Ricorso n. 62 del 4 ottobre 2008 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 ottobre 2008 , n. 62
Depositato in cancelleria il 14 ottobre 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 47 del 12-11-2008)
Ricorso ai sensi dell'art. 127 Cost. e dell'art. 97 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e successive modificazioni e integrazioni) del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; Contro la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente della Provincia in carica per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli di seguito indicati della legge provinciale 24 luglio 2008, n. 10, recante «Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in materia di lavori pubblici, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, e della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, in materia di urbanistica» (pubblicata nel supplemento n. 2 al B.U. della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 32/I-II del 5 agosto 2008): 1, nella parte in cui modifica l'art. 1, commi 1, 2, 4, 6, 7, della l.p. n. 26/1993; 2; 3; 4, nella parte in cui modifica l'art. 2, comma 2, l.p. n. 26/1993, 5; 6; 10; 15; 16, comma 1, lett. c); 17, nella parte in cui introduce l'art. 13-bis, commi 1, 2, lett. b), c), e), f), i), k), l), m), n), o), p), q), r), s) e 3, della l.p. n. 26/1993; 18, comma 1, lett. a); 20; 22, comma 1, lett. c), d), e); 23; 24, nella parte in cui modifica l'art. 22, comma 3, l.p. n. 26/1993; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33, comma 1, lett. a); 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 53; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 110; 111; 112, comma 2, per violazione, nei limiti di seguito indicati, degli articoli 11, 117, primo e secondo comma, lettere e), l) ed m), della Costituzione, nonche' dell'art. 8, comma 1, in relazione all'articolo 4, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e successive modificazioni e integrazioni). 1. - Con la legge provinciale 24 luglio 2008, n. 10 (pubblicata nel supplemento n. 2 al B.U. della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 32/I-II del 5 agosto 2008) la Provincia autonoma di Trento ha novellato la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in materia di lavori pubblici, la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, e la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, in materia di urbanistica. 2. - La materia oggetto della legge si interseca con quella disciplinata, sul piano nazionale, dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, e successive modifiche e integrazioni, nonche' con quella oggetto, in ambito comunitario, di numerose direttive, di recente raccolta nella direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, direttive in attuazione delle quali e' stato emanato il predetto codice. Quest'ultimo, in relazione alle competenze legislative di Stato, regioni e province autonome nella materia da esso disciplinata, prevede espressamente (art. 4, comma 5), che «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.». Come codesta ecc.ma Corte ha gia' avuto modo di rilevare (sent. n. 401 del 23 novembre 2007), per la Provincia autonoma di Trento opera, a tale riguardo, il meccanismo prefigurato dal d.lgs. n. 266 del 1992, il quale, nel dettare, tra l'altro, «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernente il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali», dispone (art. 2) che «la legislazione regionale e provinciale deve essere adeguata ai principi e norme costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello statuto speciale e recati da atti legislativi dello Stato». Lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e successive modificazioni e integrazioni) attribuisce, a sua volta, alle Province autonome, nelle quali tale regione si articola, la potesta' di emanare norme legislative, in numerose materie, tra le quali vengono in rilievo, ai fini del presente ricorso: tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare (art. 8, n. 3, st.); urbanistica e piani regolatori (art. 8, n. 5, st.); opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamita' pubbliche (art. 8, n. 13, st.); viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale (art. 8, n. 17, st.). Si tratta, in sostanza, di competenza legislativa in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, indicata sia in termini generali, sia precisandola per talune tipologie di opere e attivita'. Lo stesso statuto (art. 8, comma 1), precisa che la potesta' suddetta deve essere esercitata «entro i limiti indicati dall'art. 4»: quest'ultimo fa, a sua volta, riferimento, tra l'altro, alla Costituzione, ai principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, agli obblighi internazionali, alle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. 3. - Con riferimento ai suddetti limiti la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte ha gia' avuto modo di evidenziare, in relazione a materia analoga a quella oggetto del presente ricorso ed alla Provincia autonoma di Trento, che tra gli stessi rientra anche quello di prestare puntuale osservanza al diritto comunitario, precisando che «le direttive comunitarie... fungono da norme interposte atte ad integrare il parametro per la valutazione di conformita' della normativa regionale (nel caso di specie, della normativa della Provincia autonoma di Trento) all'ordinamento comunitario, in base agli artt. 117, primo comma, e 11 Cost., quest'ultimo inteso quale principio fondamentale» (sent. 18 luglio 2007, n. 269). Sotto tale profilo, svariate disposizioni della l.p. n. 10/2008, sono in contrasto con le direttive sui pubblici appalti, e dunque con l'art. 4 dello statuto speciale, non rispettando l'obbligo di dare puntuale esecuzione al diritto comunitario. Rinviando per il dettaglio a quanto si dira' sui singoli articoli, giova sin da ora segnalare: la possibilita' (art. 1, l.p. n. 10/2008) di affidamento diretto delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione negli appalti sotto soglia: tema oggetto di infrazione comunitaria nei confronti dello Stato italiano, che si e' adeguato con il terzo decreto correttivo del d.lgs. n. 163/2006 (v. art. 122); il mancato rispetto di procedure di evidenza pubblica per l'affidamento esterno di incarichi di collaudo (art. 27, l.p. n. 10/2008), che ha gia' esposto lo Stato italiano a procedura di infrazione in relazione a previgenti analoghe norme statali, ora adeguate al diritto comunitario; l'affidamento dei lavori, in caso di risoluzione del contratto per fallimento o grave inadempimento dell'originario aggiudicatario, ai soggetti che seguono in graduatoria, alle condizioni da essi offerte nell'originaria gara: l'analoga norma statale ha formato oggetto di procedura di infrazione comunitaria ed e' stata modificata (art. 140, d.lgs. n. 163/2006). 