Ricorso n. 58 del 30 settembre 2008 (Regione Calabria)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 settembre 2008 , n. 58
Depositato in cancelleria il 30 settembre 2008 (della Regione Calabria)
(GU n. 45 del 29-10-2008)
Ricorso della Regione Calabria, nella persona del suo Presidente pro tempore, on. Agazio Loiero (C.F. e P.I. 02205340793), autorizzato a costituirsi in giudizio innanzi codesta ecc.ma Corte costituzionale con deliberazione della giunta regionale n. 538 dell'8 agosto 2008, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. prof. Giovanni Pitruzzella, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, piazza della Marina n. 1. Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, Palazzo Chigi, e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. F a t t o Nell'ambito delle previsioni di cui al d.1. 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), l'art. 1 (Esenzione ICI prima casa) stabilisce che «a decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonche' quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992. L'esenzione si applica altresi' nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992». In particolare, ai sensi del comma 4, «La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, e' rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo e' integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. In sede di Confererqa Stato-citta' ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalita' per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle Regioni Sardegna e Sicilia, ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Al fine di garantire il contributo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, come determinato dall'articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Ministero dell'interno eroga al soggetto di cui al medesimo decreto ministeriale 22 novembre 2005, per le medesime finalita', lo 0,8 per mille dei rimborsi di cui al comma 4. I commi 7, 8 e 287 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 sono abrogati [corsivo aggiunto, ndr.]». Infine, ai sensi del comma 7, «Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita' interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, e' sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonche', per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni gia' previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [corsivo aggiunto, ndr.]». Le citate disposizioni contenute nel presente decreto-legge sono state trasposte - con alcune modificazioni - nella successiva legge di conversione, 24 luglio 2008, n. 126. Con riferimento ai commi su richiamati, le predette modificazioni hanno riguardato i commi 4 e 7 nonche' l'introduzione dei commi 4-bis, 4-ter e 7-bis. In specie, relativamente alla erogazione del rimborso in favore dei Comuni - da adottarsi con decreto del Ministro dell'interno, giusti i criteri e le modalita' stabiliti in Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali - si prevede che lo stesso decreto sia emanato «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo principi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilita' interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni». A cio' si aggiungono le previsioni di cui ai commi 4-bis e ter, ai sensi dei quali «Per l'anno 2008, il Ministero dell'interno, fatti salvi eventuali accordi intervenuti in data precedente in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ripartisce e accredita ai comuni e alle regioni a statuto speciale, a titolo di primo acconto, il 50 per cento del rimborso loro spettante, come determinato ai sensi del comma 4 [...] In sede di prima applicazione, fino all'erogazione effettiva di quanto spettante a titolo di acconto a ciascun comune ai sensi del comma 4-bis, il limite dei tre dodicesimi di cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' maggiorato dell'importo equivalente al credito dell'imposta comunale sugli immobili determinatosi, per effetto delle norme di cui ai commi da 1 a 4, a favore delle singole amministrazioni comunali nei confronti dello Stato». Il comma 7 dell'originario decreto-legge - relativo alla sospensione della potesta' regionale e degli EE.LL. di deliberazione di aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote ovvero delle maggiorazioni delle aliquote di tributi statali - e' integrato come segue: «Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilita' interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l'esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato, da ultimo, dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' alla sezione delle autonomie». A tale disposizione si aggiunge quella del comma 7-bis, ai sensi del quale «I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili