Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 24 aprile  2013  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 21 del 22.5.2013)
 
    Ricorso del Presidente del  Consiglio  del  Ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici ha per legge domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro Regione Calabria, in persona del Presidente  della  Giunta
Regionale  pro  tempore,  per  la  declaratoria   di   illegittimita'
costituzionale della legge Regione Calabria recante «Testo  di  legge
di Revisione Statutaria approvato con 2^ Deliberazione Consiliare  ai
sensi dell'art. 123 della Costituzione». «Riduzione  del  numero  dei
componenti del Consiglio Regionale  e  dei  componenti  della  Giunta
Regionale. Modifiche alla Legge Regionale  19  ottobre  2004,  n.  25
«Statuto  della   Regione   Calabria»",   (Pubbl.   nel   supplemento
straordinario n. 2 al B.U. della regione Calabria del 28 marzo 2013),
per contrasto con l'art. 117, comma terzo, 127 della  Costituzione  e
con l'articolo 14, comma 1, lettera a) e b)  del  D.L.  n.  138/2011,
convertito con modificazioni,  dalla  legge  n.  148/2011  (Ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo); 
    e cio' a seguito e in forza della delibera di impugnativa assunta
dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 aprile 2013. 
 
                                Fatto 
 
    Nel supplemento straordinario n. 2/2013  al  B.U.  della  Regione
Calabria e' stata pubblicata la legge  regionale  avente  ad  oggetto
«Riduzione del numero dei componenti del Consiglio  regionale  e  dei
componenti della Giunta regionale. Modifiche alla legge regionale  19
ottobre 2004 n. 25 «Statuto della Regione Calabria». 
    Il testo legislativo di detta legge regionale e' stato  approvato
in prima lettura dal Consiglio regionale con deliberazione n. 230 del
9 ottobre 2012 e in seconda lettura con deliberazione n. 279  del  18
marzo 2013, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione. 
    Il testo all'art. l prevede la  riduzione  da  «50»  a  «40»  dei
componenti del Consiglio regionale,  e  all'art.  2  prevede  che  la
Giunta regionale sia composta  dal  Presidente  e  da  un  numero  di
Assessori non superiore a otto, compreso il Vice Presidente. 
    I due menzionati articoli presentano  profili  di  illegittimita'
costituzionale per le seguenti considerazioni in 
 
                               Diritto 
 
Violazione dell'art. 117, comma 3, della costituzione e dell'art.  14
del d.l.  n.  138  del  2011,  convertito  nella  Legge  n.  148/2011
violazione del principio di coordinamento della finanza pubblica. 
    L'art. 14  del  d.l.  n.  138/2011,  convertito  nella  legge  n.
148/2011, dispone che: 
        «l.  Per   il   conseguimento   degli   obiettivi   stabiliti
nell'ambito del coordinamento  della  finanza  pubblica,  le  Regioni
adeguano,  nell'ambito   della   propria   autonomia   statutaria   e
legislativa,  i  rispettivi   ordinamenti   ai   seguenti   ulteriori
parametri: 
          a)  previsione  che  il  numero  massimo  dei   consiglieri
regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta  regionale,  sia
uguale o inferiore ... a 30 per le Regioni con popolazione fino a due
milioni di abitanti la riduzione del numero dei consiglieri regionali
rispetto a  quello  attualmente  previsto  e'  adottata  da  ciascuna
Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto e deve essere  efficace  dalla  prima  legislatura  regionale
successiva a quella della data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
          b)  previsione  che  il  numero  massimo  degli   assessori
regionali sia pari o inferiore ad un Quinto del numero dei componenti
del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unita' superiore.  La
riduzione deve essere operata entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto  e  deve  essere  efficace,  in  ciascuna
regione, dalla prima legislatura regionale  successiva  a  quella  in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
    In  base  alle  rilevazioni  statistiche  fornite  dall'ISTAT  la
Regione  Calabria  risulta  avere  1.958.418  abitanti,  e   pertanto
contrasta con il citato art. 14 l'art. 1  della  legge  regionale  in
esame, che prevede nel numero  massimo  di  40,  anziche'  di  30,  i
consiglieri regionali. 
    Consegue che contrasta con il citato art. 14 anche l'art. 2,  che
stabilisce nel numero non superiore ad otto gli Assessori  regionali,
laddove tale numero, che dev'essere pari o inferiore ad un quinto del
numero  dei  componenti  del  Consiglio  regionale,   doveva   essere
calcolato parametrandolo al numero 30,  e  non  40,  dei  consiglieri
regionali. 
    Le  norme  in  esame,  pertanto,  contrastano  con  il  principio
fondamentale  di  coordinamento  della  finanza   pubblica,   fissato
nell'art. 117, comma 3, della Costituzione, principio  del  quale  e'
espressione il citato decreto-legge n. 138/2011, che detta  parametri
diretti esplicitamente al «conseguimento  degli  obiettivi  stabiliti
nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica»,  al  quale  le
Regioni debbono adeguarsi. 
    Come affermato  dalla  Corte  costituzionale  nella  sentenza  n.
198/2012, l'art. 14, comma 1, lettere a) e b), fissando  un  rapporto
tra il numero degli abitanti e quello dei consiglieri, e  quindi  tra
elettori ed eletti (nonche' tra abitanti, consiglieri  e  assessori),
mira a garantire proprio il  principio  in  base  al  quale  tutti  i
cittadini hanno il diritto di  essere  egualmente  rappresentati.  In
assenza di criteri posti dal legislatore  statale,  che  regolino  la
composizione degli organi regionali, puo' verificarsi - come  avviene
attualmente in alcune Regioni, sia nell'ambito dei Consigli che delle
Giunte  regionali  -  una   marcata   diseguaglianza   nel   rapporto
elettori-eletti (e  in  quello  elettori  assessori):  i  seggi  (nel
Consiglio e nella Giunta) sono ragguagliati in misura differente alla
popolazione e, quindi, il valore del voto degli elettori (e quello di
scelta degli assessori) risulta diversamente ponderato da  Regione  a
Regione. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Chiede che la Corte Ecc.ma voglia  dichiarare  costituzionalmente
illegittima la legge Regione Calabria  recante  «Testo  di  legge  di
Revisione Statutaria approvato con  2^  Deliberazione  Consiliare  ai
sensi dell'art. 123 della Costituzione». «Riduzione  del  numero  dei
componenti del Consiglio Regionale  e  dei  componenti  della  Giunta
Regionale. Modifiche alla Legge Regionale  19  ottobre  2004,  n.  25
«Statuto  della   Regione   Calabria»",   (Pubbl.   nel   supplemento
straordinario n. 2 al B.U. della regione Calabria del 28 marzo 2013),
per contrasto con l'art. 117, comma terzo, 127 della  Costituzione  e
con l'articolo 14, comma 1, lettera a) e b)  del  D.L.  n.  138/2011,
convertito con modificazioni,  dalla  legge  n.  148/2011  (Ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo). 
    Si  depositeranno,  con  l'originale  notificato   del   presente
ricorso: 
        1) Estratto della deliberazione  del  C.d.M.  del  22  aprile
2013; 
        2) Copia della legge Regione Calabria impugnata. 
 
          Roma, 23 aprile 2013 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Mangia 

 

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