Ricorso n. 57 del 2 maggio 2006 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 maggio 2006 , n. 57
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 2 maggio 2006 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 22 del 31-5-2006)
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti della Regione Sardegna in persona del suo presidente della giunta avverso l'art. 1, comma 4 e comma 9 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1, intitolata "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione", pubblicata nel Boll. uff. n. 7 del 1° marzo 2006 (supplemento ordinario). La determinazione di proposizione del presente ricorso e' stata approvata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 27 aprile 2006 (si depositera' estratto del relativo verbale). L'art. 1, comma 4 in esame prevede che al "disavanzo di amministrazione a tutto il 31 dicembre 2005" sia data copertura "mediante ricorso all'indebitamento per euro 1.316.598.000", con oneri valutati in euro 76.139.000 per ciascuno degli anni dal 2007 al 2035. Questa disposizione contrasta palesemente con l'art. 119, comma sesto ed anche con 1'art. 117, comma secondo, lettere a) ed e) Cost. nonche' con l'art. 11 dello statuto speciale per la Sardegna, e contrasta altresi' con l'insegnamento dato da codesta Corte nella sentenza n. 425 del 2004 (in particolare, al punto 6), in relazione alle norme interposte recate all'art. 3, commi da 16 a 21 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. L'illegittimita' costituzionale della parte dianzi trascritta del citato comma e' talmente palese che risulta persino superfluo svolgere - come richiesto da qualche pronuncia di codesta Corte - argomentazioni illustrative: la copertura del menzionato "disavanzo di amministrazione" certamente non puo' essere considerata un investimento ai sensi dell'art. 119, comma sesto Cost. e dell'ancora piu' rigoroso l'art. 11 dello statuto speciale. D'altro canto, "la nozione di indebitamento e' ispirata ai criteri adottati in sede europea ai fini del controllo dei disavanzi pubblici; si tratta, in definitiva, di tutte le entrate che non possono essere portate a scomputo del disavanzo calcolato ai fini del rispetto dei parametri comunitari" (cosi' nella citata sentenza). Si ha quindi incompatibilita' anche con l'art. 117, comma secondo, lettere a) ed e) Cost. Per comprendere l'art. 1, comma 9 della legge in esame giova prendere le mosse dall'art. 1, comma 138 della legge 23 dicembre 2005, n. 266: per il 2006 i "principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica" determinati in commi successivi al predetto 138 devono essere osservati (anche) dalle province e dai comuni con popolazione "fino a 5000 abitanti" (qui interessano solo gli enti locali della Sardegna). I principi relativi al complesso delle spese in conto capitale" sono recati dai commi 139 (secondo periodo), 141 e 143 (possono tralasciarsi i commi 144, 145, 1446 e 147) della predetta legge n. 266 del 2005; nonche' per gli enti locali siti in regioni a statuto speciale dal successivo comma 148 (escluso il primo periodo). Il predetto comma 143 - che recita "a netto delle" - elenca le tipologie di spese che sottratte dal complesso delle spese in conto capitale del 2004, dato "storico", questo, assunto a base del calcolo del limite massimo "non puo' essere superiore a" della corrispondente spesa nel 2006. Ovviamente, maggiori e piu' numerosi sono i "sottraendi" obbligatori, piu' basso risulta detto limite massimo. L'art. 1, comma 9 in esame prevede invece "sottraendi" aggiuntivi e, comunque, sensibilmente diversi da quelli indicati nel comma 143 citato; conseguentemente, il dato "storico" assunto a base del calcolo e quindi il limite massimo (alias, "tetto") delle possibilita' di spesa e di indebitamento risulta non coerente con quanto consentito dagli anzidetti principi fondamentali. Palese dunque la violazione dell'art. 117, comma secondo, lettere a) ed e), e comma terzo, ultimo periodo, nonche' dell'art. 119, commi secondo e sesto Cost., e dell'art. 7 dello statuto speciale per la Sardegna. Giova precisare che la finanza locale e' materia non elencata negli artt. 3, 4 e 5 del menzionato Statuto speciale, e certamente diversa dalla - e non inclusa nella - materia "ordinamento degli enti locali" (art. 3, lettera b) come modificato dalla legge cost. n. 2 del 1993). Cio' e' confermato dagli artt. 5, n. 3 (come sostituito dalla legge cost. n. 2 del 1993) e 80 (come sostituito dalla legge n. 386 del 1989) del testo unico d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 relativo al Trentino Alto Adige, ove "ordinamento degli enti locali" (di competenza regionale) e "finanza locale" (di competenza provinciale) sono esplicitamente materie distinte. Comunque, l'interesse dello Stato e dell'Unione europea alla effettiva realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica prescinde dalla provenienza e dal percorso dei flussi di finanza (locale) derivata, e considera i patti di stabilita' ed i parametri a presidio della moneta. Non pare dunque rilevi in questa controversia la provenienza dei flussi di finanza che pervengono agli enti locali siti in Regioni a statuto speciale o nelle Province di Trento e di Bolzano, in un assetto che vede queste autonomie prelevare gran parte del gettito dei tributi erariali.
P. Q. M. Si chiede pertanto che sia dichiarata la illegittimita' costituzionale delle disposizioni legislative sottoposte a giudizio, con ogni conseguenziale pronuncia. Roma, addi' 27 aprile 2006 Il vice avvocato generale: Franco Favara