Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il  6  marzo  2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 (GU n. 18 del 02.05.2012 )  
 
 
 
    Ricorso del presidente del Consiglio dei Ministri,  rappresentato
e difeso per legge dall'avvocatura generale dello Stato presso i  cui
uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12 ricorrente; 
    Contro la Regione Basilicata, in  persona  del  Presidente  della
Regione pro-tempore, con sede in Potenza, alla via Vincenzo Verrastro
n. 4, intimata; 
    Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 19
della l.r. n. 26/2011 per violazione dei principi di  ragionevolezza,
di imparzialita' e di buon andamento della  pubblica  amministrazione
di cui agli art. 3 e 97 della  Costituzione,  nonche'  dell'art.  136
della  Costituzione  e  dell'art.  32  della  l.r.  n.  26/2011   per
violazione dell'art. 117, comma 1 e dell'art. 117, comma  2,  lettere
q) ed s) della Costituzione. 
    Sul B.U.R. della Regione Basilicata n. 44 del 30 dicembre 2011 e'
stata pubblicata la Legge Regionale 30 dicembre 2011  n.  26  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
della Regione Basilicata - legge finanziaria 2012». 
    Il Governo ritiene che gli artt. 19 e  32  della  suddetta  Legge
siano costituzionalmente illegittimi per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
1) Illegittimita' dell'art. 19 della l.r. n. 26/2011  per  violazione
dei principi di ragionevolezza, di imparzialita' e di buon  andamento
della pubblica  amministrazione  di  cui  agli  art.  3  e  97  della
Costituzione, nonche' dell'art. 136 della Costituzione. 
    L'art. 19 della l.r. n. 26/2011, relativo al  contributo  per  la
stabilizzazione del  personale  dei  lavoratori  ASU  Autofinanziati,
prevede che per le  finalita'  di  cui  all'art.  14  della  l.r.  n.
31/2008, come  modificato  dall'art.  33  della  Legge  Regionale  n.
27/2009, e' destinata, per l'esercizio finanziario  2012,  una  somma
pari ad 1 milione di euro, stanziata  alla  UPB  0412.03  «Azioni  in
favore dei lavoratori socialmente utili» del bilancio  regionale  per
il medesimo esercizio finanziario. 
    La disposizione regionale, cosi' come  formulata,  istituisce  un
contributo per la stabilizzazione del personale precario ASU  di  cui
al comma 1 dell'art. 14 della citata l.r. n. 31/2008. 
    Il comma 1, dell'art. 14 della l.r. n. 31/2008  preveva  che  «La
Regione Basilicata, in armonia con quanto previsto dai  commi  550  e
551 dell'art.  2,  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  promuove  la
stabilizzazione dei lavoratori  impegnati  in  attivita'  socialmente
utili (ASU) di cui alle lettere b) e c), comma 3, art. 2 della  legge
regionale 19 gennaio 2005, n. 2, nella disponibilita'  dei  Comuni  e
degli enti pubblici  utilizzatori  da  almeno  tre  anni  e  promuove
altresi' la stabilizzazione dei lavoratori ex  LSU  rivenienti  dalla
platea regionale LSU che hanno avuto contratti di  Co.Co.Co.  per  la
durata di 60 mesi con pubbliche amministrazioni dal 2001 al 2008 o in
essere»; la norma era stata cosi' sostituita dal  comma  2  dell'art.
33, l.r. 7 agosto 2009, n. 27, come sostituito, a sua volta, dapprima
dall'art. 11, comma 1, l.r. 30 dicembre 2009, n. 42, a decorrere  dal
1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 86, comma  1,
della stessa Legge) e, poi, dall'art. l, l.r. 29 gennaio 2010, n. 10. 
    Codesta  ecc.ma  Corte  costituzionale,  con   la   sentenza   23
febbraio-3 marzo 2011, n. 67 (Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2011, n. 11,
1° serie speciale), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale sia
del suddetto comma 1 dell'art. 11, l.r. n. 42/2009 e sia  del  citato
art. 1, l.r. 10/2010, in quanto non e' stata esplicitamente  prevista
