanza  locale  e' materia non
elencata  negli  artt. 3,  4  e  5 del menzionato Statuto speciale, e
certamente diversa dalla - e non inclusa nella - materia "ordinamento
degli  enti  locali"  (art. 3, lettera b) come modificato dalla legge
cost.  n. 2  del  1993). Cio' e' confermato dagli artt. 5, n. 3 (come
sostituito  dalla  legge  cost.  n. 2 del 1993) e 80 (come sostituito
dalla  legge  n. 386 del 1989) del testo unico d.P.R. 31 agosto 1972,
n. 670  relativo  al Trentino Alto Adige, ove "ordinamento degli enti
locali"  (di  competenza regionale) e "finanza locale" (di competenza
provinciale) sono esplicitamente materie distinte.
      Comunque,  l'interesse  dello  Stato e dell'Unione europea alla
effettiva realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica prescinde
dalla  provenienza  e  dal  percorso  dei  flussi di finanza (locale)
derivata, e considera i patti di stabilita' ed i parametri a presidio
della  moneta.  Non  pare  dunque  rilevi  in  questa controversia la
provenienza  dei  flussi  di  finanza che pervengono agli enti locali
siti  in  Regioni  a statuto speciale o nelle Province di Trento e di
Bolzano, in un assetto che vede queste autonomie prelevare gran parte
del gettito dei tributi erariali.

        
      
                              P. Q. M.
    Si   chiede   pertanto   che  sia  dichiarata  la  illegittimita'
costituzionale  delle disposizioni legislative sottoposte a giudizio,
con ogni conseguenziale pronuncia.
        Roma, addi' 27 aprile 2006
              Il vice avvocato generale: Franco Favara

Menu

Contenuti