Ricorso n. 58 del 13 giugno 2011 (Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 13 giugno 2011 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 35 del 17.8.2011)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso,dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Contro la Provincia autonoma di Trento in persona del Presidente pro tempore per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale in parte qua della legge della Provincia autonoma di Trento 7 aprile 2011, n. 7, Pubblicata nel B.U.R. n. 15 del 12 aprile 2011, n. 21, supplemento n. 1 recante «Modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici, della legge provinciale sulla ricerca e della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (norme materia di governo dell'autonomia del Trentino) in relazione all'art. 13, comma 1; art. 17, comma 1; art. 30, comma 4 e art. 47.
La proposizione del presente ricorso e' stata deliberata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 19 maggio 2011 e si depositano a tal fine estratto conforme del verbale e relazione del Ministro proponente.
La legge provinciale n. 7/2011 consta di 55 articoli, dei quali dal n. l al n. 50 detta modifiche e sostituzioni della legge provinciale sui lavori pubblici del 10 settembre 1993, n. 26.
La legge provinciale e' illegittima nell'art. 13, comma 1; art. 17, comma 1; art. 30, comma 4 e art. 47 per i seguenti
Motivi
E' necessario premettere che lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, di approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige), attribuisce alle Province autonome la potesta' legislativa in diverse materie tra le quali, assume rilievo la materia della «viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale» (art. 8, primo comma, n. 17 dello Statuto di
autonomia).
Sempre lo Statuto, nel citato art. 8, precisa che detta potesta'debba, essere esercitata «entro i limiti indicati dall'art. 4» e, pertanto, «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico, della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali e'
compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica» (art. 4, primo comma, dello statuto di autonomia).
La giurisprudenza della Corte costituzionale, a tal proposito, ha ritenuto, con le sentenze n. 51 e n. 447 del 2006, che «il legislatore statale conserva il potere di vincolare la potesta' legislativa primaria della Regione speciale attraverso l'emanazione di leggi qualificabili come «riforme economico-sociali» (citata
sentenza n. 51 del 2006). Tra di esse e' stata anche ricompresa la disciplina dettata dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
Inoltre come ribadito di recente da codesta Corte con sentenza n. 45/2010, la Provincia autonoma di Trento, nel dettare norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, pur esercitando una competenza primaria specificamente attribuita dal proprio statuto di autonomia, deve non di meno rispettare, con riferimento soprattutto alla disciplina della fase del procedimento amministrativo di evidenza pubblica, i principi della tutela della concorrenza, strumentali ad assicurare le liberta' comunitarie e dunque le disposizioni contenute nel Codice degli appalti che costituiscono diretta attuazione delle prescrizioni poste a livello europeo.
Altro limite alla suddetta competenza legislativa provinciale e' rinvenibile nei principi dell'ordinamento civile della Repubblica, tra i quali sono ricompresi anche quelli afferenti alla disciplina di istituti e rapporti privatistici, che non puo' che essere uniforme sull'intero territorio nazionale, in ragione della esigenza di assicurare il rispetto del principio di uguaglianza.
In relazione a questo aspetto viene in rilievo in linea generale la fase di conclusione ed esecuzione del contratto di appalto. Con riferimento a tale fase la Corte, infatti, ha avuto modo di rilevare come l'amministrazione si ponga in una posizione di tendenziale parita' con la controparte ed agisca non nell'esercizio di poteri amministrativi, bensi' nell'esercizio della propria autonomia negoziale (sentenza n. 401 del 2007).
Cio' significa che le regioni e le province autonome possono programmare, finanziare, realizzare opere pubbliche, in quanto strumenti utili alle politiche pubbliche di loro competenza ma la loro potesta' legislativa non si puo' estendere ne' alla disciplina delle procedure di appalto, ne' alla regolamentazione dell'attivita' negoziale: la prima e' infatti attratta dalla competenza esclusiva dello Stato relativa alla «tutela della concorrenza», la seconda confluisce nell'«ordinamento civile».
