Ricorso n. 59 del 1° ottobre 2008 (Provincia autonoma di Bolzano)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1° ottobre 2008 , n. 59
Depositato in cancelleria il 1° ottobre 2008 (della Provincia autonoma di Bolzano)
(GU n. 46 del 5-11-2008)
Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano in persona del Presidente della Provincia pro tempore, dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della Giunta provinciale n. 3266, dd. 15 settembre 2008 (all. 1), rappresentata e difesa, in virtu' di procura speciale dd. 18 settembre 2008 (all. 2) rogata dal segretario generale della Giunta provinciale, avv. Adolf Auckenthaler (Rep. n. 22237), dagli avv.ti proff. Giuseppe Franco Ferrai e Roland Riz ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in 00186 - Roma, via di Ripetta n. 142; Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via Portoghesi n. 12, e' elettivamente domiciliata per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge 24 luglio 2008, n. 125, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica». F a t t o Nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2008 e' stata pubblicata la legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica». Con l'art. 6 di tale legge lo Stato ha sostituito l'art. 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attribuendo ai Sindaci ampi poteri in materia di pubblica sicurezza e di ordine pubblico. Nella Provincia autonoma di Bolzano la disposizione sopra citata finisce per violare l'autonomia riconosciuta alla Provincia dagli artt. 8, 9, 16, 17, 20, 21 e 52, comma 2, 104 e 107 dello statuto speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione, in particolare dall'art. 3 del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 686, dall'art. 3, comma 3 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, nonche' dagli artt. 6, 97 e 116 cost. e dell'art. 10 della legge cost. n. 3/2001. Ne consegue la necessita', limitatamente alla Provincia autonoma di Bolzano, di proporre ricorso per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 6 della citata legge 24 luglio 2008, n. 125, alla luce dei seguenti motivi di D i r i t t o Violazione degli artt. 8, 9, 16, 17, 20, 21, 52, comma 2, 104 e 107 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), dell'art. 3 del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 686 dell'art. 3 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, nonche' degli artt. 6, 97 e 116 della cost. e dell'art. 10 della legge Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Con l'emanazione dell'art. 6 della legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica», lo Stato ha dato corso ad una evidente violazione delle competenze provinciali in materia di «pubblica sicurezza» e di «ordine pubblico» di cui agli artt. 20, 21 e 52 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972), oltre che delle relative norme di attuazione (d.P.R. 1° novembre 1973, n. 686 e d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526). 1. - Preliminarmente occorre ricordare che lo statuto speciale riconosce alla Provincia autonoma di Bolzano specifiche competenze in materia di «pubblica sicurezza» e di «ordine pubblico», tracciando un chiaro riparto di competenze, legislative ed amministrative. 1.1. - In punto «pubblica sicurezza», l'art. 20, comma 1 dello statuto di autonomia attribuisce ai Presidenti delle province espressamente «le attribuzioni spettanti all'autorita' di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi ed incomodi, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto» specificando, inoltre, al comma 2, che, «ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni, i presidenti si avvalgono anche degli organi di polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale». Si ricorda, inoltre, che in aggiunta ai poteri di pubblica sicurezza nelle materie elencate nell'art. 20, comma 1 dello statuto speciale, l'art. 52, comma 2 dello statuto riconosce ai presidenti delle province anche il specifico potere di «adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o piu' comuni». I poteri di pubblica sicurezza spettanti agli organi statali sono, invece, di natura residuale: l'art. 20, comma 3 dello statuto di autonomia attribuisce al Questore le «altre attribuzioni» (diverse, quindi, da quelle elencate nel primo comma del medesimo art. 20 st. e da quelle previste dall'art. 52, comma 2 st.) che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al Prefetto. Il comma 4 dell'art. 20 st. sancisce, infine, che «restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati». Risulta evidente che siffatta disposizione e' dotata di efficacia «rebus sic stantibus», facendo salve tutte le attribuzioni devolute ai sindaci dalle leggi vigenti al