Ricorso n. 6 del 1° febbraio 2008 (Regione siciliana)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1° febbraio 2008 , n. 6
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 1° febbraio 2008 (della Regione Siciliana)
(GU n. 11 del 5-3-2008)
Ricorso della Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli avvocati Michele Arcadipane e Giovanni Carapezza Figlia, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione Siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso con deliberazione n. 6 del 23 gennaio 2008 della Giunta regionale; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 4-septies, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 («Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»), introdotto dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 novembre 2007, n. 279, supplemento ordinario. F a t t o La legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale», nell'apportare modifiche ed aggiunte all'art. 26 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 della stessa convertito, ha aggiunto il comma 4-septies, che cosi' dispone: «Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione e sentiti gli enti locali interessati, sono istituiti i seguenti parchi nazionali: Parco delle Egadi e del litorale trapanese, Parco delle Eolie, Parco dell'Isola di Pantelleria e Parco degli Iblei. L'istituzione ed il primo avviamento dei detti parchi nazionali sono finanziati nei limiti massimi di spesa di 250.000 euro per ciascun parco nazionale per l'anno 2007 a valere sul contributo straordinario previsto dal comma 1». La richiamata disposizione si palesa costituzionalmente illegittima e viene censurata, in quanto lesiva delle attribuzioni proprie della Regione Siciliana quali risultano garantite dalla Costituzione e puntualmente sancite dallo statuto e dalle correlate norme di attuazione per le seguenti ragioni di D i r i t t o Violazione degli articoli 14, lettere a), b), f), h), i), ed n), e 17, lettera b), dello statuto della Regione Siciliana e delle correlate norme di attuazione. La Regione Siciliana, sin dal 1981, con la l.r. 6 maggio 1981, n. 98, ha previsto organicamente norme per l'istituzione nel territorio regionale di parchi e riserve naturali, anticipando non soltanto la legge 6 dicembre 1991, n. 394 («Legge quadro sulle aree protette»), ma anche le disposizioni della legge 8 luglio 1986, n. 349 («Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»), il cui art. 5 prevede la individuazione di zone d'importanza naturalistica nazionale ed internazionale e la correlata promozione della costituzione di parchi e riserve naturali. Il quadro ordinamentale in cui versa la materia dei parchi e delle riserve - se oggi viene genericamente ascritto alla materia dell'«ambiente», specificamente contemplata dall'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, nel testo attualmente vigente a seguito della riforma operata con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - all'atto dell'approvazione dello statuto regionale e delle relative norme di attuazione restava gia' interamente compreso nell'ambito delle diverse materie attribuite alla Regione Siciliana dagli articoli 14 e 17 dello statuto (agricoltura e foreste; bonifica; urbanistica; miniere, cave, torbiere e saline; acque; caccia e pesca; tutela del paesaggio; igiene e sanita). Solo con il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con il trasferimento alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali di funzioni statali si inizio' a considerare partitamente la tutela dei beni ambientali e la protezione della natura (articoli 80-83). In particolare l'art. 83 trasferi' alle regioni (a statuto ordinario) le funzioni concernenti gli interventi di protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali, rinviando ad una successiva legge la ripartizione tra Stato e regioni dei compiti relativi ai soli parchi nazionali e riserve naturali dello Stato gia' esistenti e mantenendo la potesta' del Governo nazionale di individuare territori per l'istituzione di riserve e parchi di carattere interregionale. Peraltro l'art. 80 del predetto d.lgs. n. 616/1977 ascriveva tali funzioni a quelle dell'«urbanistica» («Le funzioni amministrative relative alla materia «urbanistica» concernono la disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonche' la protezione dell'ambiente»), materia gia' attribuita alla competenza esclusiva regionale dall'art. 14, lett. f), dello statuto e trasferita con l'art. 1 delle «Norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di opere pubbliche» di cui al d.P.R. 30 luglio 1950, n. 878. Ma anche a ritenere non esaustivamente ricompresa la materia correlata con i parchi e le riserve nelle competenze urbanistiche, va ricordato che la successiva legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente e a partire dalla quale l'«ambiente» ha avuto una autonoma considerazione unitaria, nel determinare le competenze del Ministero neo-costituito gli attribuiva funzioni previste in capo ad altri Ministeri tra cui, per quanto qui interessa, «le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale». Anche gli aspetti della disciplina dei parchi correlati alla materia dell'agricoltura e delle foreste sono da ritenere compresi nell'ambito della legislazione regionale esclusiva, atteso il disposto dell'art. 14, lett a), dello statuto, riguardante, appunto la materia dell'«agricoltura e foreste», trasferita concretamente con le norme di attuazione di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, e successive modifiche ed integrazioni. Ed anche sotto il rilevante aspetto della tutela del paesaggio nonche' delle antichita', lo statuto (art. 14, lett. n) riserva alla regione in via esclusiva tali materie, concretamente devolute con puntuali norme di attuazione statutaria (d.P.R. 30 agosto 1975, n. 637). Anche altri aspetti che possano piu' o meno cointeressare i valori ambientali, per quanto qui interessa, sono coperti statutariamente dalla competenza legislativa regionale: bonifica (art. 14, lett. b); miniere, cave, torbiere e saline (art. 14, lett. h); acque pubbliche (art. 14, lett. i); caccia e pesca (art. 14, lett. i); igiene e sanita' (art. 17, lett. b). Sulla scorta del proprio assetto statutario, pertanto, la Regione Siciliana, ancor prima della organica definizione dell'ambiente quale corpo di materie unitariamente gestite in sede statale dal Ministero dell'ambiente (legge n. 349/1986) e della legge quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394) con la 1.r. 6 maggio 1981, n. 98, ha previsto organicamente norme per l'istituzione nel territorio regionale di parchi e riserve naturali. E sulla scorta di tale assetto normativo ha istituito quattro parchi di rilevante interesse e vastita' territoriale, nonche' numerosissime riserve naturali. Ne' lo Stato, sino ad ora, ha mai interferito con la competenza primaria regionale in materia, neppure dopo la legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394. Tale legge, invero, distingue tra aree protette nazionali e regionali, riservando allo Stato l'istituzione dei parchi e riserve nazionali. Tuttavia tale normativa va correlata con le norme di rango costituzionale che assegnano alla Regione Siciliana, come sopra evidenziato, le funzioni che stanno alla base degli interessi sottesi alla conservazione e tutela di tali aree. D'altronde, pur contemplando la stessa legge n. 394/1991 tra le aree prioritarie di reperimento l'Etna (art. 34, comma 6, lett. b), lo Stato non e' mai intervenuto per rivendicare a se' il parco dell'Etna, invero gia' previsto dalla stessa l.r. 98/1981 e concretamente istituito con decreto del Presidente della Regione ben quattro anni prima della legge n. 394/1991. Ne' la circostanza che siano state istituite dallo Stato riserve marine puo' contraddire quanto sin qui evidenziato, dal momento che tali riserve non insistono sul territorio regionale ma nel mare territoriale. Pertanto nel territorio regionale non dovrebbe esser dato distinguere tra parchi nazionali e regionali, dal momento che tutta la materia correlata all'individuazione delle aree ed all'istituzione di parchi e riserve territoriali va ascritta esclusivamente alla regione stessa. Ed ancora, la circostanza che l'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione contempla la «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» quale materia di legislazione esclusiva dello Stato, non puo' tuttavia fare ritenere modificato il predetto quadro istituzionale delle competenze regionali. Anzitutto l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 caratterizzato, secondo quanto affermato da codesta ecc.ma Corte (cfr. sentenza n. 370 del 2006), da «assoluta specialita», garantisce alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome quelle forme di maggiore autonomia previste dal novellato Titolo V della Costituzione, ma non consente in alcun modo di comprimere le competenze e le attribuzioni che si radicano nei singoli Statuti di autonomia. Sotto altro profilo va ricordato che, in tutte le pronunce successive alla riforma del Titolo V della Costituzione, codesta ecc.ma Corte ha sempre evidenziato (cfr., per tutte, sentenza n. 259 del 2004) che la «tutela dell'ambiente» di cui al secondo comma, lett. s), del novellato articolo 117 della Costituzione non e' configurabile come una materia in senso stretto ma costituisce un valore costituzionale protetto - trasversale - che, ove coinvolga competenze regionali, attribuisce allo Stato solo «il compito di fissare standard di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale». Ne', in