Ricorso n. 60 del 22 giugno 2004 (Presidente del Consiglio dei ministri)
N. 60 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 giugno 2004.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 22 giugno 2004 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 34 del 1-9-2004)
Ricorso del Presidente del Consigli dei ministri in carica,
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui
uffici e' legalmente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Contro Regione Emilia-Romagna, in persona del presidente del
giunta regionale in carica per la dichiarazione di illegittimita'
incostituzionalita' degli artt. 44, comma 3 e 47 della legge
regionale Emilia-Romagna, 14 aprile 2004, n. 7 recante «Disposizioni
in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali,
per violazione rispettivamente dell'art. 117, comma secondo, lett. e)
della Costituzione in relazione all'art. 3, comma 29, della legge
n. 549 del 1995, e l'art. 117, comma secondo, lettera m) e comma
terzo, della Costituzione in relazione all'art. 13, comma 3, della
legge n. 36 del 1994. (Delibera del Consiglio dei ministri del 3
giugno 2004)».
1. - La Regione Emilia-Romagna con la legge 14 aprile 2004, n. 7
detta varie disposizioni in materia ambientale ed apporta modifiche
ed integrazioni ad alcune leggi regionali.
Il Titolo I reca norme in materia di conservazione degli habitat
naturali e seminaturali nonche' della flora e della fauna selvatiche
di cui alle direttive CE nn. 92/43 e 70/409 inerenti la retre natura
2000.
Il Capo I definisce le finalita' e l'ambito di applicazione della
legge, nonche' le funzioni della regione in tale materia.
Viene regolamentata l'adozione delle misure di conservazione
necessarie, che possono prevedere la adozione di piani di gestione, e
sono definite le varie fattispecie e, quindi, attribuite le
competenze a seconda del caso.
La valutazione di incidenza, prevista dal d.P.R. n. 237 del 1997,
e' disciplinata dalla legge in esame anche per gli interventi ed i
progetti che ricadono in un'area protetta.
Il Titolo II contiene una serie di disposizioni in campo
ambientale, tra cui la attribuzione di competenze (in materia di
raccolta dei funghi, di funzioni amministrative, di bonifica) e
detta, inoltre, disposizioni in materia di occupazione ed uso del
territorio, prevedendo una puntuale disciplina per quanto riguarda la
gestione delle aree del demanio idrico, che regolamenta il
procedimento per il rilascio delle concessioni, la durata, il
rinnovo, la revoca e la decadenza delle stesse. Sono inoltre
determinati i canoni per i vari casi di concessione delle aree del
demanio idrico e vengono previste sanzioni amministrative per la
violazione delle sue disposizioni.
Una sezione e' dedicata alle disposizioni in materia di uso del
territorio, con particolare riguardo alle attivita' estrattive, agli
abitati da consolidare e alle sopraelevazioni.
Infine, per conformarsi alla evoluzione della disciplina in
materia ambientale, apporta modifiche a precedenti leggi regionali di
settore.
2. - Le norme relative alla determinazione del tributo per il
deposito in discarica dei rifiuti (art. 44, comma 3) e della
fissazione della tariffa relativa al servizio idrico integrato e alla
gestione dei rifiuti (art. 47) presentano profili di illegittimita'
costituzionale.
3. - L'art. 44, comma 3, prevede che l'ammontare del tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui
all'art. 3, comma 29, della legge n. 459 del 1995 sia fissato con
deliberazione della giunta regionale.
Si verte in materia di tributi erariali attribuiti alla regione,
non di tributi regionali. In materia, la giurisprudenza
costituzionale ha precisato che i tributi il cui gettito e' destinato
agli enti autonomi non possono essere qualificati come tributi
propri, poiche' si tratta di tributi istituiti con legge statale che
riconosce solo uno spazio di autonomia assai limitato. Non e'
possibile, in materia tributaria, una piena esplicazione di potesta'
regionali senza la normativa statale di coordinamento, senza la quale
e' precluso alla regione di intervenire, se non nei limiti gia'
attualmente riconosciuti.
