Ricorso n. 61 dell8 giugno 2015 (Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria l'8 giugno 2015 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 30 del 2015-07-29)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i
cui uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12, nei confronti
della Regione Umbria, in persona del Presidente della Giunta
regionale pro-tempore, per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale della legge regionale 30 marzo 2015, n. 8,
«Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di
entrate e di spese - modificazioni ed integrazioni di leggi
regionali», pubblicata nel B.U.R. Umbria del 31 marzo 2015, n. 17,
s.s. n. 3 quanto all'art. 8, per contrasto con gli articoli 23, 117,
secondo comma, lettera e) e 119, secondo comma della Costituzione ai
sensi dell'art. 127 della Costituzione.
La predetta legge della Regione Umbria viene impugnata con
riferimento alle richiamate disposizioni, giusta delibera del
Consiglio dei ministri in data 29 maggio 2015, depositata in estratto
unitamente al presente ricorso, per il seguente motivo.
Motivo
1) L'art. 8 della legge regionale n. 8/2015 e' illegittimo per
contrasto con gli articoli 23, 117, secondo comma, lettera e) e 119,
secondo comma della Costituzione.
1.1. L'art. 8 della legge della Regione Umbria del 16 febbraio
2015, n. 17 recita:
«Art. 8 (Modificazione ed integrazione della legge regionale
24 dicembre 2007, n. 36). - 1. Il comma 7-ter dell'art. 1 della legge
regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria
e di altre entrate della Regione Umbria), e' sostituito dal seguente:
«7-ter. A partire dal 1° gennaio 2016 gli autoveicoli ed i
motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, che avendo
compiuto venti anni dalla data di immatricolazione presentino
requisiti di peculiarita' dal punto di vista del loro rilievo
industriale, legato a caratteristiche della meccanica, della
motoristica o del design, purche' lo stato di conservazione sia tale
da rispettare l'originale impianto costruttivo dello stesso veicolo e
sia certificato da centri specializzati specificatamente individuati
con deliberazione della Giunta regionale sono assoggettati al
pagamento di una tassa di possesso forfettaria, in sostituzione della
tassa automobilistica ordinaria di cui al testo unico delle leggi
sulle tasse automobilistiche emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle
tasse automobilistiche), nella misura riportata nella tabella che
segue:
=============================================
| Autoveicoli | Tariffa in Euro |
+=========================+=================+
| Fino a 35 kw (47cv) | 50,00 |
+-------------------------+-----------------+
| Da 36 kw (48 cv) fino a | |
| 60 kw (81 cv) | 75,00 |
+-------------------------+-----------------+
| Da 61 kw (82 cv) fino a | |
| 80 kw (109 cv) | 100,00 |
+-------------------------+-----------------+
| Da 81 kw (110 cv) fino a| |
| 100 kw (136 cv) | 150,00 |
+-------------------------+-----------------+
| Da 101 kw (137 cv) fino | |
| a 120 kw (163 cv) | 200,00 |
+-------------------------+-----------------+
| Da 121 kw (164 cv) fino | |
| a 150 kw (204 cv) | 250,00 |
+-------------------------+-----------------+
| Da 151 kw (205 cv) fino | |
| a 300 kw (408 cv) | 350,00 |
+-------------------------+-----------------+
| Oltre 300 kw (408 cv) | 600,00 |
+-------------------------+-----------------+
=============================================
| Motoveicoli | Tariffa in euro |
+=========================+=================+
| Fino a 11 kw (14 cv) | 15,00 |
+-------------------------+-----------------+
| Da 12 kw (15 cv) a 25 kw| |
| (34 cv) | 30,00 |
+-------------------------+-----------------+
| Da 26 kw (35 cv) a 45 kw| |
| (61 cv) | 45,00 |
+-------------------------+-----------------+
| Da 46 kw (62 cv) a 70 kw| |
| (95 cv) | 60,00 |
+-------------------------+-----------------+
| Da 71 kw (96 cv) a 100 | |
| kw (136 cv) | 80,00 |
+-------------------------+-----------------+
| Oltre 100 kw (oltre 136 | |
| cv) | 120,00 |
+-------------------------+-----------------+
La Giunta regionale provvede con proprio regolamento a
disciplinare le modalita' di individuazione degli autoveicoli e
motoveicoli di cui al presente comma e le procedure per il
conseguimento delle agevolazioni in questione.».
