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N. 61 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 aprile 2010. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 26 aprile 2010 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 19 del 12-5-2010) |
Ricorso n. 61 depositato il 26 aprile 2010 del Presidente del
Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia
per legge in Roma, alla via dei Portoghesi, 12 contro la Regione
Basilicata, in persona del Presidente in carica pro tempore per la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale
15 febbraio 2010, n. 21, recante «Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 e al Piano di Indirizzo
Energetico Ambientale Regionale», pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione n. 11 del 17 febbraio 2010, ed in particolare dell'art.
3, nei limiti indicati nel presente ricorso.
Con deliberazione adottata nella riunione del 16 aprile 2010 il
Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare la legge regionale in
epigrafe ai sensi dell'art. 127 Cost., ritenendola costituzionalmente
illegittima.
Pertanto con il presente atto la suddetta legge regionale viene
impugnata per i seguenti
M o t i v i
Violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.
La legge regionale in epigrafe modifica la precedente legge
regionale n. 1/2010 recante il piano energetico regionale.
L'art. 3 della stessa apporta varie modifiche all'Appendice A del
Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale, il quale, a sua
volta, costituisce parte integrante e sostanziale della citata legge
regionale n. 1/2010.
In particolare, la norma censurata estende l'ambito di
applicabilita' del regime semplificato della denuncia di inizio
attivita' (DIA), in relazione alla installazione di impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili, attribuendo, a tal fine,
rilevanza alla collocazione e alle caratteristiche degli impianti
stessi.
Infatti il suddetto art. 3, comma 1, par. i., nel modificare il
paragrafo 1.2.2.1. (pag. 552 del Bollettino Ufficiale della Regione
n. 2 del 19 gennaio 2010) della suddetta Appendice A, stabilisce
quanto segue: «Il progetto di impianti per la produzione di energia
elettrica di microgenerazione da fonte eolica di potenza superiore a
200kW ed inferiore ad 1 MW ovunque ubicati, proposti dallo stesso
soggetto, sia egli persona fisica o giuridica, e/o dallo stesso
proprietario dei suoli di ubicazione dell'impianto possono essere
costruiti ed eserciti con la D.I.A. ai sensi degli articoli 22 e 23
del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, a condizione che siano posti ad
una distanza non inferiore a 500 metri in linea d'aria.»
(sottolineatura aggiunta). In coerenza con tale previsione, il
successivo par. ii. dello stesso comma aggiunge, sempre nel contesto
del par. 1.2.2.1. della citata Appendice A, alla dicitura «Requisiti
tecnici minimi» le seguenti parole: «per gli impianti di potenza
superiore a 200 KW».
Diversamente, la normativa statale (art. 12, comma 5, D.Lgs. 29
dicembre 2003, n. 387), con riferimento alla installazione di
impianti della suddetta tipologia, consente il ricorso alla
disciplina della denuncia di inizio attivita' di cui alle menzionate
disposizioni del D.P.R. n. 380/2001 «quando la capacita' di
generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A»
dello stesso decreto legislativo, vale a dire quando quest'ultima sia
inferiore ai 60 kW.
Ancora, l'art. 3, comma 1, par. iii., della legge regionale
impugnata, modifica la citata Appendice A nella parte dedicata alle
procedure per la costruzione e l'esercizio degli impianti
fotovoltaici di microgenerazione (par. 2.2.2., pag. 567 del
Bollettino Ufficiale della Regione n. 2 del 19 gennaio 2010),
stabilendo che: «Il progetto di impianti fotovoltaici non integrati
per la produzione di energia elettrica di microgenerazione di potenza
superiore a 200kW ed inferiore ad 1 MW ovunque ubicati, proposti
dallo stesso soggetto, sia egli persona fisica o giuridica, e/o dallo
stesso proprietario dei suoli di ubicazione dell'impianto possono
essere costruiti ed eserciti con la D.I.A. ai sensi degli articoli 22
e 23 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, a condizione che siano
posti ad una distanza non inferiore a 500 metri in linea d'aria».
