Ricorso n. 62 del 5 maggio 2006 (Regione Piemonte)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 maggio 2006 , n. 62
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 maggio 2006 (della Regione Piemonte)
(GU n. 23 del 7-6-2006)
Ricorso per la Regione Piemonte in persona della presidente pro tempore prof. Mercedes Bresso, in forza di deliberazione di autorizzazione della giunta regionale n. 65-2661 del 19 aprile 2006, con la rappresentanza e difesa dell'avv. Anita Ciavarra e de1l'avv. Gabriele Pafundi e con elezione di domicilio presso quest'ultimo in Roma, viale Giulio Cesare n. 14, per procura speciale a margine del presente atto; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, per declaratoria di illegittimita' costituzionale degli artt. 4-undecies, 4-quaterdecies e 4-quinquiesdecies della legge 21 febbraio 2006, n. 49 di "Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime olimpiadi invernali nonche' la funzionalita' dell'amministrazione dell'Interno. Disposizioni per favorire il recupero dei tosicodipendenti recidivi". Premesso in fatto Nel Supplemento ordinario n. 45/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 2006 e' stata pubblicata la legge 21 febbraio 2006, n. 49 di "Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005 n. 272 recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime olimpiadi invernali nonche' la funzionalita' dell'amministrazione dell'Interno. Disposizioni per favorire il recupero dei tosicodipendenti recidivi", con la quale, in sede di conversione, sono state emanate disposizioni di modifica di norme del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e specificamente gli artt. 4-undecies, 4-quaterdecies e 4-quinquiesdecies che la Regione Piemonte ravvisa lesivi della propria sfera di competenza per i seguenti motivi di D i r i t t o Violazione degli artt. 117, 118, 119 della Costituzione. Violazione del principio di leale collaborazione. L'art. 4-undecies della legge 21 febbraio 2006, n. 49, modifica l'art. 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 309 del 1990 in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, in particolare sostituendo il comma 1 di detto articolo e stabilendo come segue: "Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcoodipendente che abbia in corso un programma di recrpero o che ad esso intenda sottoporsi, l'irteressato puo' chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attivita' terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con un'azienda unita' sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'art. 116 (...). Alla domanda e' allegata, a pena di inammissibilita', certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l'attivita' di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'art. 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale e' stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneita', ai fini del recupero del condannato. Affinche' il trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale, la struttura interessata deve essere in possesso dell'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del citato decreto legislativo". L'art. 4-quaterdecies della legge n. 49/2006 sostituisce l'at. 113 del testo unico sopracitato d.P.R. n. 309/1990 statuendo come segue: "(Competenze delle regioni e delle province autonome). 1. - Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze nel rispetto dei principi di cui al presente testo unico, ed in particolare dei seguenti principi: a) le attivita' di prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope siano esercitate secondo uniformi condizioni di parita' dei servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti e delle strutture private autrizzate dal Servizio sanitario nazionale; b) i servizi pubblici per le tossicodipendenze e le strutture private che esercitano attivita' di prerenzione cura e riabilitazione nel settore, devono essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e funzionali di cui all'art. 116; c) la disciplina dell'accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, garantisce la parita' di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogate dai servizi pubblici e dalle strutture private accreditate; d) ai servizi e alle strutture autorizzate, pubbliche e private, spettano, tra l'altro le seguenti funzioni: 1) analisi delle condizioni cliniche, sociosanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia; 2) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertate lo stato di tossicodipendenza effettuati da strutture pubbliche accreditate per tali tipologie di accertamento; 3) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologia in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza; 4) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, nel rispetto della liberta' di scelta del luogo di trattamento di ogni singolo utente; 5) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione". L'art. 4-quinquiesdecies della legge n. 49/2006 modifica poi l'art. 116 del citato testo unico d.P.R. n. 309/1990 stabilendo quanto segue: "(Livelli essenziali relativi alla liberta' di scelta dell'utente e ai requisiti per l'autorizzazione delle strutture private) 1. - Le regioni e le Province autonoma di Trento e di Bolzano assicurano quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, la