Ricorso n. 62 del 18 agosto 2014 (Commissario dello Stato per la Regione Siciliana)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 18 agosto 2014 (del Commissario dello Stato per la
Regione Siciliana) .
(GU n. 44 del 2014-10-22)
L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 1° agosto 2014,
ha approvato il disegno di legge n. 782 dal titolo «Assestamento del
bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al
bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014
e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 'Disposizioni
programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilita'
regionale'. Disposizioni varie.», pervenuto a questo Commissariato
dello Stato per la Regione Siciliana, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 28 dello Statuto Speciale, il 4 agosto 2014.
Nel provvedimento legislativo sono contenute disposizioni del
precedente ddl 670 dal titolo «Disposizioni programmatiche e
correttive per l'anno 2014. Legge di stabilita' regionale», oggetto
di ricorso dinnanzi alla Corte costituzionale in data 24 gennaio
2014, e altre gia' sottoposte al vaglio di codesta Corte con
precedenti impugnative, nonche' norme delle quali non e' quantificato
l'ammontare degli oneri ed individuate le relative risorse per farvi
fronte non rinvenibili neppure nell'allegata relazione tecnica,
prescritta dall'articolo 17, comma 7 legge n. 196/2009, trasmessa
allo scrivente dai competenti uffici regionali ai sensi dell'art. 3
del D.P.R. n. 488/69.
Le disposizioni dei seguenti articoli danno adito a censure di
costituzionalita' per le ragioni che di seguito si espongono.
L'articolo 6, comma 2 dispone che per il corrente esercizio le
entrate tributarie siano contabilizzate, a differenza che negli anni
precedenti, al netto degli importi relativi ai rimborsi di tasse ed
imposte dirette e indirette sugli affari e relative addizionali
nell'asserito intento di rendere confrontabili i dati di bilancio con
quelli delle altre regioni.
Siffatto cambiamento di contabilizzazione, poiche' rispetto al
passato comporto. effetti peggiorativi per i saldi di finanza
pubblica in termini di indebitamento netto, pone in contrasto con le
vigenti disposizioni statali in tema di patto di stabilita' contenute
nei commi da 449 a 472 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 che
costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza
pubblica, violando gli articoli 117, 3° comma e 119, 2° comma della
Costituzione.
L'art. 8 che si riporta, si pone in contrasto con gli articoli 81
e 97 della Costituzione.
«Art. 8 (Trattamenti integrativi di previdenza e quiescenza)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge e' fatto divieto, per l'Amministrazione regionale e per gli
enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30
aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonche'
per le societa' a partecipazione totale o maggioritaria della
Regione, di erogare trattamenti di previdenza e quiescenza
integrativi o sostitutivi, fatta eccezione per quelli in godimento e
per i rapporti gia' contrattualmente avviati alla data del 31
dicembre 1991, in assenza di una espressa previsione legislativa
regionale e/o statale che ne definisca l'ambito di applicazione, i
presupposti, l'entita' e la relativa copertura a carico dei
rispettivi bilanci.
2. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 19, comma 4,
terzo periodo, della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, ciascun
soppresso Consorzio per le aree di sviluppo industriale della
Regione, in liquidazione, gestione separata IRSAP, continua ad
erogare i trattamenti previdenziali previsti dalle leggi o dai
regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore della citata legge
regionale 12 gennaio 2012, n. 8.
3. In caso di incapienza delle liquidazioni, l'Istituto regionale
per lo sviluppo delle attivita' produttive e' autorizzato ad
anticipare agli aventi diritto il pagamento dei trattamenti
previdenziali di cui al comma precedente. Tali anticipazioni
costituiscono un credito dell'IRSAP nei confronti dei singoli
Consorzi per le aree di sviluppo industriale della Regione, in
liquidazione, gestione separata IRSAP.
4. Successivamente all'adozione del decreto di cui all'articolo
19, comma 4, terzo periodo, della legge regionale 12 gennaio 2012, n.
8, i trattamenti previdenziali di cui al comma 1 sono posti a carico
dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attivita' produttive.
La norma sopra trascritta da un canto pone il divieto di erogare
da parte dell'amministrazione regionale e di enti ed organismi dalla
stessa dipendenti trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi
o sostitutivi in assenza di espressa previsione legislativa che ne
definisca l'ambito di applicazione, i presupposti, l'entita' e la
relativa copertura, dall'altro consente la prosecuzione della
corresponsione per quelle in godimento e per i rapporti gia'
contrattualmente avviati alla data del 31 dicembre 1991, nonche'
espressamente per quelli erogati dai soppressi consorzi per le aree
di sviluppo industriale.
Le cennate deroghe al principio generale di divieto costituiscono
sostanzialmente la riproposizione di norme in precedenza oggetto di
ricorso dinnanzi a codesta Corte da parte dello scrivente.
Preliminarmente si rileva che l'esclusione riguarda tutti i
trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi e sostitutivi e
non soltanto quelli dell'EAS di cui questo Ufficio aveva avuto modo
di rilevare l'illegittimita', da ultimo con l'impugnativa dell'art.
6, comma 5 del ddl 724 da titolo: «Variazioni al bilancio di
previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche
alla legge regionale 28 gennaio 2014, n 5 'Disposizioni
programmatiche e correttive per l'arino 2014. Legge di stabilita'
regionale'. Disposizioni varie.» Approvato dall'ARS il 28 maggio
2014.
Dai chiarimenti forniti dall'Amministrazione Regionale in
occasione dell'esame del suddetto provvedimento legislativo e'
infatti emerso che il trattamento di previdenza integrativa in favore
dei dipendenti dell'EAS e' stato determinato con atti amministrativi
non sorretti da un'espressa previsione legislativa. Quest'ultima
norma peraltro riproponeva disposizioni analoghe "id est": l'articolo
2 del ddl 192 dal titolo «Norme in materia di gestione del servizio
idrico integrato e di personale» del dicembre 2008; l'articolo 3 del
ddl 630 dal titolo «Bilancio di previsione della regione siciliana
per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio
2011-2013», nonche' l'articolo 6 del ddl 729 recante: «Norme in
materia di aiuti alle imprese e ad aiuti al lavoro di soggetti
svantaggiati, norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e
al personale EAS» anch'esso del 2011.
