Ricorso n. 60 del 2 ottobre 2008 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 02 ottobre 2008 , n. 60
Depositato in cancelleria il 2 ottobre 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 46 del 5-11-2008)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, legale domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 3, della l.r. Lazio n. 11 del 21 luglio 2008, pubblicata nel B.U.R. n. 28 del 28 luglio 2008. La legge regionale n. 11 del 21 luglio 2008 (pubblicato nel B.U.R. 28 luglio 2008 n. 28) «Disposizioni per l'utilizzo di tecnologie innovative per le unita' di soccorso in acqua» nei suoi quattordici articoli disciplina l'attivita' di salvataggio svolta con moto d'acqua equipaggiate con dotazioni speciali per il trasporto dei bagnanti, al dichiarato fine di realizzare un efficace e rapido pattugliamento delle coste e interventi di soccorso a medio e corto raggio nel rispetto delle condizioni di sicurezza degli operatori. Piu' precisamente gli artt. 1, 2 e 3 definiscono le caratteristiche e l'allestimento dei mezzi di soccorso nautico, degli strumenti di salvataggio, in particolare delle barelle, quali strumenti prioritari di salvataggio, come di seguito si riporta. Art. 1 (Finalita). - 1. La Regione, al fine di realizzare un efficace e rapido pattugliamento delle coste nonche' interventi di soccorso a medio e corto raggio nel rispetto delle condizioni di sicurezza degli operatori, favorisce l'attivita' di salvamento svolta con moto d'acqua equipaggiate con dotazioni speciali per il trasporto dei bagnanti. Art. 2 (Moto d'acqua). - 1. La moto d'acqua e' un mezzo utilizzabile per il soccorso nautico. 2. La moto d'acqua deve essere munita di attrezzature di soccorso e di un dispositivo che permetta il recupero sanitario dell'infortunato in tempi brevi ed il trasporto dello stesso in sicurezza anche con un natante di piccole dimensioni e con un equipaggio composto da due sole persone. 3. La moto d'acqua deve essere allestita con una serie di accessori che la rendano altamente operativa per mansioni di pattugliamento, ricerca, e/o soccorso tra cui una barella non pneumatica, a galleggiamento positivo, semirigida e arrotolata su se stessa nella parte poppiera che, rimanendo in posizione «standby», e' completamente neutra rispetto all'opera viva diventando all'occorrenza immediatamente operativa. Art. 3 (Strumento di salvataggio). - 1. La barella, quale strumento prioritario di salvataggio per le finalita' della presente legge deve essere munita di certificazione CE, deve essere iscritta al Ministero della salute e rientrare nei dispositivi medicali a basso rischio. 2. La barella deve essere conforme, in particolare, ai seguenti requisiti: a) essere realizzata con materiale non pneumatico, polivinilecloruro il rivestimento esterno e polietilene espanso a cellule chiuse quello interno; b) essere caratterizzata da colori ad alta visibilita'; c) essere dotata di un sistema di galleggiamento idoneo a consentire con un impegno relativo il soccorso di soggetti anche di elevato peso corporeo; d) essere allestita con le attrezzature di primo soccorso e con defibrillatore automatico da adoperare a terra. 3. La barella in forma indipendente dalla moto d'acqua deve essere utilizzata come aiuto al galleggiamento ed essere in grado di sostenere fino a tre persone sedute o sei aggrappate alle apposite maniglie. 4. La barella deve essere realizzata in modo da consentire il trasporto a terra con possibilita' di immobilizzazione provvisoria del bagnante. Tali disposizioni appaiono costituzionalmente illegittime, sotto i profili che vengono ora evidenziati, e pertanto il Governo - giusta delibera del 19 settembre 2008 del Consiglio dei ministri (che per estratto si produce sub 1) ai sensi dell'art. 127 Cost. - la impugna con il presente ricorso per i seguenti M o t i v i Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera g ed h Cost. 1. - Con i menzionati artt. 1, 2 e 3 la regione, nel disciplinare la realizzazione di un efficace pattugliamento delle coste e nel disciplinare il soccorso in mare, dispone in materia di «sicurezza della navigazione marittima» e della «vita umana in mare», nella quale rientrano anche la vigilanza e l'organizzazione del soccorso. Con gli artt. 1, 2 e 3 in particolare la regione organizza e regola il soccorso