Ricorso n. 59 del 18 maggio 2005 (Commissario dello Stato per la Regione siciliana)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 Maggio 2005 - 18 Maggio 2005 , n. 59
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 18 maggio 2005 (del Commissario dello Stato per la
Regione Siciliana)
(GU n. 23 del 8-6-2005)
L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 4 maggio 2005,
ha approvato il disegno di legge n. 151 - norme stralciate dal
titolo, «Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione
dell'attivita' amministrativa», pervenuto a questo Commissariato
dello Stato, ai sensi e peri gli effetti dell'art. 28 dello statuto
speciale, il 7 maggio 2005.
Il provvedimento legislativo assume i connotati di una legge
omnibus in quanto, a seguito degli emendamenti approvati in aula,
nell'originario schema predisposto dalle commissioni legislative
permanenti e' confluita una congerie di disposizioni attinenti ai
diversi settori d'intervento regionale caratterizzate tutte, secondo
quanto riportato espressamente nella relazione illustrativa che
precede il testo, dalla valutazione tecnico-politica dell'urgenza
nell'adozione rappresentata dal Governo e dalla Conferenza dei
Presidenti dei gruppi parlamentari.
Tra le norme introdotte, quella contenuta nell'art. 7 e'
censurabile per violazione dell'art. 81, quarto comma della
Costituzione, in quanto l'applicazione della stessa comporta un
incremento degli emolumenti, in aggiunta a quelli in atto percepiti,
agli ex dipendenti Italter e Sirap in servizio presso gli uffici
regionali ai sensi della legge regionale n. 38/1994 e n. 21/2001.
Il legislatore appronta una copertura finanziaria per i maggiori
oneri facendo riferimento ai fondi statali di cui al d.l. n. 279/2000
convertito in legge n. 65/2000.
Tali fondi, tuttavia, secondo quanto comunicato dai competenti
uffici regionali, interpellati ai sensi dell'art. 3, d.P.R.
n. 488/1969, (all. 1) risultano «pressocche' esauriti» e pertanto
insufficienti a fornire adeguata e puntuale copertura all'onere
economico derivante dalla previsione legislativa in esame, in
relazione alla percentuale del 4% dei fondi medesimi che in base alla
normativa nazionale puo' essere destinata alle spese per il
personale.
Anche la disposizione dell'art. 11 da' adito a censure per
violazione degli articoli 3, 97 e 32 della Costituzione.
La disposizione censurata, che di seguito si trascrive,
sostanzialmenie modifica i requisiti richiesti in ambito nazionale
dal decreto legislativo n. 502/1992 per la nomina a direttore
sanitario nelle Aziende unita' sanitarie locali:
«Art. 11 (Nomina del direttore sanitario e del direttore
amministrativo AUSL). - 1. Nella regione continua ad applicarsi il
comma 7, dell'art. 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, con la seguente modifica:
a) dopo le parole «o grande dimensione» sono aggiunte le
parole «oppure in possesso dei requisiti di cui al comma 3
dell'art. 3-bis».
2. Il direttore amministrativo di cui al comma 7, dell'articolo
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, puo' essere
altresi' nominato tra gli iscritti nel piu' recente elenco regionale
redatto ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1994,
n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590.».
L'art. 3 del cennato decreto legislativo invero richiede, quale
requisiti imprescindibili per il conferimento dell'incarico di
direttore sanitario, il possesso della laurea in medicina e l'avere
svolto «per almeno 5 anni qualificata attivita' di direzione
tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private,
di media o grande dimensione».
Il legislatore regionale, invece, introduce l'alternativita' dei
suddetti requisiti con quelli prescritti dall'art. 3-bis del medesimo
decreto legislativo per gli aspiranti alla nomina a direttore
generale presso le Unita' sanitarie locali e le Aziende ospedaliere,
ovverosia il possesso di un generico diploma di laurea e l'esperienza
«almeno quinquennale di attivita' di direzione tecnica o
amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in
posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta
responsabilita' delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolte
nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso».
Immediata conseguenza della predetta introduzione e' l'apertura
della titolarita' nell'incarico di direttore sanitario verso
professionalita' che potrebbero essere totalmente estranee al settore
della sanita' seppure ricche di esperienza in quello manageriale.