4. - Ancora, con riferimento all'ambito delle riforme economico-sociali, codesta Corte ha stabilito che, anche dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, «il legislatore statale conserva quindi il potere di vincolare la potesta' legislativa primaria delle regioni speciali e delle province autonome attraverso l'emanazione di leggi qualificabili come riforme economico-sociali, con la conseguenza che le norme fondamentali contenute negli atti legislativi statali emanati in tali materie potranno continuare ad imporsi al rispetto delle regioni speciali» (sentt. nn. 51/2006 e 447/2006). A tale riguardo e' innegabile che le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 163/2006, al pari di quelle inserite nella previgente legge n. 109/1994, rechino, oltre a principi generali dell'ordinamento giuridico, norme fondamentali di riforma economico-sociale (sul punto v. sent. n. 447/2006 cit.), come tali vincolanti per il legislatore provinciale. Sotto questo profilo viene, ad esempio, in rilievo la scelta del legislatore statale sottesa a molte disposizioni del codice dei contratti pubblici, volta a dare alla concorrenza una tutela rafforzata e maggiore rispetto allo stesso diritto comunitario, mediante: un minor numero di ipotesi di procedura negoziata; il divieto di procedura negoziata per l'affidamento delle concessioni di lavori; l'estensione dei principi del Trattato CE ai contratti di sponsorizzazione; la tassativita' dei casi di utilizzo dell'accordo quadro per gli appalti di lavori; una maggiore apertura alla concorrenza nelle procedure ristrette. Tali scelte di fondo operate dal legislatore nazionale sono, come si vedra' in dettaglio in relazione ai singoli articoli della legge provinciale, sconfessate dalla Provincia di Trento, che ha: esteso l'utilizzo della procedura negoziata; consentito la procedura negoziata per l'affidamento delle concessioni; regolato con gara solo le sponsorizzazioni relative a beni culturali; ampliato 1'utilizzo dell'accordo quadro; ristretto la concorrenza nelle procedure ristrette. 5. - A completamento del quadro dei limiti costituzionali all'esercizio della potesta' legislativa della Provincia autonoma devono, infine, essere ricordati alcuni ambiti appartenenti alla competenza legislativa esclusiva del legislatore statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma Cost., quali quelli relativi alla tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile, della giurisdizione e delle norme processuali e della giustizia amministrativa, cosi' come definiti in relazione ai contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, dalle pronunce di codesta ecc.ma Corte, ed in particolare dalla sent. n. 401/2007 resa in relazione all'impugnazione del d.lgs. n. 163/2006. A tale riguardo deve, innanzi tutto, ricordarsi, che la giurisprudenza di codesta Corte ha piu' volte statuito (sentt. nn. 536/2002 e 447/2006) che, nel caso in cui una materia attribuita dallo statuto speciale alla potesta' primaria delle regioni a statuto speciale o delle province autonome interferisca in tutto o in parte con un ambito spettante ai sensi dell'art. 117, secondo comma, Cost., alla potesta' legislativa esclusiva statale, il legislatore nazionale possa incidere sulla materia di competenza regionale qualora l'intervento sia volto a garantire standard minimi ed uniformi ed introdurre limiti unificanti che rispondano ad esigenze riconducibili ad ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato, con una prevalenza della competenza esclusiva statale su quella primaria delle regioni speciali e delle province autonome. D'altra parte occorre considerare che i suddetti ambiti materiali non rientrano tra quelli attribuiti dallo Statuto speciale alla competenza legislative regionale o provinciale e che, stante il ruolo unificante e di armonizzazione che compete alla legislazione statale a garanzia dell'unita' nazionale, sarebbe ben strano che il legislatore statale possa legiferare a tutela della concorrenza, e in materia di ordinamento civile e giustizia (materie peraltro sempre piu' permeate dal diritto comunitario) solo nel rapporto con le regioni ordinarie, e non anche in quello con le regioni ad autonomia speciale (e province autonome) che, al pari di quelle ordinarie, non hanno in siffatte materie alcuna competenza legislativa. Siffatta impostazione trova conferma nei precedenti della giurisprudenza di codesta Corte, dai quali si desume che le materie «tutela della concorrenza» ed «ordinamento civile» spettano al legislatore statale anche nel rapporto con la competenza legislativa di regioni a statuto speciale e province autonome (cfr., oltre ai precedenti gia' citati, sentt. nn. 443/2007, 1/2008, 51/2008, 326/2008). 