Ricorso n. 62 dell'8 agosto 2003 (Regione autonoma Valle d'Aosta)
N. 62 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 agosto 2003.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria l'8 agosto 2003 (della Regione autonoma Valle D'Aosta)
(GU n. 41 del 15-10-2003)
Ricorso della Regione autonoma Valle D'Aosta, in persona dell'on.
presidente della Giunta regionale, signor Carlo Perrin, autorizzato
con delibera della giunta regionale n. 2935 del 4 agosto 2003,
rappresentato e difeso in virtu' di procura ad litem autenficata dal
Notaio dott. Ottavio Bastrenta di Aosta del 6 agosto, rep. 16.635,
dall'avv. prof. Gustavo Romanelli, e presso lo studio del medesimo
elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria, n. 5;
Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona
dell'on. Presidente del Consiglio pro tempore, domiciliato per la
carica in Roma, Palazzo Chigi, nonche' presso l'Avvocatura generale
dello Stato, via dei Portoghesi n. 12, per la declaratoria di
illegittimita' costituzionale della legge 5 giugno 2003, n. 131,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2003 recante
«Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
La Regione autonoma Valle d'Aosta, come in epigrafe rappresentata
e difesa, espone quanto segue.
Premesso in fatto
La legge 5 giugno 2003, n. 131 e' stata adottata al fine di
adeguare, per la parte di competenza statale, l'ordinamento della
Repubblica alle nuove norme costituzionali che hanno modificato il
titolo V della Costituzione.
Nell'ambito di tale disciplina, sono state adottate alcune
disposizioni che trascendono dalle finalita' in questione, e si
pongono in contrasto con prerogative regionali, con illegittima
compressione della competenza normativa regionale, e comunque delle
prerogative e peculiarita' della Regione autonoma Valle d'Aosta,
quali garantite e riconosciute dal suo Statuto di autonomia speciale,
di cui alla legge costituzionale n. 26 febbraio 1948, n. 4.
In particolare, l'art. 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, prevede che «In sede di prima applicazione, per orientare
l'iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni fino all'entrata
in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definira' i nuovi
principi fondamentali, il Governo e' delegato ad adottare, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i
ministri interessati, uno o piu' decreti legislativi meramente
ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi
vigenti, nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione, attenendosi aiprincipi della esclusivita', adeguatezza,
chiarezza, proporzionalita' ed omogeneita'. Gli schemi dei decreti,
dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, di seguito denominata: «Conferenza Stato-Regioni» sono
trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della
Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendersi
entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.
Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie
osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza
Stato-Regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da rendersi,
rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni dalla trasmissione
dei testi medesimi. Il parere parlamentare definitivo e' reso dalla
Commissione parlamentare per le questioni regionali. Gli schemi di
decreto legislativo sono esaminati rilevando se in essi non siano
indicati alcuni dei principi fondamentali ovvero se vi siano
disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei principi
fondamentali, e non meramente ricognitivo ai sensi del presente
comma, ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano la
natura di principio fondamentale. In tal caso il Governo puo'
omettere quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure le puo'
modificare in conformita' alle indicazioni contenute nel parere o,
altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle Camere e al
Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali
una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di
difformita' dal parere parlamentare ».
L'art. 10, comma 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevede
che «Nelle Regioni a statuto speciale le funzioni del rappresentante
dello Stato ai fini della lettera d) del comma 2 sono svolte dagli
organi statali a competenza regionale previsti dai rispettivi
statuti, con le modalita' definite da apposite norme di attuazione».
Le funzioni di cui all'art. 10, comma 2, lett. d), consistono nella
«esecuzione di provvedimenti del Consiglio dei ministri costituenti
esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo
comma, della Costituzione, avvalendosi degli uffici territoriali del
Governo e degli altri uffici statali aventi sede nel territorio
regionale».
Della suddetta legge si chiede che venga dichiarata
l'illegittimita' costituzionale per i seguenti motivi:
In diritto
1. - Motivo - Violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., e
art. 11, comma 1 e comma 2, legge costituzionale 8 ottobre 2001,
n. 3, nonche' per violazione dei principi dello, statuto della
Regione Autonoma della Valle D'Aosta (legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 4).
La disciplina teste' richiamata e' gravemente lesiva delle
attribuzioni della Regione autonoma Valle d'Aosta ed e' illegittima
per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., e art. 11, comma 1
e comma 2, legge costituzionale 8 ottobre 2001, n. 3, nonche' per
violazione dei principi dello Statuto della Regione Autonoma della
Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4).
