RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 settembre 2009 , n. 57
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 4 settembre 2009 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
(GU n. 42 del 21-10-2009) 
 
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici e'
legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione  Piemonte,  in  persona  del  Presidente  della
Giunta   Regionale   pro   tempore,   per   la   declaratoria   della
illegittimita' costituzionale della legge della Regione  Piemonte  n.
19 del 29 giugno 2009,  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione Piemonte - II Supplemento al numero 26  del  2  luglio  2009,
come da delibera del Consiglio dei ministri in data 24 luglio 2009. 
                              F a t t o 
    In data 2 luglio 2009 e' stata pubblicata, sul II Supplemento  al
n. 26 del Bollettino  ufficiale  della  Regione  Piemonte,  la  legge
regionale n. 19 del 29 giugno 2009,  con  la  quale  viene  posto  il
«Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della bio-diversita». 
    Con tale complessa normazione la regione ha inteso  regolamentare
in modo organico la materia ambientale istituendo la rete ecologica e
la carta della natura regionali, e disciplinando le aree protette. 
    In particolare, per quanto  qui  interessa,  l'art.  5,  comma  1
provvede alla classificazione delle aree protette (distinte in parchi
naturali, riserve naturali, zone naturali di salvaguardia  e  riserve
speciali) e ne individua le finalita' -  al  cui  perseguimento  sono
deputati i soggetti gestori (art. 7) -, ponendo  norme  di  tutela  e
salvaguardia (art. 8). 
    Il  Testo  unico  prevede  poi,  nell'ambito  di   una   generale
pianificazione. che per le aree protette sia elaborato un  piano  per
la promozione delle attivita' compatibili (art. 25); in tale contesto
sono redatti piani  di  area  aventi  valore  di  piano  territoriale
regionale  e  idonei  a  sostituire  «le  norme  difformi  dei  piani
territoriali o urbanistici di qualsiasi livello» (art. 26). 
    Il titolo III della legge, infine, disciplina la Conservazione  e
tutela degli habitat naturali e seminaturali,  della  flora  e  della
fauna selvatiche; in particolare,  nel  perseguimento  dell'obiettivo
della  «conservazione  in  situ  degli  ecosistemi  e  degli  habitat
naturali» (art. 38), la regione «partecipa  alla  costituzione  della
rete ecologica europea denominata rete Natura 2000» (art. 39).  Detta
ultima  norma  indica  le  modalita'  di  individuazione  delle  aree
rientranti in tale  rete;  per  la  pianificazione  degli  interventi
relativi viene compiuta una valutazione  di  incidenza  degli  stessi
sulle aree (art. 44), le cui fasi sono  specificate  nell'Allegato  B
della legge regionale. 
    Il complesso delle disposizioni sopra richiamate, come meglio  si
chiarira' in prosieguo, e' invasivo delle  competenze  statali  poste
dagli art. 117 e 118 della Costituzione, ed eccede in parte qua dalle
competenze regionali; se ne deve pertanto procedere  all'impugnazione
con il presente atto affinche' ne sia  dichiarata  la  illegittimita'
costituzionale,  con  conseguente  annullamento,  sulla  base   delle
seguenti considerazioni in punto di 
                            D i r i t t o 
    1.1. - Come visto, l'art. 5 della legge regionale del Piemonte n.
19/2009  individua  le  aree  protette,  classificandole  in  quattro
categorie:  parchi  naturali,  riserve  naturali,  zone  naturali  di
salvaguardia e riserve speciali. 
    Quanto alle zone naturali di salvaguardia (lett. c), testualmente
si prevede che nelle stesse, «caratterizzate da elementi di interesse
ambientale o costituenti graduale raccordo tra il regime d'uso  e  di
tutela delle  altre  tipologie  di  aree  facenti  parte  della  rete
ecologica regionale ed i territori circostanti», «il regime  d'uso  e
di tutela non condiziona l'attivita' venatoria». 
    Le zone naturali di salvaguardia sono  altresi'  contemplate  dal
successivo art. 8, che,  al  comma  4,  dispone  che  in  dette  aree
protette, «si applicano i divieti di cui al comma 3 ad eccezione  dei
casi di cui alle lettere a), b) e o)». La lettera a) pone il  divieto
dell'esercizio  di  attivita'  venatoria.  Dal  coordinamento   delle
richiamate disposizioni emerge pertanto che l'attivita' venatoria  e'
consentita nelle zone naturali di salvaguardia. 