una procedura selettiva per il personale  ivi  indicato  destinatario
delle procedure di stabilizzazione, in violazione dell'art. 97  della
Costituzione, con la conseguente estensione  della  dichiarazione  di
illegittimita' costituzionale al comma 1 dell'art.  14  della  L.  n.
31/2008. 
    La disposizione in esame, pertanto,  finanziando  nuovamente  per
l'anno 2012  procedure  di  stabilizzazione  del  personale  precario
dichiarate illegittime da codesta ecc.ma Corte Costituzionale,  viola
i principi di ragionevolezza, di imparzialita' e  di  buon  andamento
della pubblica  amministrazione  di  cui  agli  art.  3  e  97  della
Costituzione, nonche' l'art.136 della Costituzione. 
    Non vi e' dubbio che,  presentando  una  natura  provvedimentale,
l'art. 19 della l.r. n. 26/2011 e' soggetto ad uno stretto  scrutinio
di ragionevolezza  e  non  arbitrarieta',  nonche'  al  rispetto  dei
parametri di legalita' dell'azione amministrativa posti dall'art.  97
della Costituzione; inoltre, tendendo  a  preservare  e  a  rinnovare
l'efficacia di una disposizione dichiarata illegittima dalla sentenza
n. 67/2011, l'art. 19 della L. n. 26/2011 presenta  i  medesimi  vizi
delle norme gia' dichiarate incostituzionali. 
2) Illegittimita' dell'art. 32 della L.R n.  26/2011  per  violazione
dell'art. 117, comma 1 e dell'art. 117, comma 2,  lettere  q)  ed  s)
della Costituzione. 
    L'articolo 32 della  l.r.  n.  26/2011,  rubricato  «Disposizioni
veterinarie in materia di movimentazione di animali da vita», prevede
che tra gli allevamenti della Regione e' consentita la movimentazione
di animali domestici della specie bovina ed ovicaprina per motivi  di
compravendita, con documentazione di scorta e  senza  la  vidimazione
del  Servizio  Veterinario  ufficiale  della   ASL   competente   per
territorio in ordine all'avvenuta vaccinazione degli animali  stessi.
Tale movimentazione viene  subordinata,  dal  comma  2  del  medesimo
articolo, al rispetto, da parte dei detentori  degli  animali,  degli
obblighi previsti in materia di  controlli  e  qualifiche  sanitarie,
nonche' degli obblighi in materia di registrazione ed identificazione
degli animali. Nel documento di scorta (modello 4) utilizzato per  la
movimentazione, l'allevatore deve annotare  le  indicazioni  relative
alla   condizione    dell'allevamento    rispetto    alla    malattia
(accreditato/indenne)  e  alle  date  di  esecuzione  del   controllo
sanitario e della profilassi vaccinale per BT. 
    A tal riguardo, si  evidenzia,  preliminarmente,  che  le  misure
afferenti al Regolamento CE/1266/2007- che viene richiamato dall'art.
32 della  legge  regionale  in  esame  -  «relativo  alle  misure  di
applicazione della direttiva  2000/75/CE  del  Consiglio  per  quanto
riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e  le  restrizioni  dei
movimenti di' alcuni animali appartenenti  a  specie  ricettive  alla
febbre catarrale» (Blue tongue) e ss.  mm.  ii.,  sono  riconducibili
alla  materia   di   legislazione   esclusiva   statale   «profilassi
internazionale» ai sensi dell'art.  117,  comma  2  lett.  q),  della
Costituzione e toccano profili incidenti sulla tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema, anch'essa riservata  alla  legislazione  statale  ai
sensi dell'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione.  Non  e',
pertanto,  ammissibile  l'adozione,  sul  territorio  regionale,   di
interventi  difformi  rispetto  alle  disposizioni  contenute   nella
normativa statale, perche' cio'  si  porrebbe  in  contrasto  con  le
esigenze  di  carattere  unitario  (cfr.  Corte  Cost.,  sentenza  n.
12/2004; sent. n. 351/1999 e n. 128/1994). 
    La normativa comunitaria sopra richiamata, inoltre,  deve  essere
