Ricorso n. 62 del 18 settembre 2018 (del Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 18 settembre 2018 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 42 del 2018-10-24)
Ricorso ex art. 127 della costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato (C.F. …) presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12.
Contro la Regione Toscana, in persona del Presidente della Regione pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede della Regione, in Piazza del Duomo, 10 - Firenze, cap. 50122, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Toscana 29 giugno 2018, n. 32 recante «Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato.
Modifiche alla l.r. n. 1/2009 in materia di capacita' assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti», pubblicata sul B.U.R. n. 28 dell'11 luglio 2018, come da delibera del Consiglio dei ministri adottata nella seduta del 6 settembre 2018.
In data 11 luglio 2018 e' stata pubblicata sul B.U.R. n. 28 della Regione Toscana, la legge regionale del 29 giugno 2018, n. 32 intitolata «Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato.
Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacita' assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti».
Gli articoli 5 e 6 della predetta legge dispongono quanto segue:
«Art. 5 (Capacita' assunzionale della Regione e degli enti dipendenti). - Inserimento dell'art. 22-bis nella L.R. 1/2009.
1. Dopo l'art. 22 della L.R. n. 1/2009 e' inserito il seguente: «Art. 22-bis (Capacita' assunzionale della Regione e degli enti dipendenti).
1. La Giunta regionale definisce annualmente, con deliberazione, la capacita' assunzionale propria e degli enti dipendenti, nel rispetto della normativa vigente e degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza contabile. La capacita' assunzionale complessiva e' ripartita in relazione alle specifiche esigenze organizzative di ciascun ente.».
«Art. 6 (Assegnazione temporanea. Modifiche all'art. 29 della L.R. 1/2009). - 1. La rubrica dell'art. 29 della L.R. 1/2009 e' sostituita dalla seguente: «Mobilita', comando, distacco e assegnazione temporanea. Aspettativa per rapporti di lavoro presso altra pubblica amministrazione».
2. Dopo il comma 9 dell'art. 29 della L.R. 1/2009 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. La Regione, sulla base di appositi protocolli, puo' disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'Amministrazione, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private, previo assenso del personale interessato. Il personale conserva il trattamento economico, anche accessorio, in godimento alla data di assegnazione. I relativi oneri finanziari sono a carico dell'ente o impresa a cui il personale regionale e' assegnato. La durata dell'assegnazione temporanea e' definita entro il periodo di vigenza del protocollo, che non puo' superare la durata della legislatura.
9-ter. La Regione, sulla base di appositi protocolli, puo' utilizzare personale in assegnazione temporanea proveniente da altre pubbliche amministrazioni. Il personale conserva il trattamento economico, anche accessorio, in godimento alla data di assegnazione. I relativi oneri finanziari sono a carico del bilancio regionale. La durata dell'assegnazione temporanea e' definita entro il periodo di vigenza del protocollo, che non puo' superare la durata della legislatura.
9-quater. Il posto in dotazione organica del dipendente regionale in assegnazione temporanea resta indisponibile per tutta la durata della stessa.
Il personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni in assegnazione temporanea presso la Regione non ricopre posti in dotazione organica e non rileva ai fini del rispetto dei limiti di cui all'art. 18-bis.».
Il Presidente del Consiglio ritiene che le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge, siano illegittime per contrasto con diverse disposizioni costituzionali (indicate in relazione a ciascun articolo impugnato); pertanto propone questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127, comma 1 Cost. per i seguenti
Motivi
1. L'art. 5, comma l, della legge in esame, ha introdotto l'art. 22-bis alla legge regionale n. l del 2009, in base alla quale e' previsto che alla Giunta regionale spetta di definire annualmente la capacita' assunzionale propria e degli enti dipendenti, nel rispetto della normativa vigente e degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza contabile, con la precisazione che la capacita' assunzionale «complessiva» e' ripartita in relazione alle specifiche esigenze organizzative di ciascun ente.
La disposizione in esame, laddove definisce la capacita' assunzionale della regione e degli enti da essa dipendenti in misura «complessiva», contrasta palesemente con i principi di coordinamento della finanza pubblica contenuti nell'art. l, comma 228, legge n. 208 del 2015, che consente la determinazione del fabbisogno in relazione a ciascuna singola Amministrazione, senza possibilita' di compensazioni o travaso tra piu' Amministrazioni.