Vi e' infine il limite, anche contenuto nella Statuto di autonomia (art. 4 primo comma), delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, le quali costituiscono principi generali che esigono un'attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale (in tal senso Corte Cost. sentenze n. 118, 356 e 366 del 1992; 349 e 386 del 1991).
A tal proposito, nella suindicata fase di conclusione ed esecuzione del rapporto contrattuale si collocano anche istituti che rispondono ad interessi unitari e che, implicando valutazioni e riflessi finanziari, non tollerano discipline differenziate nel
territorio dello Stato (sia pure con, riferimento ad un singolo istituto afferente alla fase esecutiva, si vedano la sentenza n. 447 del 2006 e, prima della riforma del Titolo V, la sentenza n. 482 del 1995).
Cio' premesso, la legge in esame si espone e diverse censure di costituzionalita'.
1) Violazione dell'art. 117, comma 2, lettera della Costituzione e dell'art. 8 dello Statuto di Autonomia, con riferimento all'art. 13, comma 1, Legge Provincia autonoma di Trento 7 aprile 2011, n. 7 che sostituisce il comma 1 dell'art. 25 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.
L'art. 13, comma 1, che sostituisce il comma 1 dell'art. 25 della leggi provinciale 10 settembre 1993, n. 26, prevede la facolta' in capo alle amministrazioni aggiudicatrici di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione dei lavori qualora la spesa risultante dal conto finale, al netto del ribasso, non superila soglia comunitaria. L'articolo 141, comma 3, del codice dei contratti pubblici prevede, invece che, nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo sia sostituito da quello di regolare esecuzione e per i lavori di importo superiore, ma
non eccedenti il milione di euro, in facolta' del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Pertanto la norma provinciale facendo riferimento alla soglia comunitaria, che per i lavori pubblici e' di euro 5.150.000,90, si pone in contrasto con la normativa nazionale in materia di collaudo che cosi' come affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenza n. 53/2011, 45/2010, 411/2008, afferisce alla fase della esecuzione e conclusione dei contratti e rientra specificamente nella competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. La disposizione provinciale, quindi, eccede dalle competenze statutarie della Provincia Autonoma di cui all'articolo 8 dello Statuto speciale di autonomia violando la competenza in materia di ordinamento civile riconosciuta allo Stato dall'articolo 117, secondo comma lettera l) Cost.
2) Violazione dell'art. 117 comma 2, lettera l) della Costituzione, e, dell'art. 8 dello Statuto di Autonomia, con riferimento all'art. 17, comma 1 Legge Provincia autonoma di Trento 7 aprile 2011, n. 7 che modifica il comma 2-bis dell'art. 29 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.
L'art. 17, comma 1 modifica il comma 2-bis dell'art. 29 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26; la lettera b) del novellato comma attribuisce al regolamento provinciale la possibilita' di individuare i casi in cui i lavori pubblici sono individuati a corpo o a misura.
La disposizione, disciplina la fattispecie in modo difformerispetto all'art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006, il quale indica tassativamente i casi in cui i contratti di appalto debbano essere stipulati a corpo e quelli invece da stipulare a misura.
Si tratta di aspetti riguardanti l'oggetto del contratto e pertanto anche in, questo caso si evidenzia una violazione dell'articolo 8 dello Statuto speciale di autonomia per violazione della competenza statale in materia di ordinamento civile di cui all'articolo 117, secondo comma lettera l) Cost.
3) Violazione dell'art. 117, comma 1; 117, comma 2, lettera e); e 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione (e degli artt. 4 e 8 dello Statuto di Autonomia) con riferimento all'art. 30, comma 4;
Legge Provincia autonoma di Trento 7 aprile 2011, n. 7 che sostituisce il comma 5 dell'art. 37 della legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26
L'art. 30, comma 4, che sostituisce il comma 5 dell'art. 37 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 dispone che:
«Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita' tecnica quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o piu' di tali opere superi in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, se i soggetti a affidatari non sono in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'articolo 42.
L'eventuale subappalto non puo' essere suddiviso senza ragioni obiettive».