Tutte queste disposizioni hanno costituito oggetto di censure in
quanto, come anche l'attuale, non sono mai state accompagnate da una
relazione tecnica che illustrasse il numero dei beneficiari,
l'ammontare dei benefici, i parametri di riferimento per
l'individuazione dei destinatari e precipuamente la proiezione negli
armi futuri dei costi posti a carico del bilancio regionale con
l'indicazione delle risorse con cui farvi fronte.
Poiche' dell'attuale previsione legislativa non e' fatto alcun
cenno nella relazione tecnica predisposta dal Ragioniere generale ed
acquisita dallo scrivente ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 488/69,
non ci si puo' esimere dal sottoporre al vaglio di codesta Corte la
disposizione in questione per violazione degli articoli 81 e 97 Cost.
Analoga censura va posta per i successivi commi 2 e 3, anch'essi
sostanzialmente riproducenti una disposizione gia' impugnata in data
24 gennaio 2014 (art. 47, 7° comma del ddl 670 «Disposizioni
programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilita'
regionale.») disposizione quest'ultima concernente la convalida e la
prosecuzione della corresponsione di trattamenti pensionistici
integrativi in favore del personale in quiescenza dei consorzi ASI
soppressi e posti in liquidazione di cui non e' dato conoscere
peraltro l'ammontare complessivo degli esborsi effettuati e la quota
di integrazione a carico dell'Ente subentrato ai citati consorzi.
Anche in questo caso l'allegata relazione tecnica non contiene
alcuna menzione circa la quantificazione degli oneri a carico del
corrente bilancio e dei successivi, ne' l'individuazione delle
risorse con cui farvi fronte.
L'art. 17 che di seguito si trascrive, consente nei commi 2 e 3,
che sino a quando non sia approvata la legge regionale di cui al
quinto comma dell'articolo 1 della L.R. n. 2/2013, i comuni in forma
singola o associata possano gestire il servizio idrico integrato
qualora il gestore dello stesso non sia stato individuato o sia
fallito, utilizzando «il personale gia' in servizio».
«Art. 17 (Gestione impianti idrici)
1. Per le finalita' dell'articolo 46, comma 1, della legge
regionale 15 maggio 2013, n. 9, e' autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2014, l'ulteriore spesa di 6.500 migliaia di euro (UPB
5.2.1.3.99 - cap. 242543).
2. Nelle more dell'approvazione della legge regionale di cui al
comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2,
negli ambiti territoriali ottimali in cui il gestore del servizio
idrico integrato non e' stato individuato o e' fallito, i comuni, in
forma singola o associata, possono gestire il suddetto servizio.
3. I comuni appartenenti agli ambiti di cui al comma 2, in forma
singola o associata, nella fase di start up, possono utilizzare il
personale gia' in servizio.
La norma si pone in evidente contrasto con il principio di
unitarieta' della gestione del servizio idrico sancito dagli articoli
147 e 150 del d.lgs n. 152/2006.
In base al citato articolo 150, infatti, nel rispetto del piano
d'ambito e del principio di unitarieta' della gestione dello stesso,
deve essere deliberata la forma di gestione tra quelle di cui
all'articolo 113, comma 5 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Le linee generali relative alle modalita' dell'organizzazione del
servizio idrico stabilite dalla legislazione statale, secondo la
giurisprudenza di codesta Corte (sent. n. 246/2009), sono
riconducibili alla materia della tutela dell'ambiente di competenza
legislativa esclusiva dello Stato nella quale rientra anche lo
stabilire la condizione in presenza delle quali si possa non
partecipare alla gestione unica del servizio idrico.
La previsione regionale, nell'ammettere la forma singola in
alternativa a quella associata nella gestione del servizio
costituisce un evidente «vulnus» alle sfere di competenza attribuite
allo Stato dall'articolo 117, 2° comma lett. s) della Costituzione.
La medesima disposizione inoltre, nel consentire la gestione
diretta del servizio in capo ai singoli e/o associati enti civici,
introduce una modalita' di affidamento del servizio idrico integrato
che invade anch'essa la sfera di competenza statale essendo in
contrasto con le norme statali interposte (art. 3-bis d.l. n.
138/2014) che sanciscono il principio della gestione sovra comunale
del servizio idrico integrato per ambiti territoriali ottimali. La
norma censurata finisce, pertanto, per riconoscere ai singoli enti
territoriali il diritto di provvedere direttamente alla gestione del
servizio idrico attribuendo agli stessi la discrezionalita' di
scegliere se applicare o meno le regole della concorrenza.
La norma regionale si pone in contrasto con quanto previsto dalla
normativa europea in materia di libera concorrenza, non
discriminazione e trasparenza, qualora le amministrazioni decidessero
di gestire, in house, con una propria societa', il servizio in
difformita' delle prescrizioni individuate dalla costante
giurisprudenza della Corte di Giustizia europea.
La norma regionale oltre che porsi in contrasto con l'articolo
117, 2° comma lett. e) ed s), viola anche gli articoli 3, 51 e 97
della Costituzione laddove consente l'utilizzazione di personale in
servizio alle dipendenze di un gestore privato fallito in assenza
della prescritta selezione pubblica.
L'articolo 22 prevede che, fino al 2016, si applichi ai
trattamenti pensionistici superiori a 50.000 euro annui erogati dal
Fondo Pensioni Sicilia, nonche' dagli enti di cui all'articolo 1 l.r.
n. 10/2000, qualora a carico dei rispettivi bilanci, un contributo si
solidarieta' secondo quanto prescritto dall'art. 1, comma 486 della
legge n. 147/2013. Al 3° comma viene previsto che i risparmi
derivanti dalle misure di contenimento dell'introduzione del suddetto
contributo di solidarieta' siano versati nel bilancio della Regione e
destinati a finanziare gli interventi sociali previsti dall'articolo
21. L'introduzione di questo comma da' adito a censure alla luce di
quanto acclarato da codesta Corte con sent. n. 116/2013, poiche' il
contributo in questione non sarebbe gia' connotato dall'intento
solidaristico e perequativo finalizzato al riequilibrio della
gestione previdenziale, ritenuto ammissibile da codesta Corte
nell'ordinanza n. 22/2003, bensi' assumerebbe natura tributaria. Il
contributo apparirebbe quindi connotarsi come una decurtazione
patrimoniale, seppur limitata nel tempo, del trattamento
pensionistico a seguito dell'acquisizione al bilancio regionale del
relativo ammontare che presenterebbe tutti i requisiti richiesti
dalla giurisprudenza di codesta Corte per caratterizzare il prelievo
tributario.