L'art. l comma l legge n. 208/2015 prevede, infatti, che le Regioni e gli Enti locali «possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente».
Sulla valenza dei vincoli posti dall'art. l, comma 228 della legge n. 208/2015, codesta Ecc. Corte costituzionale ha gia' avuto modo di esprimersi con la recente sentenza n. 1/2018 emessa nel giudizio di costituzionalita' di altra legge della Regione Toscana (la l.r. n. 72/2016), contenente anch'essa una deroga ai vincoli statali posti dal richiamato art. l, comma 228, della legge n. 208.
Ebbene nella sentenza n. 1/2018 del 2015 nella quale e' stata ribadita l'inderogabilita' dei vincoli suddetti da parte della Regione. In particolare la Corte in tale sentenza ha ribadito l'infondatezza dell'assunto secondo cui la norma scrutinata troverebbe legittimazione nella competenza della Regione Toscana in materia di organizzazione amministrativa degli enti pubblici regionali, «atteso il riscontrato carattere recessivo di tale competenza rispetto ad una disposizione che questa Corte ha riconosciuto costituire espressione della competenza statale in materia di coordinamento di finanza pubblica» (punto 8.1 del Considerato in diritto), con l'ulteriore affermazione secondo la quale «solo lo stesso legislatore nazionale puo' prevedere diversificate modalita' applicative, ovvero circoscritte deroghe temporalmente limitate ai vincoli assunzionali da esso disposti, dettando, inoltre, specifiche modalita' attuative al fine di verificare l'impatto finanziario» (punto 8.2 del Considerato in diritto).
Sul punto, peraltro, si evidenzia che, anche sulla base di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo n. 75/2017, ciascuna pubblica amministrazione «adotta il piano triennale dei fabbisogni di personale (quindi in nessun caso in forma cumulativa con altre amministrazioni) in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della performance» e «il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente», come peraltro confermato anche dalle linee di indirizzo definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 maggio 2018, ai sensi dell'art. 6-ter, comma l, del decreto legislativo n. 165/2001, come inserito dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 75/2017.
Il generico richiamo alla ripartizione delle predette cumulate capacita' assunzionali, alla sola condizione di «specifiche esigenze organizzative di ciascun ente» senza alcun oggettivo parametro finanziario di rinvio alla vigente normativa in materia di limitazioni alla spesa di personale (ad esempio: art. l, comma 557, della legge n. 296/2006) potrebbe determinare una maggiore spesa di personale a tempo indeterminato, di natura strutturale e permanente nel tempo, che potrebbe non essere sostenibile, specialmente per gli enti regionali medio piccoli e con ridotti spazi di bilancio, negli anni successivi a quello di utilizzo delle maggiori facolta' assuzionali acquisite, in aggiunta alle proprie, dalla Regione o da altri enti dipendenti dalla medesima.
Sul punto si evidenzia infine che, nei casi in cui il legislatore ha inteso riconoscere specifiche necessita' di tutela finalizzate al buon andamento delle attivita' istituzionali di enti ed agenzie regionali, e' intervenuto direttamente con norma nazionale consentendo deroghe alla vigente normativa nazionale in materia di turn over delle pubblica amministrazione In tal senso, a titolo di esempio, si richiama la specifica, ma coordinata, deroga alle ordinarie regole che consente la possibilita' di incrementare le facolta' assuzionali delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) prevista dall'art. l, comma 563, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018).
Pertanto l'art. 5, comma l, della legge m esame, nel derogare alle citate disposizioni statali che pongono vincoli alla capacita' di assunzione delle Regioni e Enti locali, viola l'art. 117, terzo comma, Cost., che riserva allo Stato la definizione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non puo' derogare. 2. L'art. 6, comma 2, della legge in esame, ha introdotto, nella l.r. n. 1/2009, i commi 9-ter e 9-quater. Anche tali disposizioni sono censurabili per i motivi che saranno di seguito esposti.
2.1. Il comma 9-ter introdotto nell'art. 29 della legge regionale n. 1/2009 facoltizza la Regione, sulla base di appositi protocolli, ad utilizzare personale in assegnazione temporanea proveniente da altre Pubbliche amministrazioni, precisando che «il personale conserva il trattamento economico, anche accessorio, in godimento alla data di assegnazione».
