RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1° febbraio 2008 , n. 6
  Ricorso per questione di legittimita' costituzionale
depositato   in  cancelleria  il  1°  febbraio  2008  (della  Regione
                             Siciliana)

(GU n. 11 del 5-3-2008) 
 
   Ricorso  della  Regione  Siciliana,  in persona del Presidente pro
tempore,    rappresentato    e   difeso,   sia   congiuntamente   che
disgiuntamente,  giusta  procura  a  margine del presente atto, dagli
avvocati    Michele   Arcadipane   e   Giovanni   Carapezza   Figlia,
elettivamente  domiciliato  presso la sede dell'Ufficio della Regione
Siciliana  in  Roma,  via  Marghera  n. 36, ed autorizzato a proporre
ricorso  con  deliberazione  n. 6  del  23  gennaio 2008 della Giunta
regionale;
   Contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri pro tempore,
domiciliato  per  la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli Uffici
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  e difeso per legge
dall'Avvocatura  dello  Stato, per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale  dell'art.  26,  comma 4-septies, del decreto legge 1°
ottobre    2007,    n. 159    («Interventi    urgenti    in   materia
economico-finanziaria,   per   lo  sviluppo  e  l'equita'  sociale»),
introdotto  dalla  legge  di  conversione  29  novembre 2007, n. 222,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana 30
novembre 2007, n. 279, supplemento ordinario.
                              F a t t o
   La  legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante
interventi  urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e  l'equita'  sociale», nell'apportare modifiche ed aggiunte all'art.
26 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 della stessa convertito,
ha  aggiunto  il comma 4-septies, che cosi' dispone: «Con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e del mare, d'intesa con la regione e
sentiti gli enti locali interessati, sono istituiti i seguenti parchi
nazionali:  Parco  delle  Egadi e del litorale trapanese, Parco delle
Eolie,   Parco   dell'Isola  di  Pantelleria  e  Parco  degli  Iblei.
L'istituzione  ed il primo avviamento dei detti parchi nazionali sono
finanziati  nei  limiti  massimi di spesa di 250.000 euro per ciascun
parco nazionale per l'anno 2007 a valere sul contributo straordinario
previsto dal comma 1».
   La    richiamata   disposizione   si   palesa   costituzionalmente
illegittima  e  viene  censurata, in quanto lesiva delle attribuzioni
proprie  della  Regione  Siciliana  quali  risultano  garantite dalla
Costituzione  e  puntualmente sancite dallo statuto e dalle correlate
norme di attuazione per le seguenti ragioni di
                            D i r i t t o
Violazione  degli  articoli  14, lettere a), b), f), h), i), ed n), e
17,  lettera  b),  dello  statuto  della  Regione  Siciliana  e delle
correlate norme di attuazione.
   La  Regione  Siciliana,  sin  dal 1981, con la l.r. 6 maggio 1981,
n. 98,   ha   previsto  organicamente  norme  per  l'istituzione  nel
territorio  regionale  di  parchi e riserve naturali, anticipando non
soltanto  la  legge 6 dicembre 1991, n. 394 («Legge quadro sulle aree
protette»),  ma  anche  le  disposizioni  della  legge 8 luglio 1986,
n. 349  («Istituzione  del Ministero dell'ambiente e norme in materia
di  danno  ambientale»),  il  cui art. 5 prevede la individuazione di
zone  d'importanza  naturalistica  nazionale  ed  internazionale e la
correlata promozione della costituzione di parchi e riserve naturali.
   Il quadro ordinamentale in cui versa la materia dei parchi e delle
riserve   -   se  oggi  viene  genericamente  ascritto  alla  materia
dell'«ambiente»,  specificamente  contemplata  dall'art. 117, secondo
comma,  lett. s), della Costituzione, nel testo attualmente vigente a
seguito  della  riforma  operata  con legge costituzionale 18 ottobre
2001,  n. 3  -  all'atto  dell'approvazione dello statuto regionale e
delle  relative norme di attuazione restava gia' interamente compreso
nell'ambito  delle  diverse materie attribuite alla Regione Siciliana
dagli  articoli  14  e  17  dello  statuto  (agricoltura  e  foreste;
bonifica;  urbanistica;  miniere,  cave,  torbiere  e  saline; acque;
caccia e pesca; tutela del paesaggio; igiene e sanita).
