Ricorso n. 57 del 26 settembre 2008 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 settembre 2008 , n. 57
Depositato in cancelleria il 26 settembre 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 45 del 29-10-2008)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ha per legge domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, in persona del Presidente della regione pro tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale conseguente annullamento, della l.r. 9 luglio 2008, n. 5 della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, intitolata «Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi» (pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 22 luglio 2008, n. 30, suppl. n. 2) con specifico riguardo agli artt. 22 e 23 di detta legge regionale, per violazione dei principi fondamentali in materia di professioni attribuiti alla competenza statale dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e cio' a seguito ed in forza della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta dell'11 settembre 2008. 1. - Nel B.U. Trentino-Alto Adige 22 luglio 2008, n. 30, suppl. n. 2 , e' stata pubblicata la legge regionale n. 5 del 9 luglio 2008, intitolata «Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi», che si compone di 55 articoli. In attuazione del primo comma dell'art. 45 della Costituzione e dell'art. 4, primo comma, n. 9 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, la legge in esame intende disciplinare la vigilanza sulle societa' cooperative, sui consorzi in forma societaria di societa' cooperative di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1577/1947, sui gruppi cooperativi di cui all'art. 2545-septies del codice civile, sulle societa' di mutuo soccorso e sulle societa' cooperative europee che hanno sede legale nel territorio della regione. All'art. 2, comma 1, la legge individua l'autorita' di vigilanza nella struttura amministrativa della provincia responsabile dell'esecuzione della legge medesima, e, al comma 2, l'autorita' di revisione (organismo che ha il potere di vigilare sugli enti cooperativi mediante revisioni cooperative) nella provincia o nell'associazione di rappresentanza del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi degli artt. 7 e seguenti della legge medesima. L'art. 3, comma 1, stabilisce l'oggetto della revisione cooperativa: la verifica dell'osservanza dei caratteri e delle finalita' degli enti cooperativi. Il comma 2 riserva tale verifica alle autorita' di revisione anche in occasione di interventi di altre autorita'; il comma 3 fa salve le diverse forme di vigilanza previste dalle disposizioni vigenti. L'art. 5 istituisce presso la regione la commissione regionale per gli enti cooperativi e ne definisce la composizione. I membri sono nominati dalla regione e durano in carica cinque anni. Tale commissione esprime pareti obbligatori, vincolanti per le strutture amministrative e per le autorita' di revisione, se approvati dalla giunta regionale, in merito alle questioni interpretative della legge stessa e al suo regolamento di attuazione, se richieste dalla regione, da una struttura amministrativa o da almeno due associazioni di rappresentanza (art. 6, comma 3). Gli artt. 7, 8 e 9 disciplinano l'associazione di rappresentanza e il suo riconoscimento quale autorita' di revisione degli enti cooperativi ad essa aderenti da parte della provincia nel cui territorio ha la propria sede sociale ed opera. L'art. 21 precisa che l'associazione di rappresentanza e' l'autorita' di revisione per gli enti cooperativi aderenti ad essa (comma 1); che la struttura amministrativa e' l'autorita' di revisione per gli enti cooperativi non aderenti ad alcuna associazione di rappresetnanza (comma 2); che l'autorita' di vigilanza di cui all'art. 2545-quinquiesdecies del codice civile e' da intendersi l'autorita' di revisione e la struttura amministrativa. Al Capo II, artt. da 22 a 26, la legge regionale disciplina la nomina, la professionalita', l'indipendenza, i doveri e poteri dei revisori cooperativi, nonche' le spese relative alla revisione ordinaria e straordinaria. In particolare, per quanto riguarda detti revisori cooperativi, l'art. 22 della legge in esame, intitolato «Nomina», dispone che: «1. L'associazione di rappresentanza esegue la revisione incaricando uno o piu' dei propri revisori, il cui elenco, con l'indicazione della loro eventuale iscrizione nel registro dei revisori contabili, deve essere comunicato alla struttura amministrativa ad ogni variazione. 2. La struttura amministrativa esegue la revisione incaricando propri dipendenti oppure uno o piu' revisori o una societa' di revisione scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con una specifica competenza in materia di enti cooperativi. La stessa struttura puo' altresi' stipulare convenzioni con le associazioni di rappresentanza al fine di affidare loro l'esecuzione della revisione degli enti cooperativi non aderenti ad alcuna associazione». E il successivo art. 23, intitolato «Professionalita», dispone altresi' che: «1. Il revisore dell'associazione di rappresentanza, per poter essere iscritto nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 22, deve: a) aver conseguito almeno un diploma di scuola media superiore; b) aver completato un tirocinio di almeno un anno sotto la guida di un revisore cooperativo, ovvero dimostrare di avere un'esperienza equivalente; c) aver superato un esame, disciplinato col regolamento regionale, diretto all'accertamento delle conoscente teoriche e pratiche del candidato. 2. Il revisore deve avere perfetta conoscenza della lingua comunemente parlata presso l'ente cooperativo sottoposto a revisione. 3. L'associazione di rappresentanza deve prevedere una verifica almeno biennale della professionalita' dei propri revisori». 