in mare, definendo le caratteristiche della moto d'acqua quale mezzo utilizzabile per il soccorso nautico e delle barelle, quali strumenti prioritari di salvataggio. Tali disposizioni regionali, organizzando e regolamentando di fatto il soccorso in mare, contrastano con le disposizioni che vengono di seguito indicate. Il quadro normativo statale a livello di legge ordinaria e' il seguente. L'art. 68 del codice della navigazione dispone; «Vigilanza sull'esercizio di attivita' nei porti. Coloro che esercitano un'attivita' nell'interno dei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo sono soggetti, nell'esplicazione di tale attivita', alla vigilanza del comandante del porto». L'art. 59 del regolamento per la navigazione marittima dispone, per quanto interessa il presente ricorso: «Ordinanza di polizia marittima. A norma degli articoli 30, 62 e 81 del codice il capo di circondario per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con propria ordinanza pubblicata nell'albo dell'ufficio: .... 6. il trasporto di persone a mezzo di imbarcazioni; .... 10. in generale, tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonche' le varie attivita' che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione». L'art. 69 del codice della navigazione prevede poi l'obbligo dell'autorita' statale marittima, la quale ha notizia di una nave in pericolo ovvero di un naufragio o altro sinistro di provvedere immediatamente al soccorso; l'art. 70 del medesimo codice prevede altresi' che la stessa autorita' marittima, ai fini dell'articolo precedente possa ordinare che le navi che si trovano nel porto o nelle vicinanze siano messe a disposizione con i loro equipaggi. La disciplina del salvataggio della vita umana in mare ha trovato sistemazione organica in diritto internazionale con la Convenzione di Amburgo del 27 aprile 1979 sul salvataggio in mare, a cui l'Italia ha aderito con legge n. 147/1989 attuata dal regolamento adottato con il d.P.R. 28 settembre 1994, n. 662. La Convenzione e' stata emendata con risoluzione del 18 maggio 1998 entrata in vigore in Italia il 1° gennaio 2001 ai sensi dell'art. III della medesima convenzione. Il citato d.P.R. n. 662/1994 introduce nell'ordinamento italiano le definizioni della Convenzione e attua le prescrizioni organizzative. Le disposizioni rilevanti del regolamento sono le seguenti: «Art. 1. - 1. Ai fini del presente regolamento si intendono: a) per «soccorso marittimo», tutte le attivita' finalizzate alla ricerca e al salvataggio della vita umana in mare; b) per «convenzione», la convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, alla quale e' stata data adesione ed esecuzione con legge 3 aprile 1989, n. 147; c) per «allegato», l'annesso alla convenzione di cui alla lettera b), che e' parte integrante della convenzione medesima. Art. 2. - 1. L'autorita' nazionale responsabile dell'esecuzione della convenzione e' il Ministro dei trasporti e della navigazione. Art. 3. - 1. Al fine dell'organizzazione prevista dal capitolo 2 e in conformita' della terminologia specificata nel capitolo 1 dell'allegato, si stabilisce che: a) il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e' l'organismo nazionale che assicura il coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimo (I.M.R.C.C. - Italian Maritime Rescue Coordination Center); b) le direzioni marittime costituiscono i centri secondari di soccorso marittimo (M.R.S.C. - Maritime Rescue Sub Center); c) i comandi di porto costituiscono le unita' costiere di guardia; d) le unita' navali e gli aeromobili del servizio di guardia costiera del Corpo delle capitanerie di porto, appositamente allestiti, costituiscono le unita' di soccorso marittimo. Art. 4. - 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 69 e 70 del codice della navigazione, nonche' dall'art. 727 dello stesso codice per cio' che concerne il soccorso ad aeromobili in pericolo, gli organismi indicati nell'art. 3 svolgono i compiti di cui al presente articolo. 2. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, quale centro nazionale di coordinamento di soccorso marittimo (I.M.R.C.C.), assicura l'organizzazione generale dei servizi marittimi di ricerca e salvataggio, coordina le operazioni di ricerca e salvataggio nell'ambito dell'intera regione di interesse italiano sul mare e tiene contatti con i centri di coordinamento del soccorso degli altri Stati. 