Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 29 maggio 2019 (della Regione Toscana).

(GU n. 27 del 2019-07-03)

 

    Ricorso della Regione Toscana (P. Iva  01386030488),  in  persona

del Presidente pro  tempore  della  Giunta  regionale,  dott.  Enrico

Rossi, autorizzato con deliberazione della Giunta  regionale  n.  617

del 13 maggio 2019, rappresentato e difeso, come da mandato in  calce

al presente atto, dall'avv. Lucia Bora (C.F. n. BROLCU57M59B157V pec:

lucia.bora@postacert.toscana.it)   dell'Avvocatura   regionale,    ed

elettivamente  domiciliato  presso  lo  studio   dell'avv.   Marcello

Cecchetti, (C.F. CCCMCL65E02H501Q) in Roma - piazza Barberini n. 12 -

(fax 06.4871847; pec: marcello.cecchetti@firenze.pecavvocati.it)

    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro  tempore  per

la dichiarazione di illegittimita' costituzionale  dell'art.  14-ter,

primo comma della legge 28 marzo  2019,  n.  26  di  conversione  del

decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,  concernente  l'«utilizzo  delle

graduatorie concorsuali  per  l'accesso  al  pubblico  impiego»,  per

violazione degli articoli 97, 117, terzo e quarto  comma,  118,  119,

primo, secondo e quarto comma Costituzione nonche' degli articoli 5 e

120 Costituzione sotto il  profilo  della  violazione  del  principio

della leale collaborazione.

    Nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2019 n. 75 e' stata  pubblicata

la legge n. 26 del 28 marzo 2019, di conversione, con  modificazioni,

del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti

in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

    La legge di conversione ha introdotto l'art.  14-ter  dal  titolo

«Utilizzo delle graduatorie concorsuali  per  l'accesso  al  pubblico

impiego»; il  primo  comma  di  tale  disposizione  e'  lesivo  delle

competenze regionali per i seguenti motivi di

 

                                           Diritto

 

    1. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 14-ter, primo comma,

del decreto-legge n. 4/2019 come convertito in legge n. 26/2019 nella

parte in cui prevede una limitatissima possibilita' di utilizzo delle

graduatorie approvate a seguito di concorsi per l'accesso al pubblico

impiego, per violazione degli articoli 97, 117, terzo e quarto comma,

118, 119, primo, secondo e quarto comma  Costituzione  nonche'  degli

articoli 5 e 120 Costituzione sotto il profilo della  violazione  del

principio della leale collaborazione.

    La Regione Toscana, con ricorso notificato in data 5  marzo  2019

ruolo n. 35/2019, ha impugnato l'art. 1, comma  361  della  legge  n.

145/2018  perche'  impone,  per  le  procedure  concorsuali   bandite

successivamente all'entrata in vigore della stessa legge n. 145/2018,

l'utilizzo delle relative graduatorie esclusivamente per la copertura

dei posti messi a concorso. Di fatto,  sono  ammesse  graduatorie  di

soli vincitori e si nega alla radice la possibilita' di ricorrere  al

successivo scorrimento delle stesse per l'eventuale assunzione  degli

idonei non vincitori.

    La  nuova  norma  in  oggetto  incide   su   detta   disposizione

modificandola, in quanto prevede che le  graduatorie  possano  essere

utilizzate per la copertura dei posti messi a  concorso  «nonche'  di

quelli che si  rendono  disponibili,  entro  i  limiti  di  efficacia

temporale delle graduatorie medesime, fermo restando  il  numero  dei

posti banditi e nel rispetto dell'ordine di  merito,  in  conseguenza

della mancata costituzione e dell'avvenuta estinzione del rapporto di

lavoro con i candidati dichiarati vincitori»; le  stesse  graduatorie

possono essere utilizzate per le assunzioni obbligatorie dei soggetti

disabili  e  dei  soggetti  titolari  del  diritto  al   collocamento

obbligatorio per invalidita' permanente non inferiore  ad  un  quarto

della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate

in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti  di

terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

    L'indicata  modifica  introdotta  in  sede  di  conversione   del

decreto-legge n. 4/2019 individua dunque una soluzione  utile  per  i

casi di mancata costituzione o di estinzione anticipata del  rapporto

di lavoro con i candidati vincitori,  nel  limite  di  vigenza  della

graduatoria, ma non consente di «scorrere» le graduatorie medesime in

tutti gli altri casi di fabbisogno  del  personale  emergente  e  non

programmabile.

    Dunque la disposizione cosi'  come  modificata  dal  citato  art.