In particolare, per quanto concerne l'articolo 1, comma 4, la
Regione ricorrente rileva come esso consenta al Governo di
individuare nuovi principi nell'ambito dei decreti legislativi
adottati in attuazione della delega concessa e persino di dettare
disposizioni che non siano di principio: il legislatore statale non
esclude, ma prevede come concreta possibilita', che il Governo,
nell'attuazione della delega, possa adottare, sia pure con la
complessa procedura prevista dalla norma in questione, oltre a norme
di principio, anche «disposizioni che abbiano un contenuto innovativo
dei principi fondamentali, e non meramente ricognitivo ai sensi del
presente comma, ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano
la natura di principio fondamentale». Per di piu' esso non prevede
che alla complessa procedura di ricognizione partecipi la Commissione
parlamentare per le questioni regionali, come integrata ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, della legge costituzionale n. 3 del 2001.
E' appena il caso di evidenziare come la illegittimita' della
disposizione venga ad essere integrata, ancorche' essa faccia
riferimento (soltanto) alla possibilita' che il Governo trascenda
dall'adozione di norme di principio, senza prevedere la necessita'
che l'azione di legislazione delegata si spinga in concreto a tale
livello di compressione della sfera di autonomia regionale. Ma e' la
semplice astratta previsione della possibilita' di comprimere a tal
punto la sfera di competenza regionale che integra una violazione
attuale dei limiti costituzionali del potere normativo statale. Ne'
l'illegittimita' e' in alcun modo esclusa dalla previsione di un
obbligo di motivazione.
Nessun dubbio, infatti, sussiste circa limite che il legislatore
statale incontra, nell'ambito in questione: allo Stato e' riservata
esclusivamente la determinazione delle norme di principio, come, del
resto, la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte ha avuto modo di
espressamente ribadire con la decisione 26 giugno 2002, n. 282: «La
nuova formulazione dell'art. 117, comma 3, rispetto a quella
previgente dell'art. 117, comma 1, esprime l'intento di una piu'
netta distinzione fra la competenza regionale a legiferare in queste
materie e la competenza statale, limitata alla determinazione dei
principi fondamentali della disciplina».
D'altronde, la norma impugnata attribuisce una delega legislativa
al Governo in materia riservata a delibera assembleare dall'art. 11,
comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che,
infatti, prevede che «Quando un progetto di legge riguardante le
materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119
della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione
parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma
1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato
all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la
Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia
adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge
l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti».
2. - Motivo - Violazione dello statuto di autonomia speciale
della Valle d'Aosta, di cui alla legge Costituzionale 26 febbraio
1948, n. 4, ed in particolare dei suoi artt. 44 e 48-bis e dell'art.
4 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545.
Illegittima appare poi la previsione dell'articolo 10, comma 5,
li' dove con formula ambigua, nelle regioni a statuto speciale,
rimette le rilevanti funzioni di rappresentante dello Stato, di cui
alla lettera b) del precedente comma 2 del medesimo articolo 10, agli
«organi statali a competenza regionale previsti dai rispettivi
statuti».
Se ed in quanto tale disciplina intenda estendere le competenze
della presidente della commissione di coordinamento al di la' di
limiti previsti dallo statuto, essa costituisce una violazione del
principio che attribuisce al presidente della Giunta regionale le
competenze di rappresentante del governo: le peculiarita'
dell'ordinamento valdostano sul punto sono state recentemente
evidenziate dalla giurisprudenza di codesta, eccellentissima Corte,
con la sentenza n. 38 del 5 febbraio 2003. E con la decisione 30
luglio 1993, n. 360, codesta Corte puntualizzo' come sia «estranea
all'ordinamento dell'autonomia della Regione Valle d'Aosta la figura
del commissario del Governo».