possono rinegoziare i contratti in essere, ai fini dell'accertamento e della riscossione di altre entrate, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di prestazione di servizi». Ai fini di quanto su esposto la giunta regionale richiamata la propria delibera n. 393 del 3 giugno 2008, del seguente tenore: che con decreto-legge del 27 maggio 2008, n. 93 (emanato dal Presidente della Repubblica in data 27 maggio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008) recante «disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie», il Governo, nel decretare all'art. 1 l'esenzione della corresponsione dell'ICI per la prima casa a decorrere dall'anno 2008, ha previsto, per finanziare l'abbattimento dell'imposta, la sottrazione di fondi destinati alla Regione Calabria e gia' devoluti (cfr. comma 2-bis, art 8, d.lgs. n. 504/1992, introdotto dal comma 5, art. 1, legge n. 244/2007); che, in particolare, va censurato il disposto dell'art. 5 del succitato decreto-legge, il quale, al fine di assicurare la copertura finanziaria per l'eliminazione dell'ICI, ha disposto la riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al decreto, e per gli importi ivi individuati, in tal modo operando la riduzione di tutti i fondi gia' destinati alla Regione Calabria, in specie quelli destinati alle infrastrutture ed alla difesa del suolo, nonche' quelli destinati alla forestazione e riforestazione, ai salari dei forestali ed alla stabilizzazione dei lavoratori s.u, e di p.u.; che i settori maggiormente colpiti in conseguenza degli interventi previsti per la copertura del minor gettito sono i seguenti; Riconversione degli interventi per opere di infrastrutture pubbliche e logistica in Sicilia e Calabria (1.365,5 ml di euro); Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del TPL (353 ml di euro nel triennio 2008-2010); Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale (5 ml di euro nel triennio 2008-2010); Fondo isole minori (60 ml di euro nel triennio 2008-2010); Incentivi trasporto pesante verso trasporto marittimo (231 ml di euro nel triennio); Banda larga (50 ml di euro); Esternalizzazione servizi Asl e ospedalieri (87 ml di euro nel triennio); Recupero centri storici (30 ml di euro nel triennio); Investimenti diretti INAIL. Considerato che le risorse sottratte, soprattutto quelle dirette alla realizzazione di importanti e strategiche infrastrutture, comportano gravi ripercussioni sulle programmazioni finanziarie e sul piano politico-istituzionale con effetti deleteri per lo sviluppo della compagine sociale ai fini di una significativa crescita economica dell'intera regione; Ritenuto che il decreto-legge e' atto munito di forza di legge, che per sua natura puo' essere adottato dal Governo soltanto nella ricorrenza di casi straordinari di necessita' ed urgenza, unico requisito legittimante l'eccezionale esercizio del potere normativo (sent. Corte cost. n. 29/1995), la cui mancanza integra vizio determinante l'incostituzionalita' del decreto e l'eventuale conversione in legge non puo' comunque sanare il vizio, che incide sulla separazione tra i poteri dello Stato e non esclusivamente sul rapporto politico fra Parlamento e Governo (sent. Corte cost. n. 171/2007) che lo stesso decreto-legge si appalesa fondamentalmente lesivo del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, principio riconosciuto dall'art, 120, ultimo comma della Costituzione, in quanto la regione ha riposto legittimo affidamento negli stanziamenti gia' assegnati e poi notevolmente ridotti; in particolare, la riduzione della spesa e' avvenuta in maniera generalizzata e «lineare», senza considerare il metodo di concertazione per « Patti» e degli Accordi gia' sottoscritti fra Governo e regioni (anche in via bilaterale tipo Banda larga). Ne e' un esempio il taglio delle risorse per il Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del TPL (353 ml di euro nel triennio 2008-2010) e dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale (5 ml di euro nel triennio 2008-2010), stanziamenti definiti nell'ambito dell'accordo Governo-regioni sul TPL sottoscritto dal Governo nel mese di dicembre trasformato in parte in legge con la Finanziaria 2008; che il decreto-legge, inoltre, si pone in contrasto con la ratio dell'art. 119, in quanto lo Stato non puo' introdurre una disciplina normativa che, nel sospendere il potere delle regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge (art. 1, comma 7, decreto-legge n. 93/2008) restringe i confini di autonomia finanziaria regionale, delineati dal citato art. 119; Ritenuto, quindi, che la regione ha interesse ad istaurare un giudizio innanzi alla Corte costituzionale mediante ricorso, in via principale, per 1'impugnazione del decreto-legge, emanato a) in assenza dei requisiti sopra enunciati; b) in violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120, ultimo comma, della Cost.; c) in contrasto della ratio dell'art. 19 Cost. Ritenuto,comunque, che e' interesse della regione procedere all'eventuale impugnazione della legge di conversione del citato decreto. Alla luce della premessa articolata disciplina normativa, si rappresenta quanto segue. D i r i t t o La riferita disciplina normativa appare meritevole di censura. I relativi profili di illegittimita' costituzionale si rappresentano come segue. 