14-ter, primo comma,  legge  n.  26/2019  non  supera  i  profili  di

incostituzionalita'  gia'  formulati  con  il  ricorso   n.   35/2019

presentato avverso l'art. 1, comma 361  della  legge  n.  145/2018  e

pertanto si rende necessario proporre la presente impugnativa  contro

la nuova disposizione.

    La disciplina sinora vigente  prevedeva  per  le  amministrazioni

pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  n.

165/2001 - ivi comprese le regioni - la facolta', prima di indire una

nuova procedura concorsuale,  di  ricorrere  allo  scorrimento  delle

graduatorie precedentemente approvate e ancora  valide  ed  efficaci,

per coprire eventuali  posti  vacanti  in  organico  per  gli  stessi

profili professionali gia' messi a concorso.

    Come rilevato, la disposizione oggetto  di  contestazione  impone

invece, per  le   procedure   concorsuali   bandite   successivamente

all'entrata in vigore della legge n. 145/2018 (art.  1,  comma  365),

l'utilizzo delle relative graduatorie esclusivamente per la copertura

dei posti messi a concorso nonche' nei casi di mancata costituzione o

di estinzione anticipata del  rapporto  di  lavoro  con  i  candidati

vincitori.

    Resta quindi preclusa la possibilita' di ricorrere al  successivo

scorrimento delle stesse graduatorie per l'eventuale assunzione degli

idonei non vincitori.

    La richiamata disposizione e' lesiva delle prerogative  regionali

sotto molteplici aspetti.

        1.1) In primo luogo sono violati gli  ambiti  riservati  alla

potesta' legislativa regionale  residuale  ai  sensi  dell'art.  117,

comma  4  Costituzione  ed  il  correlato   esercizio   di   funzioni

amministrative    attinenti    l'organizzazione    e    l'ordinamento

dell'apparato regionale ai sensi dell'art. 118 Costituzione.

    Infatti le procedure concorsuali, in quanto attinenti  alla  fase

antecedente  la  costituzione  di  un  rapporto   di   lavoro,   sono

contraddistinte  da  una  natura  prettamente  pubblicistica  e  sono

riconducibili nell'ambito della  competenza  regionale  residuale  in

materia di organizzazione amministrativa ed ordinamento del personale

ai sensi dell'art. 117, comma 4 della Costituzione (ex  multis  Corte

costituzionale, sentenze  n.  251  del  2016  e  n.  380  del  2004).

L'esercizio di tale potesta' residuale regionale soggiace al rispetto

dei  limiti   costituzionali   e   dei   principi   fondamentali   di

organizzazione e funzionamento previsti dai  relativi  statuti  (art.

123   Costituzione)   con   esclusione   di   qualsiasi    tipo    di

regolamentazione statale.

    La costituzione di  graduatorie  concorsuali  di  soli  vincitori

determina un'inevitabile  compressione  dell'autonomia  regionale  in

materia  di  organizzazione   amministrativa   ed   ordinamento   del

personale, in quanto nega alle regioni la possibilita' di predisporre

le  relative  procedure,  anche  e  soprattutto,  in   un'ottica   di

programmazione del fabbisogno del personale e capacita'  assunzionale

dell'ente,  cosi'  come  nega  la  possibilita'  di  utilizzare   una

graduatoria in corso di validita' per fare fronte  al  fabbisogno  di

personale   dovuto   a   circostanze   imprevedibili    al    momento

dell'approvazione del piano di fabbisogno del personale stesso.

    Cio'  incide  anche  sull'esercizio  di  funzioni  amministrative

attinenti l'organizzazione e l'ordinamento dell'apparato regionale.

        1.2) La norma contestata si pone in contrasto  anche  con  il

principio  costituzionale   del   buon   andamento   della   pubblica

amministrazione (art. 97 Costituzione), considerato  che  l'efficacia

della procedura concorsuale si esaurirebbe con  l'individuazione  dei

soli soggetti vincitori e dei subentranti nei rari  casi  di  mancata

costituzione od estinzione del rapporto di  lavoro  con  i  vincitori

stessi, senza poter consentire alla regione di decidere autonomamente

di usufruire della medesima graduatoria per  l'assunzione  futura  di

eventuali  idonei  non  vincitori,  secondo   le   proprie   esigenze

occupazionali, in violazione dei principi  di  efficienza,  efficacia

dell'azione amministrativa  e  di  buon  andamento.  La  graduatoria,

infatti, ha validita' triennale, per cui e' del tutto rispondente  ai

suddetti  principi   e   a   quello   dell'economicita'   dell'azione

amministrativa,  utilizzare,  nell'arco  del  triennio,   graduatorie

valide per gli stessi profili professionali, con risparmio di tempo e

di denaro e  senza  che  sia  minato  il  criterio  della  competenza

professionale, salvaguardata da un periodo ragionevole  di  efficacia

delle graduatorie (appunto di tre anni, come dispone l'art. 35, comma

5-ter del decreto legislativo n. 165/2001).

