Ricorso n. 62 dell'8 giugno 2015 (Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria l'8 giugno 2015 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 30 del 2015-07-29)
Ricorso depositato del Presidente del Consiglio dei Ministri pro
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
presso i cui Uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12 nei
confronti della Regione Basilicata, in persona del Presidente della
Giunta regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale della legge regionale 31 marzo 2015, n. 14,
"Disposizioni in materia di veicoli ultraventennali", pubblicata nel
B.U.R. Basilicata 3 aprile 2015, n. 15, quanto all'art. 1, commi 2, 3
e 4 per contrasto con gli articoli 117, secondo comma, lettera e) e
119, secondo comma della Costituzione ai sensi dell'art. 127 della
Costituzione.
La predetta legge della Regione Basilicata viene impugnata con
riferimento alle richiamate disposizioni, giusta delibera del
Consiglio dei Ministri in data 29 maggio 2015, depositata in estratto
unitamente al presente ricorso, per il seguente motivo.
Motivo
1) L'art. 1 della l.r. n. 14/2015 e' illegittimo per contrasto con
gli articoli 117, secondo comma, lettera e) e 119, secondo comma
della Costituzione.
1.1.1. L'art. 1 della legge della Regione Basilicata del 31 marzo
2015, n. 14 recita:
"Articolo 1 Disposizioni in materia di veicoli
ultraventennali.
1. I commi 3, 4 e 5 dell'art. 39 della legge regionale 27 gennaio
2015, n. 4 sono abrogati.
2. I pagamenti integrativi della tassa automobilistica regionale
rispetto a quelli gia' eventualmente effettuati per l'anno 2015, se
dovuti, dovranno essere effettuati alla data di entrata in vigore
della presente legge senza sanzioni ed interessi.
3. Per i pagamenti effettuati oltre il termine di cui al comma 2
del presente articolo e per i mancati pagamenti saranno applicate le
sanzioni e gli interessi di legge.
4. Dopo il comma 2 dell'art. 39 della legge regionale 27 gennaio
2015, n. 4 sono inseriti i seguenti commi 2-bis e 2-ter:
"2-bis. Sono esenti gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi
quelli adibiti ad uso professionale, di anzianita' tra i venti e i
trenta anni, classificati d'interesse storico o collezionistico,
iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat,
Italiano Alfa romeo, Storico FMI, al 31 dicembre 2014.
2-ter. I veicoli di cui al comma precedente sono
assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una
tassa di circolazione forfettaria annua di euro 25,82 per gli
autoveicoli e di euro 10,33 per i motoveicoli".
1.1.2. La legge regione Basilicata del 27 gennaio 2015, n. 4,
sulla quale incide l'art. 1 della legge in esame all'art. 39, cosi'
prevede (e prevedeva):
Articolo 39. Decorrenza del beneficio dell'esenzione per i
veicoli di particolare interesse storico e collezionistico di cui
all'art. 63 L. 21 novembre 2000, n. 342.
1. L'esenzione decorre dal periodo tributario in corso all'atto
della presentazione della domanda e non da' diritto al rimborso delle
tasse pagate per gli anni precedenti.
2. Eventuali mancati pagamenti relativi ad anni gia' scaduti
saranno contestati, con conseguente applicazione delle sanzioni
previste dalla legge per i casi di omesso versamento.
2-bis. Sono esenti gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi
quelli adibiti ad uso professionale, di anzianita' tra i venti e i
trenta anni, classificati d'interesse storico o collezionistico,
iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat,
Italiano Alfa romeo, Storico FMI, al 31 dicembre 2014.
2-ter. I veicoli di cui al comma precedente sono assoggettati, in
caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di
circolazione forfettaria annua di euro 25,82 per gli autoveicoli e di
euro 10,33 per i motoveicoli.
[3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, in ottemperanza a quanto
stabilito dal comma 666 dell'art. 1 della legge di stabilita'
nazionale 2015, per i veicoli con iscrizione al PRA dal 20° al 29°
anno della Regione Basilicata, e' istituita una tassa regionale di
possesso annuale in base alla seguente tabella:
vetture con cilindrata fino a 1000 cc euro 50,00
vetture con cilindrata fino a 2000 cc euro 100,00
vetture con cilindrata oltre 2000 cc euro 200,00.