In tal senso la norma apparirebbe come un «intervento in positivo
irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di
cittadini» in quanto il legislatore regionale imporrebbe ai soli
titolari di trattamenti pensionistici a carico del fondo pensione
della Regione siciliana, uno speciale prelievo tributario attraverso
una ingiustificata limitazione dei soggetti passivi, esorbitando
dalle competenze attribuitegli dall'art.36 dello Statuto ed in
violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione.
L'articolo 23 riproduce la disposizione dell'art. 47 comma 10 del
ddl 670 «Disposizioni programmatiche e correttive per l'armo 2014.
Legge di stabilita' regionale.» Oggetto di impugnativa dello
scrivente in data 24 gennaio 2014.
La norma autorizza la spesa di 235 migliaia di euro in favore dei
lavoratori della ex Pirelli di Villafranca e di Siracusa destinatari
di provvidenze economiche nel 1996 in virtu' dell'art. 34 della l.r.
n. 33/1996.
A parte la considerazione che non riesce facilmente comprensibile
per quale ragione il legislatore intervenga dopo circa 18 anni in
favore di una categoria di soggetti gia' beneficiari di misure di
sostegno al reddito, la disposizione in questione si ritiene essere
in contrasto con l'art. 81 della Costituzione in quanto, in assenza
di specifica menzione nella relazione tecnica che indichi i criteri
per la quantificazione degli oneri finanziari e le disponibilita'
attuali del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei
lavoratori disoccupati, non e' possibile valutare la congruita' e
l'adeguatezza delle risorse con cui far fronte alla nuova spesa
disposta.
L'articolo 47 riproduce pedissequamente le disposizioni contenute
nell'articolo 17, comma 8 del ddl 670 «Disposizioni programmatiche e
correttive per l'anno 2014. Legge di stabilita' regionale» impugnate
da parte dello scrivente con ricorso del 24 gennaio 2014.
La disposizione si pone in contrasto con gli articoli 3 e 97
della Costituzione in quanto autorizza la spesa di 10.000 euro per
rafforzare gli organi proposti alla ricerca delle persone scomparse
nel territorio siciliano omettendo di individuare i destinatari del
contributo. L'assenza di indicazione del destinatario del beneficio o
dei criteri per l'individuazione dello stesso, rende impossibile
l'attivita' amministrativa conseguente in quanto e' di palmare
evidenza che gli uffici preposti all'erogazione del contributo non
potrebbero procedere all'emanazione del mandato di pagamento in
quanto soggetti al principio di legalita' di cui all'art. 97 Cost. in
assenza di una norma legislativa che ne delimiti l'ambito. Da cio'
l'incongruenza della norma rispetto alla finalita' perseguita e la
violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.
Gli artt. 48, 49, 50 e 51 prevedono tutti autorizzazioni di spesa
finalizzate alla erogazione di contributi in favore di enti ed
istituti precedentemente inclusi nell'allegato 2 all'art. 74 del ddl
69/2013 che ha costituito oggetto di impugnativa in data 9 maggio
2013 per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. in quanto veniva
prevista l'erogazione di contributi i cui presupposti ed entita'
erano definiti apoditticamente in sede legislativa in assenza di una
previa istruttoria che consentisse la valutazione e comparazione di
singoli enti beneficiari rispetto ad altre istituzioni operanti nei
medesimi settori. A seguito del cennato ricorso e dell'omissione
nella promulgazione dell'art. 74 della l.r. n. 9/2013, con la l.r. n.
16/2013, e' stato integrato e modificato l'art. 128 l.r. n. 11/2010
che adesso contiene una disciplina esaustiva dell'iter procedurale
finalizzato alla quantificazione ed erogazione di contributi a carico
della Regione in favore di fondazioni, associazioni e altri organismi
comunque denominati non aventi scopo di lucro, per la realizzazione
di iniziative aventi rilevanza sociale.
Le norme teste' approvate derogano al predetto art. 128 ed
attribuiscono un beneficio economico agli enti a prescindere
dall'espletamento delle ordinarie procedure, e dalla comparazione con
altri istituzioni eventualmente operanti nel medesimo settore.
Dai lavori parlamentari non emerge un particolare esame e
valutazione delle posizioni dei vari enti ed istituzioni a cui il
legislatore ha inteso erogare i contributi in quanto, sia in sede di
commissione che nel corso del dibattito parlamentare, sono stati
presentati numerosi emendamenti riguardanti diversi organismi e con
svariati importi in assenza di una reale istruttoria, seppure in sede
legislativa anziche' amministrativa.
La censura che si pone avverso le suddette disposizioni non verte
chiaramente sulla natura e la valenza dell'attivita' svolta dagli
enti beneficiari, cui, verosimilmente, seguendo le ordinarie
procedure amministrative, potrebbe essere riconosciuto un beneficio
economico di maggiore entita', ma si incentra sulla natura
provvedimentale della disposizione legislativa che secondo la
costante giurisprudenza di codesta Corte deve essere sottoposta ad
uno stretto scrutinio di legittimita' in particolare sulla
ragionevolezza della motivazione che induce ad escludere il ricorso
all'ordinaria procedura amministrativa.
In assenza di elementi espressi a sostegno dell'esclusione degli
enti in questione dalle procedure previste dall'art. 128 della l.r.
n. 11/2010 che tra l'altro, preclude agli stessi di potere fare
valere le ordinarie garanzie giurisdizionali a tutela dei propri
diritti ed interessi, non ci si puo' esimere dal sottoporre al vaglio
di codesta Corte le norme in questione per violazione degli artt. 3,
97 e 113 Cost.
L'articolo 60 che si trascrive prevede l'erogazione di un
contributo regionale in conto capitale ad integrazione di incentivi
previsti dalla normativa nazionale per il sostegno di specifiche
iniziative da contratti di filiera o di distretto.
«Art. 60 (Contratti di filiera e di distretto)
1. Al fine di favorire lo sviluppo rurale ed un'armonica
integrazione tra politiche economiche e politiche del territorio
siciliano, in considerazione che il decreto del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali 22 novembre 2007 relativo a
"Condizioni di accesso ai finanziamenti del fondo rotativo per il
sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca» prevede,
all'articolo 9, comma 2, lettera b), che le Regioni e Province
autonome possano disporre il cofinanziamento di specifiche iniziative
dei contratti di filiera o di distretto, l'Assessorato regionale
dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e'
autorizzato a disporre il cofinanziamento nella forma di contributo
in conto capitale, ad integrazione degli incentivi recati dalla norma
nazionale, per il sostegno di specifiche iniziative che si realizzano
sul territorio regionale.