liberta' di scelta di ogni singolo utente relativamente alla prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attivita' sanitaria e socio-sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti o alcooldipendenti e' soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 2. - L'autorizzazione alla specifica attivita' prescelta e' rilasciata in presenza dei seguenti requisiti minimi, che rappresentano livelli essenziali ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione: a) personalita' giuridica di diritio pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli artt. 12 e seguenti del codice civile; b) disponibilita' di locali e attrezzature adeguate al tipo di attivita' prescelta; c) personale dotato di comprovata esperienza nel settore di attivita' prescelto; d) presenza di un'equipe multidisciplinare composta dalle figure professionale del medico con specializzazioni attinenti alle patologie correlate alla tossicodipendenza o del medico formato e perfezionato in materia di tossicodipendenza, dello psichiatra e/o dello psicologo abilitato all'esercizio della psicoterapia e dell'infermiere professionale, qualora l'attivita' prescelta sia quella di diagnosi della tossicodipendenza; e) presenza numericamente adeguata di educatori, professionali e di comunita', supportata dalle figure professionali del medico, dello psicologo e delle ulteriori figure richieste per la specifica attivita' prescelta di cura e riabilitazione dei tossicodipendenti. 3. - Il diniego di autorizzazione deve essere motivato con espresso riferimento alle normative vigenti o al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2. 4. - Le regioni e le province autonome stabiliscono le modalita' di accertamento e certificazione dei requisiti indicati dal comma 2 e le cause che danno luogo alla sospensione o alla revoca dell'autozizzazione. (...). 7. - Fino al rilascio delle autorizzazioni ai sensi del presente articolo sono autorizzati all'attivita' gli enti iscritti negli albi regionali e provinciali. (...) 9. - Per le finalita' indicate nel comma 1 dell'art. 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le regioni e le province autonome di cui al comma 1 sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera a), del suddetto articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'art. 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee". Le norme soprarichiamatate definiscono un sistema organizzativo secondo il quale le attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze, ivi comprese quelle rivolte ai programmi di recupero per le persone sottoposte a pena detentiva tossicodipendenti od alcooldipendenti che chiedano l'affidamento in prova al servizio sociale, vengono ad essere espletate indifferentemente da parte dei servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero da parte di strutture private da autorizzare sulla scorta del possesso di requisiti minimi predeterminati. Le attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza vanno ascritte sia alla materia della tutela della salute, che appartiene alla competenza concorrente delle regioni ai sensi dell'art. 117, terzo comma della Costituzione, sia all'ambito delle politiche sociali e degli interventi di assistenza sociale, che ricadono nella competenza legislativa regionale di cui al quarto comma dell'art. 117 Cost. E' chiaro che e' profondamente mutato il quadro normativo in cui si inseriva il d.P.R. n. 309/1990 recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti le cui norme sono oggetto delle modificazioni apportate con le sopraddette disposizioni impugnate. L'art. 4-undecies non esplicita riferimenti alle competenze statali e regionali; l'art. 4-quaterdecies sostituendo l'art. 113 del testo unico cit. fa enunciazione di principi ai quali debbono conformarsi le regioni; l'art. 4-quinquiesdecies sostituendo l'avv. 116 del testo unico cit. intitola ai "livelli essenziali relativi alla liberta' di scelta dell'utente ed ai requisiti per l'autorizzazione delle strutture private" che sono riportati, sotto la disciplina dell'art. 117 secondo comma lett. m) della Costituzione. Come e' stato posto in luce da codesta ecc.ma Corte, la competenza legislativa concorrente concernente la "tutela della salute" di cui all'art. 117, terzo comma della Costituzione e' "assai piu' ampia" rispetto alla precedente relativa all'assistenza ospedaliera ed esprime "l'intento di una piu' netta distinzione fra la competenza regionale a legiferare in questa materia e la competenza statale, limitata alla detrminazione dei principi fondamentali della disciplina" (sent. n. 282/2002; n. 270/2005; n. 134/2006). In relazione a cio', l'inserimento nel secondo comma dell'art. 117 del nuovo titolo V della Costituzione fra le materie di legislazione esclusiva dello Stato della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale attribuisce al legislatore statale un fondamentale strumento per garantire il mantenimento di una adeguata uniformita' di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto. La conseguente forte incidenza sull'esercizio delle funzioni nelle materie assegnate alle competenze legislative ed amminisrative delle regioni e province autonome impone che queste scelte almeno nelle loro linee generali siano operate dallo Stato con legge, che dovra' inoltre determinare