Ricorso n.62 del 31 agosto 2017 (della Regione Abruzzo)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 31 agosto 2017 (della Regione Abruzzo).
(GU n. 40 del 2017-10-04)
Ricorso ex art. 127 della Costituzione e art. 39 legge n. 87/1953 per la Regione Abruzzo (c.f. n. …), in persona del Presidente p.t. dott. Luciano D'Alfonso, giusta delibera di giunta regionale n. 379 del 14 luglio 2017 (doc. 1), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Vincenzo Cerulli Irelli (c.f.…; pec: …; fax …) e Stefania Valeri (c.f…; pec: …), elettivamente domiciliata presso il primo di essi in Roma, via Dora, n. 1, giusta delega in calce al presente atto;
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 52-quinquies, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, inserito dalla legge di conversione del 21 giugno 2017, n. 96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2017 n. 144, per violazione degli articoli 3; 117, 3° e 6° comma Cost., nonche' per violazione dei principi emersi dalla giurisprudenza costituzionale sulla leale collaborazione e sussidiarieta'.
Fatto
1. Nel decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», la legge di conversione del 21 giugno 2017, n. 96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017 ha inserito l'art. 52-quinquies, rubricato «Sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25».
Detto art. 52-quinquies, in maniera molto dettagliata, individua le risorse economiche per il finanziamento degli interventi necessari per la messa in sicurezza del tratto autostradale A24 e A25, in considerazione dell'elevato grado di sismicita' che caratterizza in particolare il territorio abruzzese, subordinando detto finanziamento alla presentazione di un piano di convalida contenente l'indicazione dei lavori urgenti da presentarsi a cura della societa' concessionaria, nella specie Strada dei parchi s.p.a.; piano soggetto all'approvazione con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (da ora, MIT), al quale e' demandata anche la definizione delle modalita' di attuazione della norma nonche' la regolazione di un periodo transitorio.
Le risorse economiche per il finanziamento dei lavori vengono individuate negli importi corrispondenti alle rate dei canoni di concessione che la societa' concessionaria deve versare al concedente per gli anni 2015/2016, pari ad € 111.720.000,00 (canone annuo di € 55.860.000,00), e, le predette somme - il cui versamento al concedente e' attualmente sospeso - dovranno essere versate dalla concessionaria ad Anas s.p.a. in tre rate (di importo pari a ad € 37.240.000,00), con scadenze determinate (31 marzo anni 2028, 2029 e 2030).
La norma dispone infatti che:
«1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 [secondo cui il Governo puo' rinegoziare con la societa' concessionaria delle autostrade A24 e A25 le concessioni, a seguito degli eventi sismici verificatisi in Abruzzo nel 2009], e tenuto conto della necessita' e urgenza di mettere in sicurezza antisismica le autostrade A24 e A25, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale, l'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'art. 3, lettera c), della vigente convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2015 e 2016, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000 comprendente gli interessi di dilazione, e' sospeso, previa presentazione di un piano di convalida per interventi urgenti, presentato dal concessionario entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, da approvare entro il 31 agosto 2017, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel medesimo decreto sono altresi' definite le modalita' di attuazione della presente disposizione, nonche' la regolazione di detto periodo transitorio. Tale importo e' destinato all'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25. Il concessionario effettua il versamento all'Anas S.p.A. delle rate sospese del corrispettivo della concessione, tutte di spettanza dell'Anas S.p.A., per complessivi € 111.720.000, in tre rate che scadono il 31 marzo di ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, ognuna delle quali dell'importo di € 37.240.000 con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano altresi' ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo spettante all'Anas S.p.A.» (doc. 2).
Sul punto si osserva sin d'ora che tale normativa, cosi' dettagliata e incidente sugli interessi della Regione Abruzzo, e' stata adottata senza alcuna previa intesa con la Regione stessa e in difetto di qualsiasi procedura che la abbia in qualche modo coinvolta; inoltre, anche la futura attuazione di detta norma, e l'approvazione del piano di convalida dei lavori mancano di qualsiasi previsione che assicuri un coinvolgimento della predetta Regione.
2. La Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali del MIT, con provvedimento prot. n. 6767 del 14 aprile 2017 «Autostrade A24 e A25. Interventi di messa in sicurezza urgente 'A': Viadotti - Interventi diffusi per la prevenzione della scalinatura degli impalcati. Progetto esecutivo» (doc. 3), esaminato il progetto esecutivo dei lavori presentato dalla concessionaria Strada dei Parchi s.p.a. per la realizzazione degli «interventi di adeguamento e messa in sicurezza urgente (M.I.S.U.) delle autostrade A24 e A25 - Antiscalinamento» ha dichiarato di «condividere in linea tecnica la proposta...», ed ha indicato l'importo totale dei relativi lavori in € 169.456.289,05, modificando sul punto, la proposta della societa'.
2.1. Con successiva nota prot. n. 7685 del 3 maggio 2017 (doc. 4), il MIT ha sollecitato Strada dei Parchi s.p.a. a procedere con l'immediato avvio delle procedure necessarie all'affidamento dei lavori e relative cantierizzazioni»,.