2. Il contributo in conto capitale concesso dalla Regione di cui
al comma 1 non puo' superare il 25 per cento degli investimenti
ammissibili di cui alle tabelle l A, 2 A, 4 A e il 50 per cento degli
investimenti ammissibili di cui alle tabelle 3 A e 5 A dell'allegato
A al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali 21 aprile 2008, come modificato dal decreto ministeriale 17
febbraio 2009 che fissa le spese ammissibili e i limiti agli
investimenti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto 22
novembre 2007. L'ammontare del contributo in conto capitale non puo'
in nessun caso risultare superiore alla somma dei due finanziamenti
(agevolato e ordinario), per gli investimenti ammissibili di cui alle
tabelle IA e 2A dell'allegato A al decreto 17 febbraio 2009. La somma
del contributo in conto capitale, del finanziamento agevolato e del
finanziamento ordinario non puo' essere superiore all'importo degli
investimenti ammissibili.
3. La Giunta regionale con apposita deliberazione stabilira' le
modalita' e i criteri per la concessione del cofinanziamento
regionale.
4. L'intervento regionale e' concesso conformemente alla
decisione della Commissione europea relativa all'aiuto di Stato n.
N379/2008/Italia.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo si provvede con
le risorse discendenti dalle assegnazioni della legge 30 giugno 1998,
n. 208 e successive modifiche ed integrazioni e dall'Accordo di
programma quadro Sviluppo Locale attribuite alla Regione (UPB
10.2.2.6.55 - capitolo 542055).».
La norma non quantifica l'onere ma lo pone indeterminatamente a
carico delle risorse «discendenti dalle assegnazioni della legge 30
giugno 1998 n. 208 e dall'accordo di programma quadro sviluppo locale
attribuite alla regione UPB 10.2.2.6.55 - cap. 542055».
Orbene nella relazione tecnica non e' fatta alcuna menzione
riguardo ai criteri per la determinazione degli oneri e delle
relative coperture nonche' delle disponibilita' attuali del capitolo
di spesa che peraltro non risulta presente nel decreto dell'assessore
al bilancio n. 30/2014 di ripartizione in capitoli delle unita'
previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione
per l'anno finanziario 2014.
Come codesta Corte ha acclarato con costante giurisprudenza e da
ultimo nella sentenza n. 224/2014, il principio di copertura ha
natura di precetto sostanziale, cosicche' ogni disposizione che
comporta conseguenze finanziarie deve essere corredata da un'apposita
istruttoria e successiva allegazione degli effetti previsti e della
relativa compatibilita' con le risorse a disposizione.
L'obbligo di corredare le innovazioni legislative di allegati e
documenti dimostrativi degli effetti economici delle stesse,
costituisce naturale ottemperanza al principio sancito dall'art. 81
della Cost. principio questo che deve essere «rispettato, in primis,
nelle assemblee parlamentari deputate all'approvazione delle leggi».
Gia' la relazione al disegno di legge deve informare in modo
analitico l'assemblea deliberante sugli obiettivi e sui correlati
nessi relativi a ciascuna disposizione comportante spese ancorche'
incorporate in unita' previsionali a contenuto finanziario. Codesta
Corte avra' modo di riscontrare, prendendo atto della relazione
tecnica depositata in assemblea, come la stessa sia venuta meno a
tale prescrizione violando cosi' l'art. 81 Cost..
I chiarimenti dati dai competenti uffici regionali, ai sensi
dell'art. 3 del D.P.R. n. 488/1969, non hanno fornito peraltro
elementi certi riguardo sia alla quantificazione degli oneri, stimati
dall'Assessorato dell'agricoltura in un valore massimo di 12 milioni
di euro, sia sulla dotazione del capitolo 542055 che attualmente
sarebbe pari a 858.631,00 euro cui potrebbero aggiungersi ulteriori
disponibilita', di cui non e' specificato l'ammontare, derivanti
dalla riproduzione «delle somme oggi perenti».
L'articolo 61, 2° comma attribuisce valore di notifica, per le
cooperative interessate a provvedimenti di revoca di finanziamenti
precedentemente concessi dall'IRCAC, alla pubblicazione sul sito
internet da parte del menzionato istituto.
La norma, nell'introdurre modalita' di notifica ulteriori e
difformi da quelle previste dagli articoli da 137 a 151 del codice di
procedura civile costituisce una palese indebita ingerenza del
legislatore regionale in materia di ordinamento civile e processuale
riservata alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art.
117, 2° comma lett. e) Cost.
Le disposizioni contenute negli articoli 62 e 64 comma 11
risultano essere in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Cost. in
quanto contengono discipline fra le stesse confliggenti e
contraddittorie.
La prima disposizione sottopone l'IRFIS-Finsicilia ad operare nel
rispetto della normativa di vigilanza della Banca d'Italia in quanto
soggetto iscritto nell'elenco generale ed in quello speciale degli
intermediari finanziari previsto dal Titolo V del T.U. delle leggi in
materia bancaria e creditizia, confermando cosi' la qualificazione di
intermediario finanziario e l'obbligo di soggiacere a ben precise
limitazioni prescritte per gli operatori del settore finanziario.
La seconda norma invece «id est», l'11° comma dell'art. 64,
dispone l'abrogazione del comma 6-quinquies dell'art. 20 l.r. n.
11/2010 come introdotto dall'art. 23 l.r. n. 5/2014, che escludeva la
societa' IRFIS-Finsicilia, in quanto iscritta negli elenchi di cui al
T.U. bancario, dalle norme relative alla generalita' delle societa'
pubbliche regionali.
La disposta abrogazione comporterebbe l'immediata applicabilita'
al suddetto istituto finanziario della disciplina propria delle
societa' a partecipazione totale o maggioritaria della Regione i cui
effetti potrebbero non essere conformi alle prescrizioni poste dalla
Banca d'Italia e provocare quindi l'inoperativita' in ambito
finanziario e creditizio dell'IRFIS-Finsicilia.
