RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1° ottobre 2008 , n. 59
Depositato  in  cancelleria  il  1°  ottobre  2008  (della  Provincia
autonoma di Bolzano)
 
 
(GU n. 46 del 5-11-2008) 
 
   Ricorso  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  in  persona  del
Presidente della Provincia pro tempore, dott. Luis Durnwalder, giusta
deliberazione della Giunta provinciale n. 3266, dd. 15 settembre 2008
(all.  1),  rappresentata e difesa, in virtu' di procura speciale dd.
18  settembre  2008  (all.  2)  rogata  dal segretario generale della
Giunta  provinciale,  avv.  Adolf Auckenthaler (Rep. n. 22237), dagli
avv.ti  proff.  Giuseppe  Franco Ferrai e Roland Riz ed elettivamente
domiciliata  presso  lo  studio  del  primo  in  00186 - Roma, via di
Ripetta n. 142;
   Contro  la  Presidenza  del Consiglio dei ministri, in persona del
Presidente   del   Consiglio   in   carica,  rappresentata  e  difesa
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, presso i cui uffici in Roma,
via   Portoghesi   n. 12,   e'   elettivamente   domiciliata  per  la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale
   dell'art.  6  della  legge 24 luglio 2008, n. 125, di conversione,
con  modifiche,  del  decreto-legge  23  maggio  2008, n. 92, recante
«Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica».
                              F a t t o
   Nel  supplemento  ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25
luglio  2008  e'  stata pubblicata la legge 24 luglio 2008, n. 125 di
conversione,  con modifiche, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92,
recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica».
   Con  l'art.  6  di tale legge lo Stato ha sostituito l'art. 54 del
testo  unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al
decreto  legislativo  18  agosto 2000, n. 267, attribuendo ai Sindaci
ampi poteri in materia di pubblica sicurezza e di ordine pubblico.
   Nella  Provincia  autonoma di Bolzano la disposizione sopra citata
finisce  per  violare  l'autonomia  riconosciuta alla Provincia dagli
artt.  8,  9,  16,  17, 20, 21 e 52, comma 2, 104 e 107 dello statuto
speciale  di  autonomia  e  dalle  relative  norme  di attuazione, in
particolare   dall'art.  3  del  d.P.R.  1°  novembre  1973,  n. 686,
dall'art.  3,  comma  3  del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, nonche'
dagli  artt.  6,  97  e  116  cost.  e dell'art. 10 della legge cost.
n. 3/2001.
   Ne  consegue  la necessita', limitatamente alla Provincia autonoma
di   Bolzano,   di   proporre   ricorso   per   la  dichiarazione  di
illegittimita'  costituzionale  dell'art.  6  della  citata  legge 24
luglio 2008, n. 125, alla luce dei seguenti motivi di
                            D i r i t t o
   Violazione  degli  artt.  8, 9, 16, 17, 20, 21, 52, comma 2, 104 e
107  dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto
1972,  n. 670),  dell'art.  3  del  d.P.R.  1°  novembre 1973, n. 686
dell'art.  3 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, nonche' degli artt.
6,  97  e 116 della cost. e dell'art. 10 della legge Cost. 18 ottobre
2001, n. 3.
   Con l'emanazione dell'art. 6 della legge 24 luglio 2008, n. 125 di
conversione,  con modifiche, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92,
recante  «Misure  urgenti in materia di sicurezza pubblica», lo Stato
ha dato corso ad una evidente violazione delle competenze provinciali
in materia di «pubblica sicurezza» e di «ordine pubblico» di cui agli
artt.  20,  21  e  52  dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige
(d.P.R.  n. 670/1972),  oltre  che delle relative norme di attuazione
(d.P.R. 1° novembre 1973, n. 686 e d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526).
   1.  -  Preliminarmente  occorre  ricordare che lo statuto speciale
riconosce alla Provincia autonoma di Bolzano specifiche competenze in
materia di «pubblica sicurezza» e di «ordine pubblico», tracciando un
chiaro riparto di competenze, legislative ed amministrative.