A seguito di detto provvedimento la societa' Strada dei Parchi, con propria nota del 5 maggio 2017, ha rappresentato al MIT di aver provveduto all'affidamento dei lavori ed ha contestato l'avvenuta riduzione degli importi dei lavori, contenuta nel provvedimento del MIT n. 6767/2017, e la mancata copertura finanziaria dei lavori
In riscontro, il MIT, con nota prot. n. 7943 del 5 maggio 2017 (doc. 5) ha affermato che il proprio provvedimento n. 6767/2017 integra «esclusivamente una condivisione tecnica dell'ipotesi progettuale presentata», e che l'Ufficio ha espresso «le proprie valutazioni di congruita' sui prezzi e sugli obblighi convenzionali relativi alle previsioni di spesa, ritenendo non totalmente adeguate le proposte» della societa'. Nella nota cit. si afferma poi che il provv. n. 6767 non contiene «alcun riferimento alla copertura finanziaria dell'intervento» e «non puo' essere in nessun caso considerato rilevante» a tal fine.
2.2. Avverso detti provvedimenti del MIT, la societa' Strada dei Parchi ha proposto ricorso per l'annullamento, previa sospensiva, innanzi al Tribunale amministrativo regionale Lazio (r.g. n. 4335/2017), il quale con ordinanza della I sezione del 7 giugno 2017, n. 2855, ha sospeso i provvedimenti gravati, ritenendo che i lavori per il cd. antiscalinamento delle tratte autostradali A24 e A25 «vengano proseguiti, utilizzando le rate del corrispettivo della concessione relative agli anni 2015 e 2016, di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, accantonate» dalla societa' Strada dei Parchi (doc. 6). Pende appello cautelare innanzi al Consiglio di Stato avverso detta ordinanza proposto dal Ministero.
3. La disciplina contenuta nell'art. 52-quinquies, decreto-legge n. 50/2017 conv. legge n. 96/2017 cit., si pone in palese contrasto con gli articoli 3; 117, 3° e 6° comma Cost., nonche' con i principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale in tema di sussidiarieta' e leale collaborazione, e per tale motivo la Regione Abruzzo, ritenendo che la norma violi la propria competenza legislativa in materia, come sopra rappresentata e difesa, ne chiede la dichiarazione di incostituzionalita' per i seguenti motivi di
Diritto
I. Illegittimita' costituzionale dell'art. 52-quinquies, decreto-legge n. 50/2017 conv. legge n. 96/2017 per violazione dell'art. 117, 3° comma della Costituzione. Violazione dei principi che sorreggono la competenza legislativa concorrente Stato/Regioni - Violazione dei principi della giurisprudenza costituzionale in materia.
Come visto, l'art. 52-quinquies, in modo assai puntuale, individua le risorse economiche per il finanziamento degli interventi necessari per la messa in sicurezza del tratto autostradale A24 e A25, a causa della sismicita' che caratterizza in particolare il territorio abruzzese attraversato da tali tratte, disponendo la presentazione da parte di Strada dei Parchi di un piano di convalida dei lavori, da presentarsi entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione; l'approvazione di detto piano da parte del MIT con decreto ministeriale (da adottarsi entro il termine del 31 agosto 2017) con cui definire anche le modalita' di attuazione della norma e la regolazione di un periodo transitorio; la sospensione del pagamento delle rate dei canoni concessori relative agli anni 2015/2016 da parte di Strada dei Parchi al proprio concedente; il versamento da parte di Strada dei Parchi delle predette rate sospese a favore di Anas s.p.a., da effettuarsi secondo modalita' e termini stabiliti (tre rate di importo pari ad € 37.240.000,00, da versare entro il 31 marzo degli anni 2028, 2029 e 2030);
Detta disposizione viola l'art. 117, 3° comma della Costituzione, sotto diversi profili, in quanto incide, con una normativa di dettaglio, su tre materie diverse, con riferimento alle quali e' prevista la potesta' legislativa concorrente.
Come noto, ai sensi di detta norma «nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato».
Ebbene, l'art. 52-quinquies interviene innanzitutto nella materia della «protezione civile», dal momento che, in considerazione «della necessita' e dell'urgenza di mettere in sicurezza antisismica le autostrade A24 e A25», essa prevede che le risorse accantonate da Strada dei Parchi corrispondenti ai canoni concessori degli anni 2015/2016 siano destinate «all'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25».
Sul punto codesta ecc.ma Corte ha riconosciuto che «la disciplina degli interventi edilizi in zona sismica attiene alla materia della «protezione civile», di competenza concorrente ... per la sua attinenza anche a profili di incolumita' pubblica» (Corte costituzionale, 29 maggio 2013, n. 101), i quali vengono certamente in rilievo nel caso di specie, atteso, come detto, l'elevato grado di sismicita' del territorio abruzzese (in senso analogo, Corte costituzionale, 11 dicembre 2013, n. 300 «la disciplina degli interventi edilizi in zona sismica attiene alla materia della «protezione civile», di competenza concorrente»).
L'incidenza della norma in materia di «protezione civile» e' poi confermata dall'espresso richiamo che l'art. 52-quinquies fa alle «previsioni di cui all'art. 1, comma 183 della legge 24 dicembre 2012, n. 228», nel cui «rispetto» e' disposta la sospensione del pagamento delle rate dei suddetti canoni concessori e dunque la destinazione degli stessi alla realizzazione dei lavori. Tale art. 1, comma 183, legge n. 228/2012 prevede la facolta' per il Governo di rinegoziare con Strada dei Parchi le condizioni della concessione «in considerazione della classificazione delle autostrade A24 e A25 quali opere strategiche per le finalita' di protezione civile».
Infine, il fatto che l'art. 52-quinquies cit. ricada nella materia della «protezione civile» e' confermato dalla circostanza che dette autostrade costituiscono l'unico accesso rapido ai principali centri dell'Abruzzo in caso di gravi eventi sismici e calamita' naturali, come peraltro accaduto nel 2009 con il terremoto dell'Aquila, e nel 2017 con la valanga di Rigopiano.