L'articolo 63 dispone la soppressione e la nomina di un
liquidatore per l'Istituto regionale per l'integrazione dei
diversamente abili di Sicilia (IRIDAS).
Il 3° comma prevede che ai dipendenti dell'Ente siano applicate
le procedure di mobilita' previste dal comma 563 dell'art. 1 della
legge n. 147/2013 per il personale delle societa' a totale
partecipazione pubblica.
Ne' la disposizione ne' tanto meno la relazione tecnica al
provvedimento legislativo contengono alcun elemento che circoscriva
gli effetti economico-finanziari della nonna, ne' contemplano il
numero dei dipendenti, la natura del loro rapporto di servizio, se
gli stessi siano di ruolo o meno, nonche' la quantificazione e la
copertura degli oneri. Dai chiarimenti pervenuti dal competente
Assessorato regionale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 488/69 si e'
avuto modo di apprendere che i dipendenti interessati dalla
disposizione sono 15 assunti con contratto a tempo indeterminato ma
non risulta dalla documentazione detenuta dal predetto Assessorato se
l'assunzione sia avvenuta o meno previo espletamento di procedure di
selezione pubblica. Inoltre le mansioni svolte dai suddetti
dipendenti, ad eccezione di 5 (autista, addetto e assistente
amministrativo) non apparirebbero attinenti all'attivita' delle
societa' pubbliche partecipate in cui dovrebbero eventualmente
confluire. ( psicologa, assistente sociale, insegnanti didattici,
collaboratori scolastici, logopedista ed insegnati informatici).
Dall'applicazione della norma potrebbe dunque derivare da un canto la
stabilizzazione di personale assunto senza alcuna procedura selettiva
e dall'altro oneri a carico del bilancio regionale non quantificati
ne' quantificabili. La norma appare pertanto essere in contrasto con
gli articoli 3, 81 e 97 della Costituzione.
Analoghe censure vanno poste riguardo alla previsione di cui al
2° comma dell'art. 64, laddove si prevede l'inserimento in un albo
dei dipendenti delle societa' in liquidazione a totale o
maggioritaria partecipazione regionale, di lavoratori momentaneamente
riammessi in servizio a seguito di provvedimenti giudiziali non
definitivi e per i quali pende giudizio di gravame. L'inserimento
nell'albo di tali soggetti, nei fatti comporterebbe l'assunzione
definitiva e l'utilizzo attraverso l'istituto della mobilita' presso
altre societa' a capitale pubblico, in pendenza di giudizi che
potrebbero definirsi favorevolmente per la pubblica amministrazione.
Sotto questo profilo la norma appare essere in contrasto con
l'art. 97 Cost.; peraltro la stessa e' censurabile per violazione
dell'art. 81 della Costituzione in quanto non quantifica ne' prevede
l'onere derivante, in assenza di appositi e specifici elementi
conoscitivi nella relazione tecnica di accompagnamento al disegno di
legge.
Inoltre il comma 12 del medesimo articolo 64 risulta essere
affetto di irragionevolezza in quanto stabilisce che al comma 6-bis
della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed
integrazioni, dopo le parole «a totale partecipazione pubblica» sono
aggiunte le parole «ad esclusione della SEUS SCpA», omettendo di
indicare l'articolo di legge emendato.
L'art. 65 stabilisce che la societa' partecipata SEUS SCpA possa
effettuare procedure selettive riservate al personale interno per la
copertura di posti di qualifiche intermedie carenti di organico. Si
e' in presenza, ad avviso del ricorrente, di una selezione riservata
in contrasto con l'art. 97 Cost. e con la costante giurisprudenza di
codesta Corte. Peraltro i passaggi interni del personale
comporterebbero inevitabilmente aumenti stipendiali per i dipendenti
interessati dalla promozione in contrasto con le disposizioni di cui
all'art. 9 commi 1 e 2 del d.l. n. 78/2010 che costituisce principio
di coordinamento della finanza pubblica cui la Regione non puo'
derogare.
Anche in questo caso non puo' non rilevarsi l'assenza di
qualsivoglia elemento informativo circa la platea dei destinatari e
gli effetti finanziari, nella relazione tecnica sul ddl.
La norma, per le considerazioni svolte, si ritiene essere in
contrasto con gli artt. 97, 117, 3° comma e 119 2° comma della Cost.
L'articolo 68 testualmente recita:
«Art. 68 (Norme in materia di trasparenza e di pubblicita'
dell'attivita' amministrativa)
1. Le somme autorizzate dall'articolo 55 della legge regionale 15
maggio 2013, n. 9 ed impegnate nell'esercizio 2013 possono essere
riprogrammate nell'anno 2014 per l'espletamento delle funzioni di
informazione e di comunicazione previste dal medesimo articolo 55.
2. E' fatto obbligo di pubblicare nel sito internet della Regione
siciliana per esteso, compresi gli eventuali allegati, entro le
successive 48 ore dall'approvazione, termine perentorio, le
deliberazioni della Giunta regionale.
3. L'atto produce effetti dalla sua pubblicazione che deve
comunque avvenire entro cinque giorni, pena la sua nullita'.
4. I decreti presidenziali e i decreti assessoriali,
contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Regione siciliana, devono essere per esteso pubblicati nel sito
internet della Regione siciliana.
5. I decreti dirigenziali devono essere pubblicati per esteso nel
sito internet della Regione siciliana. La non pubblicazione entro le
successive 48 ore dalla data di' emissione, termine perentorio, oltre
che essere ragioni di nullita' dell'atto e' causa di rimozione del
dirigente responsabile del decreto.
6. Le societa' a totale o maggioritaria partecipazione della
Regione pubblicano i bilanci, per estratto, su almeno due quotidiani
e un periodico aventi diffusione regionale certificata a norma di
legge.
7. Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 6 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni,
trovano applicazione nell'ordinamento regionale. All'osservanza della
presente norma sono obbligati la Regione, i consorzi di liberi
comuni, le citta' metropolitane, i consorzi tra gli enti locali, le
aziende del settore sanitario nonche' le societa' a totale e
maggioritaria partecipazione della Regione e degli enti locali.
