Ricorso n. 6 dell'8 febbraio 2011 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 febbraio 2011 , n. 6
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'8 febbraio 2011 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 11 del 9-3-2011)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della Regione Abruzzo, in persona del presidente della Giunta regionale pro tempore, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della legge della Regione Abruzzo n. 49 del 17 novembre 2010 recante «Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010», pubblicata nel B.U.R. n. 76 del 1° dicembre 2010. La legge regionale in epigrafe viene impugnata, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 21 gennaio 2011, nelle sotto indicate disposizioni e con riferimento ai parametri che di seguito si espongono. 1) a) Violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica. La legge regionale n. 49/2010, recante interventi normativi e finanziari per il 2010 all'art. 5 comma 1 intitolato «Utilizzazione degli idonei dei concorsi pubblici regionali», prevede che ai fini del contenimento della spesa pubblica il consiglio e la giunta regionale, per la copertura dei posti disponibili nella propria dotazione organica, prima di indire concorsi pubblici e previo esperimento della procedura di mobilita', devono utilizzare eventuali graduatorie di idonei derivanti da pubblici concorsi ancora vigenti espletati o dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale, tenuto conto del profilo professionale. La disposizione regionale appena riportata, nel consentire la copertura di tutti i posti in organico, si pone in contrasto con i principi stabiliti dall'art. 14, comma 9 del decreto-legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010. A norma di tale disposizione, intitolata «Patto di stabilita' interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali», a decorrere dal 1° gennaio 2011, e' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 40% delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nei limiti del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Trattasi di una disposizione di contenimento della spesa pubblica che, al pari delle ulteriori norme di cui al richiamato decreto-legge n. 78 del 2010, risulta emanata al fine della straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per il contenimento della spesa pubblica e per il contrasto all'evasione fiscale ai fini della stabilizzazione finanziaria, nonche' per il rilancio della competitivita' economica (In tal senso la premessa al citato decreto-legge). La norma regionale, dunque, non tenendo conto in alcun modo nella propria politica di assunzioni, dei vincoli stabiliti ai fini delle assunzioni dal legislatore statale al fine di ridurre la spesa pubblica, viola l'art. 117, comma terzo della Costituzione. Essa dispone, infatti, in maniera difforme dalla legislazione statale che, dettando principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, regola quei vincoli per chiari fini di contenimento della spesa pubblica (Corte cost. sent. n. 333 del 2010). I principi fissati dalla normativa statale nella delicata materia del coordinamento della finanza pubblica, costituiscono, invero, espressione di indefettibili esigenze di carattere unitario che, in quanto tali, condizionano l'esercizio della potesta' normativa concorrente regionale nell'ambito della quale e' inclusa la materia del coordinamento della finanza pubblica. Si tratta di principi fondamentali che, come ricordato da codesta Ecc.ma Corte, sono spinti da istanze di coesione nazionale e che pertanto, «possono imporre limiti complessivi alla crescita della spesa corrente degli enti autonomi» (Corte cost. sent. n. 82 del 2007). Secondo la giurisprudenza della Corte, del resto, le norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla seguente duplice condizione: in primo luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalita' per il perseguimento dei suddetti obiettivi (sentenze n. 289 del 2008, n. 412 e n. 169 del 2007; n. 88 del 2006) ed incidano temporaneamente su una complessiva e non trascurabile voce di spesa (sent. n. 94 del 2009 ma v. anche sentenze n. 289 e n. 120 del 2008). Di conseguenza, dal punto di vista della competenza regionale a legiferare, tali principi non sono derogabili dalla potesta' regionale concorrente, al fine di assicurare il corretto impiego delle risorse in connessione alla ripartizione delle competenze tra i vari livelli di governo. Con particolare riferimento all'oggetto disciplinato dalla disposizione regionale qui censurata, la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto che rientri nella potesta' normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica introdurre temporanei divieti di assunzione siccome rispondenti ad oggettive finalita' di contenimento della spesa di cui anche gli enti regionali devono rendersi partecipi nel rispetto del Patto stabilita' interno (sentt. 