Inoltre, l'art. 52-quinquies cit. ricade anche nella materia di legislazione concorrente «grandi reti di trasporto», tale dovendo essere considerata la rete autostradale oggetto di disciplina, in ragione della sua infungibilita' quale collegamento viario tra la sponda tirrenica e quella adriatica.
Da ultimo, l'art. 52-quinquies incide altresi' sulla materia «governo del territorio», la quale «comprende, in linea di principio, tutto cio' che attiene all'uso del territorio» (Corte costituzionale, 7 ottobre 2003, n. 307), «e, dunque, l'insieme delle norme che consentono di identificare e graduare gli interessi in base ai quali possono essere regolati gli usi ammissibili del territorio» (Corte costituzionale, 11 maggio 2017, n. 105; 14 ottobre 2005, n. 383). La norma, infatti, mirando ad assicurare la messa in sicurezza della rete autostradale attraverso lo svolgimento di appositi lavori, produce conseguenze significative sul sistema di viabilita' in generale - e dunque anche sulle arterie diverse dalle autostrade - in quanto lo svolgimento dei detti lavori puo' produrre una maggiore affluenza del traffico su percorsi alternativi regionali, con conseguente aggravio dei costi di manutenzione, nonche' dei fenomeni di inquinamento nei territori limitrofi; cio' che si riverbera sulla stessa vivibilita' delle zone interessate.
Tanto chiarito, sulla base del chiaro disposto di cui all'art. 117, 3° comma della Costituzione, e dei principi espressi da codesta ecc.ma Corte in materia, la potesta' legislativa dello Stato, nelle materie di competenza concorrente, puo' esplicarsi unicamente attraverso la predisposizione di una disciplina intesa a dettare i «principi fondamentali», essendo, al contrario, riservata alla potesta' legislativa regionale la definizione della normativa sostanziale e di dettaglio. Inoltre in tali materie di competenza concorrente, la potesta' regolamentare e' espressamente riservata alle Regioni (art. 117, 6° comma della Costituzione).
Sul punto, codesta ecc.ma Corte ha chiarito che la distinzione tra i principi fondamentali e le norme c.d. di dettaglio, benche' non possa essere stabilita in modo preciso per ogni settore di disciplina normativa, comporta che la legge statale, nel definire i detti principi, possa «prescrivere criteri ed obiettivi ... ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi» (Corte costituzionale, 17 dicembre 2004, n. 390; in senso analogo, Corte costituzionale, 22 ottobre 2013, n. 272; 30 dicembre 2009, n. 340; 2 luglio 2009, n. 200; 5 maggio 2006, n. 181). In altri termini, «il rapporto tra normativa di principio e normativa di dettaglio [...] deve essere inteso nel senso che l'una e' volta a prescrivere criteri ed obiettivi, mentre all'altra spetta l'individuazione degli strumenti concreti» (Corte costituzionale, 9 marzo 2016, n. 49).
A fronte di un tale criterio di riparto, l'adozione da parte del legislatore statale di discipline di dettaglio in materie di competenza concorrente realizza una violazione dell'art. 117, 3° comma; e ne consegue l'interesse e la legittimazione della Regione ad impugnare innanzi a codesta ecc.ma Corte la norma legislativa lesiva della sua sfera di competenza.
Sul punto si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, secondo cui «le Regioni sono legittimate a censurare, in via di impugnazione principale, leggi dello Stato ... per questioni attinenti al riparto delle rispettive competenze» (Corte costituzionale, 18 giugno 2008, n. 216; in senso analogo, cfr. Corte costituzionale, 14 luglio 2017, n. 195; 18 luglio 2013, n. 205; 14 giugno 2012, n. 151; 2 febbraio 2011, n. 33).
Applicando dette norme e principi giurisprudenziali al caso di specie e' evidente che l'art. 52-quinquies cit. viola palesemente i limiti della potesta' legislativa regionale. La citata disposizione, infatti, del tutto al di fuori dei limiti della potesta' legislativa statale come quella competente a dettare i principi fondamentali nelle materie coinvolte, prevede una disciplina puntuale e direttamente applicabile in ordine alla realizzazione dei lavori autostradali nella rete abruzzese.
La norma, infatti, oltre ad individuare la copertura finanziaria degli interventi di messa in sicurezza della rete autostradale, disciplina puntualmente il procedimento per l'approvazione del piano di convalida di tali interventi, arrivando a definire il termine entro il quale il concessionario e' tenuto alla presentazione del piano («venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione...»), nonche' il termine per la sua approvazione, fissato al 31 agosto 2017. Si prevede inoltre che l'approvazione del piano avvenga con decreto del Ministro delle infrastrutture, attraverso il quale «sono altresi' definite le modalita' di attuazione della presente disposizione» nonche' la regolazione di un «periodo transitorio». In questo modo l'art. 52-quinquies prevede dunque l'esercizio di funzioni amministrative puntuali, nonche' sostanzialmente normative (normazione secondaria) a livello statale attraverso l'adozione del predetto decreto.
Il contenuto dettagliato della norma e' poi tale che la stessa prevede la sospensione ex lege di una clausola di un contratto di concessione in essere tra due parti, la societa' Strada dei Parchi e il proprio concedente, imponendo il versamento di alcune rate dei canoni di concessione in favore di un soggetto terzo (Anas), e indicando altresi' l'ammontare delle rate (€ 37.240.000,00) e il termine entro cui effettuare i rispettivi versamenti (31 marzo di ciascuno degli anni 2028, 2029, 2030).