8. All'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12,
dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 6 in quanto
compatibile, i soggetti di cui al comma 5 sono tenuti a rendere noto
i dati di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 5, mediante
pubblicazione per estratto, a scelta della stazione appaltante, su
due quotidiani a diffusione nazionale, su due quotidiani a maggior
diffusione locale del luogo ove si eseguono i lavori e su un
periodico a diffusione regionale. Le testate di cui al precedente
alinea devono possedere i seguenti requisiti, alla data di entrata in
vigore della presente legge:
a) non meno di cinque giornalisti iscritti al relativo albo
professionale (sezione professionisti) tenuto ai sensi della legge 20
febbraio 1963, n. 69, assunti con contratto a tempo indeterminato;
b) attestazione di regolarita' contributiva e previdenziale
ai fini INPGI e CASAGIT;
c) non meno di tre anni di ininterrotta pubblicazione con
diffusione regionale, con vendita in edicola sul territorio
regionale;
d) attestazione di copie vendute, certificata a norma di
legge.».
9. Al comma 5, dell'articolo 4, della legge regionale n. 12/2011,
dopo la parola "forniture" sono inserite le parole "l'autorizzazione,
anche tacita, di subappalti, l'approvazione di perizie di variante".
10. Al comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12/2011,
dopo le parole "ribassi d'asta" sono aggiunte le parole " e sulla
quota del fondo posto a disposizione delle stazioni appaltanti per le
spese di pubblicita' ai sensi dell'art. 178, comma 1, lettera o del
decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. La mancata
comunicazione di tali dati e' sanzionata secondo le modalita' e nella
misura fissata alla lettera b) del comma 5 della presente legge.».
Il 1° comma si pone in contrasto con l'art. 81 Cost. in quanto
prevede la riprogrammazione nel corrente esercizio delle somme
autorizzate dall'art. 55 l.r. n. 9/2013 pari a due milioni di euro
impegnate nell'esercizio 2013 per le medesime finalita'.
Basti osservare che le somme autorizzate dall'art. 55 si sono
trasformate a seguito del giudizio di parifica del conto consuntivo
del decorso esercizio 2013 avvenuto con delibera della Corte dei
conti del 3 luglio 2014 in residui passivi, qualora oggetto d'impegno
da parte dell'amministrazione o, in caso contrario, economie di spese
che hanno concorso alla formazione dell'avanzo di amministrazione
accertato.
Si allegano stralci del documento contabile parificato dalla
Corte dei conti attinenti ai capitoli di spesa finanziati dall'art.
55 della l.r. n. 9/2013 da cui puo' desumersi l'impossibilita'
dell'utilizzo per l'anno in corso dello stanziamento in questione.
Il 5° comma nell'ambito, di forme di pubblicita' dell'attivita'
amministrativa piu' ampie e cogenti di quelle disposte dal d.lgs. n.
33/2013, prevede la pubblicazione telematica di decreti dirigenziali
entro 48 ore dalla data di emissione.
Il mancato rispetto del termine perentorio causa la nullita'
dell'atto e la rimozione del dirigente responsabile del decreto.
Quest'ultima previsione non appare conforme al principio di
ragionevolezza di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione in
quanto verrebbe posto a carico del dirigente autore del decreto la
responsabilita' e la conseguente sanzione di un'inerzia eventualmente
non propria ed esonerato il responsabile della stessa. La
pubblicazione telematica dell'atto potrebbe, infatti, non rientrare
nella sfera di azione del predetto, giacche' comunemente tutti gli
atti sono trasmessi, per l'inserimento nel sito telematico, ad
un'altra struttura operativa tenuta a provvedere entro i termini
previsti dalla legge. Al dirigente autore dell'atto verrebbero quindi
addebitate le conseguenze della omissione o tardivo adempimento di
altri soggetti che invece rimarrebbero privi di sanzioni.
La responsabilita' sanzionabile del dirigente firmatario
dell'atto non puo' che essere limitata alla trasmissione dello stesso
per la pubblicazione e non anche all'omesso inserimento nel sito
internet della Regione di cui e' responsabile diverso soggetto.
I commi 6 e 7 del medesimo articolo sostanzialmente estendono le
disposizioni di cui all'art. 6 della legge 25 febbraio 1987 n. 67
alle societa' a totale o maggioritaria partecipazione regionale e
degli enti locali, ai comuni con meno di 20.000 abitanti e ai
consorzi tra enti locali, introducendo per gli stessi un nuovo onere
e non dando al contempo indicazione delle risorse necessarie per
farvi fronte.
Gli enti in questione appartengono tutte alla finanza pubblica
allargata e pertanto, secondo quanto sancito da codesta Corte con
sent. n. 92/1981, il legislatore e' obbligato ad indicare i mezzi di
copertura con cui fare fronte alle nuove spese introdotte, non
potendoli riversare indiscriminatamente sui bilanci degli enti
obbligati alle nuove onerose forme di pubblicita'.
I commi 8, 9 e 10, integrano la previsione dell'art. 4 della l.r.
n. 12/2011, in materia, di pubblicazione di avvisi e bandi di gara,
introducendo una disciplina difforme da quanto previsto dagli artt.
66 e 122 del d.lgs. n. 163/2006.
Le forme di pubblicazione di avvisi, bandi e atti di gara
ineriscono alle procedure di affidamento, secondo quanto acclarato da
codesta Corte nella sent. n. 411/2008, e pertanto rientranti nella
materia della tutela della concorrenza, di competenza esclusiva dello
Stato, ai sensi dell'art. 117, 2° comma lett. e) Cost.
Le norme del predetto codice costituiscono un legittimo limite
all'esplicarsi della potesta' legislativa della Regione che si
ritiene non possa adottare, per quanto riguarda la tutela della
concorrenza, una disciplina con contenuti difformi da quella
assicurata dal legislatore statale con il suddetto d.lgs. n. 163/2006
in attuazione delle prescrizioni poste dall'UE (sent. C.C. n.
221/2010).
Le diverse ed aggiuntive forme di pubblicita' previste,
obbligatorie per le stazioni appaltanti, comporterebbero inoltre
oneri per le stesse discostandosi palesemente da quanto prescritto
rispettivamente dagli artt. 66, comma 7 e 122 comma 5 del d.lgs. n.
163/2006.
L'articolo 69 dispone l'estensione dei benefici gia' previsti
dalla precedente legge regionale n. 202/1979, recante «Provvidenze
integrative in materia sanitaria», agli assistiti residenti nelle
isole minori che si rechino presso luoghi di cura pubblici e privati
e accreditati e/o contrattualizzati con il SSN, ubicati nel
territorio regionale.