1) Violazione dell'art. 119 Cost. Ai sensi dell'art. 119 Cost. «I comuni, le province, le citta' metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I comuni, le province, le citta' metropolitane e le regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacita' fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane e alle regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, citta' metropolitane e regioni. I comuni, le province, le citta' metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti». Nell'alveo di tale previsione - anche alla luce di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale - trovano collocazione i principi cui si ispira il sistema di autonomia finanziaria regionale e degli enti locali, (cfr. art. 119 Cost., primo comma, «I comuni [e] le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa») introdotto a seguito della riforma del Titolo V, Parte II della Costituzione (legge cost. n. 3/2001). In specie tali principi possono essere condensati nel riconoscimento della potesta' tributaria regionale, nella compartecipazione al gettito di tributi erariali - per la quota riferibile al territorio regionale - e nell'attribuzione delle risorse del fondo perequativo (cfr. art. 119 Cost., commi 2 e 3, «stabiliscono ed applicano tributi ed entrate propri [...] dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacita' fiscale per abitante») per l'integrale finanziamento delle relative funzioni; a tali fondi si aggiungono - per completare il quadro della finanza locale - la destinazione di risorse aggiuntive per interventi speciali, il patrimonio regionale e l'eventuale ricorso all'indebitamento per investimenti (cfr. art. 119 Cost., commi 5 e 6, «lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni [e] regioni [...] I comuni [e] le regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento»). E' proprio nel contesto delle relative previsioni che pare incidere la disciplina introdotta con l'articolo 1 del citato decreto-legge, come modificato e convertito nella legge n. 126/2008. La esenzione dalla imposta comunale sugli immobili dell'unita' immobiliare adibita ad «abitazione principale» (cfr. art. 1, comma 1, d.l. n. 93/2008) determina infatti l'acquisizione di una minore imposta, calcolata in un ammontare pari ad 1.700 milioni di € (cfr. art. 1, comma 4). In tal senso, la relativa carenza di risorse finanziarie in capo ai comuni si pone - di per se' - in evidente contrasto con la previsione di cui all'art. 119 Cost., commi 2 e 4, ai sensi dei quali «i comuni [...] dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio», le quali «consentono ai comuni [...] di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite». Lo schema delineato dal riformato Titolo V, Parte II, della Costituzione in materia di autonomia finanziaria degli enti locali (art. 119 Cost., primo comma) presuppone che sia garantita, infatti, la autonomia delle risorse finanziarie degli stessi (art. 119 Cost., secondo comma). In tal senso la norma in esame contempla la misura del «rimborso» ai singoli comuni del minor gettito percepito, giusta l'integrazione dell'apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno per un importo pari a quello predetto, a decorrere dall'anno 2008 (cfr. art. 1, comma 4) rinviando, peraltro, alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali la definizione dei «criteri [e delle] modalita' per la erogazione del rimborso ai comuni, che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto». E' proprio alla luce di tale disciplina che emerge con evidenza il vulnus procurato alle regioni ed, in particolare, al principio di autonomia finanziaria ugualmente contemplato dal medesimo art. 119 Cost. in favore delle stesse. Non solo, infatti, le minori risorse finanziarie destinate agli enti locali sono compensate e recuperate attraverso l'eventuale storno di contributi gia' devoluti a favore delle regioni (cfr. comma 2-bis, art. 8, d.lgs. n. 504/1992, introdotto dal comma 5, art. 1, legge n. 244/2007) ma - ai sensi del comma 7, art. 1 - dalla data di entrata in vigore del decreto-legge «e fino alla definizione dei contenuti del patto di stabilita' interno [...] e' sospeso il potere delle