Ricorso n. 61 del 24 maggio 2005 (Presidente del Consiglio dei ministri)
N. 61 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 maggio 2005.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 24 maggio 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 24 del 15-6-2005)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio
domicilio in via dei Portoghesi n. 12, Roma;
Nei confronti della Regione Abruzzo, in persona del suo
presidente, per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale
della legge regionale 3 marzo 2005 n. 11, Modifiche alla l.r. 13
dicembre 2004, n. 45 recante: «Norme per la tutela della salute e la
salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico», negli
articoli 2, comma 5, 4 e 5, comma 3 (B.U.R. n. 15 del 18 marzo 2005).
La legge regionale n. 45 del 13 dicembre 2004 e' stata impugnata
davanti a codesta Corte in diverse sue norme con ricorso del 14
febbraio 2005.
La legge regionale n. 11 del 2005 l'ha modificata ed integrata,
ma la nuova formulazione non e' sufficiente ad assicurare la
legittimita' costituzionale delle sue norme.
Art. 2, comma 5.
Dall'art. 1.1 della legge n. 239/2004 sono assegnate allo Stato
la elaborazione e la definizione degli obiettivi e le linee di
politica energetica nazionale nonche' i criteri generali per la sua
attuazione. Trattandosi di politica nazionale la competenza non
poteva essere attribuita a soggetti con competenza territoriale
minore.
In corrispondenza l'art. 7, lett. c) tra le funzioni esercitate
dallo Stato riporta la determinazione dei criteri generali
tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli impianti
di produzione e trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia.
Anche questo e' un principio al quale si deve attenere la
legislazione regionale.
Un sistema a rete, come quello elettrico, e' necessariamente
unitario e codesta Corte ha gia' avuto occasione di rilevarlo.
Di conseguenza le caratteristiche tecnico-costruttive non possono
essere che uniformi perche' solo cosi' ne sono assicurate la
funzionalita' e la sicurezza.
Se ne ha una conferma domandandosi quale sarebbe l'efficienza
dell'intero sistema se la potesta' di interferire sulle sue
caratteristiche tecniche, nell'ambito del rispettivo territorio,
fosse riconosciuto ad ogni regione, come sarebbe inevitabile se fosse
ritenuta legittima l'iniziativa della Regione Abruzzo.
La norma impugnata ha inserito nell'art. 2 della legge regionale
n. 45/2005 questo comma: «La regione prescrive ed incentiva i gestori
all'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili sul mercato.».
La potesta' di prescrivere per incentivare comporta che i gestori
sarebbero tenuti ad adottare le tecnologie volute dalla regione, che
potrebbe agire unilateralmente senza nessuna verifica sulla
compatibilita' con le esigenze unitarie della rete.
La norma statale richiamata va coordinata con l'art. l, comma 1,
lettera c), della legge 3 marzo 2001, n. 36 che tra i principi
fondamentali pone anche l'applicazione delle migliori tecnologie
disponibili che, in quanto rientranti tra quei principi, non possono
essere individuate se non dallo Stato.
Art. 4.
I procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di
comunicazione elettronica sono disciplinati dall'art. 87 del d.lgs.
n. 259 del 2003.
La competenza e' attribuita agli Enti locali che provvedono dopo
che l'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui
all'art. 14 delle legge n. 36/2001, ha accertato la compatibilita'
del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e
gli obiettivi di qualita' stabiliti uniformemente a livello nazionale
in relazione al disposto delle legge n. 36/2001 e dei relativi
provvedimenti di attuazione.
Il procedimento e' lo stesso su tutto il territorio nazionale per
assicurare la uniformita' della rete nazionale.
In questo modo hanno trovato attuazione anche le Direttive
2002/20/CE e 2002/21 CE che richiedono la uniformita', garanzia anche
di trasparenza, dei procedimenti, che possono differire solo in
funzione del fatto che il richiedente fornisca reti di comunicazione
pubbliche o non (art. 11 Dir. n. 2002/21/CE).
In materia, pertanto, va escluso ogni intervento legislativo
della regione che comprometta l'uniformita' degli aspetti della
disciplina, indispensabile su tutto il territorio nazionale.
La norma impugnata, che ha modificato l'art. 11 della legge
regionale n. 45/2004, non prevede nessuna verifica della
compatibilita' con le esigenze della rete nazionale.
Dispone che nel P.R.G. o nella variante dello strumento
urbanistico sono definiti i siti per la localizzazione o la
delocalizzazione secondo criteri di funzionalita' delle reti e dei
servizi, criteri demandati agli stessi comuni senza nessuna
valutazione circa la conformita' alle esigenze della rete. I gestori
si debbono attenere alle norme del regolamento che vi e' previsto e
potranno utilizzare le informazioni contenute nello strumento di
pianificazione, che sara' il comune stesso a mettere a loro
disposizione.