Secondo quanto disposto dalla citata legge regionale, l'unita'
sanitaria locale di appartenenza dell'assistito, nei casi di ricorso
a luoghi di cura non convenzionati ubicati fuori dal territorio
regionale, in territorio nazionale o all'estero, previsti dagli artt.
14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies e 14-sexies della legge
regionale 3 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, ovvero
autorizzati in base alla vigente normativa in materia di cure
all'estero, e' autorizzata, nel caso in cui il paziente appartenga a
famiglia in condizioni economiche tali da non poter affrontare le
relative spese, a concedere un contributo, forfettario alle spese di
viaggio e soggiorno del malato e dell'eventuale accompagnatore, se
ritenuto indispensabile per l'assistenza.
Al riguardo, si rileva che, in base alla normativa nazionale,
solo il rimborso forfettario o chilometrico per raggiungere il Centro
dialisi erogato a favore dei soggetti affetti da uremia cronica che
si sottopongono a trattamento dialitico puo' essere ricondotto alla
previsione contenuta nel D.P.C.M. del 29 novembre 2001 sui livelli
essenziali di assistenza.
Ogni altro sussidio garantito dalla normativa regionale a titolo
di rimborso spese di viaggio/soggiorno si configura,
conseguentemente, come livello ulteriore di assistenza sanitaria,
finanziabile, in quanto tale, esclusivamente con risorse a carico del
bilancio regionale e, dunque, non erogabile dalle Regioni in Piano di
rientro.
La norma regionale in esame, pertanto, appare in contrasto con
quanto previsto dalla normativa nazionale sui piani di rientro dal
disavanzo sanitario, e in particolare con l'articolo 2, commi 80 e
95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, secondo cui «gli interventi
individuati dal piano di rientro sono vincolati per la regione, che
e' obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e non
adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del
piano di rientro».
Quanto all'illegittimita' delle disposizioni regionali che
prevedono, per le regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo
sanitario, prestazioni aggiuntive rispetto a quelle rientranti tra i
livelli essenziali di assistenza, codesta Corte ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale di «norme regionali istitutive di
misure di assistenza supplementari "in contrasto con l'obiettivo
dichiarato del piano di rientro di riequilibrare il profilo erogativo
dei livelli essenziali di assistenza" (sentenza n. 32 del 2012),
ovvero istitutive di uffici al di fuori delle previsioni del Piano di
rientro (sentenza n. 131 del 2012), o ancora di disposizioni
regionali «in controtendenza rispetto all'obiettivo del contenimento
della spesa sanitaria regionale» (sentenza n. 123 del 2011). In
particolare, la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
di norme che, "disponendo l'assunzione a carico del bilancio
regionale di oneri aggiuntivi per garantire un livello di assistenza
supplementare in contrasto con gli obiettivi di risanamento del Piano
di rientro", violano il principio di contenimento della spesa
pubblica sanitaria quale principio di coordinamento della finanza
pubblica e, in definitiva, l'art. 117, terzo comma, della
Costituzione.
Nella suddetta sentenza, inoltre, codesta Corte ha altresi'
ricordato, da un lato, come l'interferenza con il Piano di rientro
sussista anche in presenza di interventi non previsti nel medesimo
che possano aggravare il disavanzo sanitario regionale (sentenza n.
131 del 2012); e, dall'altro, come «l'introduzione di livelli
essenziali di assistenza aggiuntivi» determini una «incoerenza della
legislazione regionale rispetto agli obiettivi fissati dal Piano di
rientro del deficit sanitario» (sentenza n. 32 del 2012).
La relazione tecnica, inoltre, non contiene alcun cenno circa
l'ammontare degli oneri derivanti dall'attuazione della norma ne'
tantomeno l'indicazione delle risorse con cui farvi fronte.
Gli allegati chiarimenti, forniti dall'amministrazione regionale
ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 488/1969, quantificano in circa un
milione di curo la nuova maggiore spesa ma la relativa copertura non
appare riconducibile, in assenza di indicazione di criteri seguiti
per la determinazione degli eventuali risparmi, alle modalita'
prescritte dall'art. 17 della legge n. 196/2009.
Si ritiene pertanto che l'articolo in questione violi l'articolo
17, comma 1, lett. c) dello Statuto di autonomia speciale, per
contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in
materia di «assistenza sanitaria», l'articolo 117, comma 3 della
Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali della
legislazione statale in materia di «coordinamento della finanza
pubblica» nonche' l'articolo 81 poiche' la spesa derivante dalla
citata disposizione regionale non e' ne' quantificata ne' coperta
finanziariamente.
L'art. 73 prevede per le cooperative siciliane con proprieta'
divisa ed indivisa la sospensione fino al 31 dicembre 2015 del
pagamento delle rate scadute e non pagate senza alcun onere
aggiuntivo. La disposizione si pone in contrasto con le norme ed i
principi in materia di aiuti di Stato e, in particolare, con gli
orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficolta' adottati con la
comunicazione della Commissione n. 2004/C 244/02, Le misure di
sostegno alle cooperative siciliane dovrebbero conformarsi agli
orientamenti sopra citati e preventivamente essere notificate alla
Commissione Europea e attuate solo ed esclusivamente a seguito di una
positiva decisione in tal senso, come previsto dall'art. 3 del Reg.
(CE) 22/2/1999 n. 659/1999 recante modalita' di applicazione
dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. In
assenza di un'esplicita clausola di salvataggio che subordini
l'applicazione delle norme all'adozione di una positiva decisione
della Commissione Europea, si ritiene che l'articolo in questione si
ponga in contrasto con l'art. 117, 1° comma della Costituzione.
L'art. 74 rubricato come interpretazione autentica dell'articolo
19 l.r. n. 8/2012 da' adito a censure di incostituzionalita' per
violazione dell'art. 97 Cost.
La disposizione in esso contenuta, non assume i caratteri
dell'interpretazione autentica in quanto non si salda alla precedente
disposizione «id est» art. 19 l.r. n. 8/2012 formando un unico
precetto, ma introduce una disciplina speciale e derogatoria a quanto
prescritto dallo stesso ed in particolare dal comma 2 lett. e).
