RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 settembre 2008 , n. 57
Depositato  in  cancelleria  il 26 settembre 2008 (del Presidente del
Consiglio dei ministri)

(GU n. 45 del 29-10-2008) 
 
   Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici ha per legge domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
   Contro  la  Regione  autonoma  Trentino-Alto Adige, in persona del
Presidente   della   regione  pro  tempore  per  la  declaratoria  di
illegittimita'  costituzionale conseguente annullamento, della l.r. 9
luglio   2008,  n. 5  della  Regione  Autonoma  Trentino  Alto-Adige,
intitolata   «Disciplina  della  vigilanza  sugli  enti  cooperativi»
(pubblicata  nel  B.U.  Trentino-Alto  Adige  22  luglio 2008, n. 30,
suppl. n. 2) con specifico riguardo agli artt. 22 e 23 di detta legge
regionale,  per  violazione  dei  principi fondamentali in materia di
professioni  attribuiti  alla competenza statale dall'art. 117, terzo
comma,  della  Costituzione,  e  cio'  a  seguito  ed  in forza della
delibera  di  impugnativa  assunta  dal  Consiglio dei ministri nella
seduta dell'11 settembre 2008.
   1.  -   Nel B.U. Trentino-Alto Adige 22 luglio 2008, n. 30, suppl.
n. 2 , e' stata pubblicata la legge regionale n. 5 del 9 luglio 2008,
intitolata  «Disciplina  della vigilanza sugli enti cooperativi», che
si compone di 55 articoli.
   In  attuazione  del  primo comma dell'art. 45 della Costituzione e
dell'art.  4,  primo  comma,  n. 9  dello  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige,  la  legge  in  esame  intende  disciplinare la
vigilanza   sulle   societa'   cooperative,  sui  consorzi  in  forma
societaria  di societa' cooperative di cui al decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 1577/1947, sui gruppi cooperativi di cui
all'art.  2545-septies  del  codice  civile,  sulle societa' di mutuo
soccorso  e  sulle societa' cooperative europee che hanno sede legale
nel territorio della regione.
   All'art.  2,  comma 1, la legge individua l'autorita' di vigilanza
nella   struttura   amministrativa   della   provincia   responsabile
dell'esecuzione  della  legge medesima, e, al comma 2, l'autorita' di
revisione  (organismo  che  ha  il  potere  di  vigilare  sugli  enti
cooperativi   mediante   revisioni  cooperative)  nella  provincia  o
nell'associazione   di   rappresentanza   del  movimento  cooperativo
riconosciuta ai sensi degli artt. 7 e seguenti della legge medesima.
   L'art.   3,   comma   1,   stabilisce  l'oggetto  della  revisione
cooperativa:  la  verifica  dell'osservanza  dei  caratteri  e  delle
finalita'  degli  enti  cooperativi. Il comma 2 riserva tale verifica
alle autorita' di revisione anche in occasione di interventi di altre
autorita'; il comma 3 fa salve le diverse forme di vigilanza previste
dalle disposizioni vigenti.
   L'art. 5 istituisce presso la regione la commissione regionale per
gli enti cooperativi e ne definisce la composizione.
   I  membri  sono  nominati  dalla regione e durano in carica cinque
anni.  Tale commissione esprime pareti obbligatori, vincolanti per le
strutture   amministrative  e  per  le  autorita'  di  revisione,  se
approvati   dalla   giunta   regionale,   in  merito  alle  questioni
interpretative della legge stessa e al suo regolamento di attuazione,
se  richieste  dalla  regione,  da  una struttura amministrativa o da
almeno due associazioni di rappresentanza (art. 6, comma 3).
   Gli artt. 7, 8 e 9 disciplinano l'associazione di rappresentanza e
il  suo  riconoscimento  quale  autorita'  di  revisione  degli  enti
cooperativi  ad  essa  aderenti  da  parte  della  provincia  nel cui
territorio ha la propria sede sociale ed opera.
   L'art.   21   precisa  che  l'associazione  di  rappresentanza  e'
l'autorita'  di  revisione  per gli enti cooperativi aderenti ad essa
(comma   1);  che  la  struttura  amministrativa  e'  l'autorita'  di
revisione   per   gli   enti   cooperativi  non  aderenti  ad  alcuna
associazione   di   rappresetnanza  (comma  2);  che  l'autorita'  di
vigilanza  di  cui all'art. 2545-quinquiesdecies del codice civile e'
da intendersi l'autorita' di revisione e la struttura amministrativa.
   Al  Capo  II,  artt.  da 22 a 26, la legge regionale disciplina la
nomina,  la  professionalita',  l'indipendenza, i doveri e poteri dei
revisori  cooperativi,  nonche'  le  spese  relative  alla  revisione
ordinaria e straordinaria.
   In  particolare,  per  quanto riguarda detti revisori cooperativi,
l'art. 22 della legge in esame, intitolato «Nomina», dispone che:
     «1.   L'associazione   di  rappresentanza  esegue  la  revisione
incaricando  uno  o  piu'  dei  propri  revisori,  il cui elenco, con
l'indicazione  della  loro  eventuale  iscrizione  nel  registro  dei
revisori   contabili,   deve   essere   comunicato   alla   struttura
amministrativa ad ogni variazione.
     2.  La  struttura amministrativa esegue la revisione incaricando
propri  dipendenti  oppure  uno  o  piu'  revisori  o una societa' di
revisione scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili
con  una  specifica  competenza  in  materia  di enti cooperativi. La
stessa   struttura   puo'   altresi'  stipulare  convenzioni  con  le
associazioni  di rappresentanza al fine di affidare loro l'esecuzione
della  revisione  degli  enti  cooperativi  non  aderenti  ad  alcuna
associazione».
   E  il  successivo  art.  23, intitolato «Professionalita», dispone
altresi' che:
     «1.  Il  revisore dell'associazione di rappresentanza, per poter
essere iscritto nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 22, deve:
      a) aver conseguito almeno un diploma di scuola media superiore;
      b)  aver  completato  un  tirocinio  di almeno un anno sotto la
guida   di  un  revisore  cooperativo,  ovvero  dimostrare  di  avere
un'esperienza equivalente;
      c)   aver  superato  un  esame,  disciplinato  col  regolamento
regionale,  diretto  all'accertamento  delle  conoscente  teoriche  e
pratiche del candidato.
     2.  Il  revisore  deve  avere  perfetta  conoscenza della lingua
