Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'11 settembre 2018 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

(GU n. 42 del 2018-10-24)

 

Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio attualmente in carica, rappresentata e difesa per mandato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. …), presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12 (fax 0696514000 - PEC …), ricorrente;

Contro la Regione Puglia, in persona del Presidente della giunta regionale attualmente in carica, resistente;

Per l'impugnazione e la dichiarazione di incostituzionalita' degli articoli 2, lettera c), 4, comma 1, e 5 della legge regionale Puglia 29 giugno 2018, n. 28, recante «Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica. Disposizioni in materia di smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione e tutela dell'incolumita' pubblica», pubblicata nel BUR n. 89 del 5 luglio 2018.

La Regione Puglia ha approvato ed emanato la legge n. 28/2018 con cui in sedici articoli ha introdotto una serie di norme in tema di prevenzione e risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica, di controllo ordinario e straordinario della stessa fauna selvatica, e di smaltimento delle carcasse degli animali predati.

Sennonche' alcune norme di detta legge sono, ad avviso della Presidenza del Consiglio dei ministri, in contrasto con la Costituzione perche' interferenti in materia appartenente a quella competenza legislativa esclusiva dello Stato che e' diretta a porre standard minimi di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Con il presente atto, pertanto, la Presidenza del Consiglio dei ministri deve impugnare la legge regionale in questione, limitatamente alle norme in epigrafe indicate, per il seguente

Motivo

1) Illegittimita' costituzionale degli articoli 2, lettera c), 4, comma 1, e 5 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 28 per contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera s) e con l'art. 118, comma 2, della Costituzione. Le norme in questione prevedono che la Regione Puglia, per limitare i danni arrecati ai beni e alle persone, con particolare riferimento alle aziende agricole, detti misure straordinarie di controllo e contenimento della fauna selvatica in caso di inefficacia delle misure ordinarie (art. 2, lettera c).

Le misure ordinarie sono attuate dalla Regione o da suoi enti appositamente delegati, sulla base dei criteri specificamente fissati e consistenti essenzialmente nella cattura o nell'abbattimento degli esemplari di fauna selvatica che, anche per eccessiva densita' della specie, comportano una continuita' di danni documentata e dimostrabile, oppure che costituiscono un rischio per l'incolumita' e la salute di persone o animali, oppure ancora che costituiscono un pericolo scientificamente dimostrato di ibridazione di specie protette e tutelate (art. 4, comma 1).

Le misure straordinarie invece sono date da veri e propri piani di abbattimento nei casi in cui l'ISPRA accerti l'inefficacia degli altri metodi di controllo, e sono adottati dalla Regione di concerto con i sindaci dei territori interessati (art. 5).

Di fronte a questa rivendicazione di competenza regionale, e' bene ricordare qual e' l'assetto delle norma statali vigenti in materia, che - va ribadito - parte dal presupposto per cui la fauna selvatica e' patrimonio indisponibile dello Stato ed e' tutelata nell'interesse della comunita' nazionale ed internazionale.

L'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, intesta alle regioni il controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia; tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi: ISPRA). Solo laddove ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi le regioni possono autorizzare piani di abbattimento, i quali devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali, che potranno a propria volta avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purche' muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonche' delle guardie forestali e delle guardie comunali munite della stessa licenza.

In materia incide pero' anche la nota «direttiva Habitat» 92/42/CEE (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) che, tra le diverse misure di tutela delle specie, prevede un generale divieto di cattura o uccisione deliberata delle specie animali di cui all'Allegato IV, lettera a) (art. 12, par. 1, lettera a), per poi consentire agli Stati membri di introdurre deroghe a tale disposizione (e ad altre disposizioni), ferme restando alcune cautele come l'inesistenza di soluzioni alternative e la predeterminazione degli interessi in vista dei quali dette deroghe possono essere previste (art. 16).

Nell'ordinamento italiano, alla direttiva Habitat si e' data attuazione in via regolamentare, mediante il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, il quale da un lato ribadisce il divieto di cattura o di abbattimento delle specie animali elencate dall'Allegato D, lettera a) (art. 8); dall'altro, attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il potere di autorizzare deroghe a siffatto divieto (come ad altre previsioni del decreto), ancora una volta sulla base di specifiche garanzie (art. 11).

Tanto premesso, l'art. 4, comma 1, della legge regionale in epigrafe citata confligge palesemente con l'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992 (dettato dallo Stato nell'esercizio della potesta' legislativa esclusiva di cui all'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione), nella misura in cui omette tutte le cautele previste dal legislatore statale in ordine alle attivita' di controllo, ossia il carattere necessariamente selettivo delle stesse, la priorita' dei metodi ecologici rispetto agli abbattimenti (cui consegue l'eccezionalita' di questi ultimi), il parere di ISPRA.

Il ruolo dell'ISPRA, si ricorda, ritenuto non eludibile dalla costante giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale 14 giugno 2017 n. 139; Corte costituzionale 12 dicembre 2013 n. 303; Corte costituzionale 12 dicembre 2012 n. 278) al fine del rispetto dei limiti imposti alla legislazione regionale.

Ulteriore profilo di evidente incostituzionalita' consiste poi nelle configurazione in capo alla regione, ovvero a enti eventualmente delegati, di poteri di controllo (e dunque anche di abbattimento) delle specie, senza escludere quelle per le quali il potere di deroga al divieto di cattura e di abbattimento e' riservato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in forza del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997. In tema si osservi che, versando la fattispecie in esame nella materia esclusiva statale della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e' allo Stato che spetta l'allocazione delle relative funzioni amministrative: sicche' certamente le regioni non possono, senza che sia ad esse esplicitamente consentito, avocare a se' funzioni amministrative statali. Cosi' facendo, dunque, le disposizioni regionali violano l'art. 118, comma 2, Cost., oltre che l'art. 117, comma 2, lettera s).

Parimenti incostituzionali per violazione della competenza esclusiva dello Stato sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema risultano poi gli articoli 2, comma 1, lettera c), e 5 della legge regionale in epigrafe, nella parte in cui prevedono misure straordinarie di controllo e di contenimento della fauna selvatica nel caso di riscontrata inefficacia delle misure ordinarie per limitare i danni ivi qualificati.

Dette norme, in quanto introducono una fattispecie di controllo straordinario non prevista dall'art. 19, comma 2 della legge n. 157 del 1992, peraltro ancora una volta senza escludere dalle misure le specie per le quali il potere di autorizzare la cattura e l'uccisione e' rimesso in via esclusiva al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della sopra richiamata disciplina statale attuativa della direttiva Habitat, eccedono dalle competenze legislative della regione e pertanto ledono la potesta' dello Stato assicurata dall'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.

P.Q.M.

La Presidenza del Consiglio dei ministri come sopra rappresentata e difesa conclude affinche' la Corte costituzionale voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare l'illegittimita' costituzionale delle norme della legge della Regione Puglia 28 giugno 2018, n. 28 in epigrafe elencate e nel presente atto specificamente censurate.

 

Roma, 3 settembre 2018

L'Avvocato dello Stato: Corsini

 

Menu

Contenuti