Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 30  marzo  2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri).

 

 

(GU n. 19 del 09.05.2012 ) 

 

 

 

    Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,  rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  presso   cui   e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

    Contro Regione Veneto in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale;

    Per la dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  (giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 2012) dell'art.  2 comma 1 e dell'art. 27  comma  1  della  legge  regionale  veneta  16 gennaio 2012 n. 5, recante Norme per l'elezione del Presidente  della

Giunta e del Consiglio regionale del Veneto, pubblicata nel  BUR  del 20 gennaio 2012 n. 7.

    L'art. 2 comma 1 della legge regionale veneta n. 5/2012,  recante «Norme per l'elezione del Presidente della  Giunta  e  del  Consiglio regionale»  del  Veneto  dispone:  «1.  Il  numero  dei   consiglieri regionali e' determinato dalla popolazione residente  nella  Regione, nella misura  di  uno  ogni  centomila  con  esclusione  della  parte

frazionaria del quoziente ottenuto.»

    L'art. 27 comma 1 della medesima legge contiene una  disposizione transitoria del seguente tenore: «1. In sede di  prima  applicazione, il numero  dei  consiglieri  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  e' determinato nel numero di quarantanove.»

    Queste previsioni,  come  si  vede,  introducono  un  sistema  di determinazione del numero dei  consiglieri  regionali  basato  su  un rapporto proporzionale con  l'entita'  della  popolazione  residente.

Soltanto in via transitoria, per la prima applicazione, prevedono  un numero fisso predeterminato (quarantanove).

    L'art. 14 comma 1 lett. a) del decreto legge 13  agosto  2011  n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148, aveva  tuttavia in precedenza stabilito:

      «Riduzione del numero dei consiglieri e assessori  regionali  e relative indennita'. Misure premiali

      In vigore dal 1° gennaio 2012

        1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del  coordinamento  della  finanza  pubblica,  le  Regioni  adeguano, nell'ambito della  propria  autonomia  statutaria  e  legislativa,  i rispettivi ordinamenti ai seguenti ulteriori parametri:

          a)  previsione  che  il  numero  massimo  dei   consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta  regionale,  sia uguale o inferiore a 20 per le Regioni con  popolazione  fino  ad  un milione di abitanti; a 30 per le Regioni con popolazione fino  a  due milioni di abitanti; a 40 per  le  Regioni  con  popolazione  fino  a quattro milioni di abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti; a 70 per le Regioni con  popolazione  fino ad otto milioni di abitanti; a 80  per  le  Regioni  con  popolazione superiore ad otto milioni di abitanti. La riduzione  del  numero  dei consiglieri regionali  rispetto  a  quello  attualmente  previsto  e' adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata  in vigore del presente  decreto  e  deve  essere  efficace  dalla  prima legislatura regionale successiva a quella della data  di  entrata  in vigore del presente decreto. Le Regioni che, alla data di entrata  in

vigore  del  presente  decreto,  abbiano  un  numero  di  consiglieri regionali inferiore a quello previsto  nella  presente  lettera,  non possono aumentarne il numero;».

    La Regione Veneto ha impugnato questa disposizione con il ricorso n. 145/2011, fissato  per  l'udienza  del  prossimo  19  giugno.  Nel ricorso sostiene  che  le  ragioni  di  coordinamento  della  finanza pubblica non possono costituire un titolo per il legislatore  statale

ad intervenire nella materia del numero  dei  consiglieri  regionali, che apparterrebbe interamente all'autonomia statutaria della  Regione ai sensi dell'art. 123 Cost.

    Successivamente al ricorso, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale serie speciale n. 1 del 2012,  la  Regione  ha  tuttavia  adottato  e pubblicato la legge regionale in epigrafe.

    Anziche' attendere il  giudizio  di  codesta  Corte,  considerata anche la palese insussistenza di ragioni  di  urgenza  ipoteticamente legate alla scadenza della legislatura regionale, la  Regione  si  e' quindi «autotutelata»  con  il  presente  intervento  normativo,  che impone al Presidente del Consiglio di proporre il presente ricorso.

    1. Da questa circostanza  discende  una  prima  violazione  della Costituzione, e in particolare dell'art. 134 Cost., che demanda  alla Corte costituzionale la decisione sui ricorsi proposti dalle  Regioni avverso le leggi dello  Stato.  Si  deve  infatti  trarre  da  questa

previsione l'evidente  corollario  che,  salve  motivate  ragioni  di urgenza non tutelabili con la richiesta  cautelare  pure  proponibile con il ricorso in via principale, la  Regione  che  abbia  denunciato avanti a codesta Corte l'invasione da parte di una legge dello  Stato

di una  propria  presunta  sfera  di  autonomia  normativa  non  puo' vanificare la decisione a  cui  essa  stessa  ha  chiamato  la  Corte adottando  un  intervento  normativo   che   anticipa   i   contenuti dell'auspicata sentenza di accoglimento.

