Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 14 giugno  2011  (del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri).

 

(GU n. 36 del 24.8.2011)

 

    Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici  in Roma, in Via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato;

    Nei confronti della Regione Basilicata, in persona del Presidentedella  Giunta  Regionale  per  la  dichiarazione  di   illegittimita' costituzionale  della   legge   della   Regione   Basilicata   n.   6 dell'5.4.2011 pubblicata nel  B.U.R.  n.  10  del  9.4.2011,  recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 12 riassetto  organizzativo  e  territoriale  del   servizio   sanitario regionale", in relazione all'art. 117, terzo comma Cost.

    La Legge regionale della Basilicata 5 aprile 2011 n.  6,  recante "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1 luglio 2008, n.  12.

Riassetto  organizzativo  e  territoriale  del   servizio   sanitario regionale",   presenta   i   seguenti   profili   di   illegittimita' costituzionale.

    A) L'articolo 1, aggiungendo l'art. 6-bis alla 1. r.  n.  12  del 2008, che prevede ai commi 1 e 2  la  possibilita'  per  i  Direttori Generali dell'Azienda sanitaria di Potenza e  dell'Azienda  sanitaria di  Matera  di  utilizzare   in   anticipazione   le   disponibilita' finanziarie delle citate Aziende al fine di provvedere  ai  pagamenti urgenti e indifferibili delle gestioni liquidatorie  delle  disciolta UU.SS.LL.,  eccede  dalle  competenze  regionali.   Le   disposizione censurata infatti, non assicurando la  separazione  tra  le  gestioni

liquidatorie delle pregresse  unita'  sanitarie  locali  (USL)  e  le attivita' poste in essere direttamente dalle nuove aziende  sanitarie locali (ASL) - con conseguente  imputazione  a  queste  ultime  delle passivita' precedenti  alla  loro  istituzione  -  viola  i  principi fondamentali della legislazione statale in materia  di  tutela  della salute, in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.

    Tale disposizione in particolare contrasta con l'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,  (Misure  di  razionalizzazione della finanza pubblica), il quale prescrive che  in  nessun  caso  le Regioni possono far gravare,  direttamente  o  indirettamente,  sulle neocostituite  aziende  i  debiti   pregressi   facenti   capo   alle preesistenti unita' sanitarie locali, dovendo a tal fine  le  Regioni stesse  predisporre  apposite  gestioni  a  stralcio",  individuando, altresi', l'ufficio responsabile delle medesime. Come statuito  dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 437 del 2005  "tale  complesso di norme approntava gli strumenti per la realizzazione del  principio in base al quale, per ragioni politico-economiche, il legislatore  ha voluto  che  le  neoistituite   aziende   unita'   sanitarie   locali cominciassero a  funzionare  secondo  i  nuovi  criteri  di  maggiore economicita' e di responsabilita' dei dirigenti, senza essere oberate dal passivo accumulato  in  un  sistema  di  gestione  della  sanita' pubblica che si riteneva generatore di  disfunzioni  e,  percio',  da abbandonare.".

    Dunque la ricordata disposizione  statale,  secondo  quanto  piu' volte affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 108 del 2010, n. 116 del 2007, n. 437 del 2005), sebbene abbia contenuto  specifico  e dettagliato, «e'  da  considerare  per  la  finalita'  perseguita  in "rapporto di coessenzialita' e di  necessaria  integrazione"  con  le norme-principio  che   connotano   il   settore   dell'organizzazione sanitaria  locale,  cosi'  da   vincolare   l'autonomia   finanziaria regionale in ordine alla disciplina  prevista  per  i  "debiti"  e  i "crediti" delle soppresse unita' sanitarie locali".

    Da cio' consegue, sempre secondo quanto affermato dalla Consulta, che in nessun caso  la  legislazione  regionale  puo'  confondere  la liquidazione dei pregressi rapporti delle unita' sanitarie locali con l'ordinaria gestione delle ASL. Cio' al duplice fine di sottrarre  le ASL al peso delle preesistenti passivita' a carico  delle  USL  e  di fornire ai creditori di queste ultime la  necessaria  certezza  sulla titolarita' passiva dei rapporti e sulla individuazione dei mezzi  su cui soddisfarsi (sentenze n. 89 del 2000 e n. 437 del  2005,  nonche' n. 25 del 2007).

    Ne' potrebbe obiettarsi che la norma in  epigrafe  contenga  quei "meccanismi  particolari  di  gestioni  distinte  e  di  contabilita' separate, tali da consentire alle aziende subentranti di evitare ogni confusione tra le diverse masse patrimoniali,  cosi'  da  tutelare  i creditori, ma, nello stesso tempo, da escludere ogni  responsabilita' delle  stesse  aziende  sanitarie  in  ordine  ai ...  debiti   delle preesistenti unita'  sanitarie  locali  (cfr.  Corte  Costituzionale. sentenza n. 89 del 2000).

    Le norme della Regione Basilicata contenute nell'art.  1  citato, al contrario, non offrono la medesima garanzia, come e'  reso  palese dalla semplice e  piana  lettura  della  disposizione;  non  vi  sono meccanismi di separazione contabile di alcun genere.

    In conclusione, la norma oggi denunziata  di  incostituzionalita' viola gravemente il principio fondamentale stabilito dal  legislatore statale, secondo il quale le aziende sanitarie, affinche' la  riforma possa raggiungere le finalita' perseguite, devono iniziare ad operare completamente libere dai  pesi  delle  passate  gestioni;  e'  quindi palese la violazione dell'art. 117, terzo comma Costituzione.

    Per tale motivo la disposizione in esame viene impugnata  dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 127, Cost.

 

                                P.Q.M.

 

    Si   conclude   affinche'   sia    dichiarata    l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2  della  legge  della  Regione Basilicata n.  6  dell'5.4.2011  pubblicata  nel  B.U.R.  n.  10  del 9.4.2011, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale  luglio  2008,  n.  12  riassetto  organizzativo  e  territoriale  del servizio sanitario regionale", in relazione all'art. 117, terzo comma Cost.

        Roma, addi' 6 giugno 2011

 

                 L'Avvocato dello Stato: De Giovanni

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