II. Violazione dell'art. 117, 3° comma della Costituzione, sotto altro profilo - Violazione dei principi costituzionali emersi in giurisprudenza sulla c.d. leale collaborazione e sussidiarieta'.
L'art. 52-quinquies cit., risulta in ogni caso costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, dettando una disciplina di dettaglio ed avendo attribuito ad un decreto del MIT l'approvazione del piano di convalida, nonche' la definizione delle modalita' di attuazione della norma e la regolazione di un periodo transitorio, ha allocato a livello centrale funzioni amministrative senza prevedere alcuna forma di cooperazione con la Regione Abruzzo, la quale non e' stata in alcun modo coinvolta nella definizione della disciplina recata dalla norma, ne' e' espressamente previsto che tale coinvolgimento avvenga al momento dell'esercizio delle funzioni predette.
Questa difesa non ignora invero che, alla luce di una consolidata giurisprudenza costituzionale, il normale riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, cosi' come stabilito dall'art. 117 della Costituzione, puo' subire modifiche ove vengano in rilievo interessi la cui dimensione trascende l'ambito regionale.
In questi casi puo' sorgere infatti l'esigenza di assicurare un esercizio unitario delle funzioni amministrative, attraverso la relativa imputazione ad organi statali, come quelle intese a tutelare interessi non riferibili ad una singola Regione; sicche', «quando l'istanza di esercizio unitario trascende anche l'ambito regionale, la funzione amministrativa puo' essere esercitata dallo Stato. Cio' non puo' restare senza conseguenze sull'esercizio della funzione legislativa, giacche' il principio di legalita', il quale impone che anche le funzioni assunte per sussidiarieta' siano organizzate e regolate dalla legge, conduce logicamente ad escludere che le singole Regioni, con discipline differenziate, possano organizzare e regolare funzioni amministrative attratte a livello nazionale e ad affermare che solo la legge statale possa attendere a un compito siffatto» (Corte costituzionale, sentenza 1° ottobre 2003, n. 303).
Ne consegue, a detta di codesta ecc.ma Corte, che «il problema della competenza legislativa dello Stato non puo' essere risolto esclusivamente alla luce dell'art. 117 della Costituzione. E' infatti indispensabile una ricostruzione che tenga conto dell'esercizio del potere legislativo di allocazione delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza di cui al primo comma dell'art. 118 della Costituzione» (Corte costituzione, 13 gennaio 2004, n. 6).
Sulla base di tali premesse, la legge statale puo' allocare a livello centrale la titolarita' di funzioni amministrative laddove la dimensione degli interessi curati lo renda necessario (Corte costituzionale, sentenza n. 303/2003 cit.: «nelle materie di competenza statale esclusiva o concorrente ... la legge puo' attribuire allo Stato funzioni amministrative e ... in ossequio ai canoni fondanti dello Stato di diritto, essa e' anche abilitata a organizzarle e regolarle, al fine di renderne l'esercizio permanentemente raffrontabile a un parametro legale»). Cio' comporta che, al ricorrere dei predetti interessi, le funzioni amministrative divengono oggetto di disciplina statale, anche sugli aspetti di dettaglio, vale a dire anche al di la' della soglia dei principi.
In altri termini, ove il legislatore statale, al ricorrere di interessi ed esigenze unitarie, abbia regolato una funzione amministrativa in una materia appartenente alla competenza concorrente o residuale della Regione, «la distinzione tra normativa di principio e normativa di dettaglio e' destinata a dissolversi» (Corte costituzione, 12 luglio 2017, n. 170).
Tuttavia, la sola allegazione, da parte del legislatore statale, di un interesse nazionale «non e' ... sufficiente a giustificare l'esercizio da parte dello Stato di una funzione di cui non sia titolare in base all'art. 117 della Costituzione» (Corte costituzione, n. 303/2003 cit.). Infatti, come riconosciuto da codesta ecc.ma Corte, la deroga al riparto di competenze tra Stato e Regioni, cosi' come stabilito dall'art. 117 della Costituzione - e, in specie, l'esercizio da parte dello Stato di una potesta' legislativa intesa a dettare, nelle materie di competenza concorrente, anche la normativa di dettaglio - puo' avvenire «solo se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalita', e sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata» (Corte costituzione, sentenza n. 303/2003 cit.).
Secondo l'orientamento di cui alla citata sentenza, infatti, «l'esigenza di esercizio unitario che consente di attrarre [in capo allo Stato], insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, puo' aspirare a superare il vaglio di legittimita' costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attivita' concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese che devono essere condotte in base al principio di lealta'» (Corte costituzionale, sentenza n. 303/2003 cit.).
La stessa Corte, del resto, anche in successive pronunce, ha ribadito che la legge statale «deve risultare adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di Governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, deve prevedere adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali» (Corte costituzione, 13 gennaio 2004, n. 6).
Cio', nel rispetto del principio di leale collaborazione, in ossequio al quale «il legislatore statale deve predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a difesa delle loro competenze. L'obiettivo e' contemperare le ragioni dell'esercizio unitario delle stesse con la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle autonomie (sentenze n. 65 del 2016, n. 88 del 2014 e n. 139 del 2012)» (Corte costituzione, 25 novembre 2016, n. 251).
Con le surrichiamate pronunce codesta ecc.ma Corte ha dunque fissato una serie di punti fermi da rispettare affinche' l'allocazione di funzioni amministrative a livello centrale, ed il contestuale intervento del legislatore statale in materie riservate alla potesta' legislativa regionale, possa superare il vaglio di costituzionalita'. In tal senso, come detto, e' necessario rispettare un apposito iter procedimentale - che preceda l'approvazione della norma statale ovvero che, pur facendo seguito a questa, si svolga al momento della sua concreta attuazione - il quale assicuri il raggiungimento di un'intesa tra lo Stato e la Regione interessata, in ordine all'individuazione della disciplina che incide in ambiti riservati alla competenza regionale.
