N. 60 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 agosto 2003.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 6 agosto 2003 (della Regione siciliana)
(GU n. 41 del 15-10-2003)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale della
Regione siciliana, in persona del presidente pro tempore on. dott.
Salvatore Cuffaro, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che
disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv.
Giovanni Carapezza Figlia e dall'avv. Francesco Castaldi, ed
elettivamente domiciliato presso la sede dell'ufficio della Regione
siciliana in Roma, via Marghera n. 36, autorizzato a proporre ricorso
con deliberazione della giunta regionale n. 208 del 17 luglio 2003;

Contro il Presidente del Consiglio del ministri pro tempore,
domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli uffici
della Presidenza del Consiglio dei ministri e difeso per legge
dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale dell'art. 10, comma 5, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 10 giugno 2003, n. 132;

F a t t o

La legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», nel disciplinare, all'art. 10,
le funzioni del rappresentante dello Stato per i rapporti con il
sistema delle autonomie, statuisce, al comma 5, che «nelle regioni a
statuto speciale le funzioni del rappresentante dello Stato ai fini
della lettera d) del comma 2 sono svolte dagli organi statali a
competenza regionale previsti dai rispettivi statuti, con le
modalita' definite da apposite norme di attuazione».
La disposizione sopra indicata si appalesa costituzionalmente
illegittima e viene censurata per le seguenti ragioni di