6. - Nel precisare i suddetti ambiti materiali con riferimento ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, codesta Corte (sent. n. 401/2007 cit.) ha evidenziato, in particolare, che la materia «tutela della concorrenza»: 1) ha «ambito» coincidente con la nozione comunitaria, inclusiva sia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, sia di interventi mirati a ridurre gli squilibri attraverso la creazione delle condizioni per la instaurazione di assetti concorrenziali, e dunque si definisce come concorrenza «per» il mercato (che impone la scelta del contraente con procedure di gara) e concorrenza "nel" mercato (attraverso la liberalizzazione dei mercati); 2) ha natura "trasversale", non presentando i caratteri di una materia di estensione certa, ma quelli di una funzione esercitabile sui piu' diversi oggetti; 3) consente al legislatore statale di dettare sia norme di principio che norme analitiche, ma rispettando «i limiti interni» costituiti dai canoni di ragionevolezza e proporzionalita' delle singole disposizioni rispetto alla finalita' perseguita. La Corte ha poi ritenuto che rientrassero nell'intervento normativo di competenza del legislatore statale astrattamente riconducibile a tale ambito la procedura di evidenza pubblica finalizzata alla scelta del contraente e la vigilanza sul mercato dei contratti pubblici, sia sopra che sotto soglia comunitaria, e, segnatamente: le procedure di qualificazione e selezione dei concorrenti; le procedure di affidamento, esclusi i profili attinenti all'organizzazione amministrativa, ed esclusi, in particolare i criteri di scelta e d i nomina delle commissioni di gara; i criteri di aggiudicazione; i criteri di aggiudicazione che devono presiedere all'attivita' di progettazione e alla formazione dei piani di sicurezza; i poteri di vigilanza sul mercato degli appalti; il subappalto, precisando poi i singoli istituti disciplinati dal codice dei contratti pubblici, ascrivibili in dettaglio alla suddetta materia. Nella stessa sentenza la Corte ha inoltre precisato che, con riguardo all'attivita' contrattuale della pubblica amministrazione, e' riconducibile alla materia costituzionale «ordinamento civile» la fase di stipulazione e di esecuzione del contratto, in cui la pubblica amministrazione agisce in posizione paritaria con l'altro contraente, nell'esercizio non di poteri amministrativi ma di autonomia negoziale. Sono in particolare riconducibili all'«ordinamento civile»: la regola della tassativita' dei tipi contrattuali per la realizzazione di lavori (art. 53, comma 1, codice n. 163/2006); le garanzie di esecuzione ex art. 113, codice n. 163/2006; il subappalto di cui all'art. 118, codice n. 163/2006; la direzione dei lavori (art. 130, codice n. 163/2006); le polizze tipo ex art. 252, comma 6, codice n. 163/2006; le varianti in corso d'opera (art. 132, codice n. 163/2006); il collaudo. 7. - Sulla base di queste enunciazioni codesta Corte ha riconosciuto la legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006, nella parte in cui qualifica come afferenti la competenza legislativa esclusiva del legislatore statale gli aspetti della disciplina dei contratti pubblici in esso considerati. Nella citata sentenza, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Provincia autonoma di Trento avverso la suddetta disposizione, per difetto di interesse, nella considerazione della «clausola di salvaguardia» contenuta nel successivo art. 4, comma 5 dello stesso codice (che fa riferimento all'obbligo delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di adeguare la propria legislazione alle disposizioni del codice «secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione»). Proprio in base al disposto di quest'ultima norma deve ora ritenersi, nel valutare la legittimita' costituzionale della l.p. impugnata, che, e nel contesto normativo emergente dalle norme della Costituzione e dello statuto speciale (e delle relative norme di attuazione), le disposizioni della stessa legge provinciale contrastino anche con l'enunciazione delle materie di competenza del legislatore statale contenuta nel citato art. 4, comma 3, del codice dei contratti, in quanto la stessa esprime in modo riassuntivo ed esplicativo principi desumibili dal suddetto contesto, come interpretato dalla giurisprudenza di codesta Corte. 8. - In definitiva, sulla base delle considerazioni che precedono ed a quelle di seguito enunciate, devono essere censurate e vengono impugnate, giusta deliberazione assunta in data 3 ottobre 2008 dal Consiglio dei ministri, per violazione degli articoli 11, 117, primo e secondo comma, lettere e), l) ed m), della Costituzione, nonche' dell'art. 8, comma 1, in relazione all'articolo 4, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e successive modificazioni e integrazioni), le seguenti disposizioni della l.p. n. 10/2008. 9. - L'art. 1, comma 2, nel dettare l'ambito applicativo della legge in esame fa riferimento ai contratti di importo «inferiore», e di importo «superiore» alla soglia comunitaria, dimenticando quelli di importo "pari" alla soglia comunitaria. Tale disposizione, eccede dalle competenze statutarie e contrasta con il vincolo del diritto comunitario, in quanto le direttive in materia si applicano ai contratti di importo «pari o superiore» alla soglia comunitaria. E' poi incostituzionale il comma 4 che da' la definizione dei contratti misti, trattandosi di profilo che rientra nella materia «ordinamento civile». E' incostituzionale il comma 6 che reca una disciplina delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione: da un lato per gli appalti sopra soglia si detta un regime di affidamento diverso da quello fissato dall'art. 32, d.lgs. n. 163/2006; dall'altro lato si consente la trattativa privata per le opere a scomputo sotto soglia, il che contrasta con i principi del Trattato CE a tutela della concorrenza. L'affidamento diretto delle opere a scomputo sotto soglia ha formato oggetto di procedura di infrazione comunitaria, che lo Stato italiano ha scongiurato novellando, con il terzo decreto legislativo correttivo, l'art. 122, codice n. 163/2006. Il comma 6 dell'art. 1, l.p. n. 26/1993 e' pertanto incostituzionale in relazione all'art. 4, statuto, perche' viola gli obblighi internazionali dello Stato derivanti dall'ordinamento comunitario e perche' invade la materia «tutela della concorrenza» riservata allo Stato. Per le stesse ragioni e' incostituzionale l'art. 1, comma 7, relativo ai contratti di sponsorizzazione, disciplinati solo con riguardo ai lavori relativi a beni culturali, con l'effetto di legittimare la trattativa privata per le altre sponsorizzazioni (diversamente l'art. 26, codice n. 163/2006, impone il rispetto dei principi del Trattato a tutela della concorrenza). 