   1.1.  -  In  punto  «pubblica sicurezza», l'art. 20, comma 1 dello
statuto   di  autonomia  attribuisce  ai  Presidenti  delle  province
espressamente  «le  attribuzioni  spettanti all'autorita' di pubblica
sicurezza,  previste  dalle  leggi  vigenti,  in materia di industrie
pericolose,  di  mestieri  rumorosi  ed  incomodi, esercizi pubblici,
agenzie,  tipografie,  mestieri  girovaghi,  operai  e  domestici, di
malati  di  mente,  intossicati  e  mendicanti,  di  minori  di  anni
diciotto»   specificando,   inoltre,   al  comma  2,  che,  «ai  fini
dell'esercizio delle predette attribuzioni, i presidenti si avvalgono
anche  degli  organi di polizia statale, ovvero della polizia locale,
urbana e rurale».
   Si  ricorda,  inoltre,  che  in  aggiunta  ai  poteri  di pubblica
sicurezza  nelle materie elencate nell'art. 20, comma 1 dello statuto
speciale,  l'art.  52,  comma 2 dello statuto riconosce ai presidenti
delle province anche il specifico potere di «adottare i provvedimenti
contingibili  ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica
nell'interesse delle popolazioni di due o piu' comuni».
   I poteri di pubblica sicurezza spettanti agli organi statali sono,
invece,  di  natura  residuale:  l'art.  20, comma 3 dello statuto di
autonomia  attribuisce  al Questore le «altre attribuzioni» (diverse,
quindi, da quelle elencate nel primo comma del medesimo art. 20 st. e
da  quelle  previste  dall'art.  52,  comma  2  st.)  che le leggi di
pubblica sicurezza vigenti devolvono al Prefetto.
   Il  comma  4 dell'art. 20 st. sancisce, infine, che «restano ferme
le  attribuzioni  devolute  ai  sindaci  quali  ufficiali di pubblica
sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati».
   Risulta  evidente che siffatta disposizione e' dotata di efficacia
«rebus  sic  stantibus», facendo salve tutte le attribuzioni devolute
ai  sindaci  dalle  leggi  vigenti  al  momento dell'emanazione dello
statuto speciale (si noti che anche i commi 1 e 3 dell'art. 20 st., i
quali  ripartiscono  i compiti di pubblica sicurezza fra i presidenti
delle  province  ed  i questori, fanno espressamente riferimento alle
«leggi vigenti» in tema di pubblica sicurezza).
   In  sostanza,  il  rinvio era quello al testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  (T.U.L.P.S.)  di  cui  al  r.d.  18 giugno 1931,
n. 773,  che  demandava  ai  sindaci  alcune funzioni di ufficiali di
pubblica sicurezza.
   Cio'  emerge, peraltro, chiaramente se si tiene conto che anche le
materie  indicate  nell'art.  20,  comma  1  dello  statuto speciale,
nell'ambito  delle quali i presidenti delle province sono autorizzati
ad   adottare   i  provvedimenti  di  pubblica  sicurezza  del  caso,
corrispondono, addirittura nello stesso ordine, a quelle indicate nel
T.U.L.P.S.  e  precisamente  il  titolo  II, capo VI (delle industrie
pericolose  e  dei mestieri rumorosi e incomodi), il titolo III, capo
II  (degli  esercizi  pubblici), capo III (delle tipografie), capo IV
(delle  agenzie pubbliche), capo V (dei mestieri girovaghi) e capo VI
(degli  operai  e  domestici),  il  titolo  VI, capo I (dei malati di
mente,   degli   intossicati   e  dei  mendicanti)  e  capo  IV  (dei
provvedimenti relativi ai minori degli anni diciotto).
   In  base  allo  statuto  di  autonomia, nelle province autonome di
Trento  e  di Bolzano, la potesta' in punto di pubblica sicurezza e',
quindi,  attribuita al presidente della provincia in tutte le materie
indicate  nell'art. 20, comma 1 st. (oltre che nella speciale ipotesi
di cui all'art. 52, comma 2 st.), mentre allo Stato (Questore) spetta
la  competenza  nelle materie diverse da quelle di cui al citato art.
20,  comma  1  dello  statuto.  Da  tale ripartizione sono escluse le
attribuzioni  specificamente  devolute  ai  sindaci  dalle  leggi  in
materia di pubblica sicurezza allora vigenti (testo unico delle leggi
sulla pubblica sicurezza r.d. 18 giugno 1931, n. 773).