   Solo  con  il  d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con il trasferimento
alle  regioni  a  statuto  ordinario  e  agli enti locali di funzioni
statali  si  inizio'  a  considerare  partitamente la tutela dei beni
ambientali   e  la  protezione  della  natura  (articoli  80-83).  In
particolare l'art. 83 trasferi' alle regioni (a statuto ordinario) le
funzioni  concernenti  gli  interventi di protezione della natura, le
riserve  ed  i  parchi naturali, rinviando ad una successiva legge la
ripartizione  tra Stato e regioni dei compiti relativi ai soli parchi
nazionali  e riserve naturali dello Stato gia' esistenti e mantenendo
la  potesta'  del  Governo  nazionale  di  individuare  territori per
l'istituzione di riserve e parchi di carattere interregionale.
   Peraltro  l'art. 80 del predetto d.lgs. n. 616/1977 ascriveva tali
funzioni  a  quelle  dell'«urbanistica»  («Le funzioni amministrative
relative alla materia «urbanistica» concernono la disciplina dell'uso
del   territorio   comprensiva  di  tutti  gli  aspetti  conoscitivi,
normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di
trasformazione  del  suolo  nonche'  la  protezione  dell'ambiente»),
materia gia' attribuita alla competenza esclusiva regionale dall'art.
14, lett. f), dello statuto e trasferita con l'art. 1 delle «Norme di
attuazione  dello statuto della Regione Siciliana in materia di opere
pubbliche» di cui al d.P.R. 30 luglio 1950, n. 878.
   Ma  anche  a  ritenere  non  esaustivamente  ricompresa la materia
correlata con i parchi e le riserve nelle competenze urbanistiche, va
ricordato  che  la successiva legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva
del  Ministero  dell'ambiente e a partire dalla quale l'«ambiente» ha
avuto  una  autonoma  considerazione  unitaria,  nel  determinare  le
competenze  del  Ministero  neo-costituito  gli  attribuiva  funzioni
previste  in  capo  ad  altri  Ministeri  tra  cui,  per  quanto  qui
interessa,  «le  competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti,
dal  Ministero  dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi
nazionali  e di individuazione delle zone di importanza naturalistica
nazionale e internazionale».
   Anche  gli  aspetti  della  disciplina  dei  parchi correlati alla
materia  dell'agricoltura  e  delle foreste sono da ritenere compresi
nell'ambito   della   legislazione  regionale  esclusiva,  atteso  il
disposto  dell'art.  14, lett a), dello statuto, riguardante, appunto
la materia dell'«agricoltura e foreste», trasferita concretamente con
le  norme  di attuazione di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948,
n. 789, e successive modifiche ed integrazioni.
   Ed  anche  sotto  il  rilevante aspetto della tutela del paesaggio
nonche'  delle antichita', lo statuto (art. 14, lett. n) riserva alla
regione  in  via  esclusiva  tali materie, concretamente devolute con
puntuali  norme  di  attuazione  statutaria  (d.P.R.  30 agosto 1975,
n. 637).
   Anche altri aspetti che possano piu' o meno cointeressare i valori
ambientali,  per  quanto  qui interessa, sono coperti statutariamente
dalla  competenza legislativa regionale: bonifica (art. 14, lett. b);
miniere,  cave, torbiere e saline (art. 14, lett. h); acque pubbliche
(art.  14,  lett.  i);  caccia  e  pesca (art. 14, lett. i); igiene e
sanita' (art. 17, lett. b).
   Sulla  scorta del proprio assetto statutario, pertanto, la Regione
Siciliana, ancor prima della organica definizione dell'ambiente quale
corpo  di materie unitariamente gestite in sede statale dal Ministero
dell'ambiente  (legge  n. 349/1986)  e  della legge quadro sulle aree
protette  (legge  6 dicembre 1991, n. 394) con la 1.r. 6 maggio 1981,
n. 98,   ha   previsto  organicamente  norme  per  l'istituzione  nel
territorio regionale di parchi e riserve naturali.
   E  sulla  scorta  di  tale  assetto normativo ha istituito quattro
parchi  di  rilevante  interesse  e  vastita'  territoriale,  nonche'
numerosissime riserve naturali.
   Ne'  lo  Stato,  sino ad ora, ha mai interferito con la competenza
primaria  regionale  in  materia,  neppure  dopo  la  legge  quadro 6
dicembre 1991, n. 394.