3. Le direzioni marittime, quali centri secondari di soccorso marittimo (M.R.S.C.), assicurano il coordinamento delle operazioni marittime di ricerca e salvataggio, secondo le direttive specifiche o le deleghe del centro nazionale (I.M.R.C.C.) nel proprio settore, individuato dalle acque marittime di interesse nazionale ed internazionale che si estendono in profondita' dalla linea di costa delle rispettive giurisdizioni, cosi' come specificato all'articolo 6 e riportato nella rappresentazione grafica allegata al presente regolamento di cui fa parte integrante. 4. I comandi di porto, quali unita' costiere di guardia (U.C.G.), dispongono l'intervento delle unita' di soccorso marittimo da essi dipendenti dislocate nella loro giurisdizione e ne mantengono il controllo operativo, salvo che l'I.M.R.C.C. disponga diversamente. 5. Le unita' di soccorso marittimo intervengono nelle operazioni di soccorso secondo le pianificazioni delle unita' costiere di guardia, redatte e disposte dai centri secondari di soccorso marittimo (M.R.S.C.) per l'impiego di mezzi disponibili nelle aree di propria giurisdizione». L'art. 7 del d.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, dispone infine che le capitanerie di porto svolgono funzioni di competenza del Ministero della marina nell'ambito della ricerca e soccorso in mare e nei laghi maggiori. Dal quadro normativo interno e internazionale che si e' riportato emerge con evidenza che la disciplina e l'organizzazione amministrativa e tecnica del pattugliamento, della vigilanza e del soccorso in mare, attengono alla materia della sicurezza della vita umana. Ne consegue che la relativa legislazione rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera h) Cost., e concerne funzioni di competenza fondamentalmente statale, anche per la evidente necessita' di uniformita' a livello nazionale (e sopranazionale) che la materia presenta. Pertanto la disciplina recata dalla legge regionale in esame eccede la competenza della regione. In particolare, l'art. 1, nel disciplinare una forma particolare di pattugliamento delle coste, invade la competenza statale (conforme, tra l'altro, agli obblighi internazionali derivanti dalla citata convenzione) a regolare con legge e con atti normativi derivati il coordinamento delle attivita' di soccorso alla vita umana in mare nelle zone costiere italiane; competenza che le norme sopra riportate attribuiscono, a seconda dell'ambito territoriale, al Comando generale delle Capitanerie di porto, alle Direzioni marittime e ai Comandi di porto. L'art. 2, nell'identificare nella moto d'acqua un mezzo utilizzabile per il soccorso nautico e nel regolarne minutamente le caratteristiche tecniche, invade la competenza statale a disciplinare il trasporto marittimo delle persone (competenza esercitata, per quanto qui interessa, con l'art. 59 n. 6 del regolamento della navigazione marittima sopra riportato) e l'allestimento dei natanti adibiti al salvataggio (competenza, questa, testualmente stabilita dal riportato art. 3, lettera c), d.P.R. n. 662/1994). Analoghe censure merita l'art. 3, che disciplina la barella quale strumento prioritario di salvataggio, identificandone le caratteristiche di galleggiabilita' e di portata. Non potrebbe obiettarsi che la materia rientra nella competenza ripartita relativa alla sanita'. Come ha chiarito piu' volte la giurisprudenza di codesta Corte costituzionale, nel concetto di sicurezza quale recepito dall'art. 117, secondo comma, lettera h) Cost., rientra infatti la sicurezza delle persone in ogni suo aspetto, e in particolare la tutela della incolumita' personale da fattori che la espongano a rischio. Si vedano in proposito C. cost. sent. n. 428/2004, che ha ricondotto alla sicurezza cosi' intesa la materia della circolazione stradale in considerazione della sua «intrinseca pericolosita» per l'incolumita' individuale e collettiva; e C. cost. sent. n. 222/2006 che, risolvendo un conflitto di attribuzioni inerente alla competenza a introdurre misure amministrative di tutela dell'incolumita' pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi, ha confermato la competenza statale esclusiva in materia; tale competenza afferisce alla sicurezza pubblica di cui all'art. 