N. 58 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 giugno 2004.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 17 giugno 2004 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 27 del 14-7-2004)

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi
n. 12;

Contro Regione Abruzzo, in persona del Presidente del giunta
regionale pro tempore avverso la legge regionale dell'Abruzzo 1°
aprile 2004 n. 14 pubblicata in BUR 14 aprile 2004 n. 12 recante
«Disposizioni urgenti in materia di zootecnia», con specifico
riguardo agli artt. 1 e 2 di tale legge a seguito e in forza della
deliberazione del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2004 (all. 1),
che ha deciso l'impugnativa della legge regionale di cui sopra.
Con il presente atto il Presidente del Consiglio dei ministri,
come sopra rappresentato e difeso, ricorre a codesta eccellentissima
Corte costituzionale per chiedere, ai sensi dell'art. 127, primo
comma, Cost. (nuovo testo) e dell'art. 31 della legge 5 giugno 2003
n. 131, la declaratoria di illegittimita' della epigrafata legge
regionale, con specifico riferimento agli artt. 1 e 2 della legge
stessa; e cio' sulla base delle seguenti motivazioni e
considerazioni. Con la legge n. 14 del 1° aprile 2004, oggetto della
presente impugnativa, tra le varie disposizioni dettate in materia di
zootecnia, viene sospesa (art. 1) la campagna di profilassi delle
«blue tongue» (o febbre catarrale degli ovini) ed inoltre (art. 2)
viene consentita la movimentazione, la commercializzazione e la
macellazione dei capi animali non vaccinati nell'ambito del
territorio regionale fino al 21 dicembre 2004.
Cio' posto la legge appare costituzionalmente illegittima, in
quanto eccede dalla competenza regionale e si pone in contrasto con
la normativa nazionale nonche' con quella della Unione europea
vigenti in tempo di lotta ed eradicazione della febbre catarrale
degli ovini; e cio' per i seguenti motivi:
1) essa viola gli obblighi comunicati (art. 11, primo comma,
Cost.), posti dalla direttiva 2000/75/CE, interrrompendo e
modificando quindi le procedure stabilite per la profilassi della
febbre catarrale degli ovini senza il consenso della Commissione
europea;
2) essa viola la competenza esclusiva statale in materia di
profilassi internazionale (art. 117, secondo comma, lettera q, Cost.)
ed inoltre incide su aspetti concernenti la tutela dell'ambiente
dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lettere s, Cost.), tutela
ricompresa nella competenza esclusiva statale come riconosciuto dalla
recentissima sentenza n. 12/2004 di codesta ecc.ma Corte.
Per tali motivazioni e' dunque da ritenere costituzionalmente
censurabile la legge della Regione Abruzzo in epigrafe indicata.


P. Q. M.
Chiede che la Corte ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente
illegittimi gli artt. 1 e 2 della legge regionale dell'Abruzzo 1°
aprile 2004 n. 14, per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost.,
nonche' con l'art. 117, secondo comma, lettera q) e lettera s),
Cost., oltre che non la direttiva 2000/75 CE.
1) Estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri
del 21 maggio 2004 (con allegata relazione del DAR);
2) Copia della legge regionale impugnata.
Roma, addi' 7 giugno 2004
Avvocato dello Stato: Paolo Cosentino

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