N.   61  RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 aprile 2010.
 
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 26 aprile  2010  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
(GU n. 19 del 12-5-2010)


    Ricorso n. 61 depositato il 26 aprile  2010  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  pro   tempore,   rappresentato   e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui  uffici  domicilia
per legge in Roma, alla via dei  Portoghesi,  12  contro  la  Regione
Basilicata, in persona del Presidente in carica pro  tempore  per  la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge  regionale
15 febbraio 2010, n. 21,  recante  «Modifiche  ed  integrazioni  alla
legge regionale 19 gennaio  2010,  n.  1  e  al  Piano  di  Indirizzo
Energetico Ambientale Regionale», pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione n. 11 del 17 febbraio 2010, ed in particolare dell'art.
3, nei limiti indicati nel presente ricorso. 
    Con deliberazione adottata nella riunione del 16 aprile  2010  il
Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare la legge  regionale  in
epigrafe ai sensi dell'art. 127 Cost., ritenendola costituzionalmente
illegittima. 
    Pertanto con il presente atto la suddetta legge  regionale  viene
impugnata per i seguenti 
 
                             M o t i v i 
 
    Violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    La legge regionale  in  epigrafe  modifica  la  precedente  legge
regionale n. 1/2010 recante il piano energetico regionale. 
    L'art. 3 della stessa apporta varie modifiche all'Appendice A del
Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale, il quale,  a  sua
volta, costituisce parte integrante e sostanziale della citata  legge
regionale n. 1/2010. 
    In  particolare,  la  norma   censurata   estende   l'ambito   di
applicabilita' del  regime  semplificato  della  denuncia  di  inizio
attivita' (DIA), in  relazione  alla  installazione  di  impianti  di
produzione di energia da fonti rinnovabili, attribuendo, a tal  fine,
rilevanza alla collocazione e  alle  caratteristiche  degli  impianti
stessi. 
    Infatti il suddetto art. 3, comma 1, par. i., nel  modificare  il
paragrafo 1.2.2.1. (pag. 552 del Bollettino Ufficiale  della  Regione
n. 2 del 19 gennaio 2010)  della  suddetta  Appendice  A,  stabilisce
quanto segue: «Il progetto di impianti per la produzione  di  energia
elettrica di microgenerazione da fonte eolica di potenza superiore  a
200kW ed inferiore ad 1 MW ovunque  ubicati,  proposti  dallo  stesso
soggetto, sia egli  persona  fisica  o  giuridica, e/o  dallo  stesso
proprietario dei suoli di  ubicazione  dell'impianto  possono  essere
costruiti ed eserciti con la D.I.A. ai sensi degli articoli 22  e  23
del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, a condizione che siano posti  ad
una  distanza  non  inferiore  a  500   metri   in   linea   d'aria.»
(sottolineatura  aggiunta).  In  coerenza  con  tale  previsione,  il
successivo par. ii. dello stesso comma aggiunge, sempre nel  contesto
del par. 1.2.2.1. della citata Appendice A, alla dicitura  «Requisiti
tecnici minimi» le seguenti parole:  «per  gli  impianti  di  potenza
superiore a 200 KW». 
    Diversamente, la normativa statale (art. 12, comma 5,  D.Lgs.  29
dicembre  2003,  n.  387),  con  riferimento  alla  installazione  di
impianti  della  suddetta  tipologia,  consente   il   ricorso   alla
disciplina della denuncia di inizio attivita' di cui alle  menzionate
disposizioni  del  D.P.R.  n.  380/2001  «quando  la   capacita'   di
generazione sia inferiore alle soglie individuate  dalla  tabella  A»
dello stesso decreto legislativo, vale a dire quando quest'ultima sia
inferiore ai 60 kW. 
    Ancora, l'art. 3, comma  1,  par.  iii.,  della  legge  regionale
impugnata, modifica la citata Appendice A nella parte  dedicata  alle
procedure  per  la   costruzione   e   l'esercizio   degli   impianti
fotovoltaici  di  microgenerazione  (par.  2.2.2.,   pag.   567   del
Bollettino Ufficiale  della  Regione  n.  2  del  19  gennaio  2010),
stabilendo che: «Il progetto di impianti fotovoltaici  non  integrati
per la produzione di energia elettrica di microgenerazione di potenza
superiore a 200kW ed inferiore ad  1  MW  ovunque  ubicati,  proposti
dallo stesso soggetto, sia egli persona fisica o giuridica, e/o dallo
stesso proprietario dei suoli  di  ubicazione  dell'impianto  possono
essere costruiti ed eserciti con la D.I.A. ai sensi degli articoli 22
e 23 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno  2001,  a  condizione  che  siano
posti ad una distanza non inferiore a 500 metri in linea d'aria». 
    Con riguardo alla fonte solare fotovoltaica, la normativa statale
