Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 12 marzo 2012 (per il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
  
 
(GU n. 18 del 02.05.2012 )  
 
 
 
     Per il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso ex lege dall'Avvocatura Generale  dello  Stato  presso  i  cui
uffici e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro  la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,   in   persona   del
Presidente della Giunta pro tempore; 
    Per la declaratoria di incostituzionalita' degli artt. 11,  commi
113, 118, 261, 264 e 282, 13, commi 30, 32, 52 , 15, commi  4  e  10,
16, comma 1, 18 commi 3, 7, 8, 11 e  24  della  legge  della  Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 18  del  29  dicembre  2011  pubblicata  nel
B.U.R. n. 1 del 5 gennaio 2012, avente ad  oggetto  le  «Disposizioni
per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione»,
in relazione agli artt.  4,  5  e  6  dello  Statuto  Speciale  della
Regione, adottato con legge costituzionale n. 1 del 31  gennaio  1963
(Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia  Giulia),  nonche'  in
relazione all'artt. 3, 81, quarto comma, 97, 117,  terzo  comma,  119
comma secondo Cost. 
    Con la legge in esame la Regione Friuli-Venezia Giulia approva le
disposizioni per la formazione del bilancio  pluriennale  ed  annuale
della Regione. La  legge  finanziaria  per  il  2012  rappresenta  un
importante strumento di raccordo con la  legge  di  bilancio  per  la
regolazione delle grandezze di finanza pubblica; predispone, inoltre,
il quadro  di  riferimento  finanziario  necessario  per  il  periodo
compreso nel bilancio pluriennale al  fine  di  attuare  la  politica
volta al raggiungimento  degli  obiettivi  definiti  nella  relazione
politico-programmatica regionale (RPPR). 
    Tuttavia, la legge regionale  e'  censurabile  in  quanto  eccede
dalle competenze statutarie di cui agli artt. 4, 5 e 6 dello  Statuto
Speciale della Regione, adottato con legge costituzionale 31  gennaio
1963, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni, nonche'  dalla
competenza legislativa concorrente in  materia  di  coordinamento  di
finanza pubblica, prevista per le Regioni  ordinarie  dall'art.  117,
terzo comma, della Costituzione, ed estesa, ex art.  10  della  legge
costituzionale n. 3/2011, alla Regione  Friuli-Venezia  Giulia  quale
forma di autonomia piu' ampia, cui la Regione, pur nel rispetto della
sua autonomia, non puo' derogare. 
    Come piu' volte ribadito  da  codesta  Corte  costituzionale,  il
vincolo del rispetto dei  principi  statali  di  coordinamento  della
finanza pubblica  connessi  agli  obiettivi  nazionali,  condizionati
anche dagli obblighi comunitari, che grava sulle Regioni ad autonomia
ordinaria in base all'art. 119 della Costituzione,  si  impone  anche
alle  Regioni  a  statuto  speciale  nell'esercizio   della   propria
autonomia finanziaria. 
    In particolare la legge in oggetto presenta i seguenti profili di
illegittimita' costituzionale. 
    1. L'art. 11 della legge in esame recante «Interventi in  materia
di attivita' culturali e sportive», dispone ai commi 113,  118,  261,
264 e 282 la fruizione di contributi (per la promozione del cinema di
qualita',  per  la  valorizzazione  e  conservazione  del  patrimonio
cinematografico di interesse regionale, per  le  attivita'  culturali
dei Comuni di Coseano e di Sedegliano nonche' per il  Teatro  stabile
di Udine), anche in relazione alle spese  sostenute  dai  beneficiari
nell'anno 2011. 
    Le suddette disposizioni normative nella parte in cui  consentono
la fruizione di contributi per le spese sostenute prima  dell'entrata
in vigore della legge regionale senza predeterminazione  dei  criteri
sottesi all'assegnazione dei contributi, violano gli artt. 97,  primo
comma, della Costituzione, con riferimento al rispetto  dei  principi
generali del buon andamento della pubblica  amministrazione,  e  117,
terzo comma, della Costituzione, in materia  di  coordinamento  della
finanza  pubblica,  cui  la  regione,  pur  nel  rispetto  della  sua
autonomia, non puo' derogare. 
