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N. 60 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 aprile 2010. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 16 aprile 2010 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 19 del 12-5-2010) |
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici e'
domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12 ricorrente contro la
Regione Basilicata, in persona del Presidente della Regione pro
tempore, con sede in Potenza, alla via Vincenzo Verrastro n. 4
intimata per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli
articoli 1, 2, 3, della legge regionale n. 19 del 5 febbraio 2010,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 del 5 febbraio
2010, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 3
del 19 gennaio 2010», come da delibera del Consiglio dei Ministri in
data 19 marzo 2010 e sulla base di quanto specificato nell'allegata
relazione del ministro per i rapporti con le Regioni.
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 8 del 5
febbraio 2010 e' stata pubblicata la legge regionale 5 febbraio 2010
n. 19 recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 3
del 19 gennaio 2010».
Il Governo ritiene che gli articoli 1, 2, 3 della legge reg. n.
19/2010 siano costituzionalmente illegittimi in quanto contrastanti
con l'art. 5, comma 1, della legge Cost. n. 1/1999, cosi' come
interpretato dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte (sentenze
n. 196/2003 e n. 4/2010) e, pertanto, propone questione di
legittimita' costituzionale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, Cost.,
per i seguenti
Motivi
Preliminarmente occorre precisare che la Regione Basilicata non
ha ancora approvato un nuovo Statuto ai sensi dell'art. 123 della
Costituzione e, pertanto, come affermato da codesta ecc.ma Corte
nella sentenza n. 196/2003 e ribadito nella recentissima sentenza n.
4/2010, la legge elettorale regionale puo' modificare solamente in
aspetti di dettaglio la disciplina delle leggi elettorali statali
vigenti, in quanto questi sono gli unici per i quali la Consulta ha
ammesso l'esercizio della potesta' legislativa regionale prima
dell'entrata in vigore dei nuovi Statuti approvati ai sensi dell'art.
123 della Cost. (sostituito dall'art. 3, L. Cost. 22 novembre 1999,
n. 1).
Infatti, fino all'entrata in vigore dei nuovi statuti regionali
(oltre che delle nuove leggi elettorali regionali), l'art. 5 della
legge costituzionale n. 1/1999 disciplina direttamente l'elezione del
Presidente regionale, stabilendo che essa sia contestuale al rinnovo
del Consiglio e che si effettui «con le modalita' previste dalle
disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei
Consigli regionali, cosi' indirettamente in qualche misura
«irrigidite» in via transitoria» anche «dal fatto che la nuova
disciplina statutaria, cui e' demandata la definizione della forma di
governo regionale, condiziona inevitabilmente, in parte, il sistema
elettorale per l'elezione del Consiglio. In pratica, cio' comporta
che siano esigui gli spazi entro cui puo' intervenire il legislatore
regionale in tema di elezione del Consiglio, prima dell'approvazione
del nuovo statuto» (sent. n. 196/2003). Pertanto, la legge elettorale
regionale puo' modificare, «in aspetti di dettaglio, la disciplina
delle leggi statali vigenti, per tutto quanto non e' direttamente o
indirettamente implicato dal citato art. 5 della legge Cost. n. 1 del
1999, in attesa del nuovo statuto, e cosi' per quanto riguarda
competenze e modalita' procedurali».
Cio' premesso, occorre osservare che la legge regionale n. 3/2010
della Regione Basilicata, recante: «Norme relative al sistema di
elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri
regionali, ai sensi della legge 2 luglio 2004, n. 165 - Disposizioni
di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione» e'
stata impugnata dal Governo nella seduta del Consiglio dei ministri
del 4 febbraio 2010 per violazione dell'art. 5 della legge
Costituzionale n. 1/1999, anche in relazione a quanto stabilito da
codesta ecc.ma Corte costituzionale con le sentenze n. 196/2003 e n.
4/2010.
La legge regionale n. 19/2010, apportando modifiche alla citata
legge regionale n. 3/2010, e' censurabile per le medesime
motivazioni.
In particolare:
1) gli articoli 1 e 2 della legge in esame, che incidono sul
sistema di assegnazione dei seggi, prevedendo sia le modalita' di
assegnazione del seggio da attribuire al candidato a presidente piu'
votato dopo il presidente eletto, sia il numero di seggi da assegnare
alle circoscrizioni provinciali, introducono disposizioni che
apportano modifiche di natura sostanziale alla disciplina
costituzionale che regola l'elezione degli organi regionali.
Il sistema elettorale, infatti, non ammette alcuna operazione di
modifica sostanziale o di integrazione prima della necessaria
adozione del nuovo Statuto.
Pertanto, le disposizioni della legge regionale sono
costituzionalmente illegittime, come sopra evidenziato, per diretta
violazione dell'art. 5, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del
1999, cosi' come interpretato dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma
Corte (sentt. n. 196/2003 e n. 4/2010), che non consente modifiche
sostanziali alle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia
di elezione dei Consigli regionali, come quelle introdotte dalla
Regione Basilicata, ma solo di dettaglio, in assenza di un nuovo
Statuto approvato ai sensi dell'art. 123 della Cost. (sostituito
dall'art. 3, L. Cost. 22 novembre 1999, n. 1).