2. - Cio' premesso, le disposizioni suddette - artt. 22 e 23 della legge regionale in esame - individuando e disciplinando la figura professionale dei «revisori cooperativi», eccedono sia dalla competenza legislativa esclusiva della Regione Trentino-Alto Adige disciplinata dall'art. 4, primo comma, n. 9), dello statuto speciale (d.lgs. n. 670 del 1972), in materia di «sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative» sia dalla competenza legislativa concorrente in materia di «professioni», la quale, pur esulando dalle competenze statutarie, deve ritenersi attribuita a tale regione ad autonomia differenziata dall'art. 117, terzo comma, Cost., ai sensi della clausola di equiparazione di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Detti artt. 22 e 23 della legge regionale, nella parte in cui disciplinano l'accesso alla figura professionale dei «revisori contabili» prevedendo, come si e' visto, un apposito elenco e i requisiti di ammissione violano il terzo comma dell'art. 117, della Costituzione, che attribuisce alla competenza legislativa concorrente Stato-regioni la materia delle «professioni». In particolare, spetta allo Stato la definizione dei principi fondamentali e alle Regioni l'applicazione nel dettaglio di tali principi. Secondo la consolidata giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, tra i principi fondamentali della materia «professioni» vi e' quello che spetta allo Stato e non alle regioni l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici. E le disposizioni regionali in questione contrastano con la normativa nazionale concernente il registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero della giustizia, che disciplina in maniera organica e in contrasto con quanto disposto dalla presente legge regionale requisiti e modalita' di accesso al predetto registro. E l'attribuzione della materia «professioni» alla competenza concorrente dello Stato prescinda dal settore nel quale l'attivita' professionale si esplica, corrispondendo, come piu' volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale, all'esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale, coerente anche con i principi dell'ordinamento comunitario. Di conseguenza, le impugnate disposizioni regionali, disciplinando l'accesso alla figura professionale dei «revisori cooperativi», relativamente ai quali prevedono l'istituzione di un apposito elenco presso l'associazione di rappresentanza, e stabiliscono i requisiti di professionalita' (titoli di studio, tirocinio ed esame teorico-pratico) alla cui sussistenza e' subordinata l'iscrizione nel detto elenco, violano il principio fondamentale in materia di «professioni» secondo il quale spetta allo Stato, come piu' ribadito da codesta ecc.ma Corte (sentenze n. 222 e 93 del 2008, n. 300 del 2007, 40, 153, 423, 424 del 2006, e n. 319 e 355 del 2005 e n. 353 del 2003), l'individuazione delle figure professionali con i relativi profili e ordinamenti didattici, nonche' l'istituzione dei relativi albi. 3. - Tale principio si pone come limite di ordine generale allo svolgimento della potesta' legislativa regionale in materia di professioni e prescinde, come gia' detto, dal settore nel quale l'attivita' si esplica, settore che puo' ben essere oggetto di una competenza esclusiva della regione, corrispondendo, come piu' volte affermato dal Giudice delle leggi, all'esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale, coerente anche con i principi dell'ordinamento comunitario. Proprio con riferimento ad una attivita' professionale incidente in un ambito di competenza residuale delle regioni (il turismo), codesta ecc.ma Corte ha infatti, di recente, specificato con la sentenza n. 222 del 2008 che «quale che sia il settore nel quale una determinata professione si esplichi, la determinazione dei principi fondamentali della relativa disciplina spetta sempre allo Stato, nell'esercizio della propria competenza concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.». A tali principi risulta chiaramente ispirato anche il d.lgs. n. 30 del 2006, che, nell'effettuare la ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni delinea i ruoli rispettivi dello Stato e delle Regioni riguardo alla disciplina delle attivita' professionali, affermando che «la potesta' legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale». 4. - In conclusione, e' indubbio che le disposizioni contenute negli artt. 22 e 23, contenendo una disciplina esaustiva della professione dei revisori cooperativi, violano tale assetto costituzionale di competenze, ponendosi in contrasto con la normativa statale che individua e disciplina la figura professionale del revisore di cooperative, contenuta nell'art. 7 del d.lgs. n. 220 del 2002, e con la normativa nazionale concernente il registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero della giustizia, di cui al d. lgs. n. 88 del 1992. Peraltro, tali disposizioni regionali, e in particolare l'art. 22, comma 2, secondo il quale i revisori cooperativi possono essere «scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con una specifica competenza in materia di enti cooperativi», richiedendo anche a coloro che sono iscritti nel registro nazionale dei revisori contabili il possesso dei requisiti per accedere all'istituendo elenco dei «revisori cooperativi», incidono sulla normativa statale che disciplina l'albo nazionale con ulteriore violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.
P. Q. M. Tanto premesso, il Presidente del Consiglio dei ministri, come in epigrafe rappresentato e difeso, chiede che la Corte ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e quindi annullare gli artt. 22 e 23 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, della Regione autonoma Trentino Alto-Adige, intitolata «Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi» (pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 22 luglio 2008, n. 30, suppl. n. 2), indicata in epigrafe, per violazione dei principi fondamentali in materia di professioni attribuiti alla competenza statale dall'art.117, terzo comma, della Costituzione. Si depositeranno, con l'originale notificato del presente ricorso: 1) Estratto della deliberazione del C.d.m. dell'11 settembre 2008, con la richiamata relazione del Ministro per i rapporti con le regioni; 2) Copia della l.r. 9 luglio 2008, n. 5 della Regione autonoma Trentino Alto-Adige. Roma, addi' 16 settembre 2008 L'Avvocato dello Stato: Maria Gabriella Mangia