    2. L'art.  13,  comma  30,  della  legge  in  esame  prevede  che
«L'Amministrazione regionale e' autorizzata  ad  assegnare  d'ufficio
entro il 30 giugno 2012 alla Comunita' collinare del Friuli,  in  via
straordinaria, un  fondo  di  250.000  euro  per  il  sostegno  delle
attivita' svolte dal consorzio per i comuni aderenti.  L'assegnazione
e' forfetaria e non soggetta a rendicontazione». 
    La suddetta disposizione nella parte in cui consente la fruizione
di contributi in relazione a spese non soggette, in via generale,  ad
obbligo di rendicontazione,  viola  l'art.  97,  primo  comma,  della
Costituzione, con riferimento al rispetto dei  principi  generali  di
buon andamento e trasparenza cui deve  informarsi  l'attivita'  della
Pubblica  Amministrazione,  l'articolo  117,   terzo   comma,   della
Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica, cui
la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non puo' derogare. 
    3. L'art.  13,  comma  32,  della  legge  in  esame  prevede  che
«L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad assegnare  per  l'anno
2012  un  fondo  di  500.000  euro,  a  favore  dei  Comuni  per   la
compensazione di particolari situazioni. ...; l'assegnazione  non  e'
soggetta a rendicontazione salvo che la Giunta  preveda  diversamente
con riferimento a singole fattispecie». 
    La suddetta disposizione nella parte in cui consente la fruizione
di contributi in relazione a spese non soggette, in via generale,  ad
obbligo di rendicontazione,  viola  l'art.  97,  primo  comma,  della
Costituzione, con riferimento al rispetto dei  principi  generali  di
buon andamento e trasparenza cui deve  informarsi  l'attivita'  della
Pubblica Amministrazione, nonche' l'articolo 117, terzo comma,  della
Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica, cui
la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non puo' derogare. 
    4. L'art. 13, comma 52, prevede che  «...,  le  Province  possono
attuare processi di stabilizzazione del personale non dirigenziale in
servizio presso le medesime, alla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con rapporto di lavoro a tempo determinato, che abbia
gia' maturato, alla medesima  data,  almeno  18  mesi  di  esperienza
lavorativa nel settore delle politiche del lavoro, purche' sia  stato
assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale». 
    Tale disposizione regionale si pone in contrasto con  l'art.  17,
comma 10, del decreto-legge n. 78/2009  il  quale  non  consente  una
generica  salvaguardia  di  tutte  le   stabilizzazioni,   anche   se
programmate ed autorizzate, ma prevede che «Nel  triennio  2010-2012,
le amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  nel  rispetto  della
programmazione  triennale  del   fabbisogno   nonche'   dei   vincoli
finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di  assunzioni
e di contenimento della  spesa  di  personale  secondo  i  rispettivi
regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le
amministrazioni interessate, previo espletamento della  procedura  di
cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi  per  le
assunzioni a tempo  indeterminato  con  una  riserva  di  posti,  non
superiore al 40  per  cento  dei  posti  messi  a  concorso,  per  il
personale  non  dirigenziale  in  possesso  dei  requisiti   di   cui
all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». 
    Pertanto la suddetta disposizione regionale, nella parte  in  cui
prevede processi di stabilizzazione del personale non  conformi  alla
suddetta normativa statale, viola il principio di uguaglianza di  cui
all'art. 3 della Costituzione  ,  l'art.  97  della  Costituzione  in
materia di accesso ai pubblici uffici, nonche' l'articolo 117,  terzo
comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della  finanza
pubblica, cui la regione, pur nel rispetto della sua  autonomia,  non
puo' derogare. 
    5. L'art. 15, comma 4, della legge in esame prevede che  «Per  le
finalita' di cui al comma 18 dell'articolo 13 della  legge  regionale
24/2009, la disciplina di cui all'articolo 12, comma 19, della  legge
regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2004  trova
applicazione anche con riferimento al personale regionale in servizio
con contratto di lavoro a tempo determinato alla data del 31 dicembre
2006,...». 
    Tale disposizione regionale si pone in contrasto con  l'art.  17,
comma 10, del decreto-legge n. 78/2009 sopra riportato il  quale  non
consente una generica salvaguardia di tutte le stabilizzazioni, anche
se programmate ed  autorizzate.  Pertanto  la  suddetta  disposizione
regionale, nella parte in cui prevede processi di stabilizzazione del
personale non conformi alla  suddetta  normativa  statale,  viola  il
principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, l'art.
97 della Costituzione in  materia  di  accesso  ai  pubblici  uffici,
nonche' l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,  in  materia
di coordinamento della finanza pubblica,  cui  la  regione,  pur  nel
rispetto della sua autonomia, non puo' derogare. 
    6. L'art. 15, comma 10, della legge in esame dispone che «Per  le
graduatorie gia' in essere alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente norma, fatto salvo il diritto  all'immediata  ricollocazione
in graduatoria e al riconoscimento ai fini  giuridici  dell'eventuale
progressione acquisita, il beneficio  economico  sara'  riconosciuto,
con diritto agli arretrati, previo reperimento delle risorse previste
dagli accordi integrativi. La corresponsione del beneficio  economico
dovuto sara' comunque  riconosciuta  prima  della  corresponsione  al
personale di emolumenti relativi a procedure di progressione riferite
alla decorrenza successiva.» 
    La disposizione, nella misura in cui prevede  benefici  economici
per  il  personale,  contrasta  con  l'articolo  9,  comma  21,   del
decreto-legge  n.  78/2010  in  base  al  quale  per   il   personale
contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate  ed
i passaggi tra le aree eventualmente disposte per gli anni 2011, 2012
e 2013 hanno effetto ai fini esclusivamente giuridici. 
    Detta disposizione normativa, determina  pertanto  la  violazione
dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, che riserva allo Stato il
compito  di  fissare  i  principi  di  coordinamento  della   finanza
pubblica, cui la regione, pur nel rispetto della sua  autonomia,  non
puo' derogare. 
    7. L'art. 16, comma 1 condiziona  l'obbligo  di  contribuzione  a
titolo di solidarieta' e perequazione, posto a carico  della  regione
Friuli-Venezia Giulia dai commi da 151 a 159  dell'articolo  1  della
legge n. 220/2010, alla piena ed effettiva  attuazione  dell'articolo
119 della Costituzione e alla  verifica  che  un  omologo  contributo
venga richiesto a tutte le autonomie territoriali del Paese. 
    Al riguardo, si rileva che tale obbligo e' stato  concordato  nel
quadro dell'Accordo sottoscritto a Roma in data  29  ottobre  2011  -
privo di qualsivoglia condizione alla liquidazione delle  somme  -  e
che gli effetti positivi sui saldi di  finanza  pubblica  sono  stati
gia' scontati nell'ambito di norme legislative inderogabili. 
    Pertanto, la prevista possibilita' di  condizionare  l'erogazione
delle somme risultanti ad una sorta di controllo  ex  post  riservato
alla Regione e' lesiva del principio di  leale  collaborazione  sulla
base del quale l'Accordo e' stato stipulato. 
    Tale nonna  quindi  contrasta  con  le  disposizioni  legislative
contenute nei citati commi da 151 a 159 dell'articolo 1  della  legge
n. 220/2010 e viola l'articolo 81, quarto comma  della  Costituzione,
nonche' l'art. 119, secondo comma della Costituzione. 
    8. Le  disposizioni  dell'art.  18  della  legge  in  esame,  che
disciplina le regole del patto di stabilita'  interno  per  gli  enti
locali  della  Regione,  non  garantiscono  il  perseguimento   degli
obiettivi di finanza pubblica. Nello specifico presentano profili  di
illegittimita' costituzionale i commi 3,  7,  8  e  11  del  suddetto
articolo 18 per i seguenti motivi: 
        il comma 3, che modifica il comma 6  dell'articolo  12  della
legge regionale n. 17 del  2008,  prevede  come  ulteriore  obiettivo