304 del 2004; sul rispetto del Patto di stabilita' interno: Corte cost. sentt. n. 4 e 6 del 2004). Pertanto, l'art. 5 comma primo della legge regionale in epigrafe, consentendo assunzioni fino alla copertura dei posti in organico, al di la' dei vincoli e dei limiti previsti al riguardo dalla normativa statale, vanifica i principi e le finalita' che il legislatore statale ha posto con il decreto-legge n. 78/2010 nel perseguire il chiaro obiettivo di contenere entro limiti prefissati una frequente causa del disavanzo pubblico, quale la spesa per il personale pubblico, che certamente ha una rilevanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilita' interno e concerne un non trascurabile aggregato della stessa spesa. La regione, cosi' legiferando ha, pertanto, travalicato la propria potesta' normativa, ponendosi in diretto contrasto con l'art. 117 terzo comma, con riferimento al profilo indicato. 1) b) - Violazione dell'articolo 81 comma quarto della Costituzione. L'art. 5 primo comma, nel prevedere la copertura di tutti i posti in organico tramite le graduatorie ancora valide richiederebbe un idonea copertura di spesa al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'assunzione di personale cosi' disposta. La disposizione regionale, per contro, introduce oneri per l'assunzione del relativo personale non quantificati ed in relazione ai quali non vengono indicati, ne' nell'articolo in riferimento, ne' in altre parti della medesima legge, i mezzi per farvi fronte. L'art. 5 primo comma, oltre ad incorrere nelle cesure sopra descritte si pone, dunque, anche in violazione dell'art. 81, comma quarto, della Costituzione ai sensi della quale disposizione, ogni legge che comporti nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. 2) a) - Violazione dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica. Parimenti censurabile e' l'art. 11 della legge regionale in epigrafe («Procedura selettiva perla copertura di posti a tempo determinato») ai sensi del quale «La Giunta regionale e' autorizzata ad attivare procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo determinato» (primo comma), esentando dalla preselezione per l'accesso a detta procedura selettiva coloro che abbiano maturato presso uffici dell'Amministrazione regionale o di un ente ad esso strumentale un triennio, anche non continuativo, di impiego con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e/o a tempo determinato, nei cinque anni anteriori alla data del 28 settembre 2007 (secondo comma); al fine dell'attuazione della procedura di cui al comma 1, recita inoltre il successivo comma terzo, la Giunta regionale stabilisce, previa comunicazione alle rappresentanze sindacali, i requisisti e le modalita' di valutazione da applicare in sede di procedura selettiva. Quest'ultima in ogni caso, deve prevedere la valutazione dell'attivita' lavorativa svolta presso l'ente da ciascun singolo candidato nonche' una riserva di posti per il personale di cui al comma 2, che non puo' eccedere il 50% dei posti messi a procedura selettiva. La disposizione regionale sopra riportata si pone in contrasto con la normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 7/2010 conv. in legge n. 122/10. Detto comma prevede che, a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per il personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio, non puo' essere superiore al 50% di quella sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009. E' inoltre espressamente sancito che le disposizioni di cui al comma 28, costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale. La natura di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - in quanto tali non travalicabili dalla potesta' regionale - pare innegabile sia alla luce della stessa definizione riportata nell'art. 9 comma 28 del decreto -legge n. 78/2010 sia a fronte dei criteri dettati al riguardo dalla giurisprudenza sopra richiamata: trattasi, senza dubbio, di norme di carattere generale dettate nel chiaro intento di riequilibrare la spesa pubblica, di andare incontro ad esigenze di carattere unitario, di contenere entro limiti prefissati una frequente causa del disavanzo pubblico, quale la spesa per il personale pubblico, di rilevanza strategica anche ai fini dell'attuazione del patto di stabilita' interno. Con la disposizione da ultimo censurata, dunque, la Regione Abruzzo disciplina le modalita' di assunzione di personale mediante contratti a tempo determinato, al di la' dei limiti stabiliti dal legislatore statale mediante l'art. 9 comma 28 del decreto-legge n. 78 del 2010 in tal modo violando l'art. 117, comma terzo, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica (ovvero in relazione a materia riconducibile a potesta' normativa concorrente). 