Ricorso n. 59 del 14 giugno 2011 (Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 14 giugno 2011 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 36 del 24.8.2011)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, in Via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato;
Nei confronti della Regione Basilicata, in persona del Presidentedella Giunta Regionale per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Regione Basilicata n. 6 dell'5.4.2011 pubblicata nel B.U.R. n. 10 del 9.4.2011, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 12 riassetto organizzativo e territoriale del servizio sanitario regionale", in relazione all'art. 117, terzo comma Cost.
La Legge regionale della Basilicata 5 aprile 2011 n. 6, recante "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1 luglio 2008, n. 12.
Riassetto organizzativo e territoriale del servizio sanitario regionale", presenta i seguenti profili di illegittimita' costituzionale.
A) L'articolo 1, aggiungendo l'art. 6-bis alla 1. r. n. 12 del 2008, che prevede ai commi 1 e 2 la possibilita' per i Direttori Generali dell'Azienda sanitaria di Potenza e dell'Azienda sanitaria di Matera di utilizzare in anticipazione le disponibilita' finanziarie delle citate Aziende al fine di provvedere ai pagamenti urgenti e indifferibili delle gestioni liquidatorie delle disciolta UU.SS.LL., eccede dalle competenze regionali. Le disposizione censurata infatti, non assicurando la separazione tra le gestioni
liquidatorie delle pregresse unita' sanitarie locali (USL) e le attivita' poste in essere direttamente dalle nuove aziende sanitarie locali (ASL) - con conseguente imputazione a queste ultime delle passivita' precedenti alla loro istituzione - viola i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute, in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.
Tale disposizione in particolare contrasta con l'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), il quale prescrive che in nessun caso le Regioni possono far gravare, direttamente o indirettamente, sulle neocostituite aziende i debiti pregressi facenti capo alle preesistenti unita' sanitarie locali, dovendo a tal fine le Regioni stesse predisporre apposite gestioni a stralcio", individuando, altresi', l'ufficio responsabile delle medesime. Come statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 437 del 2005 "tale complesso di norme approntava gli strumenti per la realizzazione del principio in base al quale, per ragioni politico-economiche, il legislatore ha voluto che le neoistituite aziende unita' sanitarie locali cominciassero a funzionare secondo i nuovi criteri di maggiore economicita' e di responsabilita' dei dirigenti, senza essere oberate dal passivo accumulato in un sistema di gestione della sanita' pubblica che si riteneva generatore di disfunzioni e, percio', da abbandonare.".
Dunque la ricordata disposizione statale, secondo quanto piu' volte affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 108 del 2010, n. 116 del 2007, n. 437 del 2005), sebbene abbia contenuto specifico e dettagliato, «e' da considerare per la finalita' perseguita in "rapporto di coessenzialita' e di necessaria integrazione" con le norme-principio che connotano il settore dell'organizzazione sanitaria locale, cosi' da vincolare l'autonomia finanziaria regionale in ordine alla disciplina prevista per i "debiti" e i "crediti" delle soppresse unita' sanitarie locali".
Da cio' consegue, sempre secondo quanto affermato dalla Consulta, che in nessun caso la legislazione regionale puo' confondere la liquidazione dei pregressi rapporti delle unita' sanitarie locali con l'ordinaria gestione delle ASL. Cio' al duplice fine di sottrarre le ASL al peso delle preesistenti passivita' a carico delle USL e di fornire ai creditori di queste ultime la necessaria certezza sulla titolarita' passiva dei rapporti e sulla individuazione dei mezzi su cui soddisfarsi (sentenze n. 89 del 2000 e n. 437 del 2005, nonche' n. 25 del 2007).
Ne' potrebbe obiettarsi che la norma in epigrafe contenga quei "meccanismi particolari di gestioni distinte e di contabilita' separate, tali da consentire alle aziende subentranti di evitare ogni confusione tra le diverse masse patrimoniali, cosi' da tutelare i creditori, ma, nello stesso tempo, da escludere ogni responsabilita' delle stesse aziende sanitarie in ordine ai ... debiti delle preesistenti unita' sanitarie locali (cfr. Corte Costituzionale. sentenza n. 89 del 2000).
Le norme della Regione Basilicata contenute nell'art. 1 citato, al contrario, non offrono la medesima garanzia, come e' reso palese dalla semplice e piana lettura della disposizione; non vi sono meccanismi di separazione contabile di alcun genere.
In conclusione, la norma oggi denunziata di incostituzionalita' viola gravemente il principio fondamentale stabilito dal legislatore statale, secondo il quale le aziende sanitarie, affinche' la riforma possa raggiungere le finalita' perseguite, devono iniziare ad operare completamente libere dai pesi delle passate gestioni; e' quindi palese la violazione dell'art. 117, terzo comma Costituzione.
Per tale motivo la disposizione in esame viene impugnata dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 127, Cost.
P.Q.M.
Si conclude affinche' sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2 della legge della Regione Basilicata n. 6 dell'5.4.2011 pubblicata nel B.U.R. n. 10 del 9.4.2011, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 12 riassetto organizzativo e territoriale del servizio sanitario regionale", in relazione all'art. 117, terzo comma Cost.
Roma, addi' 6 giugno 2011
L'Avvocato dello Stato: De Giovanni