Ricorso n. 60 del 3 giugno 2015 (Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato il 3
giugno 2015.
(GU n. 29 del 2015-07-22)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pt,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12 Fax … - PEC …
Contro la Regione Toscana in persona del Presidente pt per la
declaratoria dell'illegittimita' costituzionale, in parte qua, della
legge della Regione Toscana 25 marzo 2015 n. 35, pubblicata nel
B.U.R. n. 16 del 30 marzo 2015 recante «Disposizioni in materia di
cave. Modifiche alla legge regionale n. 104/1995, legge regionale n.
65/1997, legge regionale n. 78/1998, legge regionale n. 10/2010 e
legge regionale n. 65/2014».
La proposizione del presente ricorso e' stata deliberata dal
Consiglio dei ministri nella seduta del 29 maggio 2015 e si
depositano, a tal fine, estratto conforme del verbale e relazione del
Ministro proponente.
La legge regionale n. 35/2015 che consta di 71 articoli, ed e'
suddivisa in XII capi presenta, presenta profili di illegittimita'
costituzionale in riferimento all'articolo 32 per i seguenti Motivi:
1) Violazione dell'art. 117, comma 2, lettera l) della
Costituzione, in relazione all'art. 32, secondo comma, legge
regionale Toscana 25 marzo 2015, n. 35.
Il capo VI della legge regionale ed in particolare l'art. 32 si
occupa degli «agri mammiferi di proprieta' dei Comuni di Massa e
Carrara».
In particolare il secondo comma, cosi' dispone: «Considerata la
condizione di beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale
degli agri marmiferi di cui alle concessioni livellarie gia'
rilasciate dai Comuni di Massa e Carrara e dalle soppresse
"vicinanze" di Carrara, gia' disciplinate ai sensi dell'art. 1, comma
2, della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 104 (Disciplina degli
agri marmiferi dei Comuni di Massa e Carrara), nonche' dei beni
estimati, di cui all'editto della Duchessa Maria Teresa Cybo
Malaspina del 1° febbraio 1751, entro centottanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, i Comuni di Massa e Carrara
provvedono alla ricognizione dei tali beni, danno comunicazione
dell'accertamento ai titolari delle concessioni e delle
autorizzazioni alla coltivazione dei beni medesimi e provvedono ai
conseguenti adempimenti ai sensi del presente capo».
L'articolo 32, comma 2, annovera tra i beni inclusi nel
patrimonio indisponibile comunale, oltre agli agri marmiferi di cui
alle concessioni livellarie gia' rilasciate dai Comuni di Massa e
Carrara e dalle soppresse «Vicinanze» di Carrara, gia' disciplinate
ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge regionale 5 dicembre 1995,
n. 104, anche i c.d. «beni estimati» di cui all'editto della Duchessa
Maria Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio 1751. La norma prevede
che i Comuni di Massa e di Carrara procedano alla ricognizione di
tali beni, diano comunicazione dell'accertamento ai titolari delle
concessioni e autorizzazioni alla coltivazione dei beni medesimi e
provvedano ai conseguenti adempimenti previsti dal Capo IV della
legge in esame.
La previsione e' innovativa rispetto a quanto previsto dal
combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 1, legge regionale
Toscana n. 104/1995, secondo cui gli agri marmiferi appartengono al
patrimonio indisponibile comunale, «se di essi il Comune risulti
proprietario ai sensi delle normative in atto all'entrata in vigore
della medesima legge regionale n. 104/1995».
Tale norma non contempla espressamente i «beni estimati», e il
rinvio alle normative in atto all'entrata in vigore della medesima
legge regionale n. 104/1995 presenta margini di ambiguita'.
La Corte Costituzionale chiamata a sindacare la legittimita'
della legge regionale n. 104/1995 in parola, ha escluso «che l'art.
