Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 14 settembre 2018 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

(GU n. 41 del 2018-10-17)

 

Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei ministri (c.f. …), in persona del Presidente del Consiglio attualmente in carica, rappresentata e difesa per mandato ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f. …), presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi 12 (fax … - PEC …), ricorrente;

Contro Provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale attualmente in carica, resistente;

per l'impugnazione e la dichiarazione di incostituzionalita' dell'articolo 1 della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9, recante «Attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Tutela del sistema apicolturale», pubblicata sul BUR n. 28 del 12 luglio 2018.

La Provincia autonoma di Trento ha approvato ed emanato la legge n. 9/2018 con cui, in unico articolo, in dichiarata attuazione della normativa comunitaria in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali e di tutela dell'apicoltura, autorizza la cattura e l'uccisione dell'orso (specie Ursus arctos) e del lupo (specie Canis lupus).

Sennonche' tale norma e', ad avviso della Presidenza del Consiglio dei ministri, in contrasto con la Costituzione perche' lesiva in primo luogo della competenza legislativa esclusiva dello Stato diretta a porre standard minimi di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema garantita dall'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, ed in secondo luogo del divieto di avocazione di funzioni statali previsto dall'art. 118, comma 2, della stessa Costituzione.

Con il presente atto, pertanto, la Presidenza del Consiglio dei ministri deve impugnare la legge provinciale in questione per il seguente

Motivo

1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge provinciale n. 9 dell'11 luglio 2018 per contrasto con l'art. 117, comma 1 e comma 2, lettera s) e con l'art. 118, comma 2, della Costituzione, nonche' con l'art. 107 dello Statuto di autonomia della Provincia. Come detto, la norma qui censurata prevede che la Provincia autonoma di Trento, per proteggere le caratteristiche della flora e della fauna selvatiche, per prevenire danni gravi alle colture e all'allevamento (ivi compresi il patrimonio ittico, le acque e le altre forme di proprieta'), nonche' per garantire la sanita' e la sicurezza pubblica o comunque per motivi di rilevante interesse pubblico, puo' autorizzare il prelievo, la cattura e l'uccisione dell'orso e del lupo.

La misura in questione e' adottata, sentito l'ISPRA, a condizione che non esista altra soluzione valida e che essa non metta a rischio la conservazione della specie.

Di fronte a questa rivendicazione di competenza provinciale, e' bene ricordare qual e' l'assetto delle norma statali vigenti in materia, che - va ribadito - parte dal presupposto per cui la fauna selvatica e' patrimonio indisponibile dello Stato ed e' tutelata nell'interesse della comunita' nazionale ed internazionale.

L'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, intesta alle regioni il controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia; tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi: ISPRA). Solo laddove ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi le regioni possono autorizzare piani di abbattimento, i quali devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali, che potranno a propria volta avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purche' muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonche' delle guardie forestali e delle guardie comunali munite della stessa licenza.

In materia incide pero' anche la nota «direttiva Habitat» 92/42/CEE (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) che, tra le diverse misure di tutela delle specie, prevede un generale divieto di cattura o uccisione deliberata delle specie animali di cui all'Allegato IV, lettera a) (art. 12, par. 1, lettera a), per poi consentire agli Stati membri di introdurre deroghe a tale disposizione (e ad altre disposizioni), ferme restando alcune cautele come l'inesistenza di soluzioni alternative e la predeterminazione degli interessi in vista dei quali dette deroghe possono essere previste (art. 16).

Nell'ordinamento italiano, alla direttiva Habitat si e' data attuazione in via regolamentare, mediante il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, il quale da un lato ribadisce il divieto di cattura o di abbattimento delle specie animali elencate dall'Allegato D, lett. a) (art. 8); dall'altro, attribuisce al Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare il potere di autorizzare deroghe a siffatto divieto (come ad altre previsioni del decreto), ancora una volta sulla base di specifiche garanzie (art. 11).

In sostanza, l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 costituisce un evidente rafforzamento della tutela prevista - per alcune specie oggetto di particolare protezione - dall'art. 19 del decreto legislativo n. 157/1992.

Tanto premesso, l'art. 1, della legge provinciale in epigrafe citata confligge palesemente con l'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992 (dettato dallo Stato nell'esercizio della potesta' legislativa esclusiva di cui all'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione), e soprattutto con il decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997.

Innanzitutto, la Provincia autonoma di Trento legifera in dichiarata attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE, ma quest'ultima - come recepita nell'ordinamento nazionale - attribuisce in via esclusiva al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, la competenza al rilascio di autorizzazioni in deroga al prelievo, la cattura o l'uccisione degli esemplari delle specie animali d'interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa contemplate all'ivi richiamato Allegato D, lett. a) (tra cui quelle dell'Ursus arctos e del Canis lupus), escludendo, quindi, la riconducibilita' di tale potesta' normativamente sancita a favore delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Inoltre, le specie animali oggetto della stessa (orso e lupo), rientrano nel novero di quelle particolarmente tutelate nell'ambito dell'ordinamento internazionale, europeo e statale. In particolare la Convenzione di Berna, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 5 agosto 1981, n. 503, inserisce le stesse tra le specie strettamente protette (allegato II), mentre la direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche, le colloca tra le specie di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di ZSC e una protezione rigorosa (allegati B e D).