        1.3) L'ingerenza statale in materie di  competenza  regionale

e' avvenuta senza la previsione di alcuna forma di coordinamento e di

concertazione con le autonomie pubbliche, e cosi' il  legislatore  ha

totalmente obliterato il meccanismo dell'intesa, o comunque qualsiasi

altro procedimento partecipativo con le regioni, in palese violazione

del principio di leale collaborazione sancito dagli articoli 5 e  120

Costituzione.

        1.4)   L'impugnata   disposizione   risulta   lesiva    anche

dell'autonomia  finanziaria  regionale,  comportando,  pertanto,  una

violazione degli articoli 117, comma 3 e 119 primo, secondo e  quarto

comma della Costituzione, in materia di  principi  del  coordinamento

della finanza pubblica.

    La giurisprudenza costituzionale  successiva  alla  modifica  del

Titolo V della Costituzione ha sottolineato  la  portata  finalistica

della   materia   del   coordinamento   della    finanza    pubblica,

riconoscendole la natura di materia trasversale in grado di  permeare

l'intero assetto competenziale Stato-regioni e  legittimare,  quindi,

un intervento statale anche in  materie  astrattamente  riconducibili

alla competenza regionale residuale. Secondo il costante orientamento

di codesta ecc.ma Corte, il legislatore statale con una disciplina di

principio puo' imporre alle regioni e agli enti locali,  per  ragioni

di coordinamento finanziario, specifici  vincoli  alle  politiche  di

bilancio - incidenti anche sull'autonomia di  spesa  degli  stessi  -

purche' questi si concretino in un contenimento complessivo, anche se

non generale, della spese corrente  a  carattere  transitorio  e  non

impongano strumenti o modalita' per il perseguimento degli  obiettivi

di  riequilibrio  della  finanza  pubblica   (Corte   costituzionale,

sentenze n. 64 del 2016; n. 79 del 2014; n. 217 del 2012; n. 193  del

2012; n. 148 del 2012; n. 232 del 2011; n. 326 del 2010; n.  284  del

2009; n. 237 del 2009; n. 120 del 2008; n. 412 del 2007; n.  169  del

2007 e n. 88 del 2006).

    La  giurisprudenza  costituzionale  ha  piu'   volte   dichiarato

l'illegittimita' di norme statali che non possono essere  considerate

principi fondamentali  in  materia  di  coordinamento  della  finanza

pubblica  qualora  pongano   un   precetto   specifico   e   puntuale

sull'entita' della spesa. Siffatte norme costituiscono  una  indebita

invasione dell'area riservata dall'art. 119 primo, secondo  e  quarto

comma della Costituzione alle autonomie territoriali, alle  quali  la

legge statale puo' prescrivere criteri ed obiettivi (ad  esempio,  il

contenimento della spesa pubblica), ma non puo' imporre nel dettaglio

gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere detti  obiettivi

(Corte costituzionale, sentenze n. 43 del 2016; n. 22  del  2014;  n.

217 del 2012; n. 139 del 2012; n. 182 del 2011; n. 237 del  2009;  n.

169 del 2007; n. 417 del 2005; n. 36 del 2004).

    Nel caso di specie, la norma contestata - dato il  suo  carattere

dettagliato e  puntuale  -  non  puo'  essere  considerata  norma  di

principio volta al coordinamento  della  finanza  pubblica.  Inoltre,

difficilmente si potrebbe rinvenire la ratio di  simile  disposizione

nell'esigenza di contenere la spesa  pubblica,  in  quanto,  anziche'

rimettere alla discrezionalita' regionale la scelta  di  attingere  o

meno dalle graduatorie approvate e valide, si impone alla  stessa  di

bandire nuovi concorsi pubblici ogniqualvolta ravvisi  la  necessita'

di provvedere a nuove assunzioni, finendo, di fatto, per incrementare

considerevolmente la spesa pubblica regionale, nonche' di allungare i

tempi di assunzione di nuovo personale. 

 

                                            P.Q.M.

 

    Si conclude affinche'  piaccia  all'ecc.ma  Corte  costituzionale

dichiarare l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  14-ter,  primo

comma  della  legge  28  marzo  2019,  n.  26  di   conversione   del

decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,  concernente  l'«utilizzo  delle

graduatorie concorsuali per l'accesso al  pubblico  impiego»,  per  i

motivi indicati nel presente ricorso.

    Si deposita la deliberazione della Giunta regionale n. 617 del 13

maggio 2019 di autorizzazione a promuovere il ricorso.

 

Firenze - Roma, 24 maggio 2019

Avv. Bora

 

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