E' di tutta evidenza la possibile compromissione dei livelli
essenziali di erogazione del servizio sanitario, laddove il compito
peculiare della direzione sanitaria potrebbe essere affidato nella
preminente considerazione degli aspetti tecnico - gestionali dei
servizi piuttosto che di quelli medici, realizzando cosi' un
superamento del principio dell'art. 32 della Costituzione, ispiratore
della «filosofia» posta a base del decreto legislativo n. 502/1992.
Anche il secondo comma della disposizione e' censurabile sotto il
profilo della violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione,
atteso che per la nomina a direttore amministrativo ammette anche gli
iscritti nell'elenco regionale redatto ai sensi dell'art. 1 d.l.
n. 512/1994, convertito in legge n. 590/1994.
Tale norma eccezionale e transitoria si riferiva ai requisiti
richiesti, anche in questo caso, per l'accesso alla carica di
direttore generale nelle AUSL.
Non comprensibile, in assenza di adeguate motivazioni, e' il
riferimento ad un elenco redatto da quasi dieci anni per
professionalita' diverse da quella specifica del direttore
amministrativo che, secondo il decreto legislativo n. 502/1992, deve
essere un «laureato in discipline giuridiche o economiche... che
abbia svolto per almeno 5 anni una qualificata attivita' di direzione
tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie, pubbliche o
private, di media o grande dimensione».
L'individuazione di requisiti alternativi a quelli espressamente
prescritti anche in questo caso potrebbe ingenerare refluenze
negative sul buon andamento delle sirurrure sanitarie, stante
l'assenza di professionalita' ed esperienza specifica nel settore
sanitario.
P. Q. M.
E con riserva di presentazione di memorie illustrative nei
termini di legge, il sottoscritto Prefetto dott. Gianfranco
Romagnoli, Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, visto
l'art. 28 dello Statuto speciale con il presente atto;
Impugna i sottoelencati articoli del disegno di legge n. 151 -
norme stralciate recante «Disposizioni finanziarie urgenti e per la
razionalizzazione dell'attivita' amministrativa» approvato
dall'Assemblea Regionale il 4 maggio 2005:
art. 7 per violazione dell'art. 81, quarto comma della
Costituzione;
art. 11 per violazione degli artt. 3, 97 e 32 della
Costituzione.
Palermo, addi' 12 maggio 2005
Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana: Prefetto
Gianfranco Romagnoli
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 18 maggio 2005 (del Commissario dello Stato per la
Regione Siciliana)
(GU n. 23 del 8-6-2005)
L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 4 maggio 2005,
ha approvato il disegno di legge n. 151 - norme stralciate dal
titolo, «Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione
dell'attivita' amministrativa», pervenuto a questo Commissariato
dello Stato, ai sensi e peri gli effetti dell'art. 28 dello statuto
speciale, il 7 maggio 2005.
Il provvedimento legislativo assume i connotati di una legge
omnibus in quanto, a seguito degli emendamenti approvati in aula,
nell'originario schema predisposto dalle commissioni legislative
permanenti e' confluita una congerie di disposizioni attinenti ai
diversi settori d'intervento regionale caratterizzate tutte, secondo
quanto riportato espressamente nella relazione illustrativa che
precede il testo, dalla valutazione tecnico-politica dell'urgenza
nell'adozione rappresentata dal Governo e dalla Conferenza dei
Presidenti dei gruppi parlamentari.
Tra le norme introdotte, quella contenuta nell'art. 7 e'
censurabile per violazione dell'art. 81, quarto comma della
Costituzione, in quanto l'applicazione della stessa comporta un
incremento degli emolumenti, in aggiunta a quelli in atto percepiti,
agli ex dipendenti Italter e Sirap in servizio presso gli uffici
regionali ai sensi della legge regionale n. 38/1994 e n. 21/2001.
Il legislatore appronta una copertura finanziaria per i maggiori
oneri facendo riferimento ai fondi statali di cui al d.l. n. 279/2000
convertito in legge n. 65/2000.
Tali fondi, tuttavia, secondo quanto comunicato dai competenti
uffici regionali, interpellati ai sensi dell'art. 3, d.P.R.
n. 488/1969, (all. 1) risultano «pressocche' esauriti» e pertanto
insufficienti a fornire adeguata e puntuale copertura all'onere
economico derivante dalla previsione legislativa in esame, in
relazione alla percentuale del 4% dei fondi medesimi che in base alla
normativa nazionale puo' essere destinata alle spese per il
personale.