II.1. Alla stregua delle anzidette coordinate ermeneutiche e' agevole rilevare che la disciplina recata dall'art. 52-quinquies non rispetta i canoni elaborati dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte in ordine al riparto di competenze tra Stato e Regioni.
Come detto, la norma citata, oltre a dettare una disciplina puntuale che supera la c.d. soglia dei principi fondamentali della materia, rimette al MIT, con proprio decreto, l'approvazione del piano di convalida dei lavori da svolgersi sulle reti autostradali abruzzesi A24 e A25, nonche' le altre modalita' di attuazione della norma, ivi compresi gli aspetti tecnici-economici dell'operazione, e la regolazione di un periodo transitorio.
Invero, si puo' ammettere che i lavori sulla rete autostradale specificati nel piano di convalida, seppure interessanti principalmente il territorio abruzzese, richiedano un esercizio unitario delle funzioni amministrative relative, a livello statale, e dunque giustifichino l'approvazione di detto piano da parte del MIT.
Tuttavia, pur a voler considerare tale circostanza, resta evidente l'incostituzionalita' della norma citata, la quale, da un lato e' stata adottata senza alcun coinvolgimento della Regione Abruzzo, dall'altro prevede che l'esercizio delle funzioni amministrative da parte del MIT avvenga in assenza di un'intesa - forte o debole che sia - o di una qualsiasi altra forma di cooperazione con la stessa Regione, le cui prerogative ad essa riconosciute dalla Costituzione e dai principi fondamentali elaborati dalla giurisprudenza di cui s'e' detto sopra, risultano palesemente violate.
Invero, richiamando ancora una volta la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, va rilevato che «affinche' (...) nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, una legge statale possa legittimamente attribuire funzioni amministrative a livello centrale ed al tempo stesso regolarne l'esercizio, e' necessario che essa detti una disciplina (...) che sia adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di Governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, attraverso adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali» (Corte costituzionale 22 luglio 2010, n. 278).
Dunque, «solo la presenza di tali presupposti, alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalita', consente di giustificare la scelta statale dell'esercizio unitario di funzioni, allorquando emerga l'esigenza di esercizio unitario delle funzioni medesime (ex plurimis, sentenze n. 76 del 2009, n. 339 e n. 88 e del 2007, n. 214 del 2006, n. 242 e n. 151 del 2005)» (Corte costituzionale, 22 luglio 2011, n. 232).
Piu' in particolare, codesta ecc.ma Corte sul principio di leale collaborazione, ha evidenziato che «nei casi di attrazione in sussidiarieta' di funzioni relative a materie rientranti nella competenza concorrente di Stato e Regioni, e' necessario, per garantire il coinvolgimento delle Regioni interessate, il raggiungimento di un'intesa, in modo da contemperare le ragioni dell'esercizio unitario di date competenze e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle Regioni (ex plurimis, sentenze n. 383 del 2005 e n. 6 del 2004)» (sentenza n. 165 del 2011; v. anche sentenza n. 278 del 2010; sentenze n. 383 e n. 62 del 2005, n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003)» (Corte costituzionale, 27 giugno 2012, n. 163).
Ancora, codesta Corte, con riferimento alle norme legislative statali che incidono su materie di competenza regionale concorrente, ha ribadito, anche di recente, che in tali casi la legge «deve risultare adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di Governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, si devono prevedere adeguati meccanismi di' cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali» (Corte costituzionale, 21 gennaio 2016, n. 7). E, con riferimento a quest'ultimo profilo, ha evidenziato che «nella perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e, piu' in generale, dei procedimenti legislativi ... la legislazione statale di questo tipo «puo' aspirare a superare il vaglio di legittimita' costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attivita' concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealta'» (sentenza n. 303 del 2003)» (sentenza n. 6 del 2004)» (Corte costituzionale, n. 7/2016 cit.).
Si e' aggiunto inoltre che deve trattarsi di c.d. «intese forti» «non superabili con una determinazione unilaterale dello Stato se non nella «ipotesi estrema, che si' verifica allorche' l'esperimento di ulteriori procedure bilaterali si sia rivelato inefficace» (sentenza n. 165 del 2011; in seguito, sentenza n. 179 del 2012; (Corte costituzionale, n. 7/2016 cit.).
Da quanto rilevato risulta evidente che tali principi sono stati violati con l'adozione della norma di cui all'art. 52-quinquies, non essendo stata prevista alcuna procedura di intesa (ne' forte ne' debole) e non essendo stati attivati altri strumenti di coinvolgimento della Regione, ne' prima dell'adozione della norma ne' al momento dell'esercizio, in concreto, delle funzioni amministrative di cui si tratta.
In conclusione, anche sotto tale profilo, volendo cioe' considerare che i lavori da realizzare sull'arteria autostradale abruzzese abbiano una rilevanza sovraregionale, tale da giustificare l'intervento del Ministero delle infrastrutture per l'approvazione degli stessi, l'allocazione in capo al Ministero di detta funzione di approvazione non puo' essere legittimamente effettuata in assenza di un procedimento di intesa o di coordinamento con la Regione interessata.