comunemente parlata presso l'ente cooperativo sottoposto a revisione.
     3.  L'associazione di rappresentanza deve prevedere una verifica
almeno biennale della professionalita' dei propri revisori».
   2. - Cio' premesso, le disposizioni suddette - artt. 22 e 23 della
legge  regionale  in  esame  - individuando e disciplinando la figura
professionale   dei   «revisori   cooperativi»,  eccedono  sia  dalla
competenza  legislativa  esclusiva  della Regione Trentino-Alto Adige
disciplinata  dall'art. 4, primo comma, n. 9), dello statuto speciale
(d.lgs.  n. 670 del 1972), in materia di «sviluppo della cooperazione
e  vigilanza  sulle  cooperative»  sia  dalla  competenza legislativa
concorrente in materia di «professioni», la quale, pur esulando dalle
competenze  statutarie,  deve  ritenersi attribuita a tale regione ad
autonomia  differenziata  dall'art. 117, terzo comma, Cost., ai sensi
della  clausola di equiparazione di cui all'art. 10 della legge cost.
n. 3 del 2001.
   Detti  artt.  22  e  23  della legge regionale, nella parte in cui
disciplinano   l'accesso  alla  figura  professionale  dei  «revisori
contabili»  prevedendo,  come  si  e'  visto,  un apposito elenco e i
requisiti  di  ammissione violano il terzo comma dell'art. 117, della
Costituzione, che attribuisce alla competenza legislativa concorrente
Stato-regioni la materia delle «professioni».
   In  particolare,  spetta  allo  Stato  la definizione dei principi
fondamentali  e  alle  Regioni  l'applicazione  nel dettaglio di tali
principi.
   Secondo la consolidata giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, tra
i  principi fondamentali della materia «professioni» vi e' quello che
spetta  allo  Stato  e non alle regioni l'individuazione delle figure
professionali,  con i relativi profili ed ordinamenti didattici. E le
disposizioni  regionali  in  questione  contrastano  con la normativa
nazionale  concernente  il registro dei revisori contabili, istituito
presso  il  Ministero  della  giustizia,  che  disciplina  in maniera
organica  e  in  contrasto  con  quanto disposto dalla presente legge
regionale requisiti e modalita' di accesso al predetto registro.
   E  l'attribuzione  della  materia  «professioni»  alla  competenza
concorrente  dello  Stato prescinda dal settore nel quale l'attivita'
professionale  si  esplica, corrispondendo, come piu' volte affermato
dalla  giurisprudenza  costituzionale, all'esigenza di una disciplina
uniforme   sul   piano  nazionale,  coerente  anche  con  i  principi
dell'ordinamento comunitario.
   Di conseguenza, le impugnate disposizioni regionali, disciplinando
l'accesso  alla  figura  professionale  dei  «revisori  cooperativi»,
relativamente  ai quali prevedono l'istituzione di un apposito elenco
presso  l'associazione  di rappresentanza, e stabiliscono i requisiti
di   professionalita'   (titoli   di   studio,   tirocinio  ed  esame
teorico-pratico) alla cui sussistenza e' subordinata l'iscrizione nel
detto  elenco,  violano  il  principio  fondamentale  in  materia  di
«professioni»  secondo il quale spetta allo Stato, come piu' ribadito
da  codesta  ecc.ma  Corte (sentenze n. 222 e 93 del 2008, n. 300 del
2007,  40,  153,  423, 424 del 2006, e n. 319 e 355 del 2005 e n. 353
del 2003), l'individuazione delle figure professionali con i relativi
profili  e  ordinamenti didattici, nonche' l'istituzione dei relativi
albi.
   3. -  Tale  principio  si pone come limite di ordine generale allo
svolgimento  della  potesta'  legislativa  regionale  in  materia  di
professioni  e  prescinde,  come  gia'  detto,  dal settore nel quale
l'attivita'  si  esplica,  settore che puo' ben essere oggetto di una
competenza  esclusiva  della regione, corrispondendo, come piu' volte
affermato  dal  Giudice  delle  leggi, all'esigenza di una disciplina
uniforme   sul   piano  nazionale,  coerente  anche  con  i  principi
dell'ordinamento   comunitario.   Proprio   con  riferimento  ad  una
attivita'   professionale   incidente  in  un  ambito  di  competenza
residuale  delle  regioni  (il  turismo),  codesta  ecc.ma  Corte  ha
infatti,  di recente, specificato con la sentenza n. 222 del 2008 che
«quale  che  sia  il settore nel quale una determinata professione si
esplichi,  la determinazione dei principi fondamentali della relativa
disciplina  spetta  sempre  allo  Stato, nell'esercizio della propria
competenza concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.».
   A tali principi risulta chiaramente ispirato anche il d.lgs. n. 30
del   2006,   che,   nell'effettuare  la  ricognizione  dei  principi
fondamentali  in  materia  di  professioni delinea i ruoli rispettivi
dello  Stato e delle Regioni riguardo alla disciplina delle attivita'
professionali,  affermando  che «la potesta' legislativa regionale si
esercita  sulle  professioni  individuate  e definite dalla normativa
statale».
   4.  -  In  conclusione,  e' indubbio che le disposizioni contenute
negli  artt.  22  e  23,  contenendo  una  disciplina esaustiva della
professione   dei   revisori   cooperativi,   violano   tale  assetto
costituzionale di competenze, ponendosi in contrasto con la normativa
statale  che  individua  e  disciplina  la  figura  professionale del
revisore  di cooperative, contenuta nell'art. 7 del d.lgs. n. 220 del
2002,  e  con  la  normativa  nazionale  concernente  il registro dei
revisori contabili, istituito presso il Ministero della giustizia, di
cui al d. lgs. n. 88 del 1992.
   Peraltro, tali disposizioni regionali, e in particolare l'art. 22,
comma  2,  secondo  il  quale  i  revisori cooperativi possono essere
«scelti  tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con una
specifica  competenza  in  materia  di enti cooperativi», richiedendo
anche  a coloro che sono iscritti nel registro nazionale dei revisori
contabili  il  possesso  dei  requisiti  per  accedere all'istituendo
elenco  dei  «revisori cooperativi», incidono sulla normativa statale
che  disciplina  l'albo  nazionale con ulteriore violazione dell'art.
117, terzo comma, Cost.