Anche la disposizione dell'art. 11 da' adito a censure per
violazione degli articoli 3, 97 e 32 della Costituzione.
La disposizione censurata, che di seguito si trascrive,
sostanzialmenie modifica i requisiti richiesti in ambito nazionale
dal decreto legislativo n. 502/1992 per la nomina a direttore
sanitario nelle Aziende unita' sanitarie locali:
«Art. 11 (Nomina del direttore sanitario e del direttore
amministrativo AUSL). - 1. Nella regione continua ad applicarsi il
comma 7, dell'art. 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, con la seguente modifica:
a) dopo le parole «o grande dimensione» sono aggiunte le
parole «oppure in possesso dei requisiti di cui al comma 3
dell'art. 3-bis».
2. Il direttore amministrativo di cui al comma 7, dell'articolo
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, puo' essere
altresi' nominato tra gli iscritti nel piu' recente elenco regionale
redatto ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1994,
n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590.».
L'art. 3 del cennato decreto legislativo invero richiede, quale
requisiti imprescindibili per il conferimento dell'incarico di
direttore sanitario, il possesso della laurea in medicina e l'avere
svolto «per almeno 5 anni qualificata attivita' di direzione
tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private,
di media o grande dimensione».
Il legislatore regionale, invece, introduce l'alternativita' dei
suddetti requisiti con quelli prescritti dall'art. 3-bis del medesimo
decreto legislativo per gli aspiranti alla nomina a direttore
generale presso le Unita' sanitarie locali e le Aziende ospedaliere,
ovverosia il possesso di un generico diploma di laurea e l'esperienza
«almeno quinquennale di attivita' di direzione tecnica o
amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in
posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta
responsabilita' delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolte
nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso».
Immediata conseguenza della predetta introduzione e' l'apertura
della titolarita' nell'incarico di direttore sanitario verso
professionalita' che potrebbero essere totalmente estranee al settore
della sanita' seppure ricche di esperienza in quello manageriale.
E' di tutta evidenza la possibile compromissione dei livelli
essenziali di erogazione del servizio sanitario, laddove il compito
peculiare della direzione sanitaria potrebbe essere affidato nella
preminente considerazione degli aspetti tecnico - gestionali dei
servizi piuttosto che di quelli medici, realizzando cosi' un
superamento del principio dell'art. 32 della Costituzione, ispiratore
della «filosofia» posta a base del decreto legislativo n. 502/1992.
Anche il secondo comma della disposizione e' censurabile sotto il
profilo della violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione,
atteso che per la nomina a direttore amministrativo ammette anche gli
iscritti nell'elenco regionale redatto ai sensi dell'art. 1 d.l.
n. 512/1994, convertito in legge n. 590/1994.
Tale norma eccezionale e transitoria si riferiva ai requisiti
richiesti, anche in questo caso, per l'accesso alla carica di
direttore generale nelle AUSL.
Non comprensibile, in assenza di adeguate motivazioni, e' il
riferimento ad un elenco redatto da quasi dieci anni per
professionalita' diverse da quella specifica del direttore
amministrativo che, secondo il decreto legislativo n. 502/1992, deve
essere un «laureato in discipline giuridiche o economiche... che
abbia svolto per almeno 5 anni una qualificata attivita' di direzione
tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie, pubbliche o
private, di media o grande dimensione».
L'individuazione di requisiti alternativi a quelli espressamente
prescritti anche in questo caso potrebbe ingenerare refluenze
negative sul buon andamento delle sirurrure sanitarie, stante
l'assenza di professionalita' ed esperienza specifica nel settore
sanitario.
P. Q. M.
E con riserva di presentazione di memorie illustrative nei
termini di legge, il sottoscritto Prefetto dott. Gianfranco
Romagnoli, Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, visto
l'art. 28 dello Statuto speciale con il presente atto;
Impugna i sottoelencati articoli del disegno di legge n. 151 -
norme stralciate recante «Disposizioni finanziarie urgenti e per la
razionalizzazione dell'attivita' amministrativa» approvato
dall'Assemblea Regionale il 4 maggio 2005:
art. 7 per violazione dell'art. 81, quarto comma della
Costituzione;
art. 11 per violazione degli artt. 3, 97 e 32 della
Costituzione.
Palermo, addi' 12 maggio 2005
Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana: Prefetto
Gianfranco Romagnoli