    Tale previsione e' tuttavia palesemente invasiva delle competenze
dello Stato ed e' pertanto incostituzionale. 
    1.2. - La materia in esame risulta  regolamentata  dall'art.  22,
comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n.  394,  «Legge  quadro  sulle
aree protette». La disposizione testualmente prevede che «nei  parchi
naturali regionali e nelle  riserve  naturali  regionali  l'attivita'
venatoria  e'  vietata,  salvo  eventuali  prelievi   faunistici   ed
abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici». 
    Trattasi, d'altro canto, di settore (quello venatorio)  anch'esso
rimesso alla competenza legislativa statale esclusiva di cui all'art.
117, secondo comma, lettera s) (tutela dell'ambiente, dell'ecosistema
e dei beni culturali), come piu' volte  ritenuto  da  codesta  ecc.ma
Corte (cfr., ad es., in materia di calendari venatori,  Corte  cost.,
sent, 27 luglio 2006, n. 313, in cui il parametro costituzionale  qui
invocato e' espressamente richiamato). 
    Le norme fin qui esaminate (art. 5, comma 1, lett. c)  e  art.  8
comma 4 della legge regionale del Piemonte n. 19/2009) sono  pertanto
costituzionalmente illegittime in partibus quibus,  e  tali  dovranno
essere dichiarate, con conseguente annullamento, in quanto  violative
delle competenze statali di cui all'art. 117, secondo comma,  lettera
s). 
    2.1. - Sempre nell'ambito delle aree protette, come accennato  in
precedenza, l'art. 7, comma 2 della legge n.  19/2009  della  Regione
Piemonte individua le finalita' di carattere generale che i  soggetti
gestori delle aree devono perseguire. 
    Tra le stesse, in particolare, introduce, alla lettera a)  numeri
3 e 4 quanto ai parchi naturali, nonche'  alla  lett.  d)  numero  1,
quanto alle riserve speciali, le seguenti: 
        «tutelare e valorizzare  il  patrimonio  storico-culturale  e
architettonico» (lett. a), n. 3); 
        «garantire, attraverso un processo di pianificazione di area,
l'equilibrio urbanistico  territoriale  ed  il  recupero  dei  valori
paesaggistico-ambientali» (lett. a), n. 4); 
        «tutelare, gestire e valorizzare il patrimonio  archeologico,
storico, artistico o culturale oggetto di protezione» (lett.  d),  n.
1). 
    2.2.  -  Orbene,  la  finalita'  di   «tutelare   il   patrimonio
storico-culturale e architettonico», attribuita al  soggetto  gestore
dell'area protetta illegittimamente  incide  e  si  pone  in  diretto
contrasto con le previsioni dell'art. 118 della  Costituzione,  cosi'
come attuato dal «Codice dei beni culturali e del paesaggio»  (d.lgs.
22 gennaio 2004, n. 42) e in particolare dagli articoli  4  (Funzioni
dello Stato in materia di tutela del  patrimonio  culturale:  «1.  Al
fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di  tutela,  ai
sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni  stesse  sono
attribuite al Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali,  di
seguito denominato «Ministero», che le  esercita  direttamente  o  ne
puo' conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme  di  intesa  e
coordinamenti ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve
le funzioni gia' conferite alle regioni ai sensi dei commi 2 e 6  del
medesimo articolo 5. 2. Il Ministero esercita le funzioni  di  tutela
sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o  in
uso ad  amministrazioni  o  soggetti  diversi  dal  Ministero»)  e  5
(Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici  territoriali
in  materia  di  tutela  del  patrimonio  culturale:  si  vedano   in
particolare i commi 6  e  7),  nonche'  nella  intera  parte  II  del
medesimo  decreto  legislativo,   in   conformita'   ai   canoni   di
differenziazione e adeguatezza costituzionalmente richiamati. 
    L'art. 7, comma 2, lett. a) n. 3 della l.r. Piemonte  n.  19/2009
e' dunque incostituzionale per violazione dell'art.  l18  Cost.,  del
Codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  norma  interposta  in
riferimento  all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),  Cost.  ed
espressione di un «principio fondamentale» ai  sensi  dell'art.  117,
terzo comma, della Costituzione. 