10. - L'art. 2, l.p. n. 10/2008, introduce l'art. 1-bis, l.p. n. 26/1993, che detta i principi dell'attivita' contrattuale, ricalcando il comma 1 dell'art. 2, codice n. 163/2006. La norma e' in contrasto con l'art. 4, comma 3, anche in relazione al comma 5, del d.lgs. n. 163/2006, perche' spetta allo Stato dettare i principi generali della materia. Inoltre, la riproduzione dei soli principi recati dall'art. 2, comma 1, codice n. 163/2006, induce all'interpretazione secondo cui non si applicano gli altri principi dettati nei commi 2, 3, e 4, codice n. 163/2006, laddove la legislazione provinciale non puo' sottrarsi a tali principi. 11. - L'art. 3, l.p. n. 10/2008, introduce l'art. 1-ter, l.p. n. 26/1993, e reca le "definizioni" dei tipi contrattuali, delle procedure, dei soggetti, delle varianti, ed e' percio' incostituzionale, in tutti i suoi commi, perche' tocca istituti rientranti nelle materie «tutela della concorrenza» e «ordinamento civile». Inoltre, i commi 5, 6, 8, e 13 sono incostituzionali anche perche' riguardano i servizi o i concorsi di progettazione, e dunque una materia che non rientra tra quelle di cui all'art. 11, statuto della Regione T.A.A. 12. - L'art. 4, l.p. n. 10/2008 sostituisce l'art. 2, l.p. n. 26/1993. Esso e' incostituzionale in relazione al comma 2, che fa riferimento ai soggetti privati che affidano lavori pubblici di importo superiore a tre milioni di euro, finanziati dalla Provincia in misura superiore al 50%, assoggettandoli agli obblighi delle stazioni appaltanti pubbliche. Il codice n. 163/2006 fissa la diversa e inferiore soglia di un milione di euro, cosi' assicurando una maggiore tutela della concorrenza. La norma provinciale invade, pertanto, la materia «tutela della concorrenza»: avrebbe dovuto limitarsi a richiamare la regola statale. 13. - L'art. 5, l.p. n. 10/2008, sostituisce l'art. 3, l.p. n. 26/1993, e stabilisce i criteri di determinazione del valore degli appalti, ricalcando i commi da 1 a 7, codice n. 163/2006. La soglia di valore attiene alla tutela della concorrenza, in quanto il discrimine tra sopra e sotto soglia implica l'applicazione di diverse regole. La norma e' pertanto incostituzionale. 14. - L'art. 6, l.p. n. 10/2008, introduce l'art. 3-bis, l.p. n. 26/1993, che reca una definizione sconosciuta al diritto comunitario e nazionale, di «lavori sequenziali», tenuti distinti dai lavori in lotti, e che costituisce la giustificazione per affidamenti a trattativa privata fuori dai casi previsti dal diritto comunitario e dal codice n. 163/2006. La norma invade la materia tutela della concorrenza. L'art. 10, l.p. n. 10/2008, introduce l'art. 7-bis, l.p. n. 26/1993, che disciplina il diritto di accesso e i divieti di accesso in materia di lavori pubblici. Si incide su materie riservate allo Stato e, segnatamente, la tutela della concorrenza (i divieti di divulgazione incidono sulla concorrenza), l'ordinamento civile (l'accesso e' un diritto, e i divieti attengono alla tutela dei segreti commerciali e industriali), i livelli essenziali dei diritti civili. L'intero articolo e' incostituzionale. 15. - L'art. 15, l.p. n. 10/2008, sostituisce l'art. 12, l.p. n. 26/1993, e disciplina le «prescrizioni tecniche»: si tratta delle specifiche tecniche che possono essere chieste ai concorrenti in relazione alle prestazioni, e attengono alla tutela della concorrenza. A riprova, esse ricevono una minuta disciplina da parte delle direttive comunitarie sui pubblici appalti. L'intero articolo e' incostituzionale perche' invasivo di competenza legislativa statale. 16. - L'art. 16, l.p. n. 10/2008, modifica l'art. 13, l.p. n. 26/1993. Tale norma, detta disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi dell'appalto. Si ricade in un istituto che si inserisce nella fase di esecuzione del contratto che rientra nella materia «ordinamento civile», e che pertanto non puo' essere disciplinato dalla l.p., che puo' al piu' limitarsi a fare rinvio alla legge statale. 17. - L'art. 17, l.p. n. 10/2008, introduce l'art. 13-bis, l.p. n. 26/1993, ed elenca le materie demandate al regolamento provinciale e al capitolato generale provinciale, e disciplina i capitolati. La disposizione, nella parte in cui disciplina i capitolati (art. 13-bis, comma 2, lett. c), e comma 3), e' incostituzionale perche' il capitolato ha natura contrattuale e rientra nella materia «ordinamento civile» riservata allo Stato. E' inoltre incostituzionale nel comma 1, laddove rinvia al regolamento provinciale senza specificare che il regolamento non puo' disciplinare le materie di competenza legislativa statale esclusiva. Nel dettaglio, poi, sono state demandate al regolamento provinciale materie che rientrano nell'ordinamento civile e nella tutela della concorrenza, come tali riservate allo Stato. Sicche', sotto tale profilo, e' incostituzionale il comma 2, lettere: b); e); f); i); j); k); l); m); n); o); p); q); r); s). Tale disposizione, infatti, eccede dalla competenza statutaria, attribuendo alla Provincia la competenza regolamentare nella seguenti materie: norme tecniche connesse con la progettazione dei lavori; forme di pubblicita' e di conoscibilita' degli atti procedimentali; requisiti soggettivi, certificazioni di qualita', qualificazione degli esecutori e modalita' di verifica, secondo i criteri stabiliti dalla presente legge; procedure di affidamento dei contratti, compresi i servizi di ingegneria e architettura e le prestazioni di consulenza e supporto tecnico-amministrativo (...) forme di comunicazione, verbali, informazioni ai candidati e agli offerenti, spese di pubblicita', inviti, comunicazioni; contenuti della progettazione definitiva in caso di contratti d'appalto aventi a oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori; modalita' di stipulazione e contenuto del contratto; direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relative coperture assicurative e attivita' di supporto