        
      
                              P. Q. M.
   Tanto  premesso, il Presidente del Consiglio dei ministri, come in
epigrafe  rappresentato  e  difeso, chiede che la Corte ecc.ma voglia
dichiarare  costituzionalmente  illegittimi  e  quindi  annullare gli
artt.  22  e  23  della  legge  regionale  9 luglio 2008, n. 5, della
Regione   autonoma   Trentino   Alto-Adige,   intitolata  «Disciplina
della vigilanza   sugli   enti   cooperativi»  (pubblicata  nel  B.U.
Trentino-Alto  Adige 22 luglio 2008, n. 30, suppl. n. 2), indicata in
epigrafe,  per  violazione  dei  principi  fondamentali in materia di
professioni  attribuiti  alla  competenza statale dall'art.117, terzo
comma, della Costituzione.
   Si depositeranno, con l'originale notificato del presente ricorso:
     1)
Estratto  della  deliberazione del C.d.m. dell'11 settembre 2008, con
la richiamata relazione del Ministro per i rapporti con le regioni;
     2)
Copia  della l.r. 9 luglio 2008, n. 5 della Regione autonoma Trentino
Alto-Adige.
      Roma, addi' 16 settembre 2008
           L'Avvocato dello Stato: Maria Gabriella Mangia

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