Fermo restando peraltro il divieto di procedere in senso inverso
all'art. 119 della Costituzione, e di sopprimere semplicemente, senza
sostituirli, gli spazi di autonomia riconosciuti dalle leggi statali
in vigore. (Sentenza n. 37 del 2004).
La norma viola, dunque, l'art. 117, comma secondo, lettera e)
della Costituzione in relazione allo stesso art. 3, comma 29, della
legge n. 259 del 1995, che riserva alla legge regionale il compito di
fissare l'ammontare di tale imposta.
4. - L'art. 47, che introduce l'art. 25-ter alla legge regionale
n. 25 del 1999, prevede che con decreto del presidente della giunta
venga stabilito il metodo per la determinazione della tariffa
relativa al servizio idrico integrato ed alla gestione dei rifiuti.
L'individuazione dei criteri per la determinazione della tariffa
in materia di acque costituisce per sua natura sia un livello
essenziale di prestazione che deve essere garantito su tutto il
territorio nazionale, sia un principio fondamentale in materia di
governo del territorio. Infatti, l'art. 13, comma 3, della legge
n. 36 del 1994 rimette la determinazione di tali criteri allo Stato
con un procedimento che prevede al concertazione e l'intesa con le
regioni.
La disposizione in rassegna, pertanto, che attribuisce alla
giunta regionale la definizione di criteri, oltre a violare il
principio costituzionale dell'intesa e concertazione tra enti
territoriali, viola l'art. 117, comma 2, lettera m) e l'art. 117,
terzo comma, della Costituzione.
P. Q. M.
Chiede di dichiarare la illegittimita' costituzionale degli
articoli 44, comma 3, per violazione dell'art. 117, secondo comma,
lettera e) della Costituzione in relazione all'art. 117, secondo
comma, lettera m) e dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione
della legge regionale Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 7, recante
disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi
regionali.
Roma, addi' 10 giugno 2004
L'avvocato dello Stato: Maurizio Fiorilli
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 22 giugno 2004 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 34 del 1-9-2004)
Ricorso del Presidente del Consigli dei ministri in carica,
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui
uffici e' legalmente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Contro Regione Emilia-Romagna, in persona del presidente del
giunta regionale in carica per la dichiarazione di illegittimita'
incostituzionalita' degli artt. 44, comma 3 e 47 della legge
regionale Emilia-Romagna, 14 aprile 2004, n. 7 recante «Disposizioni
in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali,
per violazione rispettivamente dell'art. 117, comma secondo, lett. e)
della Costituzione in relazione all'art. 3, comma 29, della legge
n. 549 del 1995, e l'art. 117, comma secondo, lettera m) e comma
terzo, della Costituzione in relazione all'art. 13, comma 3, della
legge n. 36 del 1994. (Delibera del Consiglio dei ministri del 3
giugno 2004)».
1. - La Regione Emilia-Romagna con la legge 14 aprile 2004, n. 7
detta varie disposizioni in materia ambientale ed apporta modifiche
ed integrazioni ad alcune leggi regionali.
Il Titolo I reca norme in materia di conservazione degli habitat
naturali e seminaturali nonche' della flora e della fauna selvatiche
di cui alle direttive CE nn. 92/43 e 70/409 inerenti la retre natura
2000.
Il Capo I definisce le finalita' e l'ambito di applicazione della
legge, nonche' le funzioni della regione in tale materia.
Viene regolamentata l'adozione delle misure di conservazione
necessarie, che possono prevedere la adozione di piani di gestione, e
sono definite le varie fattispecie e, quindi, attribuite le
competenze a seconda del caso.
La valutazione di incidenza, prevista dal d.P.R. n. 237 del 1997,
e' disciplinata dalla legge in esame anche per gli interventi ed i
progetti che ricadono in un'area protetta.
