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N. 57 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 aprile 2010. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 7 aprile 2010 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 18 del 5-5-2010)
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Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministi in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso
la stessa domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,
ricorrente, contro la Regione Basilicata in persona del Presidente
della Giunta Regionale in carica, intimata, per la declaratoria di
illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione
Basilicata 29 gennaio 2010, n. 4, pubblicata nel BUR n. 6 del 1º
febbraio 2010, recante «modifiche ed integrazioni alla legge
regionale n. 28 del 28 giugno 1994 - Individuazione, classificazione,
Istituzione, Tutela e Gestione delle Aree Protette in Basilicata».
Per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s) della
Costituzione.
F a t t o
La legge della Regione Basilicata 28 giugno 1994, n. 28
(«Individuazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali
protette in Basilicata»), ha previsto all'art. 19 la disciplina del
«Piano per il Parco».
In particolare, il comma 3, della predetta norma, in conformita'
all'art. 11, comma 3, della legge n. 394/1991 («legge quadro sulle
aree protette») stabilisce che: «I piani per i Parchi devono inoltre
prevedere il divieto di attivita' e opere che possono compromettere
la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con
particolare riguardo alla flora, alla fauna e ai rispettivi habitat,
ed in ispecie:
a) l'esercizio della caccia, secondo le disposizioni della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
b) l'esercizio della pesca secondo le disposizioni della
legge regionale 27 marzo 2000, n. 24;
c) la cattura, la detenzione e il disturbo delle specie
animali;
d) la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali
spontaneee dei licheni e dei funghi;
e) l'introduzione e la reintroduzione di specie animali o
vegetali suscettibili di alterare gli equilibri naturali;
f) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo atto a
sopprimere o alterare i cicli geobiologici;
g) gli scarichi e le immissioni di sostanze solide, liquide o
gassose nocive nel terreno, nei corsi d'acqua e nell'aria, le
immissioni sonore di disturbo;
i) la coltivazione di cave, lo sfruttamento di miniere, le
ricerche minerarie e l'asportazione di minerali;
1) le modificazioni del regime delle acque incompatibili con
le finalita' del parco;
m) accensione dei fuochi, salvo quanto prescritto dalle norme
nazionali e regionali in merito agli incendi boschivi».
La predetta legge regionale n. 28 del 28 giugno 1994 e' stata
modificata dalla legge regionale 29 gennaio 2010, n. 4. In
particolare, l'art. 1 di tale legge ha inserito all'art. 19 della
legge regionale n. 28/1994, dopo il comma 8, il seguente comma 9 «Gli
enti Parco regionali, i cui territori sono ricompresi nei Piani
Paesistici di Area Vasta di cui alla legge regionale n. 3 del 1990,
nel rispetto delle finalita' istitutive dei parchi, delle previsioni
e dei vincoli stabiliti dalla legislazione vigente, possono approvare
provvedimenti specifici fino all'approvazione del Piano del Parco per
l'esercizio delle attivita' consentite, anche in deroga al precedente
comma 3, mediante un apposito Regolamento Provvisorio del Parco
approvato dal Consiglio Regionale, sentito il parere della Terza
Commissione Consiliare Permanente competente in relazione alla
congruita' delle deroghe previste dal Regolamento Provvisorio
rispetto alla legislazione vigente e previo parere del Comitato
Scientifico per l'Ambiente di cui all'art. 11 della legge regionale
n. 28 del 1994 per gli aspetti ambientali».
L'art. 1 della legge regionale n. 4 del 29 gennaio 2010 e'
costituzionalmente illegittimo per il seguente
M o t i v o
Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione, che
riserva alla legislazione esclusiva statale la «tutela dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali».