117, secondo comma, lettera h) Cost., nella considerazione che «le prescrizioni denunciate risultano accomunate da un'identica ratio afferente al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei cittadini dinanzi al rischio di attacco da parte di cani di razze con un particolare potenziale di aggressivita', come del resto esplicitato nel preambolo dell'ordinanza, dove l'urgenza della regolamentazione ha riguardo proprio alla frequente reiterazione di episodi di aggressione animale». Non vi e' dubbio quindi che a maggior ragione l'attivita' di soccorso in mare rientra nel concetto di sicurezza pubblica in quanto e' finalizzata proprio alla tutela della sicurezza e incolumita' personale da una situazione di pericolo, quale e' comunque quella in cui versa chi si trova in mare; ed e' una funzione diretta a tutelare un bene fondamentale come l'integrita' fisica della persona, bene che assume importanza primaria per l'esistenza stessa dell'ordinamento (Cost. 290/2001). Quantomeno, anche a voler ritenere che la legge regionale impugnata persegua anche una finalita' di tutela (preventiva) della salute, questa finalita' sarebbe recessiva rispetto alla finalita' di tutela della sicurezza come sopra definita. Pertanto, in applicazione del criterio della prevalenza valevole per le situazioni «miste», la legge regionale impugnata andrebbe comunque ricondotta innanzitutto all'ambito della sicurezza pubblica, e come tale esulerebbe dalla competenza regionale. Come ha affermato la giurisprudenza di codesta Corte (v. ancora sent. 222/2006 citata), nell'ipotetico concorso di competenze si deve fare applicazione del criterio della prevalenza e verificare se una tra le materie interessate possa dirsi dominante, in quanto nel complesso normativo sia rintracciabile un nucleo essenziale appartenente ad un solo ambito materiale; che nel caso in esame e' la sicurezza pubblica, considerata l'inscindibile connessione della materia toccata dalla legge impugnata con le attribuzioni tipiche del Corpo delle Capitanerie di porto. 2. - La normativa regionale viola altresi' l'art. 117, secondo comma, lettera g), che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato». Prevedendo lo svolgimento di una efficace attivita' di pattugliamento delle coste tramite le moto d'acqua, e regolando le caratteristiche tecniche di queste, nonche' delle speciali barelle galleggianti, gli artt. 1, 2 e 3 della legge regionale incidono sull'organizzazione e sulle funzioni delle varie strutture del Corpo delle Capitanerie di porto. Da un lato, l'attivita' di programmazione e di coordinamento, oltre che operativa, che queste, alla stregua delle norme citate nel precedente motivo, debbono svolgere in materia di salvataggio in mare, potrebbe essere interferita o condizionata dall'attivita' di «pattugliamento» e dal diffuso impiego delle moto d'acqua come mezzi di soccorso in mare, che avvenisse in attuazione della legge regionale impugnata senza alcun coordinamento (del tutto ignorato dalla legge regionale) con le discipline dettate in materia dai competenti organi del Corpo delle Capitanerie di porto. Dall'altro, attesa la competenza istituzionale del Corpo delle Capitanerie di porto in materia di salvataggio delle persone in mare, la legge regionale potrebbe anche essere intesa come tale da limitare le scelte delle strutture di tale Corpo nel dotarsi, oltre che dei mezzi dalle stesse previsti e disciplinati, anche delle suddette «moto d'acqua» e barelle, da utilizzare quali mezzi di salvataggio. Evidenti sarebbero in questo caso l'invasione della competenza organizzativa dello Stato, e la violazione del consolidato principio secondo il quale la legge regionale non puo' prevedere l'istituzione di strutture o l'adempimento di obblighi di attivita' da parte di organi dello Stato. Alla stregua di quanto esposto, le norme regionali de quibus violano l'art. 117, secondo comma, lettere h e g Cost.
P. Q. M. Si chiede che venga dichiarata la illegittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge regionale n. 11 del 21 luglio 2008, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 28 del 28 luglio 2008. Si producono per estratto copia conforme delibera del Consiglio dei ministri e la legge regionale impugnata. Roma, addi' 24 settembre 2008 L'Avvocato dello Stato: Chiarina Aiello