rispetto al  conseguimento  dell'equilibrio  economico  quello  della
progressiva riduzione del debito. Tale obiettivo viene declinato  nel
successivo comma 7, modificativo del comma 12  del  citato  art.  12,
secondo le seguenti modalita': a) per le  province  e  i  comuni  con
popolazione superiore a 10.000  abitanti  lo  stock  di  debito  deve
essere ridotto del 2 per cento nel 2012, dell'1 per cento a decorrere
dal 2013 rispetto allo stock  di  debito  al  31  dicembre  dell'anno
precedente; b) per i comuni  con  popolazione  compresa  tra  5001  e
10.000 abitanti lo stock di debito deve  essere  ridotto  dell'1  per
cento nel 2012, dello 0.5 per cento a  decorrere  dal  2013  rispetto
allo stock di debito al  31  dicembre  dell'anno  precedente.  Per  i
comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti  la  riduzione  e'
solo consigliata. Il comma 8, modificativo del comma  13  del  citato
art. 12, prevede la tipologia di enti esonerati, mentre il  comma  16
dell'articolo 12 della medesima legge n. 17  del  2008,  che  non  ha
subito mutamenti  per  effetto  della  presente  legge,  indicata  le
eventuali voci di debito da escludere dalla riduzione. 
    Il tetto massimo al di sopra del  quale  scatta  l'obbligo  viene
infatti rappresentato da un certo differenziale  rispetto  al  debito
medio  procapite.  Le  modalita'  invece  individuate  dalla  regione
utilizzano come parametro  di  riferimento  lo  stock  di  debito  in
assoluto non parametrato alla  popolazione.  L'effetto  di  riduzione
potrebbe verosimilmente essere inferiore rispetto a quello  auspicato
dalla norma nazionale, chiedendo pertanto uno sforzo minore  rispetto
agli analoghi enti delle regioni a statuto ordinario. 
        Il comma 11, che introduce il comma 21-bis all'art. 12, della
legge regionale n. 17/2008 (concernente norme di coordinamento  della
finanza pubblica per gli enti locali della Regione)  dispone  che  «A
fini conoscitivi e di trasmissione al Ministero dell'economia e delle
finanze, per le  valutazioni  sull'andamento  dei  saldi  di  finanza
pubblica, sono richiesti contestualmente all'invio delle informazioni
di cui al comma 21, i dati necessari per la costruzione del saldo  di
competenza mista». 
    Ferma  restando  la  facolta'  della  Regione  di  modificare  ed
adattare le regole nazionali del patto di stabilita' interno, tale il
monitoraggio non consente  di  verificare  che  le  regole  regionali
applicate agli enti della Regione siano tali da garantire,  comunque,
il conseguimento della correzione dell'indebitamento  netto  ascritto
agli enti della regione Friuli secondo le  tempistiche  stabilite  da
legislatore nazionale. 
    Infatti codesta Corte costituzionale, con sentenza  n.  229/2011,
sancisce «la competenza statale a fissare una tempistica uniforme per
tutte le Regioni,  circa  la  trasmissione  di  dati  attinenti  alla
verifica  del  mantenimento  dei  saldi  di  finanza  pubblica,  puo'
logicamente dedursi dalle esigenze di  coordinamento,  specie  in  un
ambito - come quello del patto di stabilita' interno  -  strettamente
connesso alle esigenze di rispetto dei vincoli comunitari. Tempi  non
coordinati delle attivita'  di  monitoraggio  -  strumentali,  queste
ultime,  allo  scopo  di  definire,  per  ciascun  anno,  i   termini
aggiornati del patto  di  stabilita'  -  provocherebbero  difficolta'
operative e incompletezza  della  visione  d'insieme,  indispensabile
perche' si consegua l'obiettivo del mantenimento dei saldi di finanza
pubblica. 
    La premessa per la  determinazione  del  quadro  nazionale  -  da
inserirsi in quello europeo - e' la disponibilita' preventiva di dati
certi e completi. Non e' pertanto accettabile che i  termini  per  la
comunicazione dei dati, che  le  singole  Regioni,  anche  a  statuto
speciale, fissano al proprio  interno,  nei  rapporti  con  gli  enti
locali, siano successivi a quelli stabiliti su base nazionale. Non le
singole date - stabilite  ed  eventualmente  modificate  dalle  leggi
statali  -costituiscono  principi  fondamentali,  ma  il   necessario
allineamento cronologico, che  consenta  lo  svolgimento  armonico  e