tecnico-amministrativo; disciplina delle penali e dei premi e loro modalita' applicative; attivita' necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti e per le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento; esecuzione dei lavori; forma e contenuto della contabilita' dei lavori; proroghe; contestazioni, controversie e riserve; formulazione di nuovi prezzi; schemi-tipo di cauzioni e polizze assicurative; casi e procedure per l'esecuzione d'ufficio dei lavori; modalita' di collaudo e attivita' di supporto tecnico-amministrativo, comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualita', i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori. 18. - L'art. 18, l.p. n. 10/2008, introduce i commi 1 e 2 nell'art. 14, l.p. n. 26/1993, che indicano il contenuto del documento preliminare di progettazione. I livelli della progettazione e gli elaborati di ciascun livello progettuale rientrano nella competenza esclusiva statale, atteso che la progettazione uniforme delle opere pubbliche su tutto il territorio nazionale garantisce i livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che vanno assicurati su tutto il territorio nazionale. 19. - L'art. 20, l.p. n. 10/2008, introduce l'art. 17-bis, nella l.p. n. 26/1993, che disciplina il «documento tecnico di cantiere» che puo' essere chiesto dal direttore dei lavori, nella fase esecutiva. La norma interferisce con la progettazione e con l'esecuzione, che rientrano, come gia' visto, in competenze esclusive statali (art. 117, lett. m) cost. e ordinamento civile.). 20. - L'art. 22, comma 5, riguarda l'affidamento esterno di incarichi di progettazione, e, pertanto, la tutela della concorrenza (tra cui rientrano secondo la Corte cost. le procedure di affidamento), e gli appalti di servizi, che non sono compresi tra le materie di competenza legislativa provinciale secondo l'art. 11 dello Statuto. L'art. 22, comma 8, indicando come vanno utilizzate le tariffe professionali, ricade nella materia statale di tutela della concorrenza ed eccede pertanto dalla competenza provinciale. L'art. 22, comma 12-bis, detta limiti al subappalto per i servizi di progettazione, e ricade pertanto nelle materie tutela della concorrenza, ordinamento civile (cui secondo la Corte cost. va ascritto il subappalto), ed esecuzione del contratto, anche essa da ascrivere all'ordinamento civile. L'art. 22, comma 12-ter, disciplina i requisiti soggettivi per l'affidamento, e ricade percio' nella materia tutela della concorrenza. 21. - L'art. 23, l.p. n. 10/2008 sostituisce l'art. 21, l.p. n. 26/1993, e disciplina i concorsi di progettazione, che esulano dalla materia lavori pubblici, rientrando tra i servizi; si tratta inoltre di istituto riconducibile alla materia tutela della concorrenza. Sotto tali profili e' nel suo complesso incostituzionale. 22. - L'art. 24, l.p. n. 10/2008, sostituisce l'art. 22, l.p. n. 26/1993, e riguarda la direzione dei lavori. Nella parte in cui novella il comma 3 dell'art. 22, l.p. n. 26/1993, e' incostituzionale nella parte in cui, mediante rinvio al precedente art. 20, disciplina anche l'affidamento di incarichi esterni, che rientra nelle procedure di affidamento e dunque nella materia tutela della concorrenza, riservata allo Stato. 23. - L'art. 25, l.p. n. 10/2008, sostituisce l'art. 23, l.p. n. 26/1993, disciplina le garanzie dell'offerta, ed e' interamente incostituzionale. La garanzia infatti e' un contratto civilistico, che rientra nella materia ordinamento civile e pertanto non puo' essere disciplinato dalla legge provinciale. 24. - L'art. 26, l.p. n. 10/2008, introduce l'art. 23-bis, nella l.p. n. 26/1993, disciplinante le garanzie di esecuzione, ed e' interamente incostituzionale. La garanzia infatti e' un contratto civilistico, che rientra nella materia ordinamento civile e pertanto non puo' essere disciplinato dalla legge provinciale. 25. - L'art. 27, l.p. n. 10/2008 sostituisce l'art. 24, comma 1, l.p. n. 26/1993. E' incostituzionale laddove fa riferimento agli incarichi esterni di collaudo e ai requisiti soggettivi. Infatti da un lato il collaudo rientra nella fase di esecuzione del contratto (ordinamento civile) e dall'altro lato l'incarico esterno di collaudo rientra nelle procedure di affidamento e dunque nella materia tutela della concorrenza. La Commissione europea ha in passato aperto procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano sotto il profilo del mancato rispetto di procedure di evidenza pubblica per l'affidamento degli incarichi di collaudo, che venivano affidati a soggetti iscritti in albi delle stazioni appaltanti. La normativa statale e' stata adeguata ai rilievi comunitari. Quella provinciale continua a prevedere l'affidamento di incarichi esterni a collaudatori iscritti in elenchi delle stazioni appaltanti, rinviando al regolamento provinciale. Viene percio' violato l'obbligo internazionale di rispetto delle direttive comunitarie, e dunque l'articolo contrasta anche sotto tale profilo con l'art. 4, statuto. 26. - L'art. 28, l.p. n. 10/2008, sostituisce l'art. 27, l.p. n. 26/1993, rubricato bandi di gara; disciplina in generale le procedure di affidamento, la pubblicita' e i termini, tutti istituti regolati dalle direttive comunitarie sugli appalti, in quanto rientranti nella materia «tutela della concorrenza», riservata alla legge statale. 27. - L'art. 29, l.p. n. 10/2008, introduce l'art. 27-bis nella l.p. n. 26/1993, relativo alla pubblicita' dei bandi di gara. L'articolo e' incostituzionale perche' invade la materia tutela della concorrenza. Infatti una pubblicita' uniforme su tutto il territorio nazionale e' condizione essenziale per la concorrenza. 28. - L'art. 30, l.p. n. 10/2008, sostituisce l'art. 28, l.p. n. 26/1993, che disciplina gli avvisi di aggiudicazione. L'intero articolo e' incostituzionale perche' invade la materia tutela della concorrenza. Infatti una pubblicita' uniforme su tutto il territorio nazionale e' condizione essenziale per la concorrenza. 