N. 59 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 giugno 2004.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 22 giugno 2004 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 33 del 25-8-2004)

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici e' legalmente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi
n. 12;

Contro Regione Marche, in persona del presidente del giunta
regionale in carica per la dichiarazione di illegittimita'
incostituzionalita' dell'art. 2, comma 3, lettera b) e c) della legge
della regione Marche 6 aprile 2004, n. 6, recante la disciplina delle
aree ad elevato rischio di crisi ambientale (pubblicata nel BUR n. 36
del 15 aprile 2004) per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s)
della Costituzione.
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2004).
1. - La Regione Marche con la legge 6 aprile 2004, n. 6 -
Disciplina delle aree ad elevato rischio ambientale - intende dare
attuazione all'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59
(Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni e enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione
e per la semplificazione amministrativa) e all'art. 74 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali) (art.
1).
Individuate funzioni e competenze (artt. 2, 4, 5), la legge
definisce il concetto di rischio ambientale (art. 2, comma 3), quale
«effetto» atteso e non desiderato che le alterazioni e le situazioni
di rischio individuate dalla stessa norma ( art. 2, comma 1) puo'
causare sulle persone, sulle risorse ambientali e storico-culturali,
sul patrimonio edilizio, sulle infrastrutture, sulla organizzazione
territoriale ed economica in genere.
Disciplina il piano di risanamento, quale strumento di
programmazione e gestione sovraordinata del territorio finalizzata,
in un arco di tempo definito, ad attivare azioni di risanamento,
recupero e qualificazione (artt. 3, 4) e prescrive il monitoraggio
della situazione ambientale con riferimento allo stato di attuazione
del piano (art. 5).
2. - I riferimenti normativi richiamati nell'art. 1, da collocare
in un quadro costituzionale non piu' attuale, non sono idonei a
legittimare, anche in relazione alla modifica del titolo V della
Costituzione apportate dalla legge costituzionale n. 3 del 2003,
l'intera disciplina dettata con la legge regionale Marche n. 6 del
2004.
3. - In particolare, la carenza del riferimento alla normativa
statale e comunitaria di settore, che hanno riguardo ad interessi non
frazionabili e sono espressivi della compenetrazione tra
l'ordinamento comunitario e quello nazionale e garanzia della
effettivita' dell'ordinamento comunitario medesimo, la disposizione
che attribuisce alla Regione, al fine di dichiarare una determinata
area ad elevato rischio di crisi ambientale, la competenza ad
individuare «i limiti oltre i quali la qualita' dell'ambiente deve
essere considerata insufficiente», nonche' «il limite oltre il quale
il rischio di eventi straordinari e' da ritenersi inaccettabile» si
risolve nella determinazione di standards di tutela ambientale
incondizionati e come tali, naturalmente destinati a creare delle
disomogeneita' suscettibili di generare pregiudizi agli equilibri
ambientali da salvaguardare.
4. - Le disposizioni che attribuiscono alla Regione la competenza
alla determinazione di standars ambientali (art. 2, comma 3, lett. b)
e c), in assenza di un richiamo al rispetto della normativa
comunitaria e nazionale di settore, costituiscono violazione
dell'art. 117, comma 2, lett. s)) della Costituzione, che attribuisce
allo Stato la competenza esclusiva in materia di «ambiente».
L'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione esprime
«una esigenza unitaria per cio' che concerne la tutela dell'ambiente
e dell'ecosistema, ponendo un limite agli interventi a livello
regionale che possono pregiudicare gli equilibri ambientali» (
sentenza n. 536 del 2002). Invero, la tutela dell'ambiente non puo'
ritenersi propriamente una «materia», essendo invece l'ambiente da
considerare un «valore» costituzionalmente protetto che non esclude
la titolarita' in capo alle regioni di competenze legislative su
materie (governo del territorio, tutela della salute, ecc.) per le
quali quel valore costituzionale assume rilievo (sentenza n. 407 del
2002). In funzione di quel valore lo Stato puo' dettare standards di
tutela uniformi su tutto il territorio nazionale anche incidenti
sulle competenze legislative regionali.
Spetta dunque allo Stato individuare i cd. standards di tutela
ambientale a valere su tutto il territorio nazionale, in quanto la
finalita' cui questi assolvono ha carattere naturalmente unitario, e
le norme regionali in rassegna che, invece, attribuiscono una tale
competenza incondizionata alla Regione Marche sono naturalmente fonte
di compromissione della tutela ambientale, che e' valore
costituzionale e come tali debbono essere dichiarate
costituzionalmente illegittime.


P. Q. M.
Chiede di dichiarare la illegittimita' costituzionale dell'art.
2, comma 3, lettere b) e c) della legge regionale Marche 6 aprile
2004 recante disciplina delle areee ad elevato rischio di crisi
ambientale per violazione dell'art. 117, secondo comma lett. s),
della Costituzione.
Roma, addi' 10 giugno 2004
L'avvocato dello Stato: Fiorilli

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