D i r i t t o

Violazione dell'art. 20 dello statuto della regione e dei
principi costituzionali di sussidiarieta' e leale collaborazione
sanciti dall'art. 120 della Costituzione.
La disposizione impugnata attiene invero all'esecuzione,
nell'ambito delle regioni a statuto speciale, dei provvedimenti del
Governo costituenti esercizio del potere sostitutivo di cui all'art.
120, secondo comma, della Costituzione, e, attraverso il rinvio alla
lettera d) del comma 2 dello stesso articolo, individua quale
soggetto competente all'esecuzione di detti provvedimenti l'organo
statale a competenza regionale previsto dai singoli statuti di
autonomia.
In primo luogo si osserva che la norma censurata mira a dare
attuazione ad una disposizione costituzionale, appunto l'art. 120,
che non rientra certamente tra quelle che «prevedono forme di
autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite» alle regioni
a statuto speciale (art. 10, legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3), e
che non puo' pertanto ritenersi di diretta ed automatica applicazione
alle regioni medesime.
L'esercizio del potere sostitutivo di cui al nuovo art. 120 della
Costituzione influisce invero in senso riduttivo sul livello di
autonomia riconosciuto alle regioni a statuto speciale, e pertanto
l'introduzione dell'istituto in discorso nei confronti delle
autonomie speciali - pena l'uniformizzazione e lo svuotamento di
contenuto delle rispettive leggi fondamentali - andrebbe disposta con
una apposita modifica statutaria.
Ma anche a prescindere da tale preliminare considerazione, la
disposizione censurata appare specificamente lesiva dell'art. 20
dello statuto speciale della Regione siciliana, che ascrive al
presidente ed agli assessori regionali non solo una potesta'
amministrativa piena in ordine a tutte le materie per le quali e'
attribuita alla regione la potesta' legislativa, sia esclusiva che
concorrente, ma anche la competenza allo svolgimento di attivita'
amministrativa - ancorche' da esercitarsi secondo le direttive del
Governo dello Stato - in relazione a tutte le altre materie sulle
quali non sussista una potesta' legislativa regionale.
La ricordata disposizione statutaria non soltanto dunque -
attraverso il conferimento di una potesta' esecutiva ed
amministrativa propria - realizza il principio di autonomia, ma attua
anche un decentramento amministrativo organico di funzioni statali,
cui corrisponde una responsabilita' di fronte «al Governo dello
Stato» (art. 20 statuto, comma 2), e cui e' altresi' ricollegabile il
ruolo di rappresentante del Governo dello Stato nella regione che il
successivo art. 21, comma 2, dello statuto espressamente attribuisce
al presidente della Regione siciliana.
E pertanto al presidente della regione, in virtu' di tale
riconosciuta competenza, si sarebbe dovuta ascrivere la funzione di
curare l'esecuzione dei provvedimenti governativi costituenti
esercizio del potere sostitutivo, prevista dall'art. 10, comma 2,
lett. d), ed a cui il censurato comma 5, appunto, rinvia.
Ancora va considerato che non e' dato identificare nelle
prescrizioni statutarie alcun «organo statale a competenza regionale»
cui potere attribuire lo svolgimento della funzione di cui e'
discorso.
Ed invero non puo' ritenersi che la funzione di cui al richiamato
comma 2, lett. d) - che in quanto comporta l'inserimento fattivo
nell'iter procedurale finalizzato alla esecuzione di provvedimenti,
prefigura l'esercizio di potesta' amministrativa in senso stretto -
possa essere assolta dal commissario dello Stato per la Regione
siciliana, pena lo snaturamento del carattere dell'organo in
questione, che dallo statuto viene riguardato soltanto in funzione
del compito caratteristico di promuovere i giudizi di
costituzionalita' in via principale avverso le leggi emanate
dall'Assemblea regionale siciliana (dovendosi intendere caducato, ai
sensi della sentenza n. 545 del 1989 di codesta ecc.ma Corte, il
correlato potere di promuovere giudizi di costituzionalita' nei
confronti di atti normativi statali) dallo stesso esercitabile a
seguito dell'espletamento del procedimento di controllo i cui termini
risultano fissati in via perentoria dall'art. 28, e della proposta
(art. 8 St.) di scioglimento dell'Assemblea regionale per persistente
violazione dello Statuto.
Non si ritiene dunque - a pena appunto di lesione della
specialita' riconosciuta alla regione - che la relativa figura,
peculiare dell'ordinamento autonomistico siciliano, possa in alcun
modo equipararsi, anche soltanto mediante l'attribuzione di una
singola funzione ad altri organi statali, quali appunto il
rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle
autonomie.
Non vale infine ad escludere l'evidenziata lesione la circostanza
che la norma censurata rinvii per la definizione delle modalita'
operative ad «apposite norme di attuazione». Queste ultime invero non
potrebbero che riferirsi all'individuato (anche se in modo impreciso)
organo statale, rimanendo di contro dunque esclusa la possibilita'
che possa in tale sede identificarsi quale soggetto competente
all'esercizio della funzione in discorso un diverso organo regionale.
La disposizione impugnata appare altresi' lesiva dei principi
costituzionali di sussidiarieta' e di leale collaborazione sanciti
dal richiamato art. 120 della Costituzione e richiamati peraltro
dall'art. 8, comma 3, della medesima legge in cui e' inserita la
disposizione censurata.
In attuazione invero di detti principi - sulla cui portata e
rilevanza di ordine generale appare assolutamente superfluo
dilungarsi - in primo luogo alla regione, e per essa al suo
presidente, si sarebbe dovuto operare esplicito rinvio al fine di
attribuire ogni competenza in ordine all'esecuzione dei provvedimenti
del Consiglio dei ministri costituenti esercizio del potere
sostitutivo.


P. Q. M.
Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il presente
ricorso, dichiarando l'illegittimita' costituzionale della norma
impugnata, in quanto lesiva dell'art. 20 dello statuto della regione
e dei principi costituzionali di sussidiarieta' e leale
collaborazione sanciti dall'art. 120 della Costituzione.
Con riserva di ulteriori deduzioni.
Si deposita con il presente atto: autorizzazione a ricorrere
(deliberazione della Giunta regionale n. 208 del 17 luglio 2003).
Palermo, addi' 24 luglio 2003
Avv. Giovanni Carapezza Figlia - Avv. Francesco Castaldi

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