   1.1.1.  - La sopra citata ripartizione delle attribuzioni espressa
dallo  statuto  in  punto  pubblica sicurezza trova altresi' conferma
nella norma d'attuazione d.P.R. 1° novembre 1973, n. 686, concernente
gli «esercizi pubblici», e cioe' una delle materie comprese nell'art.
20, comma 1 dello statuto speciale.
   Cosi',  l'art.  3,  comma 1 del citato d.P.R. n. 686/1973, dispone
che  «nelle materie di cui all'art. 20, primo comma, dello statuto, i
provvedimenti  che  le  leggi attribuiscono all'autorita' di pubblica
sicurezza  sono adottati, nell'ambito, del rispettivo territorio, dal
presidente della giunta provinciale».
   Il  comma  3  aggiunge,  inoltre,  che  «le attribuzioni di cui ai
precedenti  commi  o  parte  di  esse  possono  essere  delegate (dal
presidente della giunta provinciale) ai sindaci».
   Le  disposizioni  che  precedono dimostrano chiaramente che sono i
presidenti  delle  province  ad  essere  titolari  delle  funzioni di
pubblica sicurezza nelle materie indicate nell'art. 20, comma 1 dello
statuto speciale e che spetta agli stessi e solo agli stessi delegare
eventualmente tali poteri ai sindaci.
   1.1.2.  -  Non  solo,  ma  anche  la successiva norma d'attuazione
d.P.R.  11  novembre  1987,  n. 526,  conferma ed allarga in parte il
sopradescritto riparto di competenze tra Stato e province autonome in
favore di quest'ultime.
   Cosi'  l'art.  3, comma 3 del d.P.R. n. 526/1987, dispone che, «in
aggiunta  a  quanto  previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto
del   Presidente   della  Repubblica  1°  novembre  1973,  n. 686,  i
presidenti  delle  giunte  provinciali esercitano, ai sensi dell'art.
20,  primo comma, dello statuto, le funzioni spettanti alle autorita'
di  pubblica  sicurezza,  previste  dalle leggi vigenti, in ordine ai
provvedimenti  di  cui  all'art.  19 del decreto del Presidente della
Repubblica  24  luglio  1977, n. 616, che rientrano tra le materie di
competenza provinciale di cui al comma l».
   Si  ricorda  che  il  citato  art.  19  del d.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616, ha attribuito ai Comuni le funzioni di polizia amministrativa
per  determinati  atti, specificamente individuati nella norma stessa
(comma  1), aggiungendo, inoltre, che in relazione a tali funzioni il
Ministro  dell'interno,  per  esigenze  di  pubblica  sicurezza, puo'
impartire,  per  tramite  del  Commissario  del Governo, direttive ai
sindaci che sono tenuti ad osservarle (comma 3).
   Nelle  Province  autonome  di  Trento e Bolzano, invece, di fronte
alla  necessita' di coordinare le novita' introdotte dall'art. 19 del
d.P.R.  24 luglio 1977, n. 616, con le norme statutarie (artt. 20, 21
e  52,  comma  2 st.) e di attuazione statutaria (art. 3 del d.P.R. 1
novembre  1973, n. 686), l'art. 3, comma 3 del d.P.R. n. 526/1987, ha
disposto  che, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 3 del d.P.R. 1
novembre  1973,  n. 686,  ove  per  previsione  statutaria le materie
assegnate  ai  Comuni  dall'art.  19 del d.P.R. n. 616/1977 rientrino
nella  sfera  di  competenza  delle  Province autonome di Trento e di
Bolzano,  sono i presidenti ad esercitare nell'ambito delle medesime,
ai sensi dell'art. 20, comma 1 dello statuto, le funzioni di pubblica
sicurezza proprie della Autorita' di Polizia.
   Nella sostanza, quindi, anche tale norma ha confermato i poteri di
pubblica  sicurezza  dei  presidenti  delle  province  nelle  materie
indicate nell'art. 20, comma 1 st., aggiungendo alle stesse il potere
in  favore  dei  presidenti  di adottare misure di pubblica sicurezza
riguardo   ai   provvedimenti   indicati   nell'art.  19  del  d.P.R.
n. 616/1977 (che, peraltro, sono quasi totalmente gia' compresi nelle
materie  di  cui  all'art.  20,  comma  1  st.),  quando  gli  stessi
riguardino competenze provinciali.