regioni [...] di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato». Tale disposizione si pone in contrasto sia con la chiara previsione di cui all'art. 119 Cost. in materia di autonomia finanziaria e tributaria regionale - tanto in linea di principio, ex art. 119, comma quanto nel dettaglio delle indicazioni di cui ai commi 2 e 4 del medesimo articolo - sia con l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte costituzionale circa i limiti che deve incontrare la potesta' legislativa tributaria statale. Fatti salvi i principi di coordinamento della finanza pubblica, infatti, lo Stato non puo' introdurre una disciplina normativa che sia piu' restrittiva dei confini di autonomia finanziaria regionale, delineati dal citato art. 119 (ex plurimis, cfr. Corte cost., sentt. 296, 297, 311, 370 e 376 del 2003; 4, 16, 17, 29, 36, 37 e 49 del 2004; 35, 51, 64, 72, 77, 107, 160, 162, 222, 397 e 417 del 2005; 2, 31, 118, 148, 155, 214, 267, 323, 412, 451 del 2006; 89, 98, 105, 137, 157, 169, 179, 194, 201, 202, 275, 285, 412, 451 del 2007). Ne' pare, sotto questi profili, che le modificazioni intervenute in sede di conversione abbiano provveduto a correggere i vizi gia' lamentati nelle disposizioni contenute nell'originario decreto: restano inalterati, infatti, i vizi di legittimita' relativi alla pretesa violazione dell'art. 119 Cost. sub specie autonomia finanziaria regionale contenuti nel citato comma 7, l'integrazione del quale non incide sulla lesione prodotta dalla disposizione di cui al primo inciso (i.e. «e' sospeso il potere delle regioni [...] di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato»); al contrario, sembrano aggravare i termini della protestata violazione costituzionale le disposizioni di cui ai citati commi 4-bis e ter, nella parte in cui sono determinate le modalita' di ripartizione ed accreditamento del (50% del) rimborso di cui al comma 4, cosi' ribadendosi il vulnus procurato al principio di autonomia finanziaria regionale. 2) Violazione del principio di leale collaborazione (art. 120 Cost.). Il suddetto vizio di legittimita' - nei termini in cui e' stato riferito - appare ancora piu' rilevante laddove si consideri come, nel caso in oggetto, la relativa disciplina sia compendiata in un provvedimento normativo (i.e. il decreto-legge) sottratto alla necessaria (in materia) dialettica istituzionale Stato-regioni. Per tal motivo, oltre alla pretesa violazione dell'art. 119 Cost., si puo' ritenere violato altresi' il principio di leale collaborazione fra lo Stato e le regioni che - in virtu' della particolare importanza della materia e rilevanza degli interessi implicati dalla stessa - avrebbe dovuto essere implementato. La relativa criticita' emerge con chiarezza dalle prime osservazioni licenziate, in materia, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome (cfr. all. 1). Nel documento de quo, infatti, si rileva come la ratio - pur condivisibile, nel merito - sottesa al provvedimento normativo sia stata perseguita attraverso forme che aggirano i «metodi della concertazione e leale collaborazione fra livelli istituzionali, intenti piu' volte richiamati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome» ed altresi' oggetto - per l'attuazione della normativa relativa a tali ambiti materiali - di una giurisprudenza costituzionale costante nel richiamare lo Stato alle necessarie forme di cooperazione, tipiche di un sistema di governo multilivello. Nel merito la Conferenza rileva - in particolare - la «elevata criticita» proprio della «sospensione del potere delle regioni e enti locali di deliberare aumenti di tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato»; invero - rileva la Conferenza - il «provvedimento, in palese e manifesto contrasto con la volonta' di procedere in tempi brevi all'attuazione del federalismo fiscale, penalizza le regioni e gli enti locali nel giudizio delle agenzie di rating e, quindi, di riflesso, sul costo dell'indebitamento futuro». Sotto tale profilo, la violazione del principio di leale collaborazione ridonda anche sulla violazione dell'art. 119 Cost., laddove «la sterilizzazione della autonomia finanziaria comportera' l'ingiustificabile rigidita' dei bilanci, mortificando il principio di responsabilita' e rappresentanza dei livelli di governo regionali e degli enti locali» (cfr. ancora all. 1).
P. Q. M. Tanto Premesso e con riserva di produrre ulteriori memorie, ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e 23 n.i. Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere la questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, come convertito - con modificazioni - nella legge 24 luglio 2008, n. 126, ed adottare i provvedimenti consequenziali. Roma, addi' 19 settembre 2008 Prof. Avv: Giovanni Pitruzzella