La disciplina statale di riferimento e' contenuta nell'art. 37, comma 11 del codice dei contratti pubblici, che consente, nella fattispecie in esame, di costituire raggruppamenti temporanei di tipo verticale, esplicitamente escludendo la possibilita' di procedere a
subappalto. In particolare, si osserva che, rispetto alla norma codicistica, viene omesso il riferimento all'elenco delle opere superspecialistiche ed ai requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, la cui disciplina, ai sensi del medesimo art. 37 comma 11 del codice dei contratti pubblici, e' rimessa al regolamento statale di attuazione. Si evidenzia che la disciplina relativa alla qualificazione necessaria per la partecipazione; alle procedure di gara, nel rispetto dei principi di parita' di trattamento e di tutela della concorrenza, non puo' che essere uniforme in tutto il territorio nazionale (cfr. Corte Cost. 17 dicembre 2008, n. 411). La norma provinciale quindi eccede il limite del rispetto degli obblighi internazionali, di cui agli articoli 4 e 8 dello Statuto di autonomia, tra i quali e' da annoverarsi, cosi' come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 45/2010, «il rispetto dei principi generali del diritto comunitario e delle disposizioni contenute nel Trattato del 25 marzo 1957 istitutivo della Comunita' europea, ora ridenominato, dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, Trattato sul funzionamento. dell'Unione europea e, in particolare per quanto interessa in questa sede, di quelle che tutelano la libera concorrenza».
La stessa Corte ha precisato che la nozione di concorrenza di cui al secondo comma, lettera e), dell'art. 117 della Costituzione «non puo' che riflettere quella operante in ambito comunitario» (sentenza n. 401 del 2007).
Pertanto la norma in parola viola l'articolo 117, primo comma, Cost., ed invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione, ed e' in contrasto altresi' con l'articolo 117, secondo comma lettera l) Cost. con riferimento all'ordinamento civile e penale.
4) Violazione dell'art. 8 dello Statuto di autonomia con riferimento all'art. 47 Legge Provincia autonoma di Trento 7 aprile 2011, n. 7 che sostituisce l'art. 58.19 della leggeprovinciale 10 settembre 1993 n. 26.
L'art. 47, che va a sostituire l'art. 58.19 l.p. n. 26/93, prevede che l'affidamento dei lavori pubblici su beni culturali sia disposto sulla base di una perizia che individui anche genericamente le opere, i lavori e le forniture, in sostituzione sia del progetto definitivo che del progetto esecutivo.
Tale disposizione si pone in contrasto con la normativa statale contenuta nell'art. 203, del d.lgs. 163 del 2006 la quale prescrive che l'affidamento dei lavori, afferenti il settore dei beni culturali, sia disposto sulla base della presentazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo; quest'ultimo puo' essere omesso solo in determinati casi tassativamente previsti.
Tale disposizione ha come scopo la conservazione dei beni culturali, attenendo a profili di tutela che non possono essere derogati,e quindi, nonostante la competenza primaria della provincia autonoma in materia di tutela dei beni culturali la stessa e' tenuta a rispettare le disposizioni; che assicurano una tutela minima uniforme su tutto il territorio nazionale. La disposizione in esame presenta dunque profili di incostituzionalita' in quanto non assicura le funzioni minime indefettibili di tutela del patrimonio culturale, come previste dal d.lgs. n. 42/2004, le quali costituiscono, come piu' volte riconosciuto dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 164/2009 e 101/2010, norme di grande riforma economico-sociale, cui anche le province autonome debbono uniformarsi, in violazione quindi dell'articolo 8 dello Statuto speciale di autonomia.
P.Q.M.
Si confida che codesta Corte vorra' dichiarare, l'illegittimita' delle disposizioni sopra indicate della legge della Provincia autonoma di Trento n. 7/2011.
Si allega:
1. estratto conforme del verbale della seduta del Consiglio dei ministri del 19 maggio 2011;
2. relazione del Ministro proponente;
3. legge provinciale n. 7/2011.
Roma, addi' 8 giugno 2011
L'Avvocato dello Stato: Messuti