Qualunque sia la competenza legislativa concorrente che la
regione abbia inteso esercitare, competenza non desumibile dalla
norma impugnata, quest'ultima viene ad essere costituzionalmente
illegittima per essere andata al di la' della potesta' legislativa
regionale, violando i principi fondamentali definiti nell'art. 1, in
particolare comma 3, nell'art. 7, in particolare lett. c) e g), e
nell'art. 8, in particolare lett. a) n. 1) e n. 3), della legge
n. 239/2004, interferendo anche nella legislazione esclusiva dello
Stato (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost).
Art. 5, comma 3.
Il quinto comma dell'art. 16 della legge regionale n. 45/2004 e'
stato impugnato a suo tempo. La norma impugnata in questa sede vi
apporta modifiche di dettaglio.
Secondo la nuova versione il parere della regione puo' essere
rilasciato (invece di e' rilasciato) anche a condizione che nel
territorio vincolato l'elettrodotto, o porzione di esso (parte
aggiunta) venga realizzato con cavo interrato.
Le modifiche non sottraggono la norma ai profili di
illegittimita' costituzionale gia' portati all'esame di codesta
Corte.
La norma continua ad imporre un vincolo diretto su certe aree non
per la loro qualita' naturale, ma in funzione degli interessi che vi
insistono, interessi non individuati senza che siano nemmeno fissati
i criteri per la loro individuazione successiva, cosicche' non e'
possibile sapere se sono soltanto quelli tutelati dal d.lgs.
n. 41/2004 o anche quelli che trovano il loro riconoscimento negli
strumenti urbanistici.
La genericita' e la eterogeneita' delle aree alle quali la norma
e' applicabile e la mancata individuazione degli interessi, a tutela
dei quali e' stato previsto il vincolo, sono tali da poter
pregiudicare l'interesse, protetto dalla legislazione nazionale, alla
realizzazione delle reti di trasmissione e distribuzione di energia
elettrica.
La regione ha cosi' finito con l'esercitare la sua potesta'
legislativa in materia di tutela di beni culturali che, invece,
compete allo Stato, come e' confermato dalla giurisprudenza di
codesta Corte.
P. Q. M.
Si conclude perche' sia dichiarata la illegittimita'
costituzionale degli articoli 2, comma 5, 4 e 5, comma 3 della legge
della Regione Abruzzo n. 11 del 3 marzo 2005.
Roma, addi' 14 maggio 2005.
Il vice Avvocato generale dello Stato: Glauco Nori
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 24 maggio 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 24 del 15-6-2005)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio
domicilio in via dei Portoghesi n. 12, Roma;
Nei confronti della Regione Abruzzo, in persona del suo
presidente, per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale
della legge regionale 3 marzo 2005 n. 11, Modifiche alla l.r. 13
dicembre 2004, n. 45 recante: «Norme per la tutela della salute e la
salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico», negli
articoli 2, comma 5, 4 e 5, comma 3 (B.U.R. n. 15 del 18 marzo 2005).
La legge regionale n. 45 del 13 dicembre 2004 e' stata impugnata
davanti a codesta Corte in diverse sue norme con ricorso del 14
febbraio 2005.
La legge regionale n. 11 del 2005 l'ha modificata ed integrata,
ma la nuova formulazione non e' sufficiente ad assicurare la
legittimita' costituzionale delle sue norme.
Art. 2, comma 5.
Dall'art. 1.1 della legge n. 239/2004 sono assegnate allo Stato
la elaborazione e la definizione degli obiettivi e le linee di
politica energetica nazionale nonche' i criteri generali per la sua
attuazione. Trattandosi di politica nazionale la competenza non
poteva essere attribuita a soggetti con competenza territoriale
minore.
In corrispondenza l'art. 7, lett. c) tra le funzioni esercitate
dallo Stato riporta la determinazione dei criteri generali
tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli impianti
di produzione e trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia.
Anche questo e' un principio al quale si deve attenere la
legislazione regionale.
Un sistema a rete, come quello elettrico, e' necessariamente
unitario e codesta Corte ha gia' avuto occasione di rilevarlo.
Di conseguenza le caratteristiche tecnico-costruttive non possono
essere che uniformi perche' solo cosi' ne sono assicurate la
funzionalita' e la sicurezza.
Se ne ha una conferma domandandosi quale sarebbe l'efficienza
dell'intero sistema se la potesta' di interferire sulle sue
caratteristiche tecniche, nell'ambito del rispettivo territorio,
fosse riconosciuto ad ogni regione, come sarebbe inevitabile se fosse
ritenuta legittima l'iniziativa della Regione Abruzzo.
La norma impugnata ha inserito nell'art. 2 della legge regionale
n. 45/2005 questo comma: «La regione prescrive ed incentiva i gestori
all'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili sul mercato.».