(art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 387 cit. e relativa Tabella A) consente,
invece, il ricorso alla disciplina della  DIA  solo  con  riferimento
agli impianti con capacita' di generazione inferiore ai 20 kW. 
    Con riguardo ai suddetti impianti,  dunque,  la  norma  regionale
aumenta  le   soglie   massime   entro   le   quali   e'   consentita
l'effettuazione degli interventi  di  installazione  di  impianti  da
fonte rinnovabile, tramite DIA, ai sensi della tabella A allegata  al
D.Lgs. n. 387/2003. 
    Sotto questo  profilo  la  norma  regionale  si  pone  in  palese
contrasto con quanto previsto  nell'art.  12,  comma  5,  del  citato
D.Lgs.  n.  387/2003,  il  quale,  al   terzo   periodo,   stabilisce
espressamente che «maggiori soglie  di  capacita'  di  generazione  e
caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede  con
la medesima disciplina della denuncia di  inizio  attivita'»  possono
essere individuate solo  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata. 
    Si configura, pertanto, una violazione  dell'art.  12,  comma  5,
D.Lgs. n. 387/2003 e della tabella A allegata allo stesso D.Lgs., ivi
richiamata, che  costituisce  principio  fondamentale  della  materia
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale  dell'energia»  che,
ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Cost., vincola la potesta'
legislativa concorrente delle regioni. 
    Al riguardo codesta Ecc.ma Corte,  con  la  recente  sentenza  n.
119/2010, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di una  norma
regionale analoga (art. 3 legge Regione Puglia n. 31/2008) - la quale
pure  ha  direttamente  previsto  maggiori  soglie  di  capacita'  di
generazione nonche' caratteristiche dei siti di installazione  per  i
quali si procede con la disciplina della D.I.A. - ricordando che  «La
costruzione  e  l'esercizio  degli  impianti  da  fonti  rinnovabili,
nonche' le opere connesse, sono  soggetti  all'autorizzazione  unica,
nel  rispetto  delle  normative  vigenti   in   materia   di   tutela
dell'ambiente,   di   tutela   del   paesaggio   e   del   patrimonio
storico-artistico (art. 12, comma 3, del D.Lgs.  n.  387  del  2003).
Sussiste una procedura autorizzativa semplificata in  relazione  agli
impianti con una capacita' di  generazione  inferiore  rispetto  alle
soglie  indicate   (tabella   A,   allegata   al   medesimo   decreto
legislativo), diversificate  per  ciascuna  fonte  rinnovabile:  agli
impianti rientranti nelle suddette soglie si  applica  la  disciplina
della D.I.A., di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente
della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380   (Testo   unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  edilizia),  da
presentare  al  Comune  competente  per  territorio»   e   rilevando,
altresi',  che  «Riguardo  alle  ipotesi  di   applicabilita'   della
procedura semplificata di D.I.A.  in  alternativa  all'autorizzazione
unica, e' riconoscibile l'esercizio della legislazione  di  principio
dello Stato in materia di  ''produzione,  trasporto  e  distribuzione
nazionale dell'energia'', per via della  chiamata  in  sussidiarieta'
dello Stato, per esigenze di uniformita', di funzioni  amministrative
relative ai problemi energetici di livello nazionale (sentenza n. 383
del 2005); cio' anche riguardo alla  valutazione  dell'entita'  delle
trasformazioni che l'installazione dell'impianto determina,  ai  fini
dell'eventuale adozione di procedure semplificate (in  tal  senso  le
sentenze n. 336 del 2005, in materia di comunicazioni elettroniche, e
n. 62 del 2008 in materia di smaltimento rifiuti)». 
    Nella stessa sentenza, inoltre, codesta  Corte  ha  espressamente
riconosciuto che «maggiori  soglie  di  capacita'  di  generazione  e
caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede  con
la disciplina  della  D.I.A.  possono  essere  individuate  solo  con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
d'intesa con la Conferenza unificata,  senza  che  la  Regione  possa
provvedervi autonomamente». 
 
                              P. Q. M. 
 
    Pertanto, sulla base degli esposti  motivi,  si  chiede  che,  in
accoglimento  del  presente  ricorso,  codesta  Ecc.ma  Corte  voglia
dichiarare l'illegittimita' costituzionale della legge  regionale  15
febbraio 2010, n. 21, recante «Modifiche ed integrazioni  alla  legge
regionale 19 gennaio 2010, n. 1 e al Piano  di  Indirizzo  Energetico
Ambientale Regionale»,  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione n. 11 del 17 febbraio 2010, ed in  particolare  dell'articolo
3, nei limiti indicati nel presente ricorso. 
        Roma, 19 aprile 2010 
 
              L'avvocato dello Stato: Danilo Del Gaizo 
 
 

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