N. 6 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 gennaio 2003.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 22 gennaio 2003 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 7 del 19-2-2003)

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio
domicilio in via dei Portoghesi 12, Roma;
Nei confronti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in
persona del presidente della giunta regionale, per la dichiarazione
della illegittimita' costituzionale della legge regionale 19 novembre
2002, n. 30 (BUR n. 47 del 20 novembre 2002), Disposizioni in materia
di energia, negli articoli 9 e 14.5.
Art. 9.
L'art. 2 del d.lgs. 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione
dello statuto speciale della regione Friuli -Venezia Giulia
concernenti il trasferimento delle funzioni in materia di energia,
miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese) ha riservato
allo Stato le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione
di energia (comma 1, lett. c) e le funzioni attinenti alle reti di
trasporto dell'energia elettrica con tensione superiore a 150 KV
(comma 1, lett. h).
In queste ultime rientrano le reti di interconnessione con
l'estero poiche' l'energia importata e' ad alta tensione.
La normativa richiamata va coordinata con quanto dispone il
d.lgs. n. 79/1999 con il quale si e' data attuazione alla direttiva
96/92 CE, concernente norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica.
L'art. 3 attribuisce al gestore della rete di trasmissione
nazionale l'attivita' di trasmissione dell'energia elettrica "ivi
compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale"
(comma 1), di cui e' concessionario unico (comma 5), e la
determinazione degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete
(comma 2).
L'art. 9 della legge regionale, dopo previsto la stipulazione da
parte della regione di accordi per la realizzazione,
razionalizzazione e l'ampliamento della capacita' di trasmissione,
degli elettrodotti anche transfrontalieri, ha sottoposto ad
autorizzazione unica regionale "le opere e le infrastrutture connesse
alla realizzazione (degli interventi di cui al comma 2",
disciplinando anche il procedimento per il rilascio.
Le norme richiamate invadono il campo della attribuzioni dello
Stato al quale, come si e' visto, sono riservate le funzioni
attinenti al trasporto dell'energia elettrica con tensione superiore
ai 150 KV ed alla importazione ed esportazione dell'energia
elettrica, attraverso il gestore unico al quale e' riservato lo
sviluppo della rete.
Le norme impugnate sono, dunque, costituzionalmente illegittime
sotto un duplice profilo: per violazione dell'art. 3, commi 1 e 2 del
d.lgs. n. 79/1999 e per violazione dell'art. 117, primo comma Cost.,
perche', attraverso la violazione delle norme statali di attuazione,
ha violato la normativa comunitaria portata dalla direttiva 96/92 CE.
Quest'ultima, infatti, dopo aver premesso nel considerando (25) "che
occorre ... designare un gestore della rete di trasmissione
incaricato della gestione, della manutenzione e, se del caso, dello
sviluppo", all'art. 7 ha disposto che "gli Stati membri designano...
un gestore della rete, responsabile della gestione, della
manutenzione e, se necessario, dello sviluppo della rete di
trasmissione in una data zona e dei relativi dispositivi di
interconnessione con altre reti, al fine di garantire la sicurezza
degli approvvigionamenti".
Art. 14.5.
L'art. 14.5 della legge regionale ha disposto la sospensione
delle procedure per l'autorizzazione della costruzione di nuovi
impianti a biomasse "nelle more dell'approvazione del PER".
Il piano energetico regionale e' disciplinato dall'art. 6 dove e'
previsto (comma 1) che "e' periodicamente aggiornato", senza che sia
fissato un termine per la sua entrata in vigore (e' solo disciplinato
il procedimento nel comma 6).
Viene cosi' ad essere preclusa una iniziativa economica la cui
liberta' e' tutelata dall'art. 41 Cost., che ne consente la
limitazione quando possa riuscire dannosa alla sicurezza, alla
liberta' ed alla dignita' umana.
La produzione a biomasse di energia elettrica non solo e'
socialmente utile di per se', ma produce vantaggi ambientali poiche'
consente di sfruttare a fini produttivi materie che sarebbero
altrimenti piu' inquinanti.
Secondo quanto dispone l'art. 1, comma 3, della legge 9 gennaio
1991, n. 10 la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici e'
tra le fonti rinnovabili di energia o assimilate. Il comma 4
considera di pubblico interesse la loro utilizzazione e le opere
relative sono dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini
dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.
Per questo sono previsti incentivi alla produzione di energia da
fonti rinnovabili di energia (art. 13 della legge n. 10/1991).
Proprio per il generale interesse che riveste l'attivita',
l'art. 2.1, lett. m) del d.lgs n. 110 del 2002 riserva allo Stato la
definizione degli obiettivi e dei programmi nazionali di cui alla
lett. a) in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico,
programmi sui quali la regione non puo' interferire e per la cui
realizzazione non puo' frapporre ostacoli.
La norma regionale ha precluso questa attivita' senza limiti di
tempo cosicche' potrebbe restare impedita anche per un periodo cosi'
lungo da scoraggiarla definitivamente.
Che questa preclusione non fosse consentita e' confermato
dall'art. 7.2 del d.lgs. n. 110/2002 che ha riservato allo Stato il
completamento dei procedimenti amministrativi in materia di incentivi
alle imprese gia' avviati alla data della sua entrata in vigore,
incentivi che, come si e' visto, riguardano anche i produttori a
biomasse che non possono restare neutralizzati da norme regionali.
L'art. 14.5 non solo viola l'art. 2.1, lett. m) del d.lgs. n. 110
del 2002, ma, in quanto svuota sostanzialmente di contenuto la
liberta' di iniziativa economica, viola anche l'art. 41 Cost. (in
senso conforme Corte costituzionale sentenza n. 529 del 1995).

P. Q. M.
Si conclude perche' siano dichiarati costituzionalmente
illegittimi l'art. 9, commi 2 e 3, e l'art. 14, comma 5, della legge
impugnata.
Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei
ministri del 10 gennaio 2003.
Roma, addi' 15 gennaio 2003.
Il vice Avvocato generale dello Stato: Glauco Nori

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