La disposizione viola le disposizioni costituzionali sotto vari profili.
Occorre premettere che la vigente disciplina contrattuale relativa al comparto Funzioni locali non prevede una specifica regolamentazione dell'istituto del comando, o istituti simili; si richiama quanto stabilito dall'art. 70, comma 12, del decreto legislativo n. 165/200 l, il quale dispone che l'ente che utilizza il personale deve rimborsare all'amministrazione di appartenenza del lavoratore gli oneri relativi al trattamento fondamentale come determinato in base al CCNL allo stesso direttamente applicabile.
Analoga disposizione non e' prevista anche per il trattamento accessorio, ma secondo una regola generale ormai consolidata nella prassi applicativa, viene corrisposto al dipendente il trattamento accessorio dall'ente presso il quale lo stesso rende la sua prestazione, al fine di evitare situazioni di disparita' di trattamento tra lavoratori addetti ai medesimi compiti.
Dunque, la disposizione regionale in esame nel derogare alla menzionata disposizione del decreto legislativo n. 165/200 l che costituisce un principio al quale il legislatore regionale deve fare riferimento, viola sia l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile, sia il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto crea una disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto per la generalita' delle altre amministrazioni pubbliche.
2.2. Nell'introdurre il comma 9-quater all'art. 29 della legge regionale n. l del 2009, la norma scrutinata stabilisce che «il posto in dotazione organica del dipendente regionale in assegnazione temporanea resta indisponibile per tutta la durata della stessa. Il personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni in assegnazione temporanea presso la Regione non ricopre posti in dotazione organica e non rileva ai fini del rispetto dei limiti di cui all'art. 18-bis della legge regionale n. 1/2009».
La norma regionale in esame, nel neutralizzare le unita' di personale dirigenziale di altre amministrazioni pubbliche in assegnazione temporanea presso la Regione ai fini del computo della quota del 10 per cento prevista dall'art. 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, consente di fatto la copertura di posti di funzione dirigenziale a personale esterno senza alcun limite percentuale.
Al riguardo, si fa presente che l'art. 18-bis della legge regionale n. 1/2009 (Comando e trasferimento dei dirigenti), nel richiamare, parzialmente, quanto previsto dall'art. 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, dispone che «gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti nel limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti e dei direttori della Giunta regionale, a dirigenti di altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. l, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento, secondo i rispettivi ordinamenti».
Sul punto, peraltro, si fa presente che il citato art. 18-bis della legge regionale n. 1/2009 non risulta recepire nemmeno le modificazioni normative nel tempo apportate al citato art. 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 165/2001, le quali prevedono l'elevazione al 15 per cento della percentuale di conferimento dei posti dirigenziali di prima fascia a dirigenti esterni (art. 29, comma 3, della legge n. 221/2015), nonche' la possibilita' di ulteriore elevazione dei suddetti limiti percentuali fino ad un massimo del 25 per cento per i posti dirigenziali di prima fascia e del 18 per cento per i posti dirigenziali di seconda fascia, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate per il conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti esterni di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (art. 3 comma l, lettera t), della legge n. 145/2002, come sostituito dall'art. 2, comma 8-ter, del decreto-legge n. 101/2013, e art. 1, comma 94, della legge n. 107/2015).
La norma regionale in esame, pertanto, non rispettando i limiti fissati dalla legislazione statale per il conferimento di incarichi dirigenziali al personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni in assegnazione temporanea presso la Regione, contrasta con la menzionata norma del decreto legislativo n. 165/2001 che rappresenta il principio al quale il legislatore regionale deve fare riferimento, e viola sia l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Cost., il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile, sia il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto crea una disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto per la generalita' delle altre amministrazioni pubbliche.
Per i motivi esposti le norme regionali sopra indicate devono essere impugnati dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.
P.Q.M.
Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e conseguentemente annullare gli articoli 5, comma 1 e 6, comma 2 della L.R. Toscana 11 luglio 2018, n. 32 per i motivi illustrati nel presente ricorso.
Con l'originale notificato del ricorso si depositera':
1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 6 settembre 2018.
Roma, 10 settembre 2018
L'Avvocato dello Stato: De Socio