[4. A decorrere dal 1° gennaio 2015, in ottemperanza a quanto
stabilito dal comma 666 dell'art. 1 della legge di stabilita'
nazionale 2015, per le moto con iscrizione al PRA dal 20° al 29° anno
della Regione Basilicata, e' istituita una tassa regionale di
possesso annuale in base alla seguente tabella:
moto con cilindrata fino a 500 cc euro 50,00
moto con cilindrata fino a 1000 cc euro 100,00
moto con cilindrata oltre 1000 cc euro 200,00 (3).
[5. Per i veicoli che non usufruiscono del beneficio della
esenzione, il pagamento della tassa e' dovuto dal 1° giorno del
periodo tributario successivo alla entrata in vigore della presente
legge. Per i veicoli il cui periodo tributario inizia a gennaio, il
pagamento e' dovuto entro l'ultimo giorno del mese di gennaio a
partire dal 2015. Qualora la tassa da pagare in base alla cilindrata
sia inferiore alle tabelle di cui sopra, le stesse non si applicano].
1.2. Dal dato testuale riportato si evince che la legge
Basilicata n. 14 del 2015, rubricata "Disposizioni in materia di
veicoli ultraventennali" ha introdotto nuove disposizioni in materia
di tassa automobilistica, che limitatamente a quanto disposto
dall'art. 1, commi 2, 3 e 4 sono in contrasto con la disciplina
statale di riferimento e, quindi, incostituzionali per violazione
degli artt. 117, comma 2 lett. e) e 119 comma 2 della Costituzione.
Occorre premettere che l'art. 39 della precedente legge della
Regione Basilicata n. 4 del 2015, rubricato "Decorrenza del beneficio
dell'esenzione per i veicoli di particolare interesse storico e
collezionistico di cui all'art. 63 della legge n. 342 del 21 novembre
2000", ai commi 3 e 4, aveva istituito una "tassa regionale di
possesso" su veicoli e motoveicoli "con iscrizione al PRA dal 20° al
29° anno", per i quali, la normativa statale prevede
l'assoggettamento alla tassa automobilistica ordinaria (art. 63 della
legge n. 342 del 2000).
La Regione, quindi, per i predetti veicoli, aveva sostituito il
regime di tassazione ordinaria, prevista dal sistema statale, con un
tributo "ad hoc".
Invero, per effetto delle recenti modifiche apportate dall'art.
1, co. 666 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilita' 2015),
l'art. 63 della legge n. 342 del 2000, nella versione vigente, ha
abrogato l'esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli di
particolare interesse storico e collezionistico che abbiano un'eta'
compresa tra il ventesimo ed il ventinovesimo anno, ripristinando il
regime ordinario per tali veicoli e conservando solo l'esenzione per
veicoli e motoveicoli a decorrere dal trentesimo anno di costruzione.
Pertanto, la norma regionale, nell'introdurre un regime
forfettario ad hoc del pagamento della tassa automobilistica
ripristinata in toto per tali veicoli dalla normativa statale, si era
posta in contrasto con quest'ultima.
A seguito di specifico impegno assunto dalla Regione nel contesto
della leale cooperazione con lo Stato, il comma 1 dell'art. 1, della
legge n. 14 del 2015, ha, oggi, disposto l'abrogazione dei commi 3, 4
e 5 dell'articolo 39 della precedente legge n. 4/2015 (con i quali,
come Premesso, la Regione aveva istituito la tassa regionale di
possesso su veicoli e motoveicoli con iscrizione al PRA dal 20° al
29° anno).
Con il successivo comma 4 della legge in esame, tuttavia, il
legislatore regionale ha inserito due nuovi commi all'interno del
predetto articolo 39, i commi 2 bis e 2 ter, con i quali ha
addirittura reintrodotto l'esenzione dal pagamento della tassa
automobilistica per i veicoli ultraventennali di particolare
interesse storico e collezionistico, nonche' la tassa di circolazione
forfettaria a carico degli stessi ove circolanti su pubblica strada.
Esenzione, questa, come detto, contenuta nell'articolo 63 della
legge n. 342 del 2000, ma abrogata dall'articolo 1, comma 666, della
legge n. 190 del 2014.
Il comma 2 bis reintroduce, infatti, l'esenzione per gli
autoveicoli ed i motoveicoli di anzianita' tra i 20 e i 30 anni
classificati d'interesse storico e collezionistico, iscritti in uno
dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo,
Storico FMI, al 31 dicembre 2014.
Anche la nuova norma e', dunque, in contrasto con l'articolo 63
della legge n. 342 del 2000, che nella versione vigente, per effetto
delle modifiche apportate dall'art. 1, co. 666 della legge n. 190 del
2014 (legge di stabilita' 2015), non prevede piu' l'esenzione dalla
tassa automobilistica per i veicoli di particolare interesse storico
e collezionistico dal 20° al 29° anno di eta', bensi' solo
l'esenzione per veicoli e motoveicoli a decorrere dal trentesimo anno
di' costruzione.
