Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 settembre 2018 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

(GU n. 41 del 2018-10-17)

 

Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (cod. fisc. n. n. fax PEC per il ricevimento degli atti nei cui uffici e' domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Piemonte, in persona del Presidente della Regione pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede della Regione in Torino, piazza Castello n. 165 per l'impugnazione dell'art. 22, commi 1, 2 e 3 della legge regionale Piemonte 29 giugno 2018 n. 7, pubblicata sul 5° Supplemento del 29 giugno 2018 al B.U.R. n. 26 del 28 giugno 2018, recante «Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020», come da delibera del Consiglio dei ministri adottata nella seduta dell'8 agosto 2018.

Fatto

In data 29 giugno 2018 e' stata pubblicata sul 5° Supplemento al B.U.R. n. 26 della Regione Piemonte la legge regionale 29 giugno 2018 n. 7 intitolata «Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020».

I commi 1, 2 e 3 della predetta legge dispongono come segue:

Art. 22. (Provvedimenti conseguenti la cancellazione di FinPiemonte S.p.A. dall'albo ex art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993. Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2016, n. 6). - 1. Nell'ambito del procedimento di cancellazione di Finpiemonte S.p.A. dall'albo unico tenuto dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), la Giunta regionale, a seguito di apposita ricognizione, iscrive fra le attivita' del proprio stato patrimoniale i crediti attualmente intestati a Finpiemonte S.p.A. per un valore massimo pari ad € 52.000.000,00, originati dal contratto di finanziamento erogato dalla Banca europea degli investimenti «Regione Piemonte Loan for SMES», fermo restando che la gestione degli incassi e dei recuperi resta in capo alla societa'. E' iscritto, per ogni esercizio, nelle entrate del titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) e nelle spese della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo I (Spese correnti) del bilancio finanziario 2018-2020, l'importo previsto di incasso dai debitori ceduti e la corrispondente spesa secondo le seguenti annualita': € 7.730.722,62 per l'anno 2018, € 11.203.213,96 per l'anno 2019, € 9.318.509,64 per l'anno 2020. Gli importi relativi ai debiti e crediti scadenti negli anni successivi al 2020 e fino alla scadenza, prevista nel 2028, sono iscritti per competenza nelle rispettive leggi di bilancio. Eventuali insolvenze sono finanziate dalla riduzione dei fondi di garanzia denominati «Fondo unico di garanzia BEI» e «Fondo di garanzia BEI-Midcap» istituiti presso Finpiemonte S.p.A.. In caso di incapienza, la Regione provvede a ridurre dell'importo corrispondente all'insolvenza accertata l'impegno di risorse previste dal presente comma a favore di Finpiemonte S.p.A..

2. Concluso il procedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari alla riduzione del capitale sociale di Finpiemonte S.p.A. da € 358.480.400,00 a € 158.000.000,00.

3. L'importo della riduzione del capitale sociale di Finpiemonte S.p.A. disposta ai sensi del comma 2, pari ad € 200.195.717,83, e' stanziato nel titolo 4 (Entrate in conto capitale), tipologia 500 (Altre entrate in conto capitale) delle entrate del bilancio finanziario 2018-2020, a valere sull'esercizio 2018 ed e' vincolato, mediante appositi stanziamenti di bilancio di pari importo complessivo, all'incremento del finanziamento delle leggi regionali riportate all'allegato E secondo le missioni e programmi ivi riportati.»

Con delibera dell'8 agosto 2018 il Consiglio dei ministri ha deciso di proporre il presente ricorso per l'annullamento delle disposizioni sopra riportate, sulla base dei seguenti

Motivi

1. Violazione dell'art. 119 della Costituzione.

L'art. 22 della legge impugnata, al comma 1 autorizza la Giunta a trasferire dallo stato patrimoniale di Finpiemonte S.p.A. a quello della Regione crediti per un valore massimo di € 52.000.000,00, derivanti da un finanziamento erogato originariamente dalla B.E.I.

Al riguardo si evidenzia innanzitutto che il subentro dei crediti avviene senza dare evidenza di un atto o documento che giustifichi tale operazione contabile che tra l'altro non prevede il trasferimento nello stato patrimoniale della Regione per pari importo anche dei debiti di Finpiemonte S.p.A.

Ma quel che piu' rileva ai fini del presente giudizio e' il fatto che la disposizione di legge impugnata comporta il trasferimento in capo alla Regione di rilevanti debiti della Finpiemonte spa. Considerato che tali debiti hanno natura indubitabilmente finanziaria, il loro trasferimento a carico della Regione e' in contrasto con la disciplina del limiti di indebitamento che non consente alla Regione Piemonte di assumere nuovi debiti, tenuto conto del modesto importo disponibile per nuove rate di ammortamento, desumibile dall'allegato C alla legge impugnata - «Limiti di indebitamento regioni».

Si realizza in tal modo un indebitamento non consentito della Regione, in violazione dell'art. 119 della Costituzione che autorizza si' gli enti territoriali a contrarre debito, ma «solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio». Condizioni delle quali nessuna appare rispettata dalla disposizione legislativa impugnata.

2. Violazione dell'art. 117 comma 2 lettera E) della Costituzione in relazione agli articoli 42, 44 e 45 nonche' al punto 1 e al punto 5 dell'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011.

