RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 Gennaio 2005 - 11 Gennaio 2005 , n. 6

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria l'11 gennaio 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)

(GU n. 6 del 9-2-2005)

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso
la sua sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domiciliato;

Contro la Regione Abruzzo, in persona del presidente in carica,
per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge
regionale 12 ottobre 2004, n. 35, concernente «Sanatoria contributiva
ai fini previdenziali del personale immesso nei ruoli regionali ai
sensi della l.r. 25 aprile 1976, n. 64», pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione Abruzzo n. 33 del 10 novembre 2004.

F a t t o

La legge della Regione Abruzzo 25 novembre 1976, n. 64, dispose
l'inquadramento, a domanda, nel ruolo regionale, in presenza di
determinati requisiti, del personale in servizio presso gli uffici
regionali alla data del 20 aprile 1975 con contratto a termine.
Nei confronti di tale personale, l'art. 1 della legge regionale 6
giugno 1984, n. 38, stabili' inoltre di porre a carico del bilancio
della regione gli oneri derivanti dalla valutazione, agli effetti
pensionistici, dei servizi previamente prestati alle dipendenze della
regione stessa.
Con la legge regionale indicata in epigrafe, la Regione Abruzzo
intende ora sanare la posizione contributiva ai fini previdenziali in
favore dei dipendenti medesimi, ponendo a carico del bilancio
regionale i relativi oneri.
A tal fine e' previsto che gli interessati possano produrre
domanda entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Il provvedimento in questione, peraltro, configura travalicamento
dei limiti di competenza attribuiti alla potesta' legislativa
regionale, cosicche' avverso la legge regionale in epigrafe il
Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio
dei ministri intervenuta in data 23 dicembre 2004, con il presente
ricorso promuove questione di legittimita' costituzionale, a norma
dell'art. 127, comma 1, della Costituzione, per il seguente motivo di

D i r i t t o

Violazione dell'art. 117, comma 2, lettera o) nonche' comma 3,
della Costituzione.
La legge regionale abruzzese n. 35 del 2004 appare censurabile
rispetto al rubricato parametro costituzionale: essa, siccome volta a
riconoscere, in favore dei dipendenti immessi nei ruoli regionali ai
sensi della legge regionale n. 64/1976, il diritto alla sanatoria
della posizione contributiva ai fini previdenziali dei periodi di
servizio prestati presso la Regione Abruzzo antecedentemente
all'inquadramento, si pone in contrasto con l'art. 117, comma 1,
lettera o) della Costituzione, a norma del quale spetta allo Stato in
via esclusiva la competenza in tema di previdenza sociale.
Si tratta, infatti, di legge regionale con cui si intende
consentire il riconoscimento, ai fini previdenziali, di periodi
lavorativi non utili ai sensi delle disposizioni statali vigenti,
eppertanto destinata a produrre effetti modificativi sugli
ordinamenti previdenziali dell'INPDAP.
A conferma di quanto sopra, va soggiunto che il comma 3 dell'art.
117 della Costituzione attribuisce alle regioni una competenza
concorrente in materia di «previdenza complementare e integrativa»,
che peraltro non attiene all'ipotesi in questione e che comunque deve
essere esercitata pur sempre entro i principi fondamentali stabiliti
dalle leggi statali.



P. Q. M.
Chiede che la Corte costituzionale, in accoglimento del presente
ricorso, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale della
legge regionale in epigrafe.
Roma, addi' 27 dicembre 2004
Avvocato dello Stato: Antonio Cingolo

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