Per effetto della disciplina regionale impugnata i veicoli
iscritti nei suddetti registri continuerebbero, infatti, dopo la data
del 31 dicembre 2014, ad essere esenti dalla tassa automobilistica,
diversamente da quanto previsto dalla norma statale che per tali
fattispecie non prevede piu' alcuna forma di esenzione.
Peraltro, la norma regionale, nel reintrodurre un'esenzione dal
pagamento della tassa automobilistica abrogata dalla normativa
statale, si pone in netto contrasto con quest'ultima, malgrado le
direttive contenute nella circolare del Dipartimento delle Finanze
che, significativamente, aveva rappresentato anche alle regioni che
"L'abrogazione dei citati commi 2 e 3 dell'art. 63 della legge n. 342
del 2000, comporta, quindi, che agli autoveicoli ed ai motoveicoli di
particolare interesse storico e collezionistico non e' piu'
riconosciuta l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche"
e che "detto principio, sotteso alle disposizioni dell'art. 1, comma
666, della legge n. 190 del 2014, deve essere naturalmente rispettato
anche dalle leggi regionali in materia di tasse automobilistiche".
Non solo, il successivo comma 2 ter istituisce la "tassa di
circolazione forfettaria" su veicoli e motoveicoli di anzianita' dai
20 ai 30 anni di eta' di interesse storico o collezionistico per il
caso in cui essi siano messi su strada, per i quali la normativa
statale prevede comunque l'assoggettamento alla tassa automobilistica
ordinaria (art. 63 della legge n. 342 del 2000).
La Regione, quindi, per i predetti veicoli, sostituisce il regime
di tassazione ordinaria, prevista dal sistema statale, con un tributo
ad hoc, riproponendo, con la legge in esame, una disposizione non
solo gia' fatta oggetto di osservazioni, ma in ordine alla quale la
stessa Regione, nel contesto della leale cooperazione, aveva fornito
rassicurazioni in ordine alla portata applicativa.
Infine, i commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge in esame
introducono per i veicoli in questione la possibilita' di eseguire
pagamenti integrativi della tassa automobilistica, rispetto a quelli
gia' eventualmente effettuati per il 2015, senza l'applicazione di
sanzioni ed interessi laddove effettuati entro la data di entrata in
vigore della legge n. 14 e con l'applicazione di sanzioni ed
interessi, ove i medesimi pagamenti siano eseguiti oltre la data di
entrata in vigore della legge regionale.
In proposito la scelta di applicare sanzioni ed interessi solo
nel caso di pagamenti effettuati dopo il giorno della data di entrata
in vigore della norma contrasta con la ordinaria disciplina statale
in materia di interessi e sanzioni.
Con l'ultimo periodo del comma 2, infine, la Regione, per i
veicoli compresi tra i venti ed i trenta anni di eta', ha sostituito
il regime di tassazione ordinaria, previsto dal sistema statale, con
un regime particolare, che esclude il pagamento degli interessi e
delle sanzioni per coloro che hanno versato la tassa per l'anno
d'imposta 2015 entro il 4 aprile 2015, data di entrata in vogore
della legge, quando, invece, l'art. 63 della legge n. 342 del 2000,
nella versione vigente, per effetto delle recenti modifiche apportate
dall'art. 1, comma 666 della legge n. 190 del 2014 (legge di
stabilita' 2015), prevede, per i veicoli di particolare interesse
storico e collezionistico ultraventennali, il pagamento della tassa
automobilistica ordinaria, con i relativi interessi e sanzioni nel
caso di ritardato od omesso versamento.
La legge n. 212 del 2000, "Disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente", inoltre, dispone che i rapporti tra
contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al
principio della collaborazione e della buona fede e recita,
all'articolo 10, comma 2, che "non sono irrogate sanzioni ne'
richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia
conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione
finanziaria, ancorche' successivamente modificate
dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti
posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a
ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa".
Atteso che il legislatore statale ha disciplinato con chiarezza
le ipotesi in questione, senza che vi sia alcun affidamento da parte
dell'Amministrazione finanziaria su una non corretta applicazione
della disciplina, la norma regionale appare anche sotto tale aspetto
ultronea ed in contrasto con quella statale.