   1.2. - In punto «ordine pubblico» l'art. 21 dello statuto speciale
riconosce poi ai presidenti delle due province autonome, con riguardo
ai provvedimenti dell'autorita' statale adottati per motivi di ordine
pubblico  e  che incidono, sospendono o comunque limitano l'efficacia
di  autorizzazioni  dei  presidenti  in materia di polizia o di altri
provvedimenti  di competenza della provincia, lo specifico diritto di
essere  sentito in merito al provvedimento da adottare e di esprimere
il proprio parere entro il termine indicato nella richiesta.
   2.  - Orbene, tornando alla presente controversia, appare indubbio
che lo Stato non puo' attribuire ai sindaci con legge ordinaria (art.
6  della  legge  24  luglio  2008,  n. 125)  il  potere  di  adottare
determinati  provvedimenti di pubblica sicurezza e di ordine pubblico
indistintamente  per  tutte le materie, quando in base agli artt. 20,
21 e 52 dello statuto speciale (norma a rango costituzionale) ed alle
norme  di attuazione art. 3 del d.P.R. n. 686/1973 ed art. 3, comma 3
del d.P.R. n. 526/1987 (rango di legge rinforzata: cfr. art. 107 st.)
le  relative  materie ed i relativi provvedimenti sono riservati alla
specifica  competenza  dei  presidenti  delle  province:  la norma in
questa  sede  censurata  viola,  evidentemente,  altresi' il disposto
dell'art.  17  st.,  in  virtu'  del quale con legge dello Stato puo'
essere  attribuita  alla  provincia  la  potesta'  di  emanare  norme
legislative  in  materie estranee alle rispettive competenze previste
dallo statuto stesso, e non certo sottrarre alla provincia competenze
che,  come  dimostrato, le sono espressamente assegnate dallo statuto
di  autonomia.  Parimenti violato e' l'art. 104 st., il quale prevede
che  il  legislatore  statale  possa  modificare, con legge ordinaria
(peraltro  seguendo  una  specifica  e complessa procedura), le norme
statutarie:  tuttavia  tale  potere  e' limitato alle norme di cui al
titolo   VI  ed  a  quelle  dell'art.  13,  quindi  non  puo'  essere
legittimamente  esercitato  con  riguardo  alle disposizioni che sono
destinate  ad  essere  colpite,  nella  propria  forza  prescrittiva,
dall'approvazione   della   disposizione   soggetta  a  sindacato  di
legittimita' costituzionale.
   Diversamente  ragionando,  si permetterebbe allo Stato di aggirare
agevolmente il riparto di competenze in punto di pubblica sicurezza e
ordine  pubblico,  cosi'  come  sancito  dagli art. 20, 21 e 52 dello
statuto e dalle relative norme di attuazione, delegando ai sindaci, a
mezzo  di  una  legge ordinaria, i poteri di pubblica sicurezza anche
nelle  materie  e per i provvedimenti costituzionalmente riservati ai
presidenti delle province (come, in effetti, ha fatto con la norma al
nostro esame).
   Tale vizio di illegittimita' costituzionale inficia tutto l'art. 6
della  legge  24  luglio  2008,  n. 125,  nella parte in cui viola le
competenze  della Provincia autonoma di Bolzano di cui agli artt. 16,
20,  21  e 52, comma 2 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige
(d.P.R.  31  agosto  1972, n. 670), all'art. 3 del d.P.R. 1° novembre
1973,  n. 686,  all'art.  3  del  d.P.R.  19  novembre  1987, n. 526,
comprimendone  le  prerogative  legislative e le correlate competenze
amministrative,  nonche'  all'art.  10  della  legge cost. 18 ottobre
2001,  n. 3,  e delle peculiari forme di autonomia che siffatta norma
riconosce alla province autonome.
   Con  la sottrazione alla provincia di competenze di sua spettanza,
si realizza una evidente violazione, sotto il profilo del particolare
regime  di  autonomia  spettante  alle  province  autonome,  altresi'
dell'art.  116  Cost.,  che  da  sempre giustifica interventi statali
volti,  piuttosto, a valorizzare le peculiarita' delle medesime (art.