    2. Nell'intervento normativo regionale  e'  inoltre  evidente  la violazione dell'art. 117 c. 3 Cost. nella parte in cui  riserva  alla competenza statale concorrente la normativa in tema di  coordinamento della finanza pubblica.

    Le disposizioni regionali impugnate  rendono  variabile  in  modo indeterminato  il  numero  dei  consiglieri  regionali,  poiche'   lo ancorano alle fluttuazioni del  numero  della  popolazione  residente secondo una  regola  proporzionale  (un  consigliere  ogni  centomila residenti). Stabiliscono  un  solo  numero  fisso,  in  quarantanove,

peraltro soltanto in via transitoria e di prima applicazione.

    Cio' contrasta con  il  principio  di  coordinamento  finanziario introdotto dall'art. 14 c. 1 lett. a)  d.l.  n.  138/2011,  il  quale impone invece la determinazione di un numero fisso, non superiore  ad un massimo variabile da venti a ottanta a seconda  della  popolazione regionale complessiva.

    Codesta Corte ha gia' chiarito,  in  tema  di  leggi  statali  di coordinamento finanziario, che tali leggi debbono comunque rispettare il riparto concorrente previsto dall'art. 117  c.  3  in  materia,  e quindi «permettere l'estrapolazione di  principi  rispettosi  di  uno spazio  aperto   all'esercizio   dell'autonomia   regionale»   (sent. 159/2008).

    Nella specie, la legge statale lascia ampio margine all'autonomia normativa  regionale,   consentendo   alle   Regioni   di   stabilire liberamente il numero dei consiglieri regionali,  purche'  in  misura fissa e contenuta entro limiti massimi coerenti con  l'entita'  della popolazione regionale complessiva.

    La legge statale, in tal modo, fissa il principio  per  cui  deve esservi certezza dei costi gravanti sulla finanza regionale  a  causa del funzionamento dei consigli regionali; certezza  che  puo'  essere garantita soltanto da un  numero  fisso  di  consiglieri,  mentre  e' vanificata da un numero variabile in modo permanente e  indeterminato

perche' - come vuole la legge regionale  -  collegato  attraverso  un moltiplicatore (1/100.000) agli andamenti demografici  e  insediativi della popolazione regionale.

    Nello stesso  tempo,  la  legge  statale  lascia  congruo  spazio all'autonomia regionale poiche' consente alle Regioni di  determinare tale numero fisso entro ampi margini, legati all'entita'  complessiva della popolazione.

    Del resto, nella specifica materia  del  numero  dei  consiglieri regionali, codesta Corte ha statuito nella sent. 188/2011 che  spetta all'autonomia statutaria regionale la determinazione del  numero  dei consiglieri, quale scelta fondamentale  sottesa  alla  determinazione della forma di governo della Regione.

    La  legge  statale  non  svuota  tale  spazio  di  autonomia,  ma semplicemente lo coordina con l'ineliminabile profilo degli oneri  di finanza pubblica che il funzionamento  degli  organi  rappresentativi comporta.

    Non si puo' quindi seriamente dubitare (a meno di  affermare  che il  funzionamento  degli  organi  rappresentativi   costituisce   una «variabile indipendente» della  finanza  pubblica)  della  competenza statale a porre il principio di certezza finanziaria legato al numero

fisso (ma relativamente variabile a discrezione  della  regione)  dei consiglieri regionali.

    Sicche' la scelta regionale di legare il  numero  definitivo  dei consiglieri al  descritto  meccanismo  di  adeguamento  proporzionale permanente  e  preventivamente  indeterminabile,  e  di  limitare  la previsione di un numero fisso di quarantanove alla  sola  fase  della

prima applicazione, appare chiaramente illegittima per contrasto  con l'art. 117 c. 3 Cost.  (coordinamento  della  finanza  pubblica),  in relazione agli illustrati principi desumibili dall'art. 14 c. 1 lett. a) del d.l. n. 138/2011.

 

                                

                               P.Q.M.

 

 

    Voglia dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  2 comma 1 e dell'art. 27  comma  1  della  legge  regionale  veneta  16 gennaio 2012 n. 5, recante Norme per l'elezione del Presidente  della Giunta e del Consiglio regionale del Veneto, pubblicata nel  BUR  del 20 gennaio 2012 n. 7.

    Si producono in allegato la delibera del Consiglio  dei  Ministri in data 3 febbraio 2012 (per estratto in copia conforme) e  il  testo della legge impugnata.

      Roma, 20 marzo 2012

 

 

                                

                   L'avvocato dello Stato: Gentili

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