Il Titolo II contiene una serie di disposizioni in campo
ambientale, tra cui la attribuzione di competenze (in materia di
raccolta dei funghi, di funzioni amministrative, di bonifica) e
detta, inoltre, disposizioni in materia di occupazione ed uso del
territorio, prevedendo una puntuale disciplina per quanto riguarda la
gestione delle aree del demanio idrico, che regolamenta il
procedimento per il rilascio delle concessioni, la durata, il
rinnovo, la revoca e la decadenza delle stesse. Sono inoltre
determinati i canoni per i vari casi di concessione delle aree del
demanio idrico e vengono previste sanzioni amministrative per la
violazione delle sue disposizioni.
Una sezione e' dedicata alle disposizioni in materia di uso del
territorio, con particolare riguardo alle attivita' estrattive, agli
abitati da consolidare e alle sopraelevazioni.
Infine, per conformarsi alla evoluzione della disciplina in
materia ambientale, apporta modifiche a precedenti leggi regionali di
settore.
2. - Le norme relative alla determinazione del tributo per il
deposito in discarica dei rifiuti (art. 44, comma 3) e della
fissazione della tariffa relativa al servizio idrico integrato e alla
gestione dei rifiuti (art. 47) presentano profili di illegittimita'
costituzionale.
3. - L'art. 44, comma 3, prevede che l'ammontare del tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui
all'art. 3, comma 29, della legge n. 459 del 1995 sia fissato con
deliberazione della giunta regionale.
Si verte in materia di tributi erariali attribuiti alla regione,
non di tributi regionali. In materia, la giurisprudenza
costituzionale ha precisato che i tributi il cui gettito e' destinato
agli enti autonomi non possono essere qualificati come tributi
propri, poiche' si tratta di tributi istituiti con legge statale che
riconosce solo uno spazio di autonomia assai limitato. Non e'
possibile, in materia tributaria, una piena esplicazione di potesta'
regionali senza la normativa statale di coordinamento, senza la quale
e' precluso alla regione di intervenire, se non nei limiti gia'
attualmente riconosciuti.
Fermo restando peraltro il divieto di procedere in senso inverso
all'art. 119 della Costituzione, e di sopprimere semplicemente, senza
sostituirli, gli spazi di autonomia riconosciuti dalle leggi statali
in vigore. (Sentenza n. 37 del 2004).
La norma viola, dunque, l'art. 117, comma secondo, lettera e)
della Costituzione in relazione allo stesso art. 3, comma 29, della
legge n. 259 del 1995, che riserva alla legge regionale il compito di
fissare l'ammontare di tale imposta.
4. - L'art. 47, che introduce l'art. 25-ter alla legge regionale
n. 25 del 1999, prevede che con decreto del presidente della giunta
venga stabilito il metodo per la determinazione della tariffa
relativa al servizio idrico integrato ed alla gestione dei rifiuti.
L'individuazione dei criteri per la determinazione della tariffa
in materia di acque costituisce per sua natura sia un livello
essenziale di prestazione che deve essere garantito su tutto il
territorio nazionale, sia un principio fondamentale in materia di
governo del territorio. Infatti, l'art. 13, comma 3, della legge
n. 36 del 1994 rimette la determinazione di tali criteri allo Stato
con un procedimento che prevede al concertazione e l'intesa con le
regioni.
La disposizione in rassegna, pertanto, che attribuisce alla
giunta regionale la definizione di criteri, oltre a violare il
principio costituzionale dell'intesa e concertazione tra enti
territoriali, viola l'art. 117, comma 2, lettera m) e l'art. 117,
terzo comma, della Costituzione.
P. Q. M.
Chiede di dichiarare la illegittimita' costituzionale degli
articoli 44, comma 3, per violazione dell'art. 117, secondo comma,
lettera e) della Costituzione in relazione all'art. 117, secondo
comma, lettera m) e dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione
della legge regionale Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 7, recante
disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi
regionali.
Roma, addi' 10 giugno 2004
L'avvocato dello Stato: Maurizio Fiorilli