29. - L'art. 31, l.p. n. 10/2008, introduce l'art. 28-bis nella l.p. n. 26/1993, e disciplina le informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. L'intero articolo e' incostituzionale perche' invade la materia tutela della concorrenza, oltre alla materia della giustizia e del processo. Infatti una pubblicita' uniforme su tutto il territorio nazionale e' condizione essenziale per la concorrenza, ed e' inoltre prodromica alla tutela giurisdizionale. La disciplina delle informazioni circa mancati inviti, esclusioni e aggiudicazioni forma oggetto di disciplina dettagliatissima da parte delle direttive comunitarie sugli appalti, essendo strumentale alla tutela giurisdizionale e ai meccanismi di standstill previsti dalla direttiva ricorsi di imminente recepimento in Italia. Si impone pertanto come indispensabile una disciplina unitaria su tutto il territorio nazionale. 30. - L'art. 32, l.p. n. 10/2008, sostituisce l'art. 29, comma 2-bis, l.p. n. 26/1993, e disciplina i contratti a corpo e a misura in modo difforme dal codice n. 163/2006, come risultante dal terzo correttivo. La disposizione eincostituzionale perche' si tratta di disciplina dei tipi contrattuali, che rientra nella tutela della concorrenza, riservata allo Stato. 31. - L'art. 33, l.p. n. 10/2008, modifica l'art. 30, l.p. n. 26/1993. E' incostituzionale l'art. 33, comma 1, lett. a), l.p. n. 10/2008, che inserisce il comma 1-bis, nell'art. 30, l.p. n. 26/1993, in quanto esso disciplina il dialogo competitivo, incidendo cosi' sulle procedure di affidamento, che sono riservate allo Stato, siccome rientranti nella tutela della concorrenza. 32. - L'art. 34, l.p. n. 10/2008 sostituisce l'art. 31, l.p. n. 26/1993, e disciplina la «licitazione», e dunque una procedura di affidamento, che e' riservata allo Stato, quale istituto rientrante nella tutela della concorrenza. Va poi osservato che l'espressione «licitazione» non appartiene piu' al linguaggio comunitario e nazionale (essendo sostituita dalla denominazione «procedura ristretta»), e che il diritto nazionale a maggior tutela della concorrenza impone che nella procedura ristretta siano invitate tutte le imprese che ne fanno richiesta, e non solo quelle scelte dalla stazione appaltante, come dispone, invece, la legge provinciale, che dunque garantisce una minore soglia di tutela della concorrenza. 33. - L'art. 35, l.p. n. 10/2008, sostituisce l'art. 33, l.p. n. 26/1993, e disciplina la procedura negoziata, consentendola in un maggior numero di casi rispetto alla legislazione statale che, come e' noto, ha inteso essere su siffatto istituto piu' restrittiva del legislatore comunitario. Si verifica dunque che nella provincia di Trento la procedura negoziata e' consentita in un maggior numero di casi rispetto al restante territorio nazionale. L'intera disposizione, riguardando una procedura di affidamento, invade la materia tutela della concorrenza, oltretutto dando a quest'ultima una minore tutela, ed e' percio' incostituzionale. 34. - L'art. 36, l.p. n. 10/2008, introduce l'art. 33-bis, nella l.p. n. 26/1993, e disciplina il dialogo competitivo, che costituisce una procedura di affidamento, come tale rientrante nella tutela della concorrenza riservata allo Stato. L'intero articolo e' incostituzionale. 35. - L'art. 37, l.p. n. 10/2008, introduce l'art. 33-ter, nella l.p. n. 26/1993, e disciplina l'accordo quadro, che costituisce una procedura di affidamento, come tale rientrante nella tutela della concorrenza riservata allo Stato. Inoltre la l.p. consente l'accordo quadro in un numero indefinito di casi, lasciati, con norma in bianco, al futuro regolamento provinciale, laddove l'art. 59, codice n. 163/2006, limita l'accordo quadro, nel campo dei lavori, ai soli lavori di manutenzione, a maggior tutela della concorrenza. L'intero articolo e' incostituzionale. 36. - L'art. 38, l.p. n. 10/2008, introduce l'art. 33-quater, nella l.p. n. 26/1993, e disciplina l'asta elettronica, che costituisce una procedura di affidamento, come tale rientrante nella tutela della concorrenza riservata allo Stato. L'intero articolo e' incostituzionale. Inoltre l'asta viene disciplinata anche con riferimento ai servizi, oltre che ai lavori, laddove lo statuto non attribuisce alla l.p. competenza in ordine agli appalti di servizi. 37. - Gli artt. da 39 a 44, l.p. n. 10/2008, sostituiscono o introduco gli artt. 34 (requisiti di partecipazione), 34-bis (certificazione di qualita), 34-ter (norme di gestione ambientale), 35 (requisiti di ordine generale), 36 (soggetti ammessi alle gare), 37 (riunione di concorrenti), nella l.p. n. 26/1993. Disciplinano i soggetti ammessi alle gare e i requisiti di partecipazione, istituti che, secondo la Corte cost., rientrano nella tutela della concorrenza e sono percio' riservati allo Stato. Sono pertanto interamente incostituzionali. Lo stesso e' a dirsi dell'art. 47, l.p. n. 10/2008, che modifica l'art. 41 (verifica dei requisiti), in relazione ai commi 2, 3, 5, l.p. n. 26/1993. E' incostituzionale l'art. 47, l.p. n. 10/2008, e dunque i commi 2, 3, 5, dell'art. 41, l.p. n. 26/1993, che disciplinano i controlli sui soggetti ammessi alle gare e i requisiti di partecipazione, istituti che, secondo la Corte cost., rientrano nella «tutela della concorrenza» e sono percio' riservati allo Stato. 38. - L'art. 45, l.p. n. 10/2008, modifica l'art. 39, l.p. n. 26/1993 e disciplina i criteri di aggiudicazione, che rientrano nella tutela della concorrenza e sono percio' riservati allo Stato. E' incostituzionale in particolare l'art. 45, comma 1, lett. a), l.p. n. 10/2008, che sostituisce l'art. 39, comma 1, lett. b), l.p. n. 26/1993, quanto alle parole: «determinata in base a una pluralita' di elementi, variabili secondo la natura, le caratteristiche e l'oggetto del contratto, definiti dal regolamento di attuazione; l'amministrazione committente indica nel bando di gara o nell'invito gli elementi di valutazione e i rispettivi pesi oppure, se questo e' impossibile per ragioni debitamente motivate, l'ordine decrescente d'importanza loro attribuita». 