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N. 58 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 aprile 2010. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 9 aprile 2010 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 19 del 12-5-2010) |
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i
cui Uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
contro la Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta
Regionale in carica, con sede in Potenza, per la declaratoria di
incostituzionalita' e conseguente annullamento articolo 1 della legge
della Regione Basilicata del 29 gennaio 2010, n. 10, pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 - parte I - del giorno 5
febbraio 2010, recante «modifiche all'art. 11 della legge regionale
30 dicembre 2009, n. 42», per contrasto con l'art. 117, comma 3 e 97,
della Costituzione e a cio' a seguito della determinazione del
Consiglio dei ministri di impugnativa della predetta legge regionale,
assunta nella seduta del 19 marzo 2010.
1. - Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 7 - parte I
- del 5 febbraio 2010, risulta pubblicata la legge regionale 29
gennaio 2010, n. 10, recante «modifiche all'art. 11 della legge
regionale 30 dicembre 2009, n. 42»,
L'art. 1, di tale legge dispone testualmente:
Art. 1. (Modifica all'art. 33 della legge regionale 7 agosto
2009, n. 27 «Assestamento del Bilancio di Previsione per l'Esercizio
Finanziario 2009»).
1. All'art. 33 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 27, come
modificato dall'art. 11 della legge regionale 30 dicembre 2009, n.
42, il comma 2 e' il seguente:
«2. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 24 dicembre
2008, n. 31 e' sostituito con:
1. La Regione Basilicata, in armonia con quanto previsto
dai commi 550 e 551 dell'art. 2, legge 24 dicembre 2007, n. 244,
promuove la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attivita'
socialmente utili (ASU) di cui alle lettere b) e c), comma 3, art. 2
della legge regionale 19 gennaio 2005, n. 2, nella disponibilita' dei
Comuni e degli enti pubblici utilizzatori da almeno tre anni e
promuove altresi' la stabilizzazione dei lavoratori ex LSU rivenienti
dalla platea regionale LSU che hanno avuto contratti di Co. Co. Co.
per la durata di 60 mesi con pubbliche amministrazioni dal 2001 al
2008 o in essere».
2. - Tale articolo e' da ritenere costituzionalmente illegittimo.
Al riguardo occorre far presente che il Governo, in seguito a
delibera del 19 febbraio 2010, ha gia' impugnato l'art. 11 della
legge della Regione Basilicata n. 42/2009, perche' avendo modificato
l'art. 14, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, ha
ampliato la sfera dei destinatari aventi il diritto alla
stabilizzazione, in quanto lavoratori precari individuati dalla legge
regionale n. 31/2008.
Si e' evidenziato, infatti, un contrasto con i limiti imposti
dall'art. 17, comma 10, del decreto-legge n. 78/2009, convertito
nella legge n. 102/2009, in base al quale le amministrazioni
pubbliche, regioni comprese, possono bandire concorsi, previo
espletamento delle procedure fissate dall'art. 35, comma 4, del
decreto legislativo 165/2001, per assunzioni a tempo indeterminato
con una riserva di posti non superiore al 40 per cento dei posti
messi a concorso in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi
519 e 558 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) e all'art.
3, comma 90, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008). La
norma, pertanto, e' stata ritenuta non in linea con la su richiamata
normativa nazionale e provocatrice di una lesione dei principi
stabiliti dall'art. 117 della Costituzione, comma 3, nel quadro del
coordinamento della finanza pubblica, cui la Regione non puo'
derogare, nonche' una lesione dei principi di cui agli artt. 3 e 97,
della Costituzione.
Con il nuovo intervento normativo, la Regione, mediante
l'articolo 1, che qui s'impugna, ha modificato l'articolo 11 della
legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42; tuttavia, non solo non si e'
adeguata ai rilievi governativi, ma ne ha replicato il contenuto e
ampliato la platea dei destinatari.
La legge, infatti, prevede la stabilizzazione di alcune categorie
di lavoratori «che hanno avuto contratti Co. Co. Co. per la durata di
60 mesi con pubbliche amministrazioni dal 2001 al 2008 o in essere».
Essa, pertanto, modifica tale ultimo requisito rispetto alla
precedente previsione legislativa, la quale prevedeva che i contratti
sopra indicati dovevano sia avere la stessa durata sia essere in
corso al momento dell'entrata in vigore della legge. Di conseguenza,
ampliando ancor piu' le categorie dei beneficiari, essa accenna il
contrasto con la normativa statale, gia' denunciato con il precedente
ricorso a codesta Corte Costituzionale, del quale pertanto qui si
richiama interamente il contenuto.
La norma impugnata, invero, violando con la vigente normativa
statale su richiamata, si pone in contrasto, come gia' rilevato, con
i principi stabiliti dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione,
con riguardo al coordinamento della finanza pubblica, perche' tale
coordinamento la Regione deve rispettare, e con gli articoli 3 e 97,
della Costituzione.
Con riferimento all'art. 3, per disparita' di trattamento
rispetto ad altre categorie di lavoratori, che sarebbero in tal modo
ingiustificatamente «stabilizzati», perche' esclusi dalla norma in
contestazione.
Con riferimento, infine, all'art. 97, per violazione delle
modalita' di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni,
attesa la natura primaria del concorso stabilita da tale norma
costituzionale, salva la possibilita' di deroga solamente in presenza
di diversa e specifica normazione ordinaria (legge statale), come
ribadito con numerose decisioni da codesta Corte costituzionale. (per
tutte, sentenza n. 194/2002).
P. Q. M.
Chiede che codesta Corte costituzionale voglia dichiarare
illegittimo e quindi annullare l'articolo 10, comma 4, della legge
della Regione Basilicata n. 31 del 24 dicembre 2008. Si depositeranno
con l'originale notificato del presente ricorso:
1) estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri
del 20 febbraio 2009 e della relazione allegata al verbale;
2) copia dell'impugnata legge regionale n. 31/2008.
Roma, addi' 29 marzo 2010
L'Avvocato dello Stato: Enrico Arena
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