momento dell'emanazione dello statuto speciale (si noti che anche i commi 1 e 3 dell'art. 20 st., i quali ripartiscono i compiti di pubblica sicurezza fra i presidenti delle province ed i questori, fanno espressamente riferimento alle «leggi vigenti» in tema di pubblica sicurezza). In sostanza, il rinvio era quello al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) di cui al r.d. 18 giugno 1931, n. 773, che demandava ai sindaci alcune funzioni di ufficiali di pubblica sicurezza. Cio' emerge, peraltro, chiaramente se si tiene conto che anche le materie indicate nell'art. 20, comma 1 dello statuto speciale, nell'ambito delle quali i presidenti delle province sono autorizzati ad adottare i provvedimenti di pubblica sicurezza del caso, corrispondono, addirittura nello stesso ordine, a quelle indicate nel T.U.L.P.S. e precisamente il titolo II, capo VI (delle industrie pericolose e dei mestieri rumorosi e incomodi), il titolo III, capo II (degli esercizi pubblici), capo III (delle tipografie), capo IV (delle agenzie pubbliche), capo V (dei mestieri girovaghi) e capo VI (degli operai e domestici), il titolo VI, capo I (dei malati di mente, degli intossicati e dei mendicanti) e capo IV (dei provvedimenti relativi ai minori degli anni diciotto). In base allo statuto di autonomia, nelle province autonome di Trento e di Bolzano, la potesta' in punto di pubblica sicurezza e', quindi, attribuita al presidente della provincia in tutte le materie indicate nell'art. 20, comma 1 st. (oltre che nella speciale ipotesi di cui all'art. 52, comma 2 st.), mentre allo Stato (Questore) spetta la competenza nelle materie diverse da quelle di cui al citato art. 20, comma 1 dello statuto. Da tale ripartizione sono escluse le attribuzioni specificamente devolute ai sindaci dalle leggi in materia di pubblica sicurezza allora vigenti (testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza r.d. 18 giugno 1931, n. 773). 1.1.1. - La sopra citata ripartizione delle attribuzioni espressa dallo statuto in punto pubblica sicurezza trova altresi' conferma nella norma d'attuazione d.P.R. 1° novembre 1973, n. 686, concernente gli «esercizi pubblici», e cioe' una delle materie comprese nell'art. 20, comma 1 dello statuto speciale. Cosi', l'art. 3, comma 1 del citato d.P.R. n. 686/1973, dispone che «nelle materie di cui all'art. 20, primo comma, dello statuto, i provvedimenti che le leggi attribuiscono all'autorita' di pubblica sicurezza sono adottati, nell'ambito, del rispettivo territorio, dal presidente della giunta provinciale». Il comma 3 aggiunge, inoltre, che «le attribuzioni di cui ai precedenti commi o parte di esse possono essere delegate (dal presidente della giunta provinciale) ai sindaci». Le disposizioni che precedono dimostrano chiaramente che sono i presidenti delle province ad essere titolari delle funzioni di pubblica sicurezza nelle materie indicate nell'art. 20, comma 1 dello statuto speciale e che spetta agli stessi e solo agli stessi delegare eventualmente tali poteri ai sindaci. 1.1.2. - Non solo, ma anche la successiva norma d'attuazione d.P.R. 11 novembre 1987, n. 526, conferma ed allarga in parte il sopradescritto riparto di competenze tra Stato e province autonome in favore di quest'ultime. Cosi' l'art. 3, comma 3 del d.P.R. n. 526/1987, dispone che, «in aggiunta a quanto previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686, i presidenti delle giunte provinciali esercitano, ai sensi dell'art. 20, primo comma, dello statuto, le funzioni spettanti alle autorita' di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in ordine ai provvedimenti di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che rientrano tra le materie di competenza provinciale di cui al comma l». Si ricorda che il citato art. 19 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ha attribuito ai Comuni le funzioni di polizia amministrativa per determinati atti, specificamente individuati nella norma stessa (comma 1), aggiungendo, inoltre, che in relazione a tali funzioni il Ministro dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, puo' impartire, per tramite del Commissario del Governo, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle (comma 3). Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, invece, di fronte alla necessita' di coordinare le novita' introdotte dall'art. 19 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con le norme statutarie (artt. 20, 21 e 52, comma 2 st.) e di attuazione statutaria (art. 3 del d.P.R. 1 novembre 1973, n. 686), l'art. 3, comma 3 del d.P.R. n. 526/1987, ha disposto che, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 3 del d.P.R. 1 novembre 1973, n. 686, ove per previsione statutaria le materie assegnate ai Comuni dall'art. 19 del d.P.R. n. 616/1977 rientrino nella sfera di competenza delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono i presidenti ad esercitare nell'ambito delle medesime, ai sensi dell'art. 20, comma 1 dello statuto, le funzioni di pubblica sicurezza proprie della Autorita' di Polizia. Nella sostanza, quindi, anche tale norma ha confermato i poteri di pubblica sicurezza dei presidenti delle province nelle materie indicate nell'art. 20, comma 1 st., aggiungendo alle stesse il potere in favore dei presidenti di adottare misure di pubblica sicurezza riguardo ai provvedimenti indicati nell'art. 19 del d.P.R. n. 616/1977 (che, peraltro, sono quasi totalmente gia' compresi nelle materie di cui all'art. 20, comma 1 st.), quando gli stessi riguardino competenze provinciali. 1.2. - In punto «ordine pubblico» l'art. 21 dello statuto speciale riconosce poi ai presidenti delle due province autonome, con riguardo ai provvedimenti dell'autorita' statale adottati per motivi di ordine pubblico e che incidono, sospendono o comunque limitano l'efficacia di autorizzazioni dei presidenti in materia di polizia o di altri provvedimenti di competenza della provincia, lo specifico diritto di essere sentito in merito al provvedimento da adottare e di esprimere il proprio parere entro il termine indicato nella richiesta. 2. - Orbene, tornando alla presente controversia, appare indubbio che lo Stato non puo' attribuire ai sindaci con legge ordinaria (art. 6 della legge 24 luglio 2008, n. 125) il potere di adottare determinati provvedimenti di pubblica sicurezza e di ordine pubblico indistintamente per tutte le materie, quando in base agli artt. 20, 21 e 52 dello statuto speciale (norma a rango costituzionale) ed alle norme di attuazione art. 3 del d.P.R. n. 686/1973 ed art. 3, comma 3 del d.P.R. n. 526/1987 (rango di legge rinforzata: cfr. art. 107 st.) le relative materie ed i relativi provvedimenti sono riservati alla specifica competenza dei presidenti delle province: la norma in questa sede censurata viola, evidentemente, altresi' il disposto dell'art. 17 st., in virtu' del quale con legge dello Stato puo' essere attribuita alla provincia la potesta' di emanare norme legislative in materie estranee alle rispettive competenze previste dallo statuto stesso, e non certo sottrarre alla provincia competenze che, come dimostrato, le sono espressamente assegnate dallo statuto di autonomia. Parimenti violato e' l'art. 104 st., il quale prevede che il legislatore statale possa modificare, con legge ordinaria (peraltro seguendo una specifica e complessa procedura), le norme statutarie: tuttavia tale potere e' limitato alle norme di cui al titolo VI ed a quelle dell'art. 13, quindi non puo' essere legittimamente esercitato con riguardo alle disposizioni che sono destinate ad essere colpite, nella propria forza prescrittiva, dall'approvazione della disposizione soggetta a sindacato di legittimita' costituzionale. Diversamente ragionando, si permetterebbe allo Stato di aggirare agevolmente il riparto di competenze in punto di pubblica sicurezza e ordine pubblico, cosi' come sancito dagli art. 20, 21 e 52 dello statuto e dalle relative norme di attuazione, delegando ai sindaci, a mezzo di una legge ordinaria, i poteri di pubblica sicurezza anche nelle materie e per i provvedimenti costituzionalmente riservati ai presidenti delle province (come, in effetti, ha fatto con la norma al nostro esame). Tale vizio di illegittimita' costituzionale inficia tutto l'art. 6 della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui viola le competenze della Provincia autonoma di Bolzano di cui agli artt. 16, 20, 21 e 52, comma 2 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), all'art. 3 del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 686, all'art. 3 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, comprimendone le prerogative legislative e le correlate competenze amministrative, nonche' all'art. 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, e delle peculiari forme di autonomia che siffatta norma riconosce alla province autonome. Con la sottrazione alla provincia di competenze di sua spettanza, si realizza una evidente violazione, sotto il profilo del particolare regime di autonomia spettante alle province autonome, altresi' dell'art. 116 Cost., che da sempre giustifica interventi statali volti, piuttosto, a valorizzare le peculiarita' delle medesime (art. 6 Cost.), e non a comprimerle con l'illegittima attribuzione a soggetti terzi di competenze amministrative storicamente appartenenti ai presidenti della provincia, disposta nell'esercizio di potesta' legislativa che evidentemente esula dai limiti imposti dalla Costituzione, dallo statuto e dalla legge cost. n. 3/2001. 