Del resto, vale anche la pena rilevare che il mancato coinvolgimento della Regione nella definizione del contenuto dell'art. 52-quinquies ha determinato gia' un concreto pregiudizio, se solo si considera che le risorse indicate nella norma (pari a € 111.720.000,00) sono insufficienti rispetto al costo di alcuni dei lavori, e cioe' quelli di cd. antiscalinamento, quantificati in € 169.456.289,05, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la citata nota prot. n. 6767/2017. L'intervento unilaterale del legislatore statale - che in alcun modo ha coinvolto la Regione nella quantificazione delle risorse da destinare agli interventi di cui si tratta - ha dunque avuto l'effetto di assegnare al concessionario risorse insufficienti per la messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25; cio' che puo' pregiudicare la completa realizzazione dei lavori, a discapito degli interessi regionali coinvolti.
Il rischio grave di tale incapienza e' quello di determinare un consistente incremento delle tariffe autostradali, a totale discapito degli utenti della autostrada, necessarie per assicurare a Strada dei Parchi la disponibilita' delle risorse per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza.
III. Illegittimita' costituzionale dell'art. 52-quinquies, decreto-legge n. 50/2017 come inserito dalla legge di conversione n. 96/2017, per violazione dell'art. 117, 6° comma della Costituzione.
L'art. 52-quinquies cit. risulta incostituzionale anche sotto un diverso profilo, nella parte in cui demanda al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da approvare entro il 31 agosto 2017, la definizione delle «modalita' di attuazione della presente disposizione», nonche' la regolazione di un periodo transitorio.
In tal modo, dunque, il legislatore ha demandato al MIT non solo l'esercizio di una funzione amministrativa - che, come visto, si esplica attraverso l'approvazione, con decreto, del piano di convalida - ma anche l'esercizio di una potesta' di carattere regolamentare, laddove il predetto decreto e' inteso a definire le modalita' di attuazione della norma e a regolare un periodo transitorio, peraltro non puntualmente definito. Cio' tuttavia evidenzia la violazione dell'art. 117, 6° comma della Costituzione, ai sensi del quale «la potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia».
Sul punto, codesta Corte ha gia' osservato che in ragione della citata previsione di cui all'art. 117, 6° comma della Costituzione, anche ove sussistano esigenze unitarie che consentono al legislatore statale di allocare a livello centrale le funzioni amministrative, e dettare una disciplina di dettaglio in materie riservate alla competenza della Regione, «alla fonte secondaria statale e' inibita in radice la possibilita' di vincolare l'esercizio della potesta' legislativa regionale o di incidere su disposizioni regionali preesistenti (sentenza n. 22 del 2003); e neppure i principi di sussidiarieta' e adeguatezza possono conferire ai regolamenti statali una capacita' che e' estranea al loro valore, quella cioe' di modificare gli ordinamenti regionali a livello primario». Ne consegue che ai regolamenti statali, e nella specie, al decreto del MIT, «non puo' quindi essere ... riconosciuta l'attitudine a vanificare la collocazione sistematica delle fonti conferendo primarieta' ad atti che possiedono lo statuto giuridico di fonti secondarie e a degradare le fonti regionali a fonti subordinate ai regolamenti statali o comunque a questi condizionate» (Corte costituzionale, sentenza n. 303/2003 cit.).
In tal senso, infatti, la stessa Corte osserva che «se ... alla legge statale e' consentita l'organizzazione e la disciplina delle funzioni amministrative assunte in sussidiarieta', va precisato che la legge stessa non puo' spogliarsi della funzione regolativa affidandola a fonti subordinate, neppure predeterminando i principi che orientino l'esercizio della potesta' regolamentare, circoscrivendone la discrezionalita'» (Corte costituzionale, sentenza n. 303/2003 cit.), dovendo la legge statale colmare ogni spazio normativo.
Anche sotto tale profilo, dunque, e' evidente l'illegittimita' dell'art. 52-quinquies cit. per violazione del dettato costituzionale, nella parte in cui demandando al decreto ministeriale la disciplina delle modalita' di attuazione della norma primaria, viola il rigido riparto di competenze sancito dalla Costituzione all'art. 117, 6° comma.
IV. Illegittimita' costituzionale dell'art. 52-quinquies, decreto-legge n. 50/2017, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dei principi di ragionevolezza e coerenza logica.
Da ultimo, la norma di cui all'art. 52-quinquies cit. presenta profili di illegittimita' costituzionale in relazione ai principi di ragionevolezza e di coerenza logica.
Sul punto invero merita di essere osservato che la disposizione anzidetta, la cui ratio e' quella di assicurare la realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25 - cio' che risulta evidente anche dalla rubrica della disposizione in esame («sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25») - prevede che il concessionario effettui i predetti lavori utilizzando le risorse corrispondenti alle rate dei canoni concessori relative agli anni 2015/2016; rate il cui pagamento e' solo temporaneamente sospeso, dovendo essere effettuato dal concessionario ad Anas dal 2028 in poi.
In questo modo, la norma addossa sostanzialmente a carico del concessionario il costo dei lavori, interferendo con il rapporto concessorio in essere che non prevede, invero, a carico di Strada dei Parchi obblighi di manutenzione straordinaria della rete autostradale. La Convenzione vigente, avente ad oggetto la concessione delle Autostrade A24 e A25, prevede infatti che il concessionario sia obbligato ad effettuare i soli interventi di manutenzione ordinaria (art. 3.2., lettera b): «il concessionario provvede ... al mantenimento della funzionalita' delle tratte autostradali concesse attraverso la manutenzione e la riparazione tempestiva delle stesse»; art. 3.2., lettera h) il concessionario provvede ... a presentare all'esame del concedente, entro il mese di novembre di ciascun anno, il programma di lavori di ordinaria manutenzione che intende eseguire nell'anno successivo»). Al contrario, per quanto riguarda la manutenzione straordinaria e' previsto unicamente che «il concessionario provvede ... a presentare al concedente, per l'approvazione, i progetti di manutenzione straordinaria...» (art. 3.2., lettera i)).