2) b) - Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. L), in materia di ordinamento civile. L'art. 11 della legge regionale qui censurata si pone altresi' in contrasto con l'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, ove si dispone che, per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'art. 35. Il successivo comma 2, prevede una deroga a tale principio, soltanto per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali: in questo caso, infatti, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Come sopra esposto la norma regionale di cui all'art. 11 prevede che il personale che abbia gia' maturato un'esperienza lavorativa presso l'amministrazione regionale possa beneficiare di una riserva del 50% dei posti (nonche' altre agevolazioni tra cui l'esenzione dallo svolgimento della prova preselettiva). Tali previsioni, tuttavia, si pongono in contrasto con la normativa statale vigente in materia, in base alla quale si puo' ricorrere al tempo determinato soltanto per «rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali». E' agevole rilevare tuttavia, che la riserva di posti per chi ha gia' svolto attivita' lavorativa presso l'amministrazione fa cadere, di fatto, il carattere della temporaneita' e della eccezionalita' che deve contraddistinguere tale forma di lavoro. La regione in effetti, ricorre al contratto determinato - che, come visto, non sarebbe in linea di principio utilizzabile in luogo del contratto a tempo indeterminato, quest'ultimo subordinato alla generale procedura di reclutamento di cui all'art. 35 ovvero al pubblico concorso - non gia' per rispondere ad esigenze eccezionali o di carattere temporaneo, bensi' per provvedere ad una sostanziale stabilizzazione del personale gia' impiegato presso la stessa Amministrazione regionale. L'art. 11 qui censurato, dunque, va a regolare la tipologia contrattuale del contratto a tempo determinato ed il relativo regime giuridico - oltretutto individuando nuove ipotesi in cui lo stesso puo' essere adottato - in contrasto con la regolamentazione di cui alla normativa statale che, si ripete, prevede l'adozione di tale contratto solo per rispondere ad esigenze eccezionali e temporanee, in tal caso non ricorrenti. In tal modo la competenza regionale finisce per incidere nell'ambito della materia dell'ordinamento civile che la lett. 1) dell'art. 117 Cost., tuttavia, riconduce alla competenza esclusiva dello Stato, ponendosi in contrasto con essa. 3) - Violazione dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica. L'art. 2 della legge regionale n. 49/2010 (Concorsi pubblici per l'assunzione di lavoratori a tempo determinato), nell'autorizzare la Giunta regionale a bandire una o piu' procedure selettive per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato (primo comma), dispone che il numero dei posti da mettere a concorso pubblico non deve superare le disponibilita' previste dai vigenti atti programmatori della dotazione organica (terzo comma). Cosi' disponendo, il legislatore regionale, nell'ancorare le facolta' di assunzione della Regione unicamente agli atti programmatori della dotazione organica, si pone in contrasto con i principi stabiliti dall'art. 14, comma 9, del decreto-legge n. 78/2010. Tale disposizione prevede che, a decorrere dal primo gennaio 2011, e' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 40% delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Nel caso di cui alla norma qui censurata, dunque, la regione, in contrasto con la normativa statale richiamata, da considerarsi norma interposta, programma le assunzioni sulla base di propri atti, unilateralmente adottati, senza tenere conto dei vincoli e dei limiti imposti dalla legislazione statale. Tali vincoli e limiti, come gia' esposto al precedente paragrafo (sub l) a)) rappresentano espressione della potesta' demandata al legislatore statale di stabilire principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, materia rimessa ex art. 117, terzo comma Cost. alla competenza ripartita tra Stato e regioni. I principi fissati dalla normativa statale, in effetti, costituiscono espressione di indefettibili esigenze di carattere unitario che, ponendosi l'obiettivo di contenere la spesa pubblica - con riferimento ad una voce particolarmente significativa, quale la spesa per il personale - condizionano l'esercizio della potesta' normativa regionale. La competenza regionale, di carattere concorrente, eccede dunque dai limiti ad essa assegnati dalla Costituzione, e violando i suindicati principi si pone in diretto contrasto con l'art. 117, terzo comma della Costituzione. 3) b) - Violazione dell'art. 81, quarto comma della Costituzione. La medesima disposizione regionale di cui all'art. 12 comporta degli oneri che non vengono quantificati e per i quali non vengono indicati i mezzi per farvi fronte. La stessa, di conseguenza, viola l'art. 81, comma quarto della Costituzione, a norma del quale ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
P. Q. M. Si conclude affinche' sia dichiarata [illegittimita' costituzionale della legge della Regione Abruzzo n. 49 del 17 novembre 2010 nei limiti delle disposizioni sopra indicate e con riferimento alle censure esposte. Si allega l'originale della delibera di impugnativa del Consiglio dei ministri in data 21 maggio 2011 e relazione del Ministro proponente. Roma, addi' 28 gennaio 2011 L'Avvocato dello Stato: Paola Palmieri