2.1. - In particolare, si osserva come i commi da 1 a 4 dell'impugnato art. 6 della legge 24 luglio 2008, n. 125, attribuiscono ai sindaci il potere di adottare determinati provvedimenti di pubblica sicurezza e di ordine pubblico, nonche', al comma 7, di perseguire i casi di inottemperanza agli stessi, indistintamente per tutte le materie, violando i poteri di pubblica sicurezza dei presidenti delle province nelle materie di cui all'art. 20, comma 1 dello statuto di autonomia (materie fondamentali come le industrie pericolosi, i mestieri rumorosi ed incomodi, gli esercizi pubblici, le agenzie, le tipografie, i mestieri girovaghi operai e domestici, i malati di mente, intossicati e mendicanti, i minori di anni diciotto), per i provvedimenti di cui all'art. 52, comma 2 statuto speciale e dell'art. 3, comma 3 della norma d'attuazione d.P.R. n. 526/1987, nonche' i diritti di partecipazione di cui all'art. 21 dello statuto di autonomia. 2.2. - I commi 9 ed 11 della norma in esame attribuiscono, poi, allo Stato precisi diritti di ispezione (comma 9) e di intervento (comma 11) al fine di assicurare il regolare svolgimento delle funzioni da parte dei sindaci che si ripercuotono anche sulle materie o sui provvedimenti di spettanza dei presidenti delle province. Infatti, a norma del comma 11 della disposizione impugnata, «nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto puo' intervenire con proprio provvedimento». E' ovvio che anche tale disposizione, una volta riconosciuti ai sindaci poteri di pubblica sicurezza per determinati provvedimenti indistintamente per tutte le materie, si estende indebitamente anche alle materie riservate ai presidenti delle province ai sensi dell'art. 20, comma 1 statuto speciale, finendo col legittimare interventi dello Stato anche nell'ambito delle stesse. Le stesse doglianze devono essere mosse al comma 9, il quale autorizza il prefetto, nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, «a disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessati altri servizi di carattere generale». 2.3. - Parimenti incostituzionale e' la norma impugnata nelle parti in cui instaura rapporti diretti tra lo Stato ed i sindaci nell'attuazione di singoli provvedimenti di pubblica sicurezza o di ordine pubblico, escludendo i presidenti delle province pure con riferimento ad interventi relativi a materie di loro competenza (cfr. ad es. il comma 4 della norma censurata il quale autorizza il sindaco, ad adottare con atto motivato provvedimenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana, comunicandoli preventivamente al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione; ne e' esempio anche il comma 3 secondo il quale il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorita' nazionale di pubblica sicurezza). 2.4. - Grave e' anche la violazione delle prerogative provinciali introdotte dal comma 12 della norma impugnata che riserva al Ministro dell'interno di «adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco». Anche tale comma limita ampiamente le competenze dei presidenti delle province, ai quali spetta impartire le direttive per l'esercizio dei poteri di pubblica sicurezza nelle materie e per i provvedimenti a loro assegnati (cfr. art. 3 del d.P.R. n. 686/1973 nonche' art. 3, comma 3 del d.P.R. n. 526/1987). 2.5. - Resta sottointeso che i motivi ora esposti si riferiscono anche ai commi 8 e 10 della legge in esame, che estendono i poteri di pubblica sicurezza assegnati ai sindaci all'eventuale sostituto del sindaco (comma 8) oppure consentono al sindaco di delegare le funzioni di pubblica sicurezza, previa comunicazione al prefetto, al presidente del consiglio circoscrizionale, oppure, in mancanza, ad un consigliere comunale per l'esercizio nei quartieri e nelle frazioni. 2.6. - Particolari doglianze devono essere mosse, inoltre, nei confronti dei commi 5 e 6 dell'art. 6 della legge 24 luglio 2008, n. 125. Infatti, il comma 5 prevede che qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento. Nelle Province autonome di Trento c di Bolzano, invece, l'art. 52, comma 2 dello statuto riconosce ai presidenti delle province il potere di «adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o piu' comuni». Il comma 6, invece, prevede che «in casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessita' dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco puo' modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4». A tale proposito si ricorda che la Provincia autonoma di Bolzano, in base allo statuto di autonomia, gode di competenza legislativa primaria in materia di «turismo e industria alberghiera» (art. 8, n. 20), nonche' di competenza legislativa secondaria in materia di «commercio» (art. 9, n. 3) e di «esercizi pubblici» (art. 9, n. 7). Inoltre, in base all'art. 20, comma 