Come detto, tuttavia, l'art. 52-quinquies fa gravare sul concessionario il costo per il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria, tali dovendo essere considerati gli interventi cui si riferisce la norma, i quali non sono intesi ad assicurare l'esecuzione di opere di ripristino conseguenti all'ordinaria usura delle strutture autostradali, ma risultano necessari per la messa in sicurezza delle arterie a seguito di eventi sismici non prevedibili. Peraltro, la stessa norma, nella parte in cui sospende il pagamento delle rate relative ai canoni concessori per gli anni 2015/2016, di importo complessivamente pari ad € 111.720.000,00, individua risorse non sufficienti ad assicurare il finanziamento dei lavori urgenti, tenuto conto che il costo dei soli lavori di cd. antiscalinamento e' stato quantificato dal MIT in € 167.456.289,05.
In tale contesto, invero, puo' ben accadere che non riuscendo il concessionario a sostenere gli oneri derivanti dalle predette obbligazioni, venga a determinarsi un aumento delle tariffe autostradali a carico dell'utenza regionale che usufruisce dell'A24 e dell'A25, affinche' lo stesso concessionario possa procurarsi le risorse richieste per l'integrale finanziamento dei lavori nonche' quelle necessarie per il successivo versamento delle rate sospese, da restituire ad Anas a partire dal 2028.
Sotto tali profili la norma risulta gravemente contraddittoria, in quanto, pur essendo intesa ad assicurare la realizzazione e il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria, fa gravare, come detto, il costo degli stessi sul concessionario e indirettamente sulla collettivita' regionale. In cio' si palesa la violazione del principio di ragionevolezza, il quale, come chiarito da codesta ecc.ma Corte, puo' derivare dalla «contraddittorieta' intrinseca dei precetti» contenuti nella norma (Corte costituzionale, 11 dicembre 2013, n. 301) ovvero dalla «contraddittorieta' della norma con la sua ratio» (Corte costituzionale, 5 dicembre 2008, n. 399). Piu' in particolare, codesta ecc.ma Corte ha ritenuto che «il principio di ragionevolezza e' dunque leso quando si accerti l'esistenza di una irrazionalita' intra legem, intesa come «contraddittorieta' intrinseca tra la complessiva finalita' perseguita dal legislatore e la disposizione espressa dalla norma censurata» (sentenza n. 416 del 2000)» (Corte costituzionale, 13 aprile 2017, n. 86); ovvero quando «la legge manca il suo obiettivo e tradisce la sua ratio» (Corte costituzionale, 20 febbraio 1997, n. 43).
IV.1. Va poi precisato che la disposizione introduce in capo al concessionario l'obbligo di versare le rate del corrispettivo della concessione ad un soggetto, e cioe' Anas, diverso dal concedente, individuato invece nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Sul punto, invero, merita di essere osservato che in data 18 novembre 2009, Strada dei Parchi ha siglato con Anas la Convenzione unica disciplinante «integralmente ed unitariamente il rapporto tra il Concedente ed il Concessionario per la gestione della rete autostradale, costituita dalle Autostrade A24-A25 ...» (cfr. art. 2.1. Convenzione unica; doc. 7).
Tuttavia, per effetto dell'art. 36, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conv. modif. legge 15 luglio 2011, n. 111, e dell'art. 11, comma 5, decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, conv. modif. legge 24 febbraio 2012, n. 14, le funzioni di concedente della rete autostradale sono state attribuite al Ministero delle infrastrutture a decorrere dal 1° ottobre 2012.
In particolare, l'art. 36, comma 3, decreto-legge n. 98/2011 cit., ha ridefinito le funzioni di Anas, stabilendo che «a decorrere dal 1° gennaio 2012 Anas s.p.a. provvede ... esclusivamente a: a) costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, e le autostrade statali, incassandone tutte le entrate relative al loro utilizzo, nonche' alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria; b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica; c) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali...» etc.
Lo stesso art. 36 cit. ha poi previsto l'istituzione dell'«Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali» presso il Ministero delle Infrastrutture e (comma 1) e ha stabilito che entro la data del 30 settembre 2012 l'Agenzia subentrasse ad Anas «... nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere alla stessa data. A decorrere dalla medesima data in tutti gli atti convenzionali con le societa' regionali, nonche' con i concessionari il riferimento fatto ad Anas s.p.a., quale ente concedente, deve intendersi sostituito, ovunque ripetuto, con il riferimento all'Agenzia ...» (comma 4).
Il successivo art. 11, comma 5, decreto-legge n. 216/2011 cit., ha stabilito che in caso di mancata adozione entro il termine del 30 settembre 2012 dello statuto di detta agenzia, questa fosse «soppressa e le attivita' e i compiti gia' attribuiti alla medesima ... [fossero] trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012».
Non essendosi registrata la tempestiva adozione dello statuto dell'Agenzia entro il termine predetto, le sue funzioni sono state trasferite al Ministero, che e' dunque subentrato ad Anas in qualita' di concedente nei rapporti di concessione in essere, tra i quali figura anche quello avente ad oggetto le Autostrade A24 e A25, derivante dalla citata Convenzione del 18 novembre 2009.