6  Cost.),  e  non  a  comprimerle  con  l'illegittima attribuzione a
soggetti terzi di competenze amministrative storicamente appartenenti
ai  presidenti  della  provincia, disposta nell'esercizio di potesta'
legislativa   che   evidentemente  esula  dai  limiti  imposti  dalla
Costituzione, dallo statuto e dalla legge cost. n. 3/2001.
   2.1.  -  In  particolare,  si  osserva  come  i  commi  da  1  a 4
dell'impugnato   art.   6   della   legge  24  luglio  2008,  n. 125,
attribuiscono   ai   sindaci   il   potere  di  adottare  determinati
provvedimenti di pubblica sicurezza e di ordine pubblico, nonche', al
comma  7,  di  perseguire  i  casi  di  inottemperanza  agli  stessi,
indistintamente  per  tutte le materie, violando i poteri di pubblica
sicurezza dei presidenti delle province nelle materie di cui all'art.
20,  comma 1 dello statuto di autonomia (materie fondamentali come le
industrie  pericolosi,  i mestieri rumorosi ed incomodi, gli esercizi
pubblici,  le  agenzie,  le tipografie, i mestieri girovaghi operai e
domestici,  i  malati di mente, intossicati e mendicanti, i minori di
anni  diciotto),  per  i  provvedimenti  di  cui all'art. 52, comma 2
statuto  speciale  e  dell'art.  3,  comma 3 della norma d'attuazione
d.P.R.  n. 526/1987,  nonche'  i  diritti  di  partecipazione  di cui
all'art. 21 dello statuto di autonomia.
   2.2.  -  I  commi 9 ed 11 della norma in esame attribuiscono, poi,
allo  Stato  precisi  diritti  di ispezione (comma 9) e di intervento
(comma  11)  al  fine  di  assicurare  il  regolare svolgimento delle
funzioni da parte dei sindaci che si ripercuotono anche sulle materie
o sui provvedimenti di spettanza dei presidenti delle province.
   Infatti, a norma del comma 11 della disposizione impugnata, «nelle
fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco
o  del  suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma
10, il prefetto puo' intervenire con proprio provvedimento».
   E'  ovvio  che  anche tale disposizione, una volta riconosciuti ai
sindaci  poteri  di  pubblica sicurezza per determinati provvedimenti
indistintamente  per tutte le materie, si estende indebitamente anche
alle   materie  riservate  ai  presidenti  delle  province  ai  sensi
dell'art.  20,  comma  1  statuto  speciale,  finendo col legittimare
interventi dello Stato anche nell'ambito delle stesse.
   Le  stesse  doglianze  devono  essere  mosse  al comma 9, il quale
autorizza  il prefetto, nell'ambito delle funzioni di cui al presente
articolo, «a disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento
dei  compiti  affidati,  nonche' per l'acquisizione di dati e notizie
interessati altri servizi di carattere generale».
   2.3.  -  Parimenti  incostituzionale  e'  la norma impugnata nelle
parti  in  cui  instaura  rapporti  diretti tra lo Stato ed i sindaci
nell'attuazione  di  singoli provvedimenti di pubblica sicurezza o di
ordine  pubblico,  escludendo  i  presidenti  delle province pure con
riferimento ad interventi relativi a materie di loro competenza (cfr.
ad  es.  il  comma  4  della  norma  censurata  il quale autorizza il
sindaco,  ad  adottare  con  atto  motivato  provvedimenti al fine di
prevenire  e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita'
pubblica  e  la  sicurezza  urbana,  comunicandoli preventivamente al
prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti
necessari  alla  loro  attuazione;  ne  e'  esempio  anche il comma 3
secondo  il quale il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al
comma  1,  concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia
locale  con  le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive
di  coordinamento  impartite  dal  Ministro  dell'interno - Autorita'
nazionale di pubblica sicurezza).
   2.4.  - Grave e' anche la violazione delle prerogative provinciali
introdotte dal comma 12 della norma impugnata che riserva al Ministro
dell'interno  di  «adottare  atti  di indirizzo per l'esercizio delle
funzioni  previste dal presente articolo da parte del sindaco». Anche
tale  comma  limita  ampiamente  le  competenze  dei presidenti delle
province,  ai quali spetta impartire le direttive per l'esercizio dei
poteri  di  pubblica  sicurezza nelle materie e per i provvedimenti a
loro  assegnati  (cfr.  art. 3 del d.P.R. n. 686/1973 nonche' art. 3,
comma 3 del d.P.R. n. 526/1987).