    2.3. - Parimenti violativa della sfera di competenze  statali  e'
la previsione del successivo n. 4  dell'art.  7,  comma  2  lett.  a)
della l.r. Piemonte n. 19/2009. 
    La  finalita'   di   «garantire...   il   recupero   dei   valori
paesaggistico-ambientali» contrasta con le previsioni della parte III
del Codice dei beni culturali  e  del  paesaggio  (in  specie  vedasi
l'art.  133),  che  assegna  la  funzione  di  recupero  dei   valori
paesaggistici   alla    pianificazione    congiunta    Stato-regione,
obbligatoria almeno per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico. 
    Anche qui, come nell'ipotesi esaminata al n.  2.2.,  e'  pertanto
palese che l'attribuzione di tale funzione ai soggetti gestori  delle
aree protette in ambito regionale concreta l'invasione delle funzioni
statali come contemplate dall'art. 118 della Carta  costituzionale  e
della competenza statale  esclusiva  di  cui  all'art.  117,  secondo
comma, lettera s) nonche' costituisce violazione dei  principi  posti
dal Codice dei beni culturali  (art.  117,  terzo  comma,  Cost.):  e
l'art. 7, comma 2, lett. a) n.  4  della  l.r.  Piemonte  n.  19/2009
dovra' conseguentemente essere caducato. 
    2.4. - Infine, anche la  «tutela,  gestione,  valorizzazione  del
patrimonio archeologico» e' illegittimamente attribuita  dalla  legge
n. 19/2009  della  Regione  Piemonte  alla  competenza  dei  soggetti
gestori  delle  aree  protette.  La  stessa  e'   infatti   riservata
all'Amministrazione centrale, salvo che la legge statale non  preveda
forme di intesa e coordinamento tra Stato e  regioni,  ai  sensi  del
terzo comma dell'art. 118 Cost. Intervento normativo, questo, che non
e' mai stato posto in essere. 
    Pertanto, analogamente a quanto in precedenza esposto  per  altre
disposizioni dello stesso articolo, anche il n. 1  della  lettera  d)
dell'art. 7, comma 2 della l.r. Piemonte  n.  19/2009  dovra'  essere
dichiarato incostituzionale in quanto in contrasto  con  l'art.  117,
secondo comma, lett. s), in materia di valorizzazione del  patrimonio
culturale, con l'art. 117, comma 3 e con l'art. 118 Cost. 
    3.1. - Incostituzionali sono anche gli artt. 26 e 27 della  legge
n. 19/2009 della Regione Piemonte. 
    Come accennato in precedenza, la prima disposizione  prevede,  al
comma 1, che, «per  le  aree  naturali  protette  classificate  parco
naturale o zona naturale di salvaguardia e' redatto un piano di  area
che ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le  norme
difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi  livello».
Essa assegna dunque al piano di area il valore di piano  territoriale
regionale sovraordinato a tutti i piani territoriali o urbanistici di
qualsiasi  livello.  Il  successivo  art.  27,  comma   3,   dispone,
coerentemente rispetto  alla  previsione  precedente,  che  «i  piani
naturalistici hanno valore di piano gestionale dell'area  protetta  e
le norme in essi contenute sono vincolanti ad ogni livello». 
    3.2. - Il combinato disposto delle  citate  previsioni  normative
regionali non e' conforme all'art. 145 del Codice dei beni  culturali
e del paesaggio, che stabilisce il  principio  della  prevalenza  del
piano paesaggistico  «sulle  disposizioni  contenute  negli  atti  di
pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative  di
settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle  aree  naturali
protette»,  ed  e'  pertanto  anche  qui  invasivo  delle  competenze
statali. 
    Questione simile e'  stata  peraltro  gia'  definita  da  codesta
ecc.ma Corte con la sentenza n. 180 del 2008,  che  ha  annullato  la
legge 19 febbraio 2007, n. 3,  della  stessa  Regione  Piemonte,  che
conteneva  un'analoga  previsione.  In   quell'occasione   e'   stato
riaffermato  «il  principio  della  gerarchia  degli   strumenti   di
pianificazione dei diversi livelli territoriali,  espresso  dall'art.
