Ricorso n. 58 del 5 agosto 2014 (Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato il 5
agosto 2014 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 43 del 2014-10-15)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pt,
rappresentato e difeso, dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso
i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
fax … - PEC …
Contro la Regione Abruzzo in persona del Presidente pt per la
declaratoria dell'illegittimita' costituzionale della legge della
Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32, pubblicata nel B.U.R. n. 22
del 4 giugno 2014 recante «Provvidenze sociali a favore dei malati
oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionali
20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle persone
in stato di poverta' e finalizzazione di risorse e determinazione
aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote
imposta regionale sulle attivita' produttive per il periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2014».
La proposizione del presente ricorso e' stata deliberata dal
Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 luglio 2014 e si
depositano, a tal fine, estratto conforme del verbale e relazione del
Ministro proponente.
La legge regionale n. 32/2014 che consta di 17 articoli, nella
sua interezza e per motivi diversi l'articolo 9, presenta profili di
illegittimita' costituzionale per i seguenti
Motivi
1) Violazione dell'art. 86, terzo comma, dello Statuto della Regione
Abruzzo (pubblicato nel BURA della Regione Abruzzo del 10 gennaio
2007, n. 1), come modificato dalla legge Statutaria Regionale 9
febbraio 2012, n. 1 (pubblicata nel BURA 17 febbraio 2012, n. 13
Speciale) e dalla legge Statutaria Regionale 2 aprile 2013, n. 1
(pubblicata nel BURA 17 aprile 2013, n. 15) in relazione all'art. 123
della Costituzione.
In via preliminare va sollevata la questione relativa
all'esercizio del potere dell'organo legislativo regionale in casi di
scioglimento dell'assemblea regionale per fine legislatura, con
specifico riferimento all'approvazione della legge regionale in
esame.
Con la legge costituzionale n. 1/1999 la disciplina del sistema
elettorale e dei casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' e'
stata devoluta al legislatore regionale.
In particolare detta legge costituzionale ha attribuito allo
statuto ordinario la definizione della forma di governo e
l'enunciazione dei principi fondamentali di organizzazione e
funzionamento della Regione, in armonia con la Costituzione (art.
123, primo comma, Cost.). Nel contempo, la disciplina del sistema
elettorale e dei casi di ineleggibilita' e di incompatibilita', e'
stata demandata allo stesso legislatore regionale, sia pure nel
rispetto dei principi fondamentali fissati con legge della
Repubblica, «che stabilisce anche la durata, degli organi elettivi»
(art. 122, primo comma, Cost.).
L'articolo 86, comma 3, dello Statuto della regione Abruzzo,
testualmente recita: «...nei casi di scioglimento anticipato e di
scadenza della Legislatura:
a) le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate,
secondo le modalita' disciplinate nel Regolamento, sino al
completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle
nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in
base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a
disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque,
presentano il carattere della urgenza e necessita';
b) le funzioni del Presidente e della Giunta regionale sono
prorogate sino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione
limitatamente all'ordinaria amministrazione e agli atti
indifferibili; in caso di impedimento permanente, morte e dimissioni
volontarie del Presidente della Regione le sue funzioni sono
esercitate dal Vicepresidente.
La Corte Costituzionale ha gia' piu' volte riconosciuto che,
anche in assenza di specifiche disposizioni statutarie, nel periodo
antecedente alle elezioni per la loro rinnovazione e fino alla loro
sostituzione, i Consigli Regionali, dispongono «di poteri attenuati
confacenti alla loro situazione di organi in scadenza, analoga,
quanto a intensita' poteri, a quella degli organi legislativi in
prorogatio» (cfr. sentt. n. 468/1991; 515/1995; 196/2003; 68/2010).
Nel periodo pre-elettorale si verifica, in sostanza, una fase di
depotenziamento delle funzioni del Consiglio regionale, la cui ratio
e' stata individuata dalla giurisprudenza costituzionale nel
principio di rappresentativita' connaturato alle assemblee consiliari
regionali, in virtu' della loro diretta investitura popolare e della
loro responsabilita' politica verso la comunita' regionale.
L'istituto della prorogatio, come chiarito nella sentenza n.
515/1995 e' volto a coniugare il principio di rappresentativita'
politica del Consiglio Regionale «con quello della continuita'
funzionale dell'organo». Questa esigenza di continuita' funzionale
porta ad escludere che il depotenziamento possa spingersi fino a
comportare un'indiscriminata e totale paralisi dell'organo stesso, e
consente al Consiglio Regionale di deliberare in circostanze
straordinarie o di urgenza, o per il compimento di atti dovuti o di
ordinaria amministrazione.
Tale orientamento giurisprudenziale e' stato ribadito e
specificato nella sentenza n. 68/2010, con cui la Consulta ha
sottolineato che «nell'immediata vicinanza al momento elettorale, pur
restando ancora titolare della rappresentanza del corpo elettorale
regionale, Consiglio regionale non solo deve limitarsi ad assumere
determinazioni del tutto urgenti o indispensabili, ma deve comunque
astenersi, al fine di assicurare una competizione libera e
trasparente, da ogni intervento legislativo che possa essere
interpretato come una forma di captatio benevolentiae nei confronti
degli elettori».
Pertanto, la legge in esame potrebbe essere ritenuta legittima
soltanto laddove la sua adozione fosse giustificata dalla sussistenza
di presupposti di urgenza e di indifferibilita', ovvero laddove la
medesima costituisse un atto dovuto.