L'impugnato art. 22 appare in evidente contrasto con il punto 1 dell'allegato 4/2 - Principio applicato concernente la contabilita' finanziaria - del decreto legislativo n. 118/2011 nella parte in cui prevede che tutte le operazioni, comprese quelle di natura patrimoniale, devono transitare prima nella contabilita' finanziaria. Infatti, il sopracitato principio prevede che: «La contabilita' finanziaria rileva le obbligazioni, attive e passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche se non determinano flussi di cassa effettivi.» «Per transazione si intende ogni evento o azione che determina la «creazione, trasformazione, scambio, trasferimento o estinzione di valori economici patrimoniali e finanziari (debiti e crediti) che si origina dall'interazione tra differenti soggetti (pubbliche amministrazioni societa', famiglie, ecc), e avviene per mutuo accordo o per atto unilaterale dell'amministrazione pubblica». Conseguentemente, la regione avrebbe dovuto effettuare la registrazione in contabilita' finanziaria della transazione attraverso una regolarizzazione contabile, costituita da impegni per concessione di crediti a favore di Finpiemonte S.p.A. cui far corrispondere accertamenti di pari importo per accensione di prestiti nei confronti di Finpiemonte S.p.A. e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell'amministrazione stessa.

Inoltre, la Regione prevede l'iscrizione tra le entrate del titolo III, tipologia 500 (entrate correnti) e tra le spese della missione 1, programma 3 - titolo I (spese correnti) degli importi relativi ai crediti verso i debitori ceduti e le corrispondenti spese relative al pari rimborso verso Finpiemonte S.p.A., nella seguente modalita': € 7.730.722,62 per il 2018, € 11.203.213,96 per il 2019 ed € 9.318.509,64 per il 2020, secondo un piano che prevede l'estinzione dei crediti e dei debiti nel 2028, come da prospetto inviato dalla Regione per le vie brevi.

Al riguardo si evidenzia che la classificazione contabile in entrata e in spesa deve essere correlata alla natura dei crediti e dei debiti di € 52.000.000,00 trasferiti alla Regione. Pertanto avendo origine finanziaria le entrate e le spese in questione avrebbero dovuto essere opportunamente classificate rispettivamente nel titolo V delle entrate (Entrate da riduzione di attivita' finanziarie) e nel titolo IV delle spese (rimborso prestiti). La classificazione del tutto diversa operata dalla Regione contrasta con gli articoli 44 (classificazione delle entrate) e 45 (classificazione delle spese) ed i correlati allegati 13 e 14 del decreto legislativo n. 118/2011, che imponevano la classificazione teste' precisata. Contrasta inoltre con il punto 5 dell'allegato 4/2 (principio applicato concernente la contabilita' finanziaria) del decreto legislativo n. 118/2011, il quale prevede che «Il sistema di bilancio deve essere comprensibile e deve percio' presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali (principio della chiarezza o comprensibilita'). Il principio della chiarezza o comprensibilita' e' rafforzativo del principio base della veridicita'. Al fine di consentire una rappresentazione chiara dell'attivita' svolta, le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottano il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari. L'articolazione del sistema di bilancio deve essere tale da facilitarne - tra l'altro - la comprensione e permetterne la consultazione rendendo evidenti le informazioni previsionali, gestionali e di rendicontazione in esso contenute. Il sistema di bilancio deve essere corredato da una informativa supplementare che faciliti la comprensione e l'intelligibilita' dei documenti. L'adozione di una corretta classificazione dei documenti contabili costituisce una condizione necessaria per garantire il corretto monitoraggio e consolidamento dei conti pubblici da parte delle Istituzioni preposte al coordinamento e controllo della finanza pubblica.»

Poiche' le norme ordinarie citate costituiscono attuazione del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici sancito dall'art. 117 comma 2 lettera e) della Costituzione, la cui attuazione e' esplicitamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato, la disposizione regionale in esame appare violativa di quel principio inderogabile e di quella competenza esclusiva. 3. Violazione dell'art. 117 comma 2 lettera e) della Costituzione in relazione all'art. 42, comma 5, lettera d) del decreto legislativo n. 118/2011.

Il comma 2 del medesimo art. 22 autorizza la giunta a ridurre il capitale sociale di Finpiemonte S.p.A. di 200 milioni di euro e dispone, al comma 3, l'iscrizione di tale importo tra le entrate del titolo IV (entrate in conto capitale) vincolato al rifinanziamento per pari importo di stanziamenti di spesa relativi a leggi regionali precedenti, come da allegato E alla medesima legge.

Tale disposizione contrasta con l'art. 42, comma 5 - lettera d) del decreto legislativo n. 118/2011, che prevede: «... E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio». Conseguentemente, la regione non puo' attribuire un vincolo di destinazione all'entrata straordinaria di 200 milioni di euro di cui si discute.

Per ragioni analoghe a quelle illustrate al punto precedente, anche la disposizione in esame, ponendosi in contrasto con il suddetto decreto legislativo n. 118 del 2011, viola, conseguentemente, l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, riguardante la potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

P.Q.M.

Voglia codesta Ecc.ma Corte costituzionale dichiarare costituzionalmente illegittimo e conseguentemente annullare l'art. 22 commi 1, 2 e 3 della legge regionale Piemonte 29 giugno 2018 n. 7, pubblicata sul 5° Supplemento del 29 giugno 2018 al B.U.R. n. 26 del 2018, impugnato come da delibera 8 agosto 2018 del Consiglio dei ministri.

Con l'originale del ricorso si depositeranno:

1. copia della L.R. Piemonte n. 7 del 2018;

2. estratto della delibera del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2018.

 

Roma, 27 agosto 2018

Il Vice Avvocato generale dello Stato: Pignatone

 

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