1 dello statuto speciale, il presidente della provincia esercita le attribuzioni spettanti all'autorita' di pubblica sicurezza in materia di esercizi pubblici, di industrie pericolose, di mestieri rumorosi ed incomodi, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi operai e domestici. In attuazione di tale competenze legislative, la Provincia autonoma di Bolzano ha da sempre determinato gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici e degli esercizi commerciali e cio' anche per ragioni di pubblica sicurezza e ordine pubblico. Infatti, con la legge provinciale n. 58/1988 recante «norme in materia di esercizi pubblici» si e' disposto che «il Presidente della giunta provinciale determina, sentiti i comuni e le organizzazioni di categoria piu' rappresentative, l'orario di apertura e di chiusura per i pubblici esercizi, che potra' essere differenziato in ragione delle specifiche esigenze delle singole tipologie». Con decreto 14 settembre 2006, n. 213/1.4, che ha sostituito il precedente decreto 20 ottobre 1998, n. 207/1.5, il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano ha emanato, poi, una precisa disciplina dell'orario degli esercizi pubblici, prevedendo comuni orari di servizio per tutta la provincia (art. 1), nonche' il potere dei sindaci di concedere autorizzazioni di variare dagli stessi in occasione di speciali evenienze locali o «per particolari motivi di interesse pubblico» (art. 3). Con la legge provinciale n. 7/2000 recante «nuovo ordinamento del commercio» e' stato disposto che «gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto del contratto collettivo di settore e dei criteri emanati dal comune sulla base degli indirizzi deliberati dalla giunta provinciale. Gli indirizzi devono prevedere il riposo domenicale come regola nonche' la possibilita' di deroghe temporali e per ambiti territoriali» (art. 20). Con decreto 30 ottobre 2000, n. 39, infine, il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano ha dettato una regolamentazione per gli orari di apertura degli esercizi commerciali (art. 32), demandando ai sindaci precisi poteri di controllo e di sospensione della licenza di fronte a «situazioni particolari» (cfr. artt. 33 e 34). Pertanto, risulta evidente che nella Provincia di Bolzano i poteri di cui al comma 6 dell'art. 6 della legge al nostro esame vanno esercitati dal presidente della provincia, il quale, peraltro, gia' oggi si avvale della cooperazione dei sindaci nell'attuare le funzioni in parola. La sottrazione delle competenze sinora descritte ai presidenti delle province finisce, inevitabilmente, col condurre alla violazione, altresi', del principio di buon andamento della attivita' amministrativa: l'attribuzione al presidente della provincia delle competenze descritte garantisce una adeguata gestione delle esigenze di cui in discorso, connesse alla pubblica sicurezza ed all'igiene, garantendo un adeguato collegamento con il territorio ed un sufficiente grado di accentramento della funzione, che, secondo la legge statale censurata, ove necessario, dovrebbe essere garantito prevedendo il coordinamento tra sindaco e potere centrale, con conseguente introduzione di un meccanismo certamente meno efficace e maggiormente farraginoso. 2.7. - Con l'impugnato art. 6 della legge 24 luglio 2008, n. 125, lo Stato ha attribuito ai sindaci con legge ordinaria poteri di pubblica sicurezza e di ordine pubblico nelle materie e per i provvedimenti che in forza dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione sono di competenza provinciale. Seguendo tale impostazione lo Stato ed i comuni si dividerebbero in futuro il potere di adottare i provvedimenti di pubblica sicurezza e di ordine pubblico anche nelle materie che in forza allo statuto speciale sono attribuite alla competenza dei presidenti delle province autonome, che finirebbero ad essere sprovvisti da ogni potere in merito. Risulta, pertanto, indubbio che l'intero art. 6 della legge 24 luglio 2008, n. 125 concreta un'evidente ed illegittima violazione delle prerogative della Provincia autonoma di Bolzano.
P. Q. M. Voglia codesta ecc.ma Corte dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» e di tutte le normative collegate sia antecedenti che successive, nella parte in cui viola le competenze della Provincia autonoma di Bolzano di cui agli artt. 8, 9, 16, 17, 20, 21, 52, comma 2, 104 e 107 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), all'art. 3 del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 686, all'art. 3 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, agli artt. 6, 97 e 116 Cost. nonche' all'art. 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Bolzano-Roma, addi' 19 settembre 2008 Avv. prof. Giuseppe Franco Ferrari - Avv. prof. Roland Riz