Tale specifica peculiarita' dell'ordinamento valdostano, risale
all'art. 4, comma 1 d.l. lgt. 7 settembre 1945 n. 545
sull'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta, che attribui' le
funzioni prefettizie al Presidente del Consiglio della Valle («Il
Presidente del Consiglio della Valle esegue le deliberazioni del
Consiglio ed ha la rappresentanza della Valle. Ad esso spettano tutte
le attribuzioni che le leggi vigenti conferiscono al prefetto, in
quanto non rientrino nelle competenze del Consiglio della Valle»),
cui poi, in base all'entrata in vigore dello statuto di autonomia
speciale, e' subentrato il presidente della giunta regionale. Il
principio in questione e' stato peraltro ribadito nell'art. 44 dello
stesso statuto di autonomia speciale, e poi nell'art. 16 legge 6
dicembre 1971 n. 1065, sull'ordinamento finanziario della Valle
d'Aosta (ora art. 15 legge 26 novembre 1981 n. 690) e dagli artt. 10,
14, 58 e 70 della legge 16 maggio 1978 n. 196, che reca le norme di
attuazione dello Statuto valdostano. E' incidentalmente da dire che
anche la dottrina che ha ritenuto la non perfetta coincidenza della
formula adottata dall'art. 44 dello statuto e di quella dell'art. 4
del menzionato decreto legislativo 7 settembre 1945 n. 545, ha
comunque sostenuto che «circa l'esercizio delle funzioni prefettizie
e' da ritenere ancora vigente» tale ultima disposizione (cosi':
Mortati, Istituzioni di diritto pubblico t. 2, Padova, 1976, 814). E,
d'altra parte, al decreto legislativo 7 settembre 1945 n. 545 il
legislatore statale ha poi riconosciuto una resistenza rinforzata
rispetto alle modifiche, con l'art. 1 del decreto legislativo 22
aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Valle d'Aosta), che ha incluso le norme di trasferimento di
funzioni alla Regione Valle d'Aosta in esso contenute fra le norme
che possono essere modificate soltanto con il procedimento di cui
all'art. 48-bis dello statuto di autonomia speciale.
P. Q. M.
Si chiede, piaccia all'ecc.ma Corte dichiarare costituzionalmente
illegittima la legge 5 giugno 2003, n. 131, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2003, recante «Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», ed in particolare i suoi
articoli:
1, comma 4, per violazione dell'art. 117 Cost., nonche' per
violazione dell'art. 11, comma 1 e comma 2, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
10, comma 5, per violazione dello, statuto di autonomia
speciale della Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 4, ed in particolare dei suoi artt. 44 e 48-bis e
dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945,
n. 545;
Con ogni provvedimento consequenziale.
Roma, addi' 6 agosto 2003
Avv. prof. Gustavo Romanelli
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria l'8 agosto 2003 (della Regione autonoma Valle D'Aosta)
(GU n. 41 del 15-10-2003)
Ricorso della Regione autonoma Valle D'Aosta, in persona dell'on.
presidente della Giunta regionale, signor Carlo Perrin, autorizzato
con delibera della giunta regionale n. 2935 del 4 agosto 2003,
rappresentato e difeso in virtu' di procura ad litem autenficata dal
Notaio dott. Ottavio Bastrenta di Aosta del 6 agosto, rep. 16.635,
dall'avv. prof. Gustavo Romanelli, e presso lo studio del medesimo
elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria, n. 5;
Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona
dell'on. Presidente del Consiglio pro tempore, domiciliato per la
carica in Roma, Palazzo Chigi, nonche' presso l'Avvocatura generale
dello Stato, via dei Portoghesi n. 12, per la declaratoria di
illegittimita' costituzionale della legge 5 giugno 2003, n. 131,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2003 recante
«Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
La Regione autonoma Valle d'Aosta, come in epigrafe rappresentata
e difesa, espone quanto segue.
Premesso in fatto
La legge 5 giugno 2003, n. 131 e' stata adottata al fine di
adeguare, per la parte di competenza statale, l'ordinamento della
Repubblica alle nuove norme costituzionali che hanno modificato il
titolo V della Costituzione.
Nell'ambito di tale disciplina, sono state adottate alcune
disposizioni che trascendono dalle finalita' in questione, e si
pongono in contrasto con prerogative regionali, con illegittima
compressione della competenza normativa regionale, e comunque delle
prerogative e peculiarita' della Regione autonoma Valle d'Aosta,
quali garantite e riconosciute dal suo Statuto di autonomia speciale,
di cui alla legge costituzionale n. 26 febbraio 1948, n. 4.
In particolare, l'art. 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, prevede che «In sede di prima applicazione, per orientare
l'iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni fino all'entrata
in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definira' i nuovi
principi fondamentali, il Governo e' delegato ad adottare, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i
ministri interessati, uno o piu' decreti legislativi meramente
ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi
vigenti, nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione, attenendosi aiprincipi della esclusivita', adeguatezza,
chiarezza, proporzionalita' ed omogeneita'. Gli schemi dei decreti,
dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, di seguito denominata: «Conferenza Stato-Regioni» sono
trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della
Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendersi
entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.
Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie
osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza
Stato-Regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da rendersi,
rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni dalla trasmissione
dei testi medesimi. Il parere parlamentare definitivo e' reso dalla
Commissione parlamentare per le questioni regionali. Gli schemi di
decreto legislativo sono esaminati rilevando se in essi non siano
indicati alcuni dei principi fondamentali ovvero se vi siano
disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei principi
fondamentali, e non meramente ricognitivo ai sensi del presente
comma, ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano la
natura di principio fondamentale. In tal caso il Governo puo'
omettere quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure le puo'
modificare in conformita' alle indicazioni contenute nel parere o,
altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle Camere e al
Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali
una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di
difformita' dal parere parlamentare ».
L'art. 10, comma 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevede
che «Nelle Regioni a statuto speciale le funzioni del rappresentante
dello Stato ai fini della lettera d) del comma 2 sono svolte dagli
organi statali a competenza regionale previsti dai rispettivi
statuti, con le modalita' definite da apposite norme di attuazione».
Le funzioni di cui all'art. 10, comma 2, lett. d), consistono nella
«esecuzione di provvedimenti del Consiglio dei ministri costituenti
esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo
comma, della Costituzione, avvalendosi degli uffici territoriali del
Governo e degli altri uffici statali aventi sede nel territorio
regionale».
Della suddetta legge si chiede che venga dichiarata
l'illegittimita' costituzionale per i seguenti motivi:
In diritto
1. - Motivo - Violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., e
art. 11, comma 1 e comma 2, legge costituzionale 8 ottobre 2001,
n. 3, nonche' per violazione dei principi dello, statuto della
Regione Autonoma della Valle D'Aosta (legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 4).
La disciplina teste' richiamata e' gravemente lesiva delle
attribuzioni della Regione autonoma Valle d'Aosta ed e' illegittima
per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., e art. 11, comma 1
e comma 2, legge costituzionale 8 ottobre 2001, n. 3, nonche' per
violazione dei principi dello Statuto della Regione Autonoma della
Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4).
In particolare, per quanto concerne l'articolo 1, comma 4, la
Regione ricorrente rileva come esso consenta al Governo di
individuare nuovi principi nell'ambito dei decreti legislativi
adottati in attuazione della delega concessa e persino di dettare
disposizioni che non siano di principio: il legislatore statale non
esclude, ma prevede come concreta possibilita', che il Governo,
nell'attuazione della delega, possa adottare, sia pure con la
complessa procedura prevista dalla norma in questione, oltre a norme
di principio, anche «disposizioni che abbiano un contenuto innovativo
dei principi fondamentali, e non meramente ricognitivo ai sensi del
presente comma, ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano
la natura di principio fondamentale». Per di piu' esso non prevede
che alla complessa procedura di ricognizione partecipi la Commissione
parlamentare per le questioni regionali, come integrata ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, della legge costituzionale n. 3 del 2001.
E' appena il caso di evidenziare come la illegittimita' della
disposizione venga ad essere integrata, ancorche' essa faccia
riferimento (soltanto) alla possibilita' che il Governo trascenda
dall'adozione di norme di principio, senza prevedere la necessita'
che l'azione di legislazione delegata si spinga in concreto a tale
livello di compressione della sfera di autonomia regionale. Ma e' la
semplice astratta previsione della possibilita' di comprimere a tal
punto la sfera di competenza regionale che integra una violazione
attuale dei limiti costituzionali del potere normativo statale. Ne'
l'illegittimita' e' in alcun modo esclusa dalla previsione di un
obbligo di motivazione.
Nessun dubbio, infatti, sussiste circa limite che il legislatore
statale incontra, nell'ambito in questione: allo Stato e' riservata
esclusivamente la determinazione delle norme di principio, come, del
resto, la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte ha avuto modo di
espressamente ribadire con la decisione 26 giugno 2002, n. 282: «La
nuova formulazione dell'art. 117, comma 3, rispetto a quella
previgente dell'art. 117, comma 1, esprime l'intento di una piu'
netta distinzione fra la competenza regionale a legiferare in queste
materie e la competenza statale, limitata alla determinazione dei
principi fondamentali della disciplina».