Con riguardo alla fonte solare fotovoltaica, la normativa statale
(art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 387 cit. e relativa Tabella A) consente,
invece, il ricorso alla disciplina della DIA solo con riferimento
agli impianti con capacita' di generazione inferiore ai 20 kW.
Con riguardo ai suddetti impianti, dunque, la norma regionale
aumenta le soglie massime entro le quali e' consentita
l'effettuazione degli interventi di installazione di impianti da
fonte rinnovabile, tramite DIA, ai sensi della tabella A allegata al
D.Lgs. n. 387/2003.
Sotto questo profilo la norma regionale si pone in palese
contrasto con quanto previsto nell'art. 12, comma 5, del citato
D.Lgs. n. 387/2003, il quale, al terzo periodo, stabilisce
espressamente che «maggiori soglie di capacita' di generazione e
caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con
la medesima disciplina della denuncia di inizio attivita'» possono
essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata.
Si configura, pertanto, una violazione dell'art. 12, comma 5,
D.Lgs. n. 387/2003 e della tabella A allegata allo stesso D.Lgs., ivi
richiamata, che costituisce principio fondamentale della materia
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» che,
ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Cost., vincola la potesta'
legislativa concorrente delle regioni.
Al riguardo codesta Ecc.ma Corte, con la recente sentenza n.
119/2010, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di una norma
regionale analoga (art. 3 legge Regione Puglia n. 31/2008) - la quale
pure ha direttamente previsto maggiori soglie di capacita' di
generazione nonche' caratteristiche dei siti di installazione per i
quali si procede con la disciplina della D.I.A. - ricordando che «La
costruzione e l'esercizio degli impianti da fonti rinnovabili,
nonche' le opere connesse, sono soggetti all'autorizzazione unica,
nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela
dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio
storico-artistico (art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387 del 2003).
Sussiste una procedura autorizzativa semplificata in relazione agli
impianti con una capacita' di generazione inferiore rispetto alle
soglie indicate (tabella A, allegata al medesimo decreto
legislativo), diversificate per ciascuna fonte rinnovabile: agli
impianti rientranti nelle suddette soglie si applica la disciplina
della D.I.A., di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), da
presentare al Comune competente per territorio» e rilevando,
altresi', che «Riguardo alle ipotesi di applicabilita' della
procedura semplificata di D.I.A. in alternativa all'autorizzazione
unica, e' riconoscibile l'esercizio della legislazione di principio
dello Stato in materia di ''produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia'', per via della chiamata in sussidiarieta'
dello Stato, per esigenze di uniformita', di funzioni amministrative
relative ai problemi energetici di livello nazionale (sentenza n. 383
del 2005); cio' anche riguardo alla valutazione dell'entita' delle
trasformazioni che l'installazione dell'impianto determina, ai fini
dell'eventuale adozione di procedure semplificate (in tal senso le
sentenze n. 336 del 2005, in materia di comunicazioni elettroniche, e
n. 62 del 2008 in materia di smaltimento rifiuti)».
Nella stessa sentenza, inoltre, codesta Corte ha espressamente
riconosciuto che «maggiori soglie di capacita' di generazione e
caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con
la disciplina della D.I.A. possono essere individuate solo con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
d'intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa
provvedervi autonomamente».
P. Q. M.
Pertanto, sulla base degli esposti motivi, si chiede che, in
accoglimento del presente ricorso, codesta Ecc.ma Corte voglia
dichiarare l'illegittimita' costituzionale della legge regionale 15
febbraio 2010, n. 21, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 19 gennaio 2010, n. 1 e al Piano di Indirizzo Energetico
Ambientale Regionale», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione n. 11 del 17 febbraio 2010, ed in particolare dell'articolo
3, nei limiti indicati nel presente ricorso.
Roma, 19 aprile 2010
L'avvocato dello Stato: Danilo Del Gaizo
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