In tale contesto, il pagamento dei canoni relativi alla concessione delle predette autostrade va dunque effettuato da Strada dei Parchi a favore del MIT, quale soggetto concedente. Cio' risulta confermato dall'art. 3 lettera c) della Convenzione cit., ove si stabilisce che «il concessionario assume l'obbligo di corrispondere al concedente il corrispettivo della concessione ...». La disposizione e' dunque chiarissima nel prevedere che il concessionario non possa che versare il corrispettivo al concedente, in questo caso il Ministero, dovendosi escludere il diritto di altri soggetti - tra cui Anas - ad ottenere il versamento di tali somme.
Su tale vicenda, peraltro, la giurisprudenza ha recentemente chiarito che le norme sul subentro del MIT ad Anas «includono il complesso delle obbligazioni sorte a decorrere dal 1° ottobre 2012». In conseguenza, sulla base di tali premesse si e' ritenuto che «la titolarita' del credito relativo al prezzo della concessione per l'anno 2015 va riconosciuta in capo al Mit piuttosto che ad Anas» (Trib. Roma, sez. IX, 4 maggio 2017, R.G.A.C.C. n. 16968/17; doc. 8).
Tali rilievi suffragano evidentemente la conclusione secondo cui a seguito delle citate riforme legislative e del subentro del MIT ad Anas, non e' ipotizzabile che l'art. 52-quinquies preveda che il concessionario versi il corrispettivo a soggetti diversi dal concedente, da individuarsi, come detto, nel solo MIT.
IV.2. Nel caso di specie, invero, l'art. 52-quinquies interviene su un rapporto concessorio in essere tra Strada dei Parchi e MIT, sovrapponendo ad esso una disciplina legislativa del tutto in contrasto con la normativa vigente - cioe' quella che ha riconosciuto il MIT come concedente, e quindi come soggetto legittimato ad ottenere il pagamento dei canoni concessori - senza alcun espresso intento di modificarla o abrogarla; sembra dunque che le due discipline convivano, essendo tuttavia pacificamente in contraddizione l'una con l'altra.
D'altra parte la norma interferisce, con efficacia retroattiva, in un contenzioso gia' definito (Trib. Roma, sez. IX, R.G.A.C.C. n. 16968/2017 cit.: «la titolarita' del credito relativo al prezzo della concessione per l'anno 2015 va riconosciuto in capo al MIT») e si pone in contrasto con i noti principi costituzionali ed europei in ordine ai rapporti tra legislazione e giurisdizione.
Sul punto e' risolutivo richiamare la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui «il principio della preminenza del diritto e la nozione di processo equo, consacrati dall'art. 6 della Convenzione, si oppongono, fatte salve prevalenti necessita' di interesse generale, all'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia con lo scopo di influire sull'esito giudiziario di una controversia (v. la sentenza nel caso Zielinski e Pradal & Gonzales c. Francia, GC, par. 57; la sentenza 9 dicembre 1994 nel caso Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis c. Grecia, serie A n. 301 B e la sentenza 22 ottobre 1997 nel caso Papageorgiou c. Grecia).» (Corte EDU, sez. Grande Chambre, 29 marzo 2006, ric. n. 36813/1997, causa Scordino c. Italia). La Corte ha dunque sancito il principio che vieta al legislatore di interferire sui giudizi in corso e, a fortiori, su quelli gia' definiti.
Il Giudice europeo ha altresi' rimarcato che le circostanze addotte per giustificare misure retroattive da parte del legislatore devono essere intese in senso restrittivo e che il solo interesse finanziario dello Stato non consente di giustificare l'intervento retroattivo (pronunce 25 novembre 2010, Lilly France contro Francia; 21 giugno 2007, Scanner de l'Ouest Lyonnais contro Francia; 9 gennaio 2007, Arnolin contro Francia; 11 aprile 2006, Cabourdin contro Francia).
Peraltro, codesta ecc.ma Corte ha ritenuto che «violino le attribuzioni costituzionali dell'autorita' giudiziaria cui spetta la tutela dei diritti (art. 24 e 113 della Costituzione)...» le disposizioni che «vanificano i risultati dell'attivita' difensiva svolta» (Corte costituzionale, 7 novembre 2007, n. 364), e che costituiscono «limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, ... «il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparita' di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario» (sentenza n. 170 del 2013, nonche' sentenze n. 78 del 2012 e n. 209 del 2010)» (Corte costituzionale, 12 aprile 2017, n. 73).
P.Q.M.
Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale dichiari l'illegittimita' costituzionale dell'art. 52-quinquies, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come inserito dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2017 n. 144, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dei principi di ragionevolezza e coerenza logica; dell'art. 117, 3° e 6° comma della Costituzione, e dei principi costituzionali emersi in giurisprudenza sulla c.d. leale collaborazione e sussidiarieta'.
Si depositano:
doc. 1) delibera di incarico della giunta regionale n. 379 del 14 luglio 2017;
doc. 2) art. 52-quinquies, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;
doc. 3) provvedimento prot. n. 6767 del 14 aprile 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali;
doc. 4) nota prot. n. 7685 del 3 maggio 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali;
doc. 5) nota prot. n. 7943 del 5 maggio 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali;
doc. 6) ordinanza del Tribunale amministrativo regionale Lazio, I, 7 giugno 2017, n. 2855;
doc. 7) convenzione unica del 18 novembre 2009;
doc. 8) ordinanza del Tribunale di Roma, sez. IX, 4 maggio 2017.
Con salvezza di spese ed onorari di giudizio.
Roma, 3 agosto 2017
Prof. avv. Cerulli Irelli - Avv. Valeri