   Tale  legge,  invero,  distingue  tra  aree  protette  nazionali e
regionali,  riservando  allo Stato l'istituzione dei parchi e riserve
nazionali. Tuttavia tale normativa va correlata con le norme di rango
costituzionale  che  assegnano  alla  Regione  Siciliana,  come sopra
evidenziato, le funzioni che stanno alla base degli interessi sottesi
alla conservazione e tutela di tali aree.
   D'altronde,  pur  contemplando  la stessa legge n. 394/1991 tra le
aree  prioritarie  di reperimento l'Etna (art. 34, comma 6, lett. b),
lo  Stato  non  e'  mai  intervenuto  per  rivendicare a se' il parco
dell'Etna,   invero   gia'  previsto  dalla  stessa  l.r.  98/1981  e
concretamente  istituito con decreto del Presidente della Regione ben
quattro anni prima della legge n. 394/1991.
   Ne'  la  circostanza che siano state istituite dallo Stato riserve
marine  puo'  contraddire quanto sin qui evidenziato, dal momento che
tali  riserve  non  insistono  sul  territorio  regionale ma nel mare
territoriale.
   Pertanto   nel   territorio  regionale  non  dovrebbe  esser  dato
distinguere  tra  parchi nazionali e regionali, dal momento che tutta
la materia correlata all'individuazione delle aree ed all'istituzione
di  parchi  e  riserve  territoriali  va ascritta esclusivamente alla
regione stessa.
   Ed ancora, la circostanza che l'art. 117, secondo comma, lett. s),
della    Costituzione    contempla    la    «tutela    dell'ambiente,
dell'ecosistema  e  dei beni culturali» quale materia di legislazione
esclusiva  dello Stato, non puo' tuttavia fare ritenere modificato il
predetto quadro istituzionale delle competenze regionali.
   Anzitutto  l'art.  10  della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 caratterizzato, secondo quanto affermato da codesta ecc.ma Corte
(cfr. sentenza n. 370 del 2006), da «assoluta specialita», garantisce
alle  regioni  a  statuto  speciale  ed alle province autonome quelle
forme  di  maggiore  autonomia  previste dal novellato Titolo V della
Costituzione,  ma  non  consente  in  alcun  modo  di  comprimere  le
competenze  e  le attribuzioni che si radicano nei singoli Statuti di
autonomia.
   Sotto  altro  profilo  va  ricordato  che,  in  tutte  le pronunce
successive  alla  riforma  del  Titolo  V della Costituzione, codesta
ecc.ma  Corte ha sempre evidenziato (cfr., per tutte, sentenza n. 259
del  2004)  che  la  «tutela  dell'ambiente» di cui al secondo comma,
lett.  s),  del  novellato  articolo  117  della  Costituzione non e'
configurabile  come  una  materia  in senso stretto ma costituisce un
valore  costituzionale  protetto  -  trasversale - che, ove coinvolga
competenze  regionali,  attribuisce  allo  Stato  solo «il compito di
fissare   standard   di   tutela   uniformi   sull'intero  territorio
nazionale».
   Ne',  in  ipotesi,  potrebbe  ritenersi  ricorrente  un  interesse
unitario  che potrebbe aver determinato lo Stato ad adottare la norma
qui  riguardata  dell'art.  26, comma 4-septies, del decreto legge 1°
ottobre 2007, n. 159, al fine di soddisfare interessi tutelabili solo
in sede nazionale.
   Un tale interesse, al fine della costituzione di parchi nazionali,
potrebbe  venire  in  rilievo  solo in presenza di aree di estensione
territoriale ultraregionale o internazionale.
   Pertanto  la  disposizione  statale  di  cui  all'art.  26,  comma
4-septies,  del  d.l. 1° ottobre 2007, n. 159, introdotto dalla legge
di  conversione 29 novembre 2007, n. 222, prevedendo parchi nazionali
nel  territorio  della  regione e la relativa istituzione da parte di
organi  statali,  determina  un grave vulnus alle competenze primarie
statutariamente  garantite  alla Regione Siciliana dagli articoli 14,
lettere  a),  b),  f), h), i), ed n), e 17, lettera b), dello statuto
regionale  e  delle  correlate  norme  di attuazione, sottraendo alla
regione  competenze  proprie  e,  peraltro,  gia'  abbondantemente ed
efficacemente esercitate.
Violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.
   Ed  ancora,  la  precitata  disposizione di cui all'art. 26, comma
4-septies, del decreto legge n. 159/2007 appare violare i principi di
ragionevolezza  e  di  non arbitrarieta' desumibili dall'art. 3 della
Costituzione,  nonche'  quelli  di  buon andamento di cui all'art. 97
della Costituzione medesima.
   La  norma in questione, infatti, anzitutto prevede la costituzione
di  «parchi  nazionali»  in  aree  territoriali  la  cui  valenza  ed
estensione  appaiono  di  portata  minore  rispetto ai gia' esistenti
parchi regionali dell'Etna, delle Madonie e dei Nebrodi.
   In  secondo  luogo,  la  costituzione  di  tali  parchi  nazionali
andrebbe  a  sovrapporsi  ad  aree  territoriali  gia' tutelate dalla
Regione  Siciliana  nella  forma  delle  riserve  (ad  es.,  isole di
Marettimo   e  Levanzo;  isole  di  Alicudi,  Filicudi,  Stromboli  e
Strombolicchio,  Salina;  e, in ipotesi, Zingaro) o in quanto siti di
importanza comunitaria.
   Tale   sovrapposizione  determinerebbe  distonie  ed  inefficienze
correlate  con  la  sovrapposizione degli ambiti territoriali e delle
competenze  dei  relativi enti di gestione oltre che delle competenze
statali  e  regionali,  incidendo  negativamente  sul  buon andamento
dell'attivita' amministrativa e gestionale.
Violazione dell'articolo 118 della Costituzione.
   Sotto  ulteriore  profilo,  la  prevista costituzione di parchi ad
opera di organi statali viola anche i principi di sussidiarieta' e di
adeguatezza  di  cui  all'art.  118  della Costituzione, determinando
l'esercizio  di  funzioni amministrative a livello statale in assenza
di  esigenze  di  esercizio  unitario delle funzioni medesime che, in
ipotesi,  non potrebbero fondarsi sulla ultraregionalita' delle aree,
stante la natura insulare del territorio siciliano.
Violazione del principio di leale cooperazione.
   In  ultimo  risulta altresi' inciso il principio costituzionale di
leale  cooperazione,  gia'  rigorosamente  rispettato  e  attuato, in
materia  di  aree  naturali  protette nazionali (a prescindere da una
puntuale  attribuzione di competenza derivante dalle disposizioni dei
rispettivi Statuti) dall'articolo 8, comma 3 della legge quadro sulle
aree  protette  (legge  6  dicembre  1991, n. 394) che nel sancire il
principio  secondo  cui  «qualora  il parco o la riserva interessi il
territorio  di una regione a statuto speciale o provincia autonoma si
procede  d'intesa»,  rimette  ad  una  determinazione  concordata non
soltanto  l'istituzione  degli  indicati  parchi  (o riserve), bensi'
anche  -  come e' possibile pacificamente desumere dalla formulazione
del  comma  1  dello  stesso articolo richiamato e costituente con la
citata  disposizione  un  corpo  organico  ed unitario - la relativa,
preliminare,   individuazione,   nonche'  la  conseguente  necessaria
delimitazione dei confini.
   La  norma  censurata, viceversa, limita l'intesa con la regione al
concreto  provvedimento  istitutivo,  che  si  fonda pero' sulla gia'
avvenuta   individuazione,   ancorche'   di   massima,  dei  relativi
territori,  posta  in  essere  in  via autonoma, ed illegittimamente,
dallo Stato.

        
      
                              P. Q. M.
   Voglia  codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il presente
ricorso,  dichiarando  l'illegittimita'  costituzionale  della  norma
impugnata,   in   quanto  lesiva  delle  attribuzioni  della  Regione
siciliana  quali risultano sancite dagli articoli 14, lettere a), b),
f),  h),  i),  ed  n),  e 17, lettera b), dello statuto della Regione
Siciliana  e  delle  correlate  norme  di  attuazione,  nonche' degli
articoli  3,  97  e  118  della Costituzione e del principio di leale
cooperazione.
   Con riserva di ulteriori deduzioni.
   Si deposita con il presente atto: 1) Autorizzazione a ricorrere.
     Palermo, addi' 24 gennaio 2008
      Avv. Michele Arcadipane - Avv. Giovanni Carapezza Figlia

        
      

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