145 del d.lgs. n. 42 del 2004». Anche in questo caso  deve  ritenersi
che l'intervento del  Legislatore  regionale,  come  testualmente  si
esprime codesta Corte nella richiamata pronuncia, «altera l'ordine di
prevalenza che la normativa statale, alla  quale  e'  riservata  tale
competenza, detta tra gli strumenti di pianificazione paesaggistica». 
    Sicche', gli artt. 26 e 27 della legge n. 19/2009  della  Regione
Piemonte, violando appunto l'art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42  del
2004 che,  al  tempo  stesso,  e'  norma  interposta  in  riferimento
all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),  Cost.  ed  esprime  un
principio fondamentale ai sensi dell'art.  117,  terzo  comma,  della
Costituzione,    devono    essere    dichiarati    costituzionalmente
illegittimi. 
    4.1. - Il Titolo III della legge n. 19/2009  si  preoccupa  della
Conservazione e tutela degli  habitat  naturali  e  seminaturali  nel
contesto  europeo  regolamentato  da  due  direttive  comunitarie   e
concretantesi nella rete ecologica europea («Rete Natura 2000»).  «Le
aree della rete Natura  2000  ricadenti  sul  territorio  regionale»,
predica l'art. 39, «fanno parte della rete ecologica regionale e sono
individuate nella carta della natura regionale». Come  in  precedenza
si accennava, per la pianificazione degli interventi  relativi  viene
compiuta una valutazione di incidenza degli stessi sulle  aree  (art.
44), le  cui  fasi  sono  specificate  nell'Allegato  B  della  legge
regionale. 
    Detto Allegato pone infatti le Linee guida per  lo  sviluppo  del
procedimento previsto dagli artt. 39 e 44. La fase di valutazione  di
incidenza  e'  articolata  su  quattro   livelli.   Al   livello   II
«Valutazione appropriata», ultimo periodo, si afferma che:  «In  caso
di incidenza negativa, si' aggiunge  anche  la  determinazione  delle
possibilita' di mitigazione». 
    Questa prescrizione e' pero' contraria  alla  disciplina  statale
contenuta nell'art. 5, comma 9 del d.P.R  n.  357/1997,  che  prevede
che, qualora nonostante le conclusioni negative della valutazione  di
incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili,
il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi
di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale  ed
economica,  le  amministrazioni  competenti  adottano   ogni   misura
compensativa necessaria. 
    Sussiste, dunque, l'obbligo di adottare misure di compensazione e
non di mitigazione come invece dispone la legge regionale  in  esame.
Le misure di mitigazione, infatti,  seguono  l'eventuale  conclusione
positiva della valutazione di incidenza. 
    Quanto disposto  dall'art.  5  del  d.P.R.  n.  357/1997  risulta
espressione della competenza legislativa  esclusiva  dello  Stato  in
materia di tutela dell'Ambiente,  ai  sensi  dell'art.  117,  secondo
comma, lett. s)  Cost.,  violata  dalle  disposizioni  regionali  (in
particolare, dall'Allegato B, della legge n. 19/2009) che e' pertanto
incostituzionale. 

        
      
                              P. Q. M. 
    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittima,   e   conseguentemente
annullare, la legge della Regione Piemonte n. 19 del 29 giugno  2009,
pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Piemonte - II
Supplemento al numero 26 del  2  luglio  2009,  per  i  motivi  sopra
specificati, negli artt. 5, comma 1, lett. c) e 8 comma 4; l'art.  7,
comma 2, lett. a) n. 3, l'art. 7, comma 2, lett. a) n. 4,  l'art.  7,
comma 2, lett. d) n. 1; gli artt. 26 comma 1 e 27 comma 3; l'allegato
B, della come da delibera del  Consiglio  dei  ministri  in  data  24
luglio 2009. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
        1) estratto della delibera  del  Consiglio  dei  ministri  24
luglio 2009; 
        2) copia della legge regionale impugnata; 
        3) rapporto del Dipartimento degli affari regionali. 
    Con ogni salvezza. 
        Roma, addi' 26 agosto 2009 
            L'Avvocato dello Stato: Massimo Salvatorelli 

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