39. - L'art. 46, l.p. n. 10/2008 inserisce l'art. 40-bis, nella l.p. n. 26/1993, e disciplina le fasi dell'aggiudicazione e stipulazione, e riguarda la sequenza «procedura di evidenza pubblica» che rientra nella tutela della concorrenza. Disciplinando anche la forma del contratto, invade anche la materia ordinamento civile. L'intero articolo e' incostituzionale. 40. - L'art. 48, l.p. n. 10/2008, sostituisce l'art. 42, l.p. n. 26/1993, e disciplina il subappalto. Invade, percio' le materie ordinamento civile e ordine pubblico, riservate allo Stato. E' pertanto interamente incostituzionale. 41. - L'art. 53, l.p. n. 10/2008, sostituisce l'art. 46-ter, l.p. n. 26/1993, e reca la disciplina economica del rapporto contrattuale. Inerisce, percio' alla fase di esecuzione del contratto e dunque all'ordinamento civile. E' pertanto interamente incostituzionale. 42. - L'art. 55, l.p. n. 10/2008, sostituisce l'art. 49, l.p. n. 26/1993, e reca la disciplina della concessione di lavori pubblici. Si tratta della definizione e descrizione di uno dei tipi contrattuali in materia di lavori pubblici, si ricade pertanto nella materia tutela della concorrenza riservata allo Stato. L'intero articolo e' incostituzionale. 43. - L'art. 56, l.p. n. 10/2008, sostituisce l'art. 50, l.p. n. 26/1993, e disciplina la pubblicita' delle procedure di affidamento delle concessioni. Si ricade nell'istituto delle procedure di affidamento che rientra nella materia della tutela della concorrenza, riservata allo Stato. Inoltre viene consentita per l'affidamento delle concessioni la procedura negoziata, che invece il legislatore nazionale non ammette, a maggior tutela della concorrenza. Sicche' la legge provinciale si traduce in una diminuzione della concorrenza effettiva nel delicato settore delle concessioni di lavori pubblici. L'intero articolo e' incostituzionale. 44. - L'art. 57, l.p. n. 10/2008, introduce l'art. 50-bis, nella l.p. n. 26/1993, e disciplina l'affidamento diretto al concessionario dei lavori complementari. Si ricade nell'istituto delle procedure di affidamento e segnatamente delle condizioni di affidamento a trattativa privata, e dunque nella materia tutela della concorrenza, riservata allo Stato. L'intero articolo e' incostituzionale. 45. - L'art. 58, l.p. n. 10/2008, introduce l'art. 50-ter nella l.p. n. 26/1993, e disciplina gli appalti del concessionario. Si ricade nell'istituto delle procedure di affidamento e segnatamente delle condizioni di affidamento esterno, e dunque nella materia tutela della concorrenza, riservata allo Stato. L'intero articolo e' incostituzionale. 46. - L'art. 59, l.p. n. 10/2008, introduce il capo VII-bis e l'art. 50-quater nella l.p. n. 26/1993, riscrivendo ex novo la finanza di progetto. La finanza di progetto (o project financing) costituisce un tipo contrattuale per la realizzazione dei lavori pubblici, e delle relative procedure di affidamento, con i connessi temi dei requisiti soggettivi, della societa' di progetto, delle garanzie, della risoluzione e del recesso. Tutti istituti che rientrano nella materia tutela della concorrenza; la societa' di progetto, l'emissione di obbligazioni, le garanzie, la risoluzione e il recesso rientrano anche nella materia ordinamento civile. L'intero capo VII-bis, e dunque gli artt. da 59 a 72 compresi, l.p. n. 10/2008, sono pertanto incostituzionali. 47. - L'art. 73, l.p. n. 10/2008 sostituisce l'art. 5 1, l.p. n. 26/1993, relativo alle varianti in corso di esecuzione del contratto. L'art. 74, l.p. n. 10/2008, introduce l'art. 51-bis, nella l.p. n. 26/1993, relativo alle varianti migliorative. In entrambi i casi si ricade nella fase di esecuzione del contratto, che rientra nella materia ordinamento civile, riservata allo Stato. Tutti e due gli articoli sono pertanto incostituzionali. 48. - L'art. 79, l.p. n. 10/2008 introduce nella l.p. n. 26/1993 un nuovo capo X-bis dedicato al contratto. L'intero capo disciplina la fase di esecuzione del contratto relativo ai lavori pubblici, che e' un contratto di diritto privato, che ricade nella materia ordinamento civile riservata al legislatore statale. L'intero capo X-bis, e pertanto gli articoli da 79 a 90 compresi, l.p. n. 10/2008, sono incostituzionali. 49. - Inoltre, l'art. 86, l.p. n. 10/2008, che introduce l'art. 58.8, l.p. n. 26/1993 relativo alle procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore viola altresi' la materia tutela della concorrenza, in quanto disciplina una procedura di affidamento. Rispetto alla parallela norma statale (art. 140, d.lgs. n. 163/2006, come novellato dal terzo correttivo), la norma provinciale altera le condizioni della gara originaria, in contrasto con il diritto comunitario, in quanto l'affidamento avviene alle condizioni fatte in sede di originaria offerta, da parte dell'interpellato, e non da parte dell'originario aggiudicatario, come invece dispone l'art. 140, d.lgs. n. 163/2006, specificamente novellato per scongiurare una procedura di infrazione comunitaria, a cui espone, invece, la norma provinciale. 50. - L'art. 90, l.p. n. 10/2008, introduce l'art. 58.12, l.p. n. 26/1993 relativo alle riserve e alle contestazioni tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'appaltatore, nella misura in cui disciplina l'accordo bonario e il ricorso amministrativo alla giunta provinciale, entrambi strumenti alternativi di risoluzione delle liti, invade la materia «giustizia amministrativa» che rientra nella competenza legislativa statale esclusiva. 51. - L'art. 91, l.p. n. 10/2008, introduce il capo X-ter nella l.p. n. 26/1993 e 1'art. 58.13, l.p. n. 26/1993, disciplinando i lavori relativi a beni culturali e il relativo ambito. Se e' vero che rientra nella competenza legislativa esclusiva provinciale la tutela dei beni culturali, ai sensi dell'art. 11 dello statuto, tuttavia tale materia legislativa provinciale va definita tenendo conto della competenza esclusiva statale nelle materie tutela della concorrenza, ordinamento civile, giurisdizione, norme processuali, giustizia amministrativa. Pertanto, deve ritenersi preclusa alla legge provinciale la disciplina dei lavori su beni culturali, quanto ai tipi contrattuali, le procedure di affidamento, i requisiti soggettivi, le garanzie, la fase di esecuzione. 