L'art. 22, comma 1, lett. d) della legge n. 394/1991 (legge
quadro sulle «Aree protette») prescrive per l'adozione dei
regolamenti delle aree naturali protette regionali il rispetto dei
principi di cui all'art. 11 della stessa legge, il quale prevede che
«il regolamento del Parco... e' adottato dall'Ente parco» e che «nei
parchi sono vietate le attivita' e le opere che possono compromettere
la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con
particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi
habitat». Quest'ultima prescrizione e' stata testualmente recepita
dall'art. 19 della legge regionale n. 28/1994 il cui art. 9, comma 3,
dispone che «i piani per i Parchi devono inoltre prevedere il divieto
di attivita' e opere che possano compromettere la salvaguardia del
paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare
riguardo alla flora, alla fauna e al rispettivi habitat ...».
La citata legge regionale n. 28/1994 e' stata pero' modificata
dalla legge regionale n. 4/2010 il cui art. 1 ha aggiunto all'art. 19
il comma 9 il quale stabilisce che gli Enti Parco regionali possono
adottare, mediante un apposito Regolamento Provvisorio del Parco
approvato dal Consiglio Regionale, provvedimenti specifici, anche in
deroga ai divieti stabiliti nel comma 3 del medesimo articolo 19,
fino all'approvazione del Piano del Parco per l'esercizio delle
attivita' consentite. Tale regolamento viene adottato sentito il
parere della Terza Commissione Consiliare Permanente competente in
relazione alla congruita' delle deroghe previste rispetto alla
legislazione vigente e previo parere del Comitato Scientifico per
l'Ambiente istituito dall'art. 11 della medesima legge regionale n.
28 del 1994.
L'impugnata norma regionale detta una disciplina relativa alle
aree naturali protette, che codesta Ecc.ma Corte ha ritenuto compresa
nell'ambito dell'ambiente e dell'ecosistema (sent. n. 12/2009; n.
272/2009; n. 387/2008 e n. 422/2008), rientrante, quindi, nella
competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo
comma, lett. s), Cost.
Nell'esercizio di tale competenza esclusiva il legislatore
statale, con la legge n. 394/1991, ha attribuito agli Enti Parco la
competenza regolamentare in materia di disciplina dell'esercizio
delle attivita' dei Parchi (art. 11, comma 1, e 25 legge cit.) ed ha
vietato in essi le attivita' e le opere che possono compromettere la
salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con
particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi
«habitat».
L'art. 1 della legge regionale n. 4/2010 non solo attribuisce al
Consiglio Regionale un potere regolamentare in materia di parchi, che
invece la legge statale riserva alla competenza dell'Ente Parco, ma
consente altresi' di derogare ai divieti stabiliti dall'art. 19,
comma 3, della legge regionale n. 28/1994, in conformita' all'art.
11, comma 3 della legge quadro sulle aree protette, a salvaguardia
dell'ambiente, cosi' interferendo in un ambito, quale quello della
tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico, riservato in via
esclusiva alla competenza legislativa dello Stato dell'art. 117,
secondo comma, lett. s) Cost.
P. Q. M.
Voglia l'ecc.ma Corte, in accoglimento del presente ricorso,
dichiarare l'incostituzionalita' dell'art. 1, della legge regionale
regione Basilicata del 29 gennaio 2010, n. 4, pubblicata nel BUR n. 6
del 1° febbraio 2010, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale n. 28 del 28 giugno 1994 - Individuazione, Classificazione,
Istituzione, Tutela e Gestione delle aree protette in Basilicata» per
violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s) Cost.
Unitamente al presente ricorso, saranno depositati:
a) copia della legge della Regione Basilicata 29 gennaio
2010, n. 4, pubblicata nel BUR n. 6 del 1° febbraio 2010, recante
«Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 28 del 28 giugno
1994 - Individuazione, Classificazione, Istituzione, Tutela e
gestione delle aree protette in Basilicata»;
b) estratto della delibera di impugnazione adottata dal
Consiglio dei ministri nella riunione del 19 marzo 2010, con allegata
relazione.
Roma, addi' 25 marzo 2010
L'Avvocato dello Stato: Maria Letizia Guida
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