64, terzo comma del r.d. n. 1443 del 1927 possa essere interpretata
come norma recettizia dell'ordinamento delle leggi estensi, nel quale
i futuri regolamenti comunali dovrebbero inserirsi rispettandone le
linee essenziali (...). L'art. 64 ha mantenuto in vigore la
legislazione preunitaria solo in via transitoria, fino al giorno
dell'entrata in vigore dei due regolamenti: ai Comuni di Massa e
Carrara e' attribuito un potere regolamentare autonomo, con efficacia
analoga a quella della legge - e quindi abilitato anche a incidere
sui rapporti privati - in funzione di un rinnovamento della
disciplina della coltivazione delle cave in conformita' della legge
mineraria e nei limiti della legislazione regionale protettiva del
territorio e dell'ambiente» (Corte Cost. 20 novembre 1995 n. 488).
Parimenti, il regio decreto 29 luglio 1927 n. 1443 (Norme di
carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione
delle miniere del Regno), nel delegare i Comuni di Carrara e Massa ad
emanare un regolamento «per disciplinare le concessioni dei
rispettivi agri marmiferi», non conteneva alcun espresso riferimento
ai c.d. «beni estimati».
Al riguardo, si osserva che la natura giuridica, pubblica o
privata, dei cosiddetti «beni estimati» e' oggetto di dibattito tra
gli studiosi. Secondo un orientamento, su questi beni sussiste un
vero e proprio diritto di proprieta', sono oggetto di atti di
compravendita, nonche' di acquisti all'asta nell'ambito di procedure
esecutive regolate dai tribunali competenti, senza che si sia mai
resa necessaria alcuna autorizzazione comunale. Anche la Commissione
tributaria provinciale di Massa Carrara, in alcune pronunce, ha
distinto «due tipologie di terreni marmiferi, alcuni terreni c.d.
agri marmiferi, risultano di proprieta' del Comune di Carrara
detenuti dalle societa' in regime di concessione, altri invece di
proprieta' delle societa' medesime c.d. beni estimati» (cfr.
Commissione Trib. Prov. Toscana, Massa Carrara, Sez. II, Sent., 31
gennaio 2011, n. 14).
Secondo un opposto orientamento, fondato su pareri di studiosi di
chiara fama (tra i quali Cesare Piccioli, Paolo Barile ed Emanuele
Conte) i «beni estimati» non hanno mai costituito oggetto di piena
proprieta': il richiamato Editto del 1° febbraio 1751, infatti, si
sarebbe limitato ad attribuire a soggetti privati diritti di
godimento su beni che rientravano nella proprieta' delle cosiddette
«Vicinanze». Il diritto di proprieta' delle Vicinanze su tali beni,
infatti, sarebbe stato inusucapibile e imprescrittibile. Tuttavia, si
rileva che il regio decreto 1443 del 1927 - che, come gia' osservato,
fa riferimento agli agri marmiferi di Massa e Carrara, ma non ai
«beni estimati» - ha abrogato la legislazione preunitaria precedente,
cosi' che sussistono dubbi circa la perdurante validita' della
qualificazione giuridica appena prospettata.
Nel dirimere il suddetto contrasto interpretativo includendo i
«beni estimati» nell'ambito del patrimonio indisponibile comunale,
nonostante consistenti elementi potrebbero far ritenere tali beni
come oggetto di proprieta' privata, la disposizione regionale
impugnata colma una lacuna nell'ordinamento civile italiano.
Tuttavia, questa operazione deve ritenersi rimessa alla potesta'
legislativa esclusiva statale in materia di «ordinamento civile»,
quindi la disposizione censurata viola l'articolo 117, comma 2,
lettera l) della Costituzione.
P. Q. M.
Si confida che codesta Corte vorra' dichiarare, l'illegittimita'
dell'art. 32, secondo comma, legge regionale Toscana n. 35, del 25
marzo 2015.
Si allega:
1. estratto conforme del verbale della seduta del Consiglio dei
ministri del 29 maggio 2015;
2. relazione del Ministro proponente.
Roma, 29 maggio 2015
Avvocato dello Stato
Marco Stigliano Messuti