2. Dopo il comma 7-ter dell'art. 1 della legge regionale n.
36/2007, sono aggiunti i seguenti:
«7-quater. La tassa di possesso forfettaria di cui al comma
7-ter e' corrisposta negli stessi termini e con le stesse modalita'
previste per il pagamento della tassa automobilistica ordinaria
sostituita. Ove la tassa risulti di importo superiore a quella
sostituita, e' facolta' del contribuente versare la tassa
automobilista ordinaria.
7-quinquies. Per gli autoveicoli e i motoveicoli di eta'
compresa tra i venti e i ventinove anni, che ai sensi dell'art. 1,
comma 666, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2015)), per l'anno d'imposta 2015
devono corrispondere la tassa automobilistica di proprieta' non si
procede all'applicazione delle sanzioni e degli interessi per i
pagamenti tardivi effettuati entro il 31 maggio 2015.».
1.2. In sintesi, l'art. 8 della legge regionale in esame ha
modificato l'art. 1 comma 7-ter della legge regionale 24 dicembre
2007, n. 36 in materia di tassa automobilistica ed inserito nel
medesimo art. 1 i commi 7-quater e 7-quinquies.
In particolare, l'art. 8, comma 1, nel sostituire il comma
7-ter dell'art. 1 della legge regionale n. 36/2007, ha introdotto, a
partire dal 1° gennaio 2016, per gli autoveicoli ed i motoveicoli
ultraventennali che presentino determinate caratteristiche
(peculiarita' in ordine alla meccanica, motoristica, design, etc.) il
pagamento di una «tassa di possesso forfettaria», in sostituzione
della tassa automobilistica ordinaria, prevista dal d.P.R. n. 39 del
1953.
L'ultimo periodo del medesimo comma 1, inoltre, ha rimesso ad
un regolamento della Giunta l'individuazione degli autoveicoli e dei
motoveicoli, oggetto della tassa forfettaria, oltre alla
determinazione delle procedure per conseguire le agevolazioni in
argomento.
Il successivo comma 2, ha previsto, poi, che il pagamento
della tassa di possesso forfettaria avvenga nei termini e con le
stesse modalita' della tassa ordinaria, con la facolta', per il
contribuente di versare la tassa ordinaria, ove l'importo risulti
inferiore.
Con l'ultimo periodo del comma 2, infine, la Regione, per i
veicoli compresi tra i venti ed i ventinove anni di eta', ha
sostituito il regime di tassazione ordinaria, previsto dal sistema
statale, con un regime particolare, che esclude il pagamento degli
interessi e delle sanzioni per coloro che hanno versato la tassa per
l'anno d'imposta 2015 entro il 31 maggio 2015 (l'art. 63 della legge
n. 342 del 2000, nella versione vigente, per effetto delle recenti
modifiche apportate dall'art. 1, comma 666 della legge n. 190 del
2014 (legge di stabilita' 2015), prevede, infatti, per i veicoli di
particolare interesse storico e collezionistico ultraventennali, il
pagamento della tassa automobilistica ordinaria, con i relativi
interessi e sanzioni).
1.3. Ebbene, l'art. 8 della legge regionale si pone in
contrasto con la normativa statale in materia di tassa
automobilistica e dunque, trattandosi di un tributo statale, con gli
articoli 117, secondo comma, lettera e) e 119, secondo comma della
Costituzione.
Il gettito della tassa automobilistica, disciplinata dal
d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 e' stato attribuito dall'art. 23 del
decreto legislativo n. 30 dicembre 1992, n. 504 alle regioni, le
quali provvedono anche alla riscossione, all'accertamento, al
recupero, ai rimborsi ed al relativo contenzioso (art. 17, comma 10
della 1. 27 dicembre 1997, n. 449). Successivamente l'art. 8, co. 2
del decreto legislativo n. 6 maggio 2011, n. 68 ha riconosciuto alle
regioni anche la possibilita' di disciplinare la tassa de qua, «fermi
restando i limiti massimi di manovrabilita' previsti dalla
legislazione statale».