Anteriormente alla riforma introdotta dalla legge costituzionale
22 novembre 1999, n. 1, la disciplina del sistema di elezione
regionale era riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato, il
quale e' intervenuto con due fondamentali leggi: la legge 17 febbraio
1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle
Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove
norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto
ordinario - c.d. «Tatarellum»).
Tale normativa e' stata transitoriamente costituzionalizzata
dall'art. 5 della legge Cost. n. 1 del 1999 il quale ha disposto che,
fino all'adozione dei nuovi Statuti (ovvero di una delibera
statutaria stralcio che disciplini la forma di governo, Corte cost.
sent. n. 304 del 2002) e delle nuove leggi elettorali, «l'elezione
del Presidente della Giunta regionale e' contestuale al rinnovo dei
rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalita' previste
dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione
dei Consigli regionali».
L'art. 5 non si e' limitato a costituzionalizzare il sistema
elettorale statale ma vi ha anche apportato significative e
innovative modifiche al fine di rendere immediatamente operativa la
previsione costituzionale dell'elezione diretta del Presidente della
Giunta.
La ratio della citata norma costituzionale transitoria deve
rinvenirsi, secondo codesta ecc.ma Corte, nella volonta' del
legislatore costituzionale di «evitare che il rapporto tra forma di
governo regionale - la quale, ai sensi dell'art. 123, primo comma,
Cost., deve essere determinata dagli statuti delle singole Regioni -
e legge elettorale regionale possa presentare aspetti di incoerenza
dovuti all'inversione, temporale e logica, tra la prima e la seconda.
E' noto infatti che la legge elettorale deve armonizzarsi con la
forma di governo, allo scopo di fornire a quest'ultima strumenti
adeguati di equilibrato funzionamento sin dal momento della
costituzione degli organi della Regione, mediante la preposizione dei
titolari alle singole cariche. L'entrata in vigore e l'applicazione
della legge elettorale prima dello statuto potrebbero introdurre
elementi originari di disfunzionalita', sino all'estremo limite del
condizionamento del secondo da parte della prima, in violazione o
elusione del carattere fondamentale della fonte statutaria,
comprovato dal procedimento aggravato previsto dall'art. 123, secondo
e terzo comma, della Costituzione» (sent. n. 4 del 2010).
La disciplina statale sulle elezioni regionali sopra richiamata
rappresenta ancora oggi la normativa fondamentale per tutte quelle
Regioni ordinarie che, non avendo legiferato in materia, permangono
all'interno del regime transitorio.
Con la legge regionale n. 3 del 2010, gia' impugnata dal Governo
e con la legge n. 19/2010 la Regione Basilicata ha modificato in
aspetti tutt'altro che di dettaglio la normativa statale.
Parimenti censurabile risulta la previsione di cui all'art. 3
della legge n. 19/2010 che ha inserito, dopo l'art. 1 della legge n.
3/2010, l'art. 1-bis secondo cui «la presente legge si applica per le
elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta
regionale della Regione Basilicata della decima legislatura
regionale», in assenza della previsione dell'entrata in vigore del
nuovo statuto, cui e' demandata la definizione della forma di governo
regionale che condiziona, inevitabilmente, il sistema elettorale per
l'elezione del Consiglio, ponendosi in contrasto con l'art. 5 della
legge costituzionale n. 1/1999 e con quanto stabilito dalla citata
giurisprudenza.
A tale riguardo, va rilevato che il rinvio dell'applicazione
della nuova legge elettorale regionale alle elezioni della X
legislatura non fa venir meno l'interesse all'impugnativa deliberata
dal Governo, in quanto non e' assolutamente certo che la Regione a
quell'epoca avra' approvato il nuovo Statuto.
.
Si ritiene pertanto di sollevare la questione di legittimita'
costituzionale della Legge regionale in esame dinanzi a codesta
ecc.ma Corte costituzionale.
(2) cfr., in tal senso, anche Francesco Drago, Il sistema di elezione
del Presidente della Giunta e del Consiglio nella legislazione
delle Regioni a statuto ordinario, sulla rivista telematica
«Federalismi.it», pag. 24.
P. Q. M.
Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia
dichiarare costituzionalmente illegittimo gli articoli 1, 2, 3, della
legge regionale della Basilicata n. 19 del 5 febbraio 2010,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 del 5 febbraio
2010, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 3
del 19 gennaio 2010», per i motivi illustrati nel presente ricorso.
Con l'originale notificato del ricorso si depositera' estratto
della delibera del Consiglio dei ministri in data 19 marzo 2010 con
l'allegata relazione del Ministro per i rapporti con le Regioni.
Roma, addi' 2 aprile 2010
L'avvocato dello Stato: Fabrizio Fedeli
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