1.3. Ebbene, l'articolo 1, commi 2, 3 e 4 della legge regionale,
essendo in contrasto con la normativa statale in materia di tassa
automobilistica viola gli articoli 117, secondo comma, lettera e) e
119, secondo comma della Costituzione.
Il gettito della tassa automobilistica, disciplinata dal d.P.R. 5
febbraio 1953, n. 39 e' stato attribuito dall'art. 23 del d.lgs. 30
dicembre 1992, n. 504 alle regioni, le quali provvedono anche alla
riscossione, all'accertamento, al recupero, ai rimborsi ed al
relativo contenzioso (art. 17, comma 10 della 1. 27 dicembre 1997, n.
449). Successivamente l'art. 8, co. 2 del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68
ha riconosciuto alle regioni anche la possibilita' di disciplinare la
tassa de qua, "fermi restando i limiti massimi di manovrabilita'
previsti dalla legislazione statale".
Sebbene il gettito sia stato attribuito alle regioni, il tributo,
tuttavia, non puo' essere annoverato tra i tributi propri delle
regioni bensi' tra i "tributi propri derivati", trattandosi di
tributo istituito con legge statale e "manovrabile" dalle regioni nei
limiti stabiliti dalla legislazione nazionale, e cioe' con
conseguenti limitati poteri di intervento.
Sul punto, invero, con sentenza del 19 dicembre 2012, n. 288
codesta Corte, nel delineare il quadro normativo in cui si colloca la
tassa automobilistica regionale - anche a seguito delle modifiche
introdotte dalla legge n. 42 del 2009 (legge delega in materia di
federalismo fiscale) e del relativo decreto attuativo (decreto
legislativo n. 68 del 2011) - ha precisato, con riferimento a tale
imposta, che si deve qualificare come tributo proprio derivato, che
le regioni: a) non possono modificare il presupposto e i soggetti
d'imposta, attivi o passivi; b) possono modificare le aliquote, ma
solo entro il limite massimo fissato dal legislatore; c) possono
disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti di legge e,
quindi, non possono escludere agevolazioni gia' previste dal
legislatore statale.
Codesta Corte, inoltre, ha chiarito che, dalla formulazione
dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 68 del 2011 ed in
particolare dalla diversificazione operata tra i commi 2 e 3 del
predetto articolo, non si evince la natura di tributo proprio della
tassa automobilistica regionale, ma unicamente la volonta' del
legislatore di riservare alla tassa un regime diverso rispetto a
quello stabilito per gli altri tributi derivati, attribuendone per
determinati aspetti la disciplina alle regioni, ma senza modificare
radicalmente il tributo, com'e' confermato dall'obbligo di rispetto
per il legislatore regionale dei limiti di "manovrabilita'" previsti
dalla legislazione statale.
Segnatamente cosi' si e' pronunciata codesta Corte (in relazione
a norma regionale che aveva previsto il pagamento della tassa anche
nell'ipotesi, non prevista dal legislatore statale, di fermo del
veicolo amministrativo e giudiziario): "3.1. - La tassa
automobilistica e' tributo istituito e regolato da legge statale.
Disciplinata dal d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle
leggi sulle tasse automobilistiche), e successive modificazioni, essa
e' stata «attribuita» per intero alle Regioni a statuto ordinario
dall'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma
dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), assumendo
contestualmente la denominazione di tassa automobilistica regionale.
L'art. 17, comma 10, della successiva legge 27 dicembre 1997, n.
449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), ha,
altresi', demandato alle Regioni «la riscossione, l'accertamento, il
recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso
amministrativo relativo» alla suddetta tassa.
Lo stesso art. 17 della legge n. 449 del 1997 ha determinato, al
comma 16, il criterio di tassazione degli autoveicoli a motore - in
base alla potenza effettiva anziche', come in passato, ai cavalli
fiscali - ed ha stabilito, ai fini dell'applicazione di tale
disposizione, che le nuove tariffe delle tasse automobilistiche sono
determinate «con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro dei trasporti e della navigazione, [...] per tutte le
regioni, comprese quelle a statuto speciale, in uguale misura»,
confermando, a decorrere dall'anno 1999, il potere - attribuito alle
Regioni dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 504
del 1992 - di determinare con propria legge gli importi della tassa
per gli anni successivi, «nella misura compresa tra il 90 ed il 110
per cento degli stessi importi vigenti nell'anno precedente».