Sebbene il gettito sia stato attribuito alle regioni, il
tributo, tuttavia, non puo' essere annoverato tra i tributi propri
delle regioni bensi' tra i «tributi propri derivati», trattandosi di
tributo istituito con legge statale e «manovrabile» dalle regioni nei
limiti stabiliti dalla legislazione nazionale, e cioe' con
conseguenti limitati poteri di intervento.
Sul punto, invero, con sentenza del 19 dicembre 2012, n. 288
codesta Corte, nel delineare il quadro normativo in cui si colloca la
tassa automobilistica regionale - anche a seguito delle modifiche
introdotte dalla legge n. 42 del 2009 (legge delega in materia di
federalismo fiscale) e del relativo decreto attuativo (decreto
legislativo n. 68 del 2011) - ha precisato, con riferimento a tale
imposta, che si deve qualificare come tributo proprio derivato, che
le regioni: a) non possono modificare il presupposto e i soggetti
d'imposta, attivi o passivi; b) possono modificare le aliquote, ma
solo entro il limite massimo fissato dal legislatore; c) possono
disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti di legge e,
quindi, non possono escludere agevolazioni gia' previste dal
legislatore statale.
Codesta Corte, inoltre, ha chiarito che, dalla formulazione
dell'art. 8 del decreto legislativo n. 68 del 2011 ed in particolare
dalla diversificazione operata tra i commi 2 e 3 del predetto
articolo, non si evince la natura di tributo proprio della tassa
automobilistica regionale, ma unicamente la volonta' del legislatore
di riservare alla tassa un regime diverso rispetto a quello stabilito
per gli altri tributi derivati, attribuendone per determinati aspetti
la disciplina alle regioni, ma senza modificare radicalmente il
tributo, com'e' confermato dall'obbligo di rispetto per il
legislatore regionale dei limiti di «manovrabilita'» previsti dalla
legislazione statale.
Segnatamente cosi' si e' pronunciata codesta Corte (in relazione
a norma regionale che aveva previsto il pagamento della tassa anche
nell'ipotesi, non prevista dal legislatore statale, di fermo del
veicolo amministrativo e giudiziario): «3.1. - La tassa
automobilistica e' tributo istituito e regolato da legge statale.
Disciplinata dal d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle
leggi sulle tasse automobilistiche), e successive modificazioni, essa
e' stata "attribuita" per intero alle regioni a statuto ordinario
dall'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma
dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), assumendo
contestualmente la denominazione di tassa automobilistica regionale.
L'art. 17, comma 10, della successiva legge 27 dicembre 1997, n.
449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), ha,
altresi', demandato alle regioni "la riscossione, l'accertamento, il
recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso
amministrativo relativo" alla suddetta tassa.
Lo stesso art. 17 della legge n. 449 del 1997 ha determinato, al
comma 16, il criterio di tassazione degli autoveicoli a motore - in
base alla potenza effettiva anziche', come in passato, ai cavalli
fiscali - ed ha stabilito, ai fini dell'applicazione di tale
disposizione, che le nuove tariffe delle tasse automobilistiche sono
determinate "con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro dei trasporti e della navigazione, [...] per tutte le
regioni, comprese quelle a statuto speciale, in uguale misura",
confermando, a decorrere dall'anno 1999, il potere - attribuito alle
regioni dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 504
del 1992 - di determinare con propria legge gli importi della tassa
per gli anni successivi, "nella misura compresa tra il 90 ed il 110
per cento degli stessi importi vigenti nell'anno precedente".
Per completare il quadro normativo, in cui si colloca la
questione in esame, devono altresi' richiamarsi le nozioni di tributo
proprio della Regione - che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della
legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di
federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione),
e' quello istituito dalle regioni con proprie leggi in relazione ai
presupposti non gia' assoggettati ad imposizione erariale - e di
tributo proprio derivato della Regione, che, ai sensi della medesima
disposizione, ricomprende quei tributi istituiti e regolati da leggi
statali, il cui gettito e' attribuito alle regioni, le quali possono
modificarne le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni
nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legislazione statale e
nel rispetto della normativa comunitaria.