La potesta' di prescrivere per incentivare comporta che i gestori
sarebbero tenuti ad adottare le tecnologie volute dalla regione, che
potrebbe agire unilateralmente senza nessuna verifica sulla
compatibilita' con le esigenze unitarie della rete.
La norma statale richiamata va coordinata con l'art. l, comma 1,
lettera c), della legge 3 marzo 2001, n. 36 che tra i principi
fondamentali pone anche l'applicazione delle migliori tecnologie
disponibili che, in quanto rientranti tra quei principi, non possono
essere individuate se non dallo Stato.
Art. 4.
I procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di
comunicazione elettronica sono disciplinati dall'art. 87 del d.lgs.
n. 259 del 2003.
La competenza e' attribuita agli Enti locali che provvedono dopo
che l'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui
all'art. 14 delle legge n. 36/2001, ha accertato la compatibilita'
del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e
gli obiettivi di qualita' stabiliti uniformemente a livello nazionale
in relazione al disposto delle legge n. 36/2001 e dei relativi
provvedimenti di attuazione.
Il procedimento e' lo stesso su tutto il territorio nazionale per
assicurare la uniformita' della rete nazionale.
In questo modo hanno trovato attuazione anche le Direttive
2002/20/CE e 2002/21 CE che richiedono la uniformita', garanzia anche
di trasparenza, dei procedimenti, che possono differire solo in
funzione del fatto che il richiedente fornisca reti di comunicazione
pubbliche o non (art. 11 Dir. n. 2002/21/CE).
In materia, pertanto, va escluso ogni intervento legislativo
della regione che comprometta l'uniformita' degli aspetti della
disciplina, indispensabile su tutto il territorio nazionale.
La norma impugnata, che ha modificato l'art. 11 della legge
regionale n. 45/2004, non prevede nessuna verifica della
compatibilita' con le esigenze della rete nazionale.
Dispone che nel P.R.G. o nella variante dello strumento
urbanistico sono definiti i siti per la localizzazione o la
delocalizzazione secondo criteri di funzionalita' delle reti e dei
servizi, criteri demandati agli stessi comuni senza nessuna
valutazione circa la conformita' alle esigenze della rete. I gestori
si debbono attenere alle norme del regolamento che vi e' previsto e
potranno utilizzare le informazioni contenute nello strumento di
pianificazione, che sara' il comune stesso a mettere a loro
disposizione.
Qualunque sia la competenza legislativa concorrente che la
regione abbia inteso esercitare, competenza non desumibile dalla
norma impugnata, quest'ultima viene ad essere costituzionalmente
illegittima per essere andata al di la' della potesta' legislativa
regionale, violando i principi fondamentali definiti nell'art. 1, in
particolare comma 3, nell'art. 7, in particolare lett. c) e g), e
nell'art. 8, in particolare lett. a) n. 1) e n. 3), della legge
n. 239/2004, interferendo anche nella legislazione esclusiva dello
Stato (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost).
Art. 5, comma 3.
Il quinto comma dell'art. 16 della legge regionale n. 45/2004 e'
stato impugnato a suo tempo. La norma impugnata in questa sede vi
apporta modifiche di dettaglio.
Secondo la nuova versione il parere della regione puo' essere
rilasciato (invece di e' rilasciato) anche a condizione che nel
territorio vincolato l'elettrodotto, o porzione di esso (parte
aggiunta) venga realizzato con cavo interrato.
Le modifiche non sottraggono la norma ai profili di
illegittimita' costituzionale gia' portati all'esame di codesta
Corte.
La norma continua ad imporre un vincolo diretto su certe aree non
per la loro qualita' naturale, ma in funzione degli interessi che vi
insistono, interessi non individuati senza che siano nemmeno fissati
i criteri per la loro individuazione successiva, cosicche' non e'
possibile sapere se sono soltanto quelli tutelati dal d.lgs.
n. 41/2004 o anche quelli che trovano il loro riconoscimento negli
strumenti urbanistici.
La genericita' e la eterogeneita' delle aree alle quali la norma
e' applicabile e la mancata individuazione degli interessi, a tutela
dei quali e' stato previsto il vincolo, sono tali da poter
pregiudicare l'interesse, protetto dalla legislazione nazionale, alla
realizzazione delle reti di trasmissione e distribuzione di energia
elettrica.
La regione ha cosi' finito con l'esercitare la sua potesta'
legislativa in materia di tutela di beni culturali che, invece,
compete allo Stato, come e' confermato dalla giurisprudenza di
codesta Corte.
P. Q. M.
Si conclude perche' sia dichiarata la illegittimita'
costituzionale degli articoli 2, comma 5, 4 e 5, comma 3 della legge
della Regione Abruzzo n. 11 del 3 marzo 2005.
Roma, addi' 14 maggio 2005.
Il vice Avvocato generale dello Stato: Glauco Nori