Secondo tale disposizione, il Commissario Straordinario preposto
all'attivita' di liquidazione dei disciolti consorzi ASI, avrebbe
dovuto provvedere ad acquisire una relazione di stima da parte della
competente Agenzia del Territorio per ogni singolo immobile e cedere
lo stesso al privato assegnatario per l'importo stimato, fatte salve
le eventuali pattuizioni contenute negli atti di assegnazione
stipulati entro il 31 dicembre 2010. Gli assegnatari avrebbero dovuto
provvedere al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione da parte del Commissario Straordinario.
Orbene il legislatore regionale, dopo oltre due anni dall'entrata
in vigore della cennata legge n. 8/2012, consente che gli assegnatari
di rustici o capannoni industriali possano far richiesta di acquisto
entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Il prezzo di vendita, seppur pari alla perizia di stima
effettuata dall'Agenzia del Territorio, verrebbe decurtato dai canoni
di affitto versati dall'assegnatario in favore del Consorzio. Inoltre
all'istante verrebbe data facolta' di indicare il termine, comunque
non oltre il 31 dicembre 2015, entro cui intenderebbe versare il
saldo dovuto per il perfezionamento della vendita.
La norma, che sembra essere volta a favorire il privato
assegnatario cui viene consentito di determinare il momento del
pagamento e di ridurre il prezzo di acquisto in base alle somme
pagate per l'utilizzo del bene ad altro titolo, non persegue
l'interesse della pubblica amministrazione che avrebbe ben potuto e
che potrebbe avviare una procedura pubblica per la vendita del bene
ottenendo maggiori e migliori possibilita' per la cessione di parte
del proprio patrimonio.
L'art. 75 muta il sistema di oneri a carico degli esercenti di
cave rispetto a quanto disposto dall'art. 12 della l.r. n. 9/2013
rapportando la misura del canone alla superficie e al volume di cava
autorizzati anziche' alla quantita' di minerale estratto.
Il legislatore ha introdotto siffatte modifiche in assenza di
un'apposita istruttoria, sulla quantificazione e valutazione degli
effetti finanziari derivanti. Nella relazione tecnica infatti non e'
fatta alcuna menzione riguardo alle conseguenze dell'introduzione di
siffatta norma e della compatibilita' con le risorse a disposizione
della Regione. Inoltre non e' affatto dimostrato ne' e' possibile
evincerlo dal tenore letterale della norma se i nuovi criteri di
quantificazione del canone determinano maggiori, minori o uguali
proventi in favore della Regione e dei Comuni.
Il legislatore regionale e' venuto cosi' meno all'obbligo di
correlare le proprie innovazioni legislative di allegati e documenti
dimostrativi degli effetti economici delle stesse ponendosi in
contrasto con l'art. 81 della Cost.
Il principio di copertura delle spese impone invero che ogni
disposizione da cui derivino conseguenze finanziarie di carattere
positivo o negativo, debba essere corredata da un'apposita
istruttoria e successiva allegazione degli effetti previsti e della
relativa compatibilita' con le risorse a disposizione; inoltre nelle
norme a regime come quella in ispecie, dette operazioni devono essere
riferite all'esercizio di competenza e a quelli successivi in cui la
norma esplichera' effetti.
Codesta Corte nella sent. n. 224/2014 ha chiarito che sia onere
del legislatore regionale trovare la copertura delle proprie
disposizioni ed individuarne, sia pure in via presuntiva, i mezzi
necessari per la loro attuazione.
La disposizione inoltre grava i comuni su cui ricadono i
giacimenti minerali di cave, di una presumibile minore entrata
giacche' gli stessi hanno diritto al 60% del canone. La norma in
questione pone quindi a carico degli enti appartenenti alla finanza
pubblica allargata una minore entrata senza determinare la copertura,
ponendosi cosi' in contrasto con l'art. 81 Cost.
P.Q.M.
Il sottoscritto Prefetto Carmelo Aronica, Commissario dello Stato
per la Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto
Speciale, con il presente atto impugna i sottoelencati articoli del
disegno di legge n. 782 dal titolo «Assestamento del bilancio della
Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di
previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche
alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni
programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilita'
regionale". Disposizioni varie.», approvato dall'Assemblea Regionale
Siciliana il 1° agosto 2014:
Art. 6, 2° comma per violazione degli articoli 117, 3° comma
e 119, 2° comma della Costituzione;
Art. 8, 1° comma limitatamente all'inciso "fatta eccezione
per quelli godimento e per i rapporti contrattualmente avviati alla
data del 31 dicembre 1991", 2°, 3° e 4° comma per violazione degli
articoli 81 e 97 della Costituzione;
Art. 17, commi 2 e 3 per violazione degli articoli 3, 51, 97
e 117 comma 2 lett. e) e s) della Costituzione;
Art. 22, 3° comma per violazione degli articoli 3 e 53 della
Costituzione e dell'articolo 36 dello Statuto Speciale;
Art. 23 per violazione dell'articolo 81 della Costituzione;
Art. 47 per violazione degli articoli 3 e 97 della
Costituzione;
Artt. 48, 49, 50 e 51 per violazione degli articoli 3, 97 e
113 della Costituzione;
Art. 60 per violazione dell'articolo 81 della Costituzione;
Art. 61, 2° comma per violazione dell'articolo 117, 2° comma
lett. e) della Costituzione;
Art. 62 per violazione degli articoli 3 e 97 della
Costituzione;
Art. 63, 3° comma per violazione degli articoli 3, 81 e 97
della Costituzione;
Art. 64, 2° comma limitatamente all'inciso "nonche' i
lavoratori ai quali il diritto alla riammissione in servizio a tempo
indeterminato presso le societa' partecipate e' stato disposto come
provvedimento giudiziale", 11° e 12° comma per violazione degli
articoli 3, 97 e 81 della Costituzione;
Art. 65 per violazione degli articoli 97, 117, 3° comma e
119, 2° comma della Costituzione;
Art. 68, comma 1 e 5 limitatamente all'inciso "e' causa di
rimozione del dirigente responsabile del decreto", 6, 7, 8, 9 e 10
per violazione degli articoli 3, 81, 97 e 117 2° comma lett. e) della
Costituzione;
Art. 69 per violazione degli articoli 81 e 117, 3° comma
della Costituzione e 17, comma 1 lett. c) dello Statuto Speciale;
Art. 73 per violazione dell'articolo 117, 1° comma della
Costituzione;
Art. 74 per violazione dell'articolo 97 della Costituzione;
Art. 75 per violazione dell'articolo 81 della Costituzione.
Palermo, addi' 9 agosto 2014
Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana
Aronica