   2.5.  -  Resta sottointeso che i motivi ora esposti si riferiscono
anche ai commi 8 e 10 della legge in esame, che estendono i poteri di
pubblica  sicurezza  assegnati ai sindaci all'eventuale sostituto del
sindaco  (comma  8)  oppure  consentono  al  sindaco  di  delegare le
funzioni  di pubblica sicurezza, previa comunicazione al prefetto, al
presidente del consiglio circoscrizionale, oppure, in mancanza, ad un
consigliere comunale per l'esercizio nei quartieri e nelle frazioni.
   2.6.  -  Particolari  doglianze  devono essere mosse, inoltre, nei
confronti  dei  commi  5  e 6 dell'art. 6 della legge 24 luglio 2008,
n. 125.
   Infatti,  il  comma 5 prevede che qualora i provvedimenti adottati
dai  sindaci  ai  sensi  dei  commi  1  e  4  comportino  conseguenze
sull'ordinata  convivenza  delle  popolazioni  dei  comuni contigui o
limitrofi,  il  prefetto  indice  un'apposita  conferenza  alla quale
prendono  parte  i sindaci interessati, il presidente della provincia
e,   qualora   ritenuto   opportuno,   soggetti  pubblici  e  privati
dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.
   Nelle Province autonome di Trento c di Bolzano, invece, l'art. 52,
comma  2  dello  statuto  riconosce  ai  presidenti delle province il
potere  di  «adottare  i  provvedimenti  contingibili  ed  urgenti in
materia  di  sicurezza  e  di  igiene  pubblica  nell'interesse delle
popolazioni di due o piu' comuni».
   Il  comma  6,  invece, prevede che «in casi di emergenza, connessi
con  il  traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero
quando   a   causa   di   circostanze  straordinarie  si  verifichino
particolari  necessita' dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana,
il  sindaco puo' modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei
pubblici  esercizi  e  dei  servizi pubblici, nonche', d'intesa con i
responsabili   territorialmente   competenti   delle  amministrazioni
interessate,  gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici
localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma
4».
   A  tale proposito si ricorda che la Provincia autonoma di Bolzano,
in  base  allo  statuto  di autonomia, gode di competenza legislativa
primaria  in  materia  di  «turismo e industria alberghiera» (art. 8,
n. 20),  nonche'  di  competenza legislativa secondaria in materia di
«commercio»  (art.  9, n. 3) e di «esercizi pubblici» (art. 9, n. 7).
Inoltre,  in  base  all'art.  20,  comma 1 dello statuto speciale, il
presidente   della   provincia  esercita  le  attribuzioni  spettanti
all'autorita'  di pubblica sicurezza in materia di esercizi pubblici,
di  industrie  pericolose, di mestieri rumorosi ed incomodi, agenzie,
tipografie, mestieri girovaghi operai e domestici.
   In   attuazione  di  tale  competenze  legislative,  la  Provincia
autonoma  di Bolzano ha da sempre determinato gli orari di apertura e
di  chiusura  degli  esercizi pubblici e degli esercizi commerciali e
cio' anche per ragioni di pubblica sicurezza e ordine pubblico.
   Infatti,  con  la  legge  provinciale n. 58/1988 recante «norme in
materia di esercizi pubblici» si e' disposto che «il Presidente della
giunta provinciale determina, sentiti i comuni e le organizzazioni di
categoria  piu'  rappresentative,  l'orario di apertura e di chiusura
per  i  pubblici esercizi, che potra' essere differenziato in ragione
delle specifiche esigenze delle singole tipologie».
   Con  decreto  14  settembre 2006, n. 213/1.4, che ha sostituito il
precedente  decreto  20 ottobre 1998, n. 207/1.5, il Presidente della
Provincia autonoma di Bolzano ha emanato, poi, una precisa disciplina
dell'orario  degli  esercizi  pubblici,  prevedendo  comuni  orari di
servizio  per  tutta  la  provincia  (art.  1), nonche' il potere dei
sindaci  di  concedere  autorizzazioni  di  variare  dagli  stessi in
occasione  di  speciali evenienze locali o «per particolari motivi di
interesse pubblico» (art. 3).