Per completare il quadro normativo, in cui si colloca la
questione in esame, devono altresi' richiamarsi le nozioni di tributo
proprio della Regione - che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della
legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di
federalismo fiscale, in attuazione dell'art.119 della Costituzione),
e' quello istituito dalle Regioni con proprie leggi in relazione ai
presupposti non gia' assoggettati ad imposizione erariale - e di
tributo proprio derivato della Regione, che, ai sensi della medesima
disposizione, ricomprende quei tributi istituiti e regolati da leggi
statali, il cui gettito e' attribuito alle Regioni, le quali possono
modificarne le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni
nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legislazione statale e
nel rispetto della normativa comunitaria.
Se ne desume che la Regione, con riferimento alla tassa
automobilistica che, in tale contesto, si qualifica come tributo
proprio derivato: a) non puo' modificarne il presupposto ed i
soggetti d'imposta (attivi e passivi); b) puo' modificarne le
aliquote nel limite massimo fissato dal comma 1 dell'art. 24 del
d.lgs. n. 504 del 1992 (tra il 90 ed il 110 per cento degli importi
vigenti nell'anno precedente); c) puo' disporre esenzioni, detrazioni
e deduzioni nei limiti di legge e, quindi, non puo' escludere
esenzioni, detrazioni e deduzioni gia' previste dalla legge statale.
L'articolo 8 del successivo decreto legislativo 6 maggio 2011, n.
68 (Disposizioni in materia di entrata delle regioni a statuto
ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard nel settore sanitario), che costituisce
attuazione della legge delega n. 42 del 2009, dopo aver disposto, al
comma 1, la trasformazione di un'ampia serie di tributi statali in
tributi propri regionali, a decorrere dal 1° gennaio 2013,
stabilisce, al comma 2, che «Fermi restando i limiti massimi di
manovrabilita' previsti dalla legislazione statale, le regioni
disciplinano la tassa automobilistica regionale»; per poi aggiungere,
al comma 3, che alle Regioni a statuto ordinario spettano gli altri
tributi ad esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di
entrata in vigore del decreto stesso, aggiungendo che i predetti
tributi costituiscono tributi propri derivati.
La diversificazione operata tra i citati commi 2 e 3 induce alla
conclusione che la tassa in questione non ha acquisito, nel nuovo
regime, la natura di tributo regionale proprio.
Dalla formulazione del comma 2 si inferisce, infatti, non gia' la
natura di tributo proprio della tassa automobilistica regionale, come
in tesi della resistente, ma solo la volonta' del legislatore di
riservare ad essa un regime diverso rispetto a quello stabilito per
gli altri tributi derivati, attribuendone la disciplina alle Regioni,
senza che questo comporti una modifica radicale di quel tributo, come
anche confermato dall'inciso «fermi restando i limiti massimi di
manovrabilita' previsti dalla legislazione statale».".
1.4. Pertanto, alla luce delle argomentazioni espresse dalla
Corte costituzionale, avuto riguardo alla natura giuridica della
tassa automobilistica (tributo proprio derivato dello Stato e non
tributo proprio delle regioni) ed ai limiti del potere delle regioni
di disciplinare con propria legge tale tributo (ai sensi
dell'articolo 8 del d.lgs. n. 68 del 2011, entro i limiti di
manovrabilita' previsti dal legislatore statale), appare evidente che
la disciplina regionale in esame contrasta con gli articoli 117,
secondo comma, lettera e), che riserva allo Stato la competenza
esclusiva in materia tributaria, e 119, secondo comma della
Costituzione, che attribuisce alle regioni una competenza in materia
tributaria, peraltro da esercitarsi nel rispetto dei principi statali
di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario,
esclusivamente per quanto riguarda i tributi "propri".
La regione non puo', infatti, intervenire nella disciplina
statale del tributo in esame, con riferimento ai veicoli di eta'
compresa tra i 20 ed i 29 anni di interesse storico o
collezionistico, introducendo esenzioni o agevolazioni non previste
dalla normativa statale, ovvero istituendo un nuovo regime con
riguardo agli interessi ed alle sanzioni in sostituzione di quello
statale vigente, com'e' avvenuto con l'art. 1, commi 2, 3 e 4 prima
descritti.
1.5. In conclusione, l'art. 1, commi 2, 3 e 4 e' in contrasto con
gli articoli 117, secondo comma, lettera e) e 119, secondo comma
della Costituzione.
La predetta disciplina regionale contrasta, infatti con la
normativa statale di riferimento relativa al tributo erariale della
tassa automobilistica e conseguentemente con l'art. 117, secondo
comma, lettera e), della Costituzione, che riserva allo Stato la
materia del sistema tributario, e l'art. 119