Se ne desume che la Regione, con riferimento alla tassa
automobilistica che, in tale contesto, si qualifica come tributo
proprio derivato: a) non puo' modificarne il presupposto ed i
soggetti d'imposta (attivi e passivi); b) puo' modificarne le
aliquote nel limite massimo fissato dal comma 1 dell'art. 24 del
d.lgs. n. 504 del 1992 (tra il 90 ed il 110 per cento degli importi
vigenti nell'anno precedente); c) puo' disporre esenzioni, detrazioni
e deduzioni nei limiti di legge e, quindi, non puo' escludere
esenzioni, detrazioni e deduzioni gia' previste dalla legge statale.
L'art. 8 del successivo decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68
(Disposizioni in materia di entrata delle regioni a statuto ordinario
e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard nel settore sanitario), che costituisce
attuazione della legge delega n. 42 del 2009, dopo aver disposto, al
comma I, la trasformazione di un'ampia serie di tributi statali in
tributi propri regionali, a decorrere dal 1° gennaio 2013,
stabilisce, al comma 2, che "Fermi restando i limiti massimi di
manovrabilita' previsti dalla legislazione statale, le regioni
disciplinano la tassa automobilistica regionale"; per poi aggiungere,
al comma 3, che alle regioni a statuto ordinario spettano gli altri
tributi ad esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di
entrata in vigore del decreto stesso, aggiungendo che i predetti
tributi costituiscono tributi propri derivati.
La diversificazione operata tra i citati commi 2 e 3 induce alla
conclusione che la tassa in questione non ha acquisito, nel nuovo
regime, la natura di tributo regionale proprio.
Dalla formulazione del comma 2 si inferisce, infatti, non gia' la
natura di tributo proprio della tassa automobilistica regionale, come
in tesi della resistente, ma solo la volonta' del legislatore di
riservare ad essa un regime diverso rispetto a quello stabilito per
gli altri tributi derivati, attribuendone la disciplina alle regioni,
senza che questo comporti una modifica radicale di quel tributo, come
anche confermato dall'inciso «fermi restando i limiti massimi di
manovrabilita' previsti dalla legislazione statale".».
1.4. Pertanto, alla luce delle argomentazioni espresse dalla
Corte costituzionale, avuto riguardo alla natura giuridica della
tassa automobilistica (tributo proprio derivato dello Stato e non
tributo proprio delle regioni) ed ai limiti del potere delle regioni
di disciplinare con propria legge tale tributo (ai sensi dell'art. 8
del decreto legislativo n. 68 del 2011, entro i limiti di
manovrabilita' previsti dal legislatore statale), appare evidente che
la disciplina regionale in esame contrasta con gli articoli 117,
secondo comma, lettera e), che riserva allo Stato la competenza
esclusiva in materia tributaria, e 119, secondo comma della
Costituzione, che attribuisce alle regioni una competenza in materia
tributaria, peraltro nel rispetto dei principi statali di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario,
esclusivamente per quanto riguarda i tributi «propri».
La regione non puo', infatti, intervenire nella disciplina
statale del tributo in esame, com'e' avvenuto con l'art. 8 censurato,
modificando il presupposto oggettivo d'imposta, introducendo
agevolazioni non previste dalla normativa statale, ovvero istituendo
un nuovo regime con riguardo agli interessi ed alle sanzioni in
sostituzione di quello statale vigente.
1.5. Non solo, la disposizione che rimette nei termini predetti
ad un regolamento della Giunta regionale la determinazione degli
autoveicoli e dei motoveicoli oggetto della tassa forfettaria e' in
contrasto anche con l'art. 23 della Costituzione.
Il regolamento della giunta non e', invero, provvedimento che
puo' ritenersi idoneo ad individuare lo stesso presupposto oggettivo
della tassa, o parti essenziali di esso, individuando gli autoveicoli
ed i motoveicoli oggetto della medesima nell'ambito di una disciplina
primaria non sufficientemente definita.