coordinato di tutte le procedure atte a rendere concreto l'impegno ad
osservare il patto di stabilita'. 
    La premessa per la  determinazione  del  quadro  nazionale  -  da
inserirsi in quello europeo - e' la disponibilita' preventiva di dati
certi e completi. Non le singole date -  stabilite  ed  eventualmente
modificate dalle leggi statali -costituiscono principi  fondamentali,
ma  il  necessario  allineamento   cronologico,   che   consenta   lo
svolgimento armonico e  coordinato  di  tutte  le  procedure  atte  a
rendere concreto l'impegno ad osservare il patto di stabilita'». 
    Inoltre,  si  segnala  che,  ai  fini  della  tutela  dell'unita'
economica della  Repubblica,  il  concorso  degli  enti  locali  alla
realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  deve   essere
perseguito e dimostrato con riferimento al saldo di competenza  mista
cosi' come individuato dalla normativa nazionale. 
    La Regione, in virtu' delle disposizioni recate dall'articolo  1,
comma 155, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, puo'  modificare  le
regole, purche'  resti  fermo  l'obiettivo  complessivo  espresso  in
termini  di  competenza  mista.  Manca,  quindi,   nella   disciplina
regionale del patto, una disposizione che consenta di verificare  che
le regole regionali applicate agli enti della Regione siano  tali  da
garantire,    comunque,    il    conseguimento    della    correzione
dell'indebitamento netto ascritto agli enti della regione Friuli. 
    Si segnala,  altresi',  che,  al  fine  del  coordinamento  della
finanza pubblica, il monitoraggio di cui si  lamenta  l'assenza  deve
prevedere la stessa tempistica adottata  da  tutti  gli  enti  locali
presenti sul territorio nazionale. 
    Le suddette norme regionali contrastano, pertanto, con l'articolo
8 della legge 183 del 2011 che reca disposizioni circa  la  riduzione
del debito pubblico  degli  enti  territoriali  e,  conseguentemente,
violano gli articoli 117, terzo comma e  119,  secondo  comma,  della
Costituzione che riservano  allo  Stato  i  principi  in  materia  di
coordinamento della finanza pubblica. 
    9. L'art. 18, comma 24,  della  legge  in  esame  dispone  che  a
decorrere dal 2012 gli enti locali regionali possono contrarre  mutui
fino al limite del 12  delle entrate relative ai  primi  tre  titoli
delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello  in
cui viene prevista l'assunzione dei mutui. 
    Tale disposizione si pone in contrasto l'articolo 204,  comma  1,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (concernente le regole
particolari per l'assunzione di mutui) che consente  all'ente  locale
di «assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme  di  finanziamento
reperibili sul mercato in misura non superiore al 12  per  cento  per
l'anno 2011, l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno
2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014». 
    Pertanto, la disposizione regionale in esame  viola  l'art.  117,
terzo comma, della Costituzione, nonche' l'art. 119,  secondo  comma,
della Costituzione, in materia coordinamento della finanza pubblica. 
 
 
                                P.Q.M. 
 
    Voglia   codesta   Ecc.ma   Corte   dichiarare   l'illegittimita'
costituzionale degli artt. 11, commi 113, 118, 261, 264  e  282,  13,
commi 30, 32, 52 , 15, commi 4 e 10, 16, comma 1, 18 commi 3,  7,  8,
11 e 24 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del  29
dicembre 2011 pubblicata nel B.U.R. n. 1 del 5 gennaio  2012,  avente
ad  oggetto  le  «Disposizioni  per  la   formazione   del   bilancio
pluriennale ed annuale della Regione", in relazione agli artt. 4, 5 e
6  dello  Statuto  Speciale  della  Regione,   adottato   con   legge
costituzionale n. 1 del  31  gennaio  1963  (Statuto  speciale  della
Regione Friuli-Venezia Giulia), nonche' in relazione all'artt. 3,  81
quarto comma, 97, 117, terzo comma, 119 comma secondo Cost. 
      Roma, 5 marzo 2012 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Aiello 
 
 
 
 

 

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