Ricorso n. 60 del 18 agosto 2014 (Commissario dello Stato per la Regione Siciliana)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 18 agosto 2014 (del Commissario dello Stato per la
Regione Siciliana).
(GU n. 43 del 2014-10-15)
Art. 1.
Benefici in favore dei testimoni di giustizia
1. 1 benefici di cui ai commi 1 ed 1-bis dell'art. 4 della legge
regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed
integrazioni sono estesi in favore dei soli soggetti qualificati come
testimoni di giustizia, ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991,
n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 e
successive modificazioni, ovvero in favore del rispettivo figlio,
purche' abbiano reso la propria testimonianza in procedimenti penali
per reati di mafia incardinati presso autorita' giudiziarie aventi
sede in Sicilia e che, per effetto delle dichiarazioni rese nel
procedimento penale, si trovino in gravi difficolta' economiche.
Tale previsione, nella parte in cui estende al figlio i benefici
predetti, da' adito a censure di costituzionalita' per violazione
dell'art. 3 della Costituzione per i motivi di seguito esposti.
Il legislatore regionale nell'ammettere i testimoni di giustizia
cosi' come individuati dall'art. 16-bis del decreto-legge n. 8/1991 e
successive modifiche ed integrazioni, al godimento dei benefici di
cui alla legge regionale n. 20/1999, introduce una differenza
rispetto alla legge statale di riferimento, in quanto prevede che il
godimento delle provvidenze suddette, concernenti l'assunzione presso
l'amministrazione regionale, gli enti locali, le aziende sanitarie e
gli enti sottoposti a vigilanza e controllo anche in soprannumero,
nonche' la mobilita' in caso di preesistenti rapporto di lavoro
dipendente, possano essere applicati anche al «rispettivo figlio». Il
legislatore statale, infatti, comprende tutti i familiari conviventi
nell'applicazione delle speciali misure di protezione di cui agli
articoli 9 e 13, comma 5 del decreto-legge n. 8/1991 e successive
modifiche ed integrazioni, limitando al solo testimone di giustizia
il beneficio dell'assunzione (art. 16-ter decreto-legge n. 8/1991 e
successive modifiche ed integrazioni).
La disposizione teste' introdotta dispone cosi' un trattamento
differenziato in favore di soggetti che versano nelle medesime
condizioni senza dare atto, ne' nella relazione tecnica di
accompagnamento, ne' nel corso del dibattito parlamentare, quali
siano le ragioni che lo giustificano. Infatti ai testimoni di
giustizia che abbiano reso la propria testimonianza in procedimenti
penali per reati di mafia incardinati presso autorita' giudiziarie
aventi sede in Sicilia, a differenza di quelli, ancorche' residenti
in Sicilia, coinvolti in procedimenti penali in regioni diverse,
verrebbe attribuito il beneficio dell'assunzione del figlio, in
alternativa alla propria, senza che la stessa sia giustificata
dall'esigenza di assicurare il mantenimento del beneficiario
originario eventualmente impossibilitato o inidoneo ad assumere
servizio.
Il legislatore regionale, inoltre, non prevede l'estensione del
beneficio ad un familiare convivente (coniuge, convivente «more
uxorio», figli, ovverosia soggetti che coabitano stabilmente e
preposti a contribuire al mantenimento familiare), ma lo estende, in
via alternativa, solo al «rispettivo figlio», omettendo, altresi', di
far riferimento a quanto previsto dall'art. 16-ter del decreto-legge
n. 8/1991 e successive modifiche ed integrazioni in materia di
garanzia di sicurezza delle persone interessate e in relazione alla
qualita' e all'entita' economica dei benefici gia' riconosciuti,
nonche' alle cause e modalita' della revoca di un eventuale programma
di protezione.
Pertanto non puo' non rilevarsi che l'estensione del beneficio
esclusivamente al figlio configura una disparita' di trattamento
anche nei confronti degli altri familiari conviventi stabilmente con
il testimone di giustizia, ingiustificatamente e aprioristicamente
esclusi dalla previsione normativa in difformita' da quanto previsto
dalla norma nazionale che consente l'applicazione delle misure di
protezione ai familiari intesi con una accezione piu' ampia e non
circoscritta ai soli figli.
Per Questi Motivi
Il sottoscritto Prefetto Carmelo Aronica, Commissario dello Stato
per la Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto
Speciale, con il presente atto
Impugna
L'art. 1, comma 1, limitatamente all'inciso «ovvero in favore del
rispettivo figlio», del disegno di legge n. 478 dal titolo «Benefici
in favore dei testimoni di giustizia», approvato dall'Assemblea
Regionale Siciliana nella seduta del 1° agosto 2014 per violazione
dell'art. 3 della Costituzione.
Palermo, 9 agosto 2014
Il Commissario dello Stato
per la Regione Siciliana
(Prefetto Carmelo Aronica)