   Con  la legge provinciale n. 7/2000 recante «nuovo ordinamento del
commercio» e' stato disposto che «gli orari di apertura e di chiusura
al  pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla
libera  determinazione  degli  esercenti,  nel rispetto del contratto
collettivo  di  settore  e  dei criteri emanati dal comune sulla base
degli  indirizzi  deliberati  dalla giunta provinciale. Gli indirizzi
devono   prevedere  il  riposo  domenicale  come  regola  nonche'  la
possibilita'  di  deroghe  temporali e per ambiti territoriali» (art.
20).  Con decreto 30 ottobre 2000, n. 39, infine, il Presidente della
Provincia autonoma di Bolzano ha dettato una regolamentazione per gli
orari di apertura degli esercizi commerciali (art. 32), demandando ai
sindaci precisi poteri di controllo e di sospensione della licenza di
fronte a «situazioni particolari» (cfr. artt. 33 e 34).
   Pertanto, risulta evidente che nella Provincia di Bolzano i poteri
di  cui  al  comma  6  dell'art.  6 della legge al nostro esame vanno
esercitati  dal  presidente della provincia, il quale, peraltro, gia'
oggi  si  avvale  della  cooperazione  dei  sindaci  nell'attuare  le
funzioni in parola.
   La  sottrazione  delle  competenze  sinora descritte ai presidenti
delle   province   finisce,   inevitabilmente,   col   condurre  alla
violazione, altresi', del principio di buon andamento della attivita'
amministrativa:  l'attribuzione  al  presidente della provincia delle
competenze  descritte garantisce una adeguata gestione delle esigenze
di  cui  in discorso, connesse alla pubblica sicurezza ed all'igiene,
garantendo   un   adeguato  collegamento  con  il  territorio  ed  un
sufficiente  grado  di  accentramento della funzione, che, secondo la
legge  statale  censurata,  ove necessario, dovrebbe essere garantito
prevedendo  il  coordinamento  tra  sindaco  e  potere  centrale, con
conseguente  introduzione di un meccanismo certamente meno efficace e
maggiormente farraginoso.
   2.7.  - Con l'impugnato art. 6 della legge 24 luglio 2008, n. 125,
lo  Stato  ha  attribuito  ai  sindaci  con legge ordinaria poteri di
pubblica  sicurezza  e  di  ordine  pubblico  nelle  materie  e per i
provvedimenti  che  in  forza dello statuto speciale e delle relative
norme  di  attuazione  sono  di competenza provinciale. Seguendo tale
impostazione  lo  Stato  ed  i  comuni  si dividerebbero in futuro il
potere  di adottare i provvedimenti di pubblica sicurezza e di ordine
pubblico  anche nelle materie che in forza allo statuto speciale sono
attribuite  alla  competenza  dei presidenti delle province autonome,
che finirebbero ad essere sprovvisti da ogni potere in merito.
   Risulta,  pertanto,  indubbio  che  l'intero art. 6 della legge 24
luglio  2008,  n. 125  concreta un'evidente ed illegittima violazione
delle prerogative della Provincia autonoma di Bolzano.

        
      
                              P. Q. M.
   Voglia    codesta   ecc.ma   Corte   dichiarare   l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  6  della  legge  24 luglio 2008, n. 125 di
conversione,  con modifiche, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92,
recante  «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» e di tutte
le normative collegate sia antecedenti che successive, nella parte in
cui  viola  le  competenze della Provincia autonoma di Bolzano di cui
agli artt. 8, 9, 16, 17, 20, 21, 52, comma 2, 104 e 107 dello statuto
speciale  del  Trentino-Alto  Adige  (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670),
all'art. 3 del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 686, all'art. 3 del d.P.R.
19  novembre  1987,  n. 526,  agli  artt.  6,  97 e 116 Cost. nonche'
all'art. 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
     Bolzano-Roma, addi' 19 settembre 2008
     Avv. prof. Giuseppe Franco Ferrari - Avv. prof. Roland Riz

        

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