La Corte Costituzionale, al riguardo, ha affermato che spetta
Consiglio Regionale «selezionare le materie da disciplinare in
conformita' alla natura della prorogatio, limitandole ad oggetti la
cui disciplina fosse oggettivamente necessaria ed urgente» e ha fatto
riferimento ai lavori preparatori per verificare se fossero state
addotte «specifiche argomentazioni in tal senso» (sentenza n. 68/2010
par. 4.5.).
Possono quindi essere approvati in regime di prorogatio solo gli
atti costituzionalmente dovuti, quali il recepimento di una Direttiva
comunitaria direttamente vincolante per le Regioni o progetti di
legge che presentano i caratteri dell'indifferibilita' ed urgenza,
quali ad esempio il bilancio di previsione, l'esercizio provvisorio o
una variazione di bilancio.
L'urgenza ed indifferibilita' oltre a dover essere adeguatamente
motivata, deve essere volta ad eliminare le situazioni di danno senza
limitare la liberta' di scelta dell'organo legislativo quando avra'
riacquistato la pienezza dei suoi poteri.
Tutto cio' premesso si rileva che per il provvedimento
legislativo in esame non emerge alcuno dei caratteri di
indifferibilita' ed urgenza, ne' di atto dovuto o riferibile a
situazioni di estrema gravita' da non poter essere rinviato per non
recare danno alla collettivita' regionale o al funzionamento
dell'ente.
Per quanto rilevato si ritiene che con riferimento alla legge in
esame il Consiglio regionale abbia legiferato oltrepassando i limiti
riconducibili alla sua natura di organo in prorogatio e che
conseguentemente il provvedimento sia nella sua interezza censurabile
per violazione dell'art. 86, terzo comma, dello Statuto regionale in
relazione all'art. 123 Cost.
2) Violazione dell'art. 117 comma 2, lettera s), della Costituzione e
dell'art. 3 Cost., in relazione all'art. 9, l.r. Abruzzo 21 maggio
2014, n. 32.
La legge regionale presenta anche aspetti di illegittimita'
costituzionale relativamente alla disposizione contenuta
nell'articolo 9, che, sostituendo l'art. 13 della l.r. n. 23 del
2014, prevede che «le industrie insalubri, che emettono in atmosfera
e che abbiano subito un provvedimento di sequestro del proprio
impianto per violazioni al Testo Unico Ambientale ed al Codice
Penale, al fine della riattivazione e riaccensione dell'impianto sono
sottoposti a nuova procedura autorizzativa. Nelle more della nuova
eventuale autorizzazione e' sospesa l'attivita' relativa alle
emissioni in atmosfera».
Tale disposizione, nel sostituire l'art. 13 della l.r. n. 23 del
2014, che ha gia' formato, oggetto d'impugnativa dinanzi a codesta
Corte (deliberata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 20
giugno 2014), ne riproduce pedissequamente la formulazione,
presentando pertanto gli stessi vizi d'illegittimita' costituzionale
evidenziati nel suddetto ricorso, gia' depositato.
L'art. 9 in esame si pone infatti in contrasto, analogamente
all'art. 13 della l.r. n. 23 del 2014, che sostituisce, con il
sistema delle autorizzazioni previsto dalla Parte V, Titolo I, del
d.lgs. n. 152/2006 e, segnatamente, con l'art. 278 del Codice
dell'ambiente, secondo cui: «In caso di inosservanza delle
prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ferma restando
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 279 e delle misure
cautelari disposte dall'autorita' giudiziaria l'autorita' competente
procede, secondo la gravita' dell'infrazione:
a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il
quale le irregolarita' devono essere eliminate;
b) alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione
dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attivita'
per i quali vi e' stata violazione delle prescrizioni autorizzative,
ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per
l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli
impianti e alle attivita' per i quali vi e' stata violazione delle
prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata
inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione
determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per
l'ambiente».
Le funzioni di controllo esercitate dall'autorita' competente, in
caso di accertate violazioni da parte dei gestori degli impianti,
dunque, consistono nella applicazione di misure che vanno dalla
diffida e temporanea sospensione sino alla revoca,
dell'autorizzazione, con i chiusura dell'impianto in caso di mancato
adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida stessa o a
fronte di reiterate violazioni che determinino pericolo o danno per
l'ambiente.
La disposizione regionale censurata, invece, non distingue, tra
sospensione temporanea e revoca dell'autorizzazione, attraverso una
valutazione effettuata caso per caso in relazione alla gravita'
dell'infrazione, ed impone, per la riattivazione-riaccensione
dell'impianto, che quest'ultimo sia sottoposto sempre ad una nuova
procedura autorizzativa, determinando cosi' un inutile aggravio del
procedimento e un dispendio di costi per i privati.
Pertanto, l'art. 9 in esame, analogamente all'art. 13 della l.r.
n. 23/2014, viola pertanto l'art. 117, secondo comma lettera s) della
Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la
legislazione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,
ponendosi altresi' in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione,
sotto il profilo della irragionevole parificazione del trattamento
riservato a situazioni potenzialmente anche assai diverse tra loro,
nonche' sotto il profilo del difetto di proporzionalita'.
Pertanto anche sotto tale specifico motivo la norma impugnata e'
affetta, da illegittimita' costituzionale.
P.Q.M.
Si confida che codesta Corte vorra' dichiarare, l'illegittimita'
della legge regionale Abruzzo, 21 maggio 2014, n. 32 nella sua
interezza e' comunque dell'art. 9.
Si allega:
1. estratto conforme del verbale della seduta del Consiglio
dei Ministri del 23 luglio 2014;
2. relazione del Ministro proponente.
Roma, 31 luglio 2014
L'Avvocato dello Stato: Marco Stigliano Messuti