La disciplina dei tributi, e dunque anche la determinazione di un
elemento fondamentale quale l'oggetto dell'imposizione, e', infatti,
di regola riservata alla legge in ossequio alla riserva prevista
dall'art. 23 della Costituzione, a mente del quale la determinazione
dei suddetti elementi essenziali del tributo puo' avvenire solo con
normativa di carattere primario, salva l'eccezione di alcuni limitati
casi in cui sono consentiti interventi attuativi affidati alla
normativa secondaria purche' circoscritti nell'ambito di precisi
limiti individuati dalla normativa primaria di riferimento.
In proposito, invero, e' noto che secondo la giurisprudenza di
codesta Corte la riserva prevista dall'art. 23 Cost. non e' di natura
assoluta, ma relativa, e cio' consente di ritenere che in base
all'evocato parametro costituzionale, l'imponibile non debba essere
determinato integralmente dalla legge, ma al contrario, si limita a
porre al legislatore l'obbligo di determinare preventivamente
sufficienti criteri direttivi di base e linee generali di disciplina
della discrezionalita' amministrativa (ex plurimis: sentenze n. 350
del 2007; n. 190 del 2007; n. 125 e n. 105 del 2005; n. 323 e n. 7
del 2001; n. 157 del 1996; n. 507 del 1988).
Tuttavia, nella specie tali criteri direttivi che limitano il
potere normativo secondario non sono stati posti dal legislatore
regionale con sufficiente precisione, dovendo la Giunta rispettare
nell'individuazione dei veicoli, di natura non professionali e con
almeno 20 anni di eta', il vincolo apparentemente specifico ma nella
sostanza generico ed indefinito che si tratti di veicoli che
«presentino requisiti di peculiarita' dal punto di vista del loro
rilievo industriale, legato a caratteristiche della meccanica, della
motoristica o del design», non essendo sufficientemente chiarito
quali siano questi «requisiti di peculiarita'», con la conseguenza
che alla disciplina secondaria regolamentare e' rimessa almeno in
parte l'individuazione di tratti essenziali dell'oggetto stesso
dell'imposizione senza un vincolo determinato, in violazione del
principio di riserva relativa di legge in materia di prestazioni
patrimoniali imposte derivante dall'art. 23 Cost.
Basti pensare che l'abrogata norma statale che prevedeva
l'esenzione, l'art. 63 citato, era sul punto di gran lunga piu'
dettagliata («2. L'esenzione di cui al comma 1 e' altresi' estesa
agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e
collezionistico per i quali il termine e' ridotto a venti anni. Si
considerano veicoli di particolare interesse storico e
collezionistico:
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica,
anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di
cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico
o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo,
estetico o di costume.
3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria
determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale
determinazione e' aggiornata annualmente»).
1.6. In conclusione, l'art. 8 della legge regionale n. 8/2015,
nella parte in cui modifica il comma 7 ter ed introduce i commi
7-quater e 7-quinques all'art. 1 della legge regionale n. 36/2007, e'
in contrasto con gli articoli 23, 117, secondo comma, lettera e) e
119, secondo comma della Costituzione.
La predetta disciplina regionale contrasta, infatti: - con la
normativa statale di riferimento relativa al tributo erariale della
tassa automobilistica e conseguentemente con l'art. 117, secondo
comma, lettera e), della Costituzione, che riserva allo Stato la
materia del sistema tributario, e l'art. 119, secondo comma, Cost.,
che subordina la possibilita' per le regioni e gli enti locali di
stabilire ed applicare tributi ed entrate alla natura «propria» (non
derivata) dei medesimi e comunque al rispetto dei principi statali di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; - con
l'art. 23 che prevede una riserva di legge in materia tributaria,
escludendo che il presupposto oggettivo del tributo possa essere
determinato con atto regolamentare in assenza di criteri predefiniti
e sufficientemente vincolanti individuati dal legislatore primario.
P. Q. M.
Alla luce di quanto sopra esposto si conclude affinche' ai sensi
dell'art. 127 della Costituzione sia dichiarata l'illegittimita'
costituzionale della legge n. 8/2015 della Regione Umbria nei limiti
anzidetti.
Si deposita l'estratto in originale della delibera del Consiglio
dei ministri del 29 maggio 2015.
Roma, 8 giugno 2015
L'avvocato dello Stato: Venturini