ipotesi, potrebbe ritenersi ricorrente un interesse unitario che potrebbe aver determinato lo Stato ad adottare la norma qui riguardata dell'art. 26, comma 4-septies, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, al fine di soddisfare interessi tutelabili solo in sede nazionale. Un tale interesse, al fine della costituzione di parchi nazionali, potrebbe venire in rilievo solo in presenza di aree di estensione territoriale ultraregionale o internazionale. Pertanto la disposizione statale di cui all'art. 26, comma 4-septies, del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159, introdotto dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222, prevedendo parchi nazionali nel territorio della regione e la relativa istituzione da parte di organi statali, determina un grave vulnus alle competenze primarie statutariamente garantite alla Regione Siciliana dagli articoli 14, lettere a), b), f), h), i), ed n), e 17, lettera b), dello statuto regionale e delle correlate norme di attuazione, sottraendo alla regione competenze proprie e, peraltro, gia' abbondantemente ed efficacemente esercitate. Violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. Ed ancora, la precitata disposizione di cui all'art. 26, comma 4-septies, del decreto legge n. 159/2007 appare violare i principi di ragionevolezza e di non arbitrarieta' desumibili dall'art. 3 della Costituzione, nonche' quelli di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione medesima. La norma in questione, infatti, anzitutto prevede la costituzione di «parchi nazionali» in aree territoriali la cui valenza ed estensione appaiono di portata minore rispetto ai gia' esistenti parchi regionali dell'Etna, delle Madonie e dei Nebrodi. In secondo luogo, la costituzione di tali parchi nazionali andrebbe a sovrapporsi ad aree territoriali gia' tutelate dalla Regione Siciliana nella forma delle riserve (ad es., isole di Marettimo e Levanzo; isole di Alicudi, Filicudi, Stromboli e Strombolicchio, Salina; e, in ipotesi, Zingaro) o in quanto siti di importanza comunitaria. Tale sovrapposizione determinerebbe distonie ed inefficienze correlate con la sovrapposizione degli ambiti territoriali e delle competenze dei relativi enti di gestione oltre che delle competenze statali e regionali, incidendo negativamente sul buon andamento dell'attivita' amministrativa e gestionale. Violazione dell'articolo 118 della Costituzione. Sotto ulteriore profilo, la prevista costituzione di parchi ad opera di organi statali viola anche i principi di sussidiarieta' e di adeguatezza di cui all'art. 118 della Costituzione, determinando l'esercizio di funzioni amministrative a livello statale in assenza di esigenze di esercizio unitario delle funzioni medesime che, in ipotesi, non potrebbero fondarsi sulla ultraregionalita' delle aree, stante la natura insulare del territorio siciliano. Violazione del principio di leale cooperazione. In ultimo risulta altresi' inciso il principio costituzionale di leale cooperazione, gia' rigorosamente rispettato e attuato, in materia di aree naturali protette nazionali (a prescindere da una puntuale attribuzione di competenza derivante dalle disposizioni dei rispettivi Statuti) dall'articolo 8, comma 3 della legge quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394) che nel sancire il principio secondo cui «qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una regione a statuto speciale o provincia autonoma si procede d'intesa», rimette ad una determinazione concordata non soltanto l'istituzione degli indicati parchi (o riserve), bensi' anche - come e' possibile pacificamente desumere dalla formulazione del comma 1 dello stesso articolo richiamato e costituente con la citata disposizione un corpo organico ed unitario - la relativa, preliminare, individuazione, nonche' la conseguente necessaria delimitazione dei confini. La norma censurata, viceversa, limita l'intesa con la regione al concreto provvedimento istitutivo, che si fonda pero' sulla gia' avvenuta individuazione, ancorche' di massima, dei relativi territori, posta in essere in via autonoma, ed illegittimamente, dallo Stato.
P. Q. M. Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il presente ricorso, dichiarando l'illegittimita' costituzionale della norma impugnata, in quanto lesiva delle attribuzioni della Regione siciliana quali risultano sancite dagli articoli 14, lettere a), b), f), h), i), ed n), e 17, lettera b), dello statuto della Regione Siciliana e delle correlate norme di attuazione, nonche' degli articoli 3, 97 e 118 della Costituzione e del principio di leale cooperazione. Con riserva di ulteriori deduzioni. Si deposita con il presente atto: 1) Autorizzazione a ricorrere. Palermo, addi' 24 gennaio 2008 Avv. Michele Arcadipane - Avv. Giovanni Carapezza Figlia