D'altronde, la norma impugnata attribuisce una delega legislativa
al Governo in materia riservata a delibera assembleare dall'art. 11,
comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che,
infatti, prevede che «Quando un progetto di legge riguardante le
materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119
della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione
parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma
1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato
all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la
Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia
adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge
l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti».
2. - Motivo - Violazione dello statuto di autonomia speciale
della Valle d'Aosta, di cui alla legge Costituzionale 26 febbraio
1948, n. 4, ed in particolare dei suoi artt. 44 e 48-bis e dell'art.
4 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545.
Illegittima appare poi la previsione dell'articolo 10, comma 5,
li' dove con formula ambigua, nelle regioni a statuto speciale,
rimette le rilevanti funzioni di rappresentante dello Stato, di cui
alla lettera b) del precedente comma 2 del medesimo articolo 10, agli
«organi statali a competenza regionale previsti dai rispettivi
statuti».
Se ed in quanto tale disciplina intenda estendere le competenze
della presidente della commissione di coordinamento al di la' di
limiti previsti dallo statuto, essa costituisce una violazione del
principio che attribuisce al presidente della Giunta regionale le
competenze di rappresentante del governo: le peculiarita'
dell'ordinamento valdostano sul punto sono state recentemente
evidenziate dalla giurisprudenza di codesta, eccellentissima Corte,
con la sentenza n. 38 del 5 febbraio 2003. E con la decisione 30
luglio 1993, n. 360, codesta Corte puntualizzo' come sia «estranea
all'ordinamento dell'autonomia della Regione Valle d'Aosta la figura
del commissario del Governo».
Tale specifica peculiarita' dell'ordinamento valdostano, risale
all'art. 4, comma 1 d.l. lgt. 7 settembre 1945 n. 545
sull'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta, che attribui' le
funzioni prefettizie al Presidente del Consiglio della Valle («Il
Presidente del Consiglio della Valle esegue le deliberazioni del
Consiglio ed ha la rappresentanza della Valle. Ad esso spettano tutte
le attribuzioni che le leggi vigenti conferiscono al prefetto, in
quanto non rientrino nelle competenze del Consiglio della Valle»),
cui poi, in base all'entrata in vigore dello statuto di autonomia
speciale, e' subentrato il presidente della giunta regionale. Il
principio in questione e' stato peraltro ribadito nell'art. 44 dello
stesso statuto di autonomia speciale, e poi nell'art. 16 legge 6
dicembre 1971 n. 1065, sull'ordinamento finanziario della Valle
d'Aosta (ora art. 15 legge 26 novembre 1981 n. 690) e dagli artt. 10,
14, 58 e 70 della legge 16 maggio 1978 n. 196, che reca le norme di
attuazione dello Statuto valdostano. E' incidentalmente da dire che
anche la dottrina che ha ritenuto la non perfetta coincidenza della
formula adottata dall'art. 44 dello statuto e di quella dell'art. 4
del menzionato decreto legislativo 7 settembre 1945 n. 545, ha
comunque sostenuto che «circa l'esercizio delle funzioni prefettizie
e' da ritenere ancora vigente» tale ultima disposizione (cosi':
Mortati, Istituzioni di diritto pubblico t. 2, Padova, 1976, 814). E,
d'altra parte, al decreto legislativo 7 settembre 1945 n. 545 il
legislatore statale ha poi riconosciuto una resistenza rinforzata
rispetto alle modifiche, con l'art. 1 del decreto legislativo 22
aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Valle d'Aosta), che ha incluso le norme di trasferimento di
funzioni alla Regione Valle d'Aosta in esso contenute fra le norme
che possono essere modificate soltanto con il procedimento di cui
all'art. 48-bis dello statuto di autonomia speciale.
P. Q. M.
Si chiede, piaccia all'ecc.ma Corte dichiarare costituzionalmente
illegittima la legge 5 giugno 2003, n. 131, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2003, recante «Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», ed in particolare i suoi
articoli:
1, comma 4, per violazione dell'art. 117 Cost., nonche' per
violazione dell'art. 11, comma 1 e comma 2, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
10, comma 5, per violazione dello, statuto di autonomia
speciale della Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 4, ed in particolare dei suoi artt. 44 e 48-bis e
dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945,
n. 545;
Con ogni provvedimento consequenziale.
Roma, addi' 6 agosto 2003
Avv. prof. Gustavo Romanelli