Le suddette specie animali sono, inoltre, inserite tra le specie «particolarmente protette» dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 2, comma 1 in quanto appartenenti alla fauna selvatica vivente stabilmente o temporaneamente in stato di naturale liberta' nel territorio nazionale.

In ambito europeo, l'art. 12, par. 1, lett. a) della direttiva 92/43/CE vieta, altresi', in generale il prelievo, la cattura o l'uccisione di esemplari di tali specie, salva la possibilita' per gli Stati membri di introdurre, a determinate condizioni, deroghe a tale divieto generale (art. 16).

Dette deroghe, si ripete, spettano soltanto allo Stato e solo a condizioni determinate (ad esempio per prevenire gravi danni alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque e alla proprieta') e comunque a condizione che non sussistano soluzioni alternative praticabili e che la deroga non pregiudichi il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle popolazioni, tra le altre, di lupo ed orso.

La Provincia di Trento invece, cosi' legiferando, cioe' rivendica a se' il potere di introdurre deroghe al divieto di uccisione delle specie protette, e si attribuisce indebitamente una competenza esclusivamente statale.

Ma neppure puo' essere previsto l'esercizio da parte della Provincia delle funzioni amministrative relative a questa materia, posto che il trasferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Province autonome di Trento e Bolzano deve essere effettuato, in virtu' dell'art. 107 dello Statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige, per mezzo delle norme di attuazione ivi previste. Si tratta di una fonte a competenza riservata prevista da una norma di rango costituzionale, il cui procedimento di approvazione e' imperniato su una delibera del Consiglio dei ministri (si tratta di decreti legislativi, se pur peculiari), sentita una commissione paritetica Stato-Regione (o Stato-Provincia - c.d. Commissione dei sei).

La «avocazione» di funzioni amministrative gia' spettanti allo Stato tramite legge provinciale va senz'altro ritenuta incostituzionale, al di la' del contenuto della previsione, in ragione della inutilizzabilita', a questo fine, dello strumento prescelto. La legge provinciale viola una precisa riserva di competenza stabilita dall'art. 107 dello Statuto ed e' dunque incostituzionale per violazione di tale parametro.

La censura di incostituzionalita' non puo' certo essere superata dalla invocazione della propria competenza legislativa ex art. 8, comma 1, n. 15 e 21, dello Statuto di autonomia, in materia di «caccia» e «agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico».

Innanzitutto, anche se cosi' fosse, detta competenza deve essere esercitata nel rispetto delle c.d. norme di grande riforma economico sociale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, e dell'art. 4, comma 1, dello Statuto di autonomia, e tali certamente sono le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 1997 che - proprio per questo - sono in grado di vincolare l'esercizio della funzione legislativa nelle materie di competenza provinciale (Corte cost. n. 232/2017).

Poi, in ragione delle caratteristiche ecologiche delle due specie di grandi carnivori, che si muovono su aree amplissime, la gestione del lupo e dell'orso richiede necessariamente una pianificazione di scala ultra-provinciale, acquisendo come ambito valutativo l'intero contesto Alpino. Cio' rende palesemente contrario ai principi di sussidiarieta' e adeguatezza di cui all'art. 118 Cost. l'attribuzione alle province della funzione de qua, proprio perche' il loro ambito valutativo non sarebbe sufficientemente ampio da consentire un efficace svolgimento di detta funzione.

In ogni caso, e' evidente che la funzione legislativa in materia di «caccia» e' comunque destinata a rispettare gli «interessi nazionali», clausola questa che impedisce alla potesta' legislativa provinciale un intervento come quello qui censurato.

In definitiva, alla luce del quadro normativo europeo e statale in cui si colloca la tutela delle specie oggetto della disposizione censurata, la norma provinciale contrasta con i commi primo e secondo, lettera s), dell'art. 117 Cost., rispettivamente perche' viola i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, e perche' abbassa il livello di tutela della fauna selvatica e di conservazione dell'habitat stabilito dalla legislazione nazionale, invadendo illegittimamente la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Sebbene, infatti, la disposizione provinciale in esame, al fine di prevedere la possibilita' di derogare al divieto di prelievo, cattura o uccisione delle specie animali di cui trattasi, utilizzi le finalita' di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 357 del 1997 («per proteggere le caratteristiche fauna e flora selvatiche e conservare gli habitat naturali, per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque e ad altre forme di proprieta', per garantire l'interesse della sanita' e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente»), e le medesime condizioni («a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che il prelievo non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, della popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale.»), non si puo' non rilevare un'invasione nelle attribuzioni e competenze che la legge attribuisce allo Stato, configurando in capo alla provincia il potere di prelievo, cattura o uccisione delle specie protette lupo e orso, per le quali il potere di deroga al divieto di abbattimento e' riservato al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in forza del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997.

P.Q.M.

La Presidenza del Consiglio dei ministri come sopra rappresentata e difesa conclude affinche' la Corte costituzionale voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare l'illegittimita' costituzionale della norma della legge della Provincia autonoma di Trento 11 luglio 2018, n. 9 in epigrafe elencate e nel presente atto specificamente censurate.

 

Roma, 6 settembre 2018

L'Avvocato dello Stato: Corsini

 

 

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