adeguate procedure e precisi atti formali per procedere alle specificazioni ed articolazioni ulteriori che si rendano necessarie". Inoltre la determinazione dei livelli essenziali e' oggetto di "apposito procedimento prevedendo un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (sent. n. 88/2003; n. 134/2006). Orbene, la disciplina dei principi fondamentali spettante allo Stato nelle materie di legislazione concorrente come pure la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale spettante alla legislazione esclusiva statale vanno individuate con obbiettivo criterio e mantenendo saldo riferimento all'ambito delle autonomie regionali e locali costituzionalmente garantite. Le norme impugnate si addentrano invece in una pervasiva regolamentazione che annulla ogni ambito di scelta legislativa regionale nell'individuazione di misure ed interventi sanitari e socio-assistenziali adeguati nell'organizzazione dei servizi alle diverse realta' territoriali, per diversificate esigenze della popolazione e per diverse situazioni di disponibilita' e capacita' di strutture private. Affermando la parita' fra strutture pubbliche e private, le nuove norme estendono a queste ultime compiti in precedenza propri delle strutture pubbliche del servizio sanitario, abilitandole alla diagnosi dello stato di tossicodipendenza, alla programmazione riabilitativa, all'attuazione dei programmi di recupero, senza verifica da parte delle aziende sanitarie locali sulle necessita' degli interventi e sulla validita' dei percorsi riabilitativi e di reinserimento. L'attivazione indiscriminata di strutture pubbliche e private sullo stesso piano e la mancata previsione ed anzi la apparente esclusione di ogni forma di coordinanento di tali attivita' sul territorio da parte della Regione attraverso le strutture delle A.S.L. determina la pretermissione delle funzioni programmatorie di attivita' e di spesa che alla regione competono nel settore considerato. La stessa fissazione dell'obbligo di "uniformi condizioni di parita' dei servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti e delle strutture private autorizzate dal servizio sanitario nazionale" senza la previsione di un ambito di articolazione e di adeguamento alle realta' locali ingenera conseguenze distorsive sulla rete di servizi pubblici integrata con strutture private, le quali possono avere diversa consistenza e capacita' di prestazioni ed erogare servizi differenti, collegandosi in una orgnizzazione sinergica per il raggiungimento degli obbiettivi di adeguato livello di prestazioni articolato sul territorio regionale. La nuova disciplina statale fissa altresi' in modo dettagliato i requisiti soggettivi ed oggettivi che le strutture private debbono possedere ai fini dell'autorizzazione e fissa in nodo altrettanto tassativo le condizioni che possono giustificare il diniego dell'autorizzazione. Vi e' inoltre l'ammissione pura e semplice, stabilita dal novellato art. 116, comma 7, degli enti attualmente iscritti negli albi regionali e provinciali (in base ai requisiti previsti dalle norme precedenti e per le attivita' precedentemente contemplate) all'espletamento delle nuove attivita' ora contemplate. Infine vi e' la previsione di cui all'utimo comma del novellato art. 116 che vincola anche l'attribuzione da parte delle regioni di fondi provenienti da erogazioni liberali ai sensi dell'art. 100 del t.u. imposte sui redditi. Non residua dunque alcun ambito di attivita' legislativa regionale, ne' di compiti di programmazione delle attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze, relegandosi la funzione regionale ad una mera esecuzione di una normativa compiutamente definita a livello statale e di un sistema organizzativo totalmente predeterminato anche nella sua attuazione di singole autorizzazioni amministrative. Si aggiunga inoltre la palese violazione dell'autonomia di spesa delle regioni che mentre vedono compressa oltre misura la funzione normativa e di programmazione delle attivita' sanitarie ed assistenziali nel campo delle tossicodipendenze debbono d'altro canto sostenere la spesa delle prestazioni che vengono decise dalle strutture private, operanti in parallelo ai servizi pubblici e senza alcun filtro e coordinamento da parte delle A.S.L. La deteriminazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria mediante procedure d'intesa consente di soddisfare anche all'esigenza di individuazione delle corrispondenti risorse economiche in un quadro di programmazione della spesa sanitaria, diversamente trovandosi le regioni esposte ad aumenti incontrollati della spesa ed alla alterazione delle proprie previsioni programmatorie e finanziarie gia' assunte. Le norme in questione non sono frutto di intesa con le regioni e determinano pertanto violazione anche del principio di leale collaborazione.
P. Q. M. Chiede piaccia all'ecc.na Corte dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli artt. 4-undecies, 4-quaterdecies, 4-quinquiesdecies della legge 21 febbraio 2006, n. 49, di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 per le parti e sotto i profili di violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost. e del principio costituzionale di leale collaborazione specificati nei motivi sopraesposti. Torino - Roma, addi' 21 aprile 2006 Avv. Anita Ciavarra - Avv. Gabriele Pafundi