integrata con la normativa statale relativa alla movimentazione degli
animali anche ai fini della compravendita (D.M. il 453 del  2  luglio
1992 - Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione
della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini; D.M. n.  651  del
27 agosto 1994 - Regolamento concernente il piano  nazionale  per  la
eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini; D.M.  n.  592
del 15 dicembre 1995 - Regolamento concernente il piano nazionale per
la  eradicazione  della  tubercolosi  negli  allevamenti   bovini   e
bufalini; D.M. n. 358 del 2 maggio 1996 - Regolamento concernente  il
piano nazionale per la eradicazione della Ieucosi bovina enzootica  e
D.P.R. 30 aprile 1996 n. 317 s.m.i.). 
    La citata normativa statale prevede il rilascio di  «attestazioni
sanitarie», aventi carattere di documentazione  sanitaria  ufficiale,
da  parte  del  Servizio  veterinario  della   ASL   competente   per
territorio. Tali  attestazioni  sono  state  unificate  in  un  unico
documento di accompagnamento (modello 4) previsto  dall'art.  10  del
citato D.P.R.  n.  317/1996  (allegato  IV)  al  fine  di  consentire
l'efficace  svolgimento  delle  attivita'  di  vigilanza  veterinaria
permanente sul territorio. 
    L'attestazione  delle  qualifiche   sanitarie   di   «allevamento
ufficialmente   indenne   da...»   o    di    «allevamento    indenne
da...(malattia)»  compete   esclusivamente   al   suddetto   Servizio
veterinario della ASL, tramite il rilascio  di  appositi  certificati
conformi ai modelli previsti dalla normativa vigente  in  materia  di
controllo ed eradicazione  delle  malattie  animali,  oppure  tramite
annotazione  sul  riquadro  E   del   modello   4   della   qualifica
dell'allevamento con indicazione della data degli ultimi accertamenti
relativi sia all'allevamento che ai capi oggetto di movimentazione. 
    Inoltre, le informazioni richiamate al comma 2 dell'art. 32 della
Legge  Regionale  n.  26/2011  non  rientrano  tra  quelle  che,   in
conformita'  alla  normativa  vigente,  possono  essere  fornite  dai
detentori degli animali, bensi' tra quelle contenute nel  riquadro  E
del modello 4, di competenza  esclusiva  del  veterinario  ufficiale,
essendo subordinate al controllo  sanitario  degli  animali  ed  alla
disamina della  documentazione  ufficiale  di  controllo  diagnostico
detenuta agli atti d'ufficio e, quindi, non trasferibili  in  capo  a
soggetti privati  (cfr.  Corte  Cost.,  sentenza  n.  12/2004,  cit.,
secondo  cui  «l'attribuzione  a  livello  centrale  delle   relative
funzioni  amministrative,  trova  giustificazione  in   esigenze   di
carattere unitario e, in particolare, nel principio di adeguatezza»). 
    Per le ragioni esposte, l'art. 32 della l.r. n. 26/2011 contrasta
con la citata normativa comunitaria e  statale  e,  conseguentemente,
viola l'art. 117, comma 1 e l'art. 117, comma 2,  lettere  q)  ed  s)
della  Costituzione,  che  riservano  alla   competenza   legislativa
esclusiva dello Stato le materie, rispettivamente,  della  profilassi
internazionale e della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. 
 
      
 
                               P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  Ecc.ma  Corte   Costituzionale   voglia
dichiarare costituzionalmente illegittimi gli artt.  19  e  32  della
l.r. n. 26/2011, per le motivazioni  indicate  nel  ricorso,  con  le
conseguenti statuizioni. 
    Con l'originale notificato del ricorso  si  depositera'  estratto
della delibera del Consiglio dei Ministri in data  24  febbraio  2012
con l'allegata relazione del Ministro per i rapporti con le Regioni. 
        Roma, Addi' 27 febbraio 2012 
 
                   L'avvocato dello Stato: Fedeli 
 
 

 

Menu

Contenuti