52. - L'art. 92, l.p. n. 10/2008, introduce l'art. 58.14, l.p. n. 26/1993 relativo agli appalti misti per i beni culturali: si tratta di disciplina del tipo contrattuale, riservata al legislatore statale. 53. - L'art. 93, l.p. n. 10/2008, introduce l'art. 58.15, l.p. n. 26/1993 relativo all'affidamento separato o congiunto dei lavori su beni culturali. Si incide sulle procedure di affidamento. 54. - L'art. 94, l.p. n. 10/2008, introduce l'art. 58.16, l.p. n. 26/1993 relativo ai requisiti di qualificazione, istituto che rientra nella «tutela della concorrenza». 55. - L'art. 95, l.p. n. 10/2008, introduce l'art. 58.17, l.p. n. 26/1993 relativo alle attivita' di progettazione, direzione e accessorie, che ineriscono ad appalti di servizi, non rientranti nella competenza legislativa provinciale. 56. - L'art. 97, l.p. n. 10/2008, introduce l'art. 58.19, l.p. n. 26/1993 relativo alla progettazione, materia preclusa alla legislazione provinciale per le ragioni gia' esposte. 57. - L'art. 98, l.p. n. 10/2008, introduce l'art. 58.20, l.p. n. 26/1993 relativo alle varianti, materia che rientra nella fase di esecuzione del contratto, e dunque nell'ordinamento civile. 58. - L'art. 99. l.p. n. 10/2008, introduce il capo X-quater l'art. 58.21, l.p. n. 26/1993 dettando una disciplina per i lavori di importo superiore alla soglia comunitaria. Il riferimento all'importo «superiore» alla soglia comunitaria si pone in contrasto con gli obblighi internazionali, infatti le direttive comunitarie sui pubblici appalti, e conseguentemente il diritto nazionale che le recepisce, si applicano ai contratti di importo «pari o superiore» alla soglia comunitaria, e non solo a quelli di importo «superiore». 59. - Gli artt. da 100 a 108, l.p. n. 10/2008 disciplinano le procedure di affidamento e di selezione delle offerte, e sono pertanto incostituzionali, perche' invadono la materia tutela della concorrenza riservata allo Stato. Nel dettaglio: l'art. 100, l.p. n. 10/2008, introduce l'art. 58.22, l.p. n. 26/1993 relativo alle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione sopra soglia comunitaria. Si ricade nell'istituto procedure di affidamento, che rientra nella tutela della concorrenza riservata allo Stato. Inoltre la provincia non ha la competenza statutaria a disciplinare gli appalti di servizi, in cui rientrano gli incarichi di progettazione; l'art. 101, l.p. n. 10/2008, introduce l'art. 58.23, l.p. n. 26/1993 relativo alle procedure aperte o ristrette: si ricade nella materia tutela della concorrenza, riservata allo Stato; l'art. 102, l.p. n. 10/2008, introduce l'art. 58.24, l.p. n. 26/1993 relativo all'asta pubblica, che costituisce procedura di affidamento, come tale rientrante nella tutela della concorrenza; l'art. 103, l.p. n. 10/2008, introduce l'art. 58.25, l.p. n. 26/1993 relativo alla procedura ristretta e alla c.d. forcella, come tale rientrante nella tutela della concorrenza; l'art. 104, l.p. n. 10/2008, introduce l'art. 58.26, l.p. n. 26/1993 relativo all'appalto concorso, che rientra tra le procedure di affidamento e dunque nella materia tutela della concorrenza; l'art. 105, l.p. n. 10/2008, introduce l'art. 58.27, l.p. n. 26/1993 relativo all'avvalimento, che attiene ai requisiti soggettivi di partecipazione alle gare, come tale rientrante nella tutela della concorrenza; l'art. 106, l.p. n. 10/2008, introduce l'art. 58.28, l.p. n. 26/1993 relativo agli avvisi di preinformazione, che attengono alle procedure di affidamento e dunque alla tutela della concorrenza; l'art. 107, l.p. n. 10/2008, introduce l'art. 58.29, l.p. n. 26/1993 relativo alle offerte anomale, che attengono ai criteri di selezione delle offerte, istituto rientrante nella materia tutela della concorrenza; l'art. 108, l.p. n. 10/2008, introduce l'art. 58.30, l.p. n. 26/1993 relativo a progettazione e direzione dei lavori, istituti preclusi, per le ragioni gia' viste, alla legislazione provinciale. 60. - L'art. 110, l.p. n. 10/2008 sostituisce l'art. 64, l.p. n. 26/1993, stabilendo che per quanto non disposto dalla citata l.p., si applica la normativa comunitaria in materia, che puo' essere specificata con i regolamenti provinciali di attuazione della l.p. n. 26/1993. La disposizione e' incostituzionale nella parte in cui rinvia solo al diritto comunitario, e non anche al diritto statale, che si pone come necessaria fonte interposta tra il diritto comunitario e il diritto regionale o provinciale, nelle materie che sono di competenza legislativa esclusiva statale. 61. - L'art. 111, l.p. n. 10/2008 demanda ad un regolamento provinciale le norme di attuazione, ed e' incostituzionale nella misura in cui demanda ad un regolamento provinciale le norme attuative in materie riservate alla competenza legislativa statale esclusiva. In tali materie, infatti, la competenza regolamentare spetta allo Stato, secondo quanto disposto dall'art. 5 del d.lgs. n. 163/2006. 62. - L'art. 112, comma 2, consentendo un'ultrattivita' della disposizione abrogata dal precedente comma, cioe' l'art. 9 della l.p. n. 6/1999 che disponeva una maggiorazione del 10% dell'aiuto all'investimento rispetto ai livelli di intensita' previsti dalla normativa comunitaria, limitatamente alle domande di agevolazione pendenti non ancora definite, determina una violazione del rispetto del vincolo comunitario, di cui all'art. 8, comma 1 dello Statuto in combinato disposto con l'art. 117, primo comma, Cost.
P. Q. M. Si chiede che, in accoglimento del presente ricorso, codesta ecc.ma Corte voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale delle norme impugnate della legge provinciale 24 luglio 2008, n. 10, recante «Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in materia di lavori pubblici, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, e della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, in materia di urbanistica» (pubblicata nel supplemento n. 2 al B.U. della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 32/I-II del 5 agosto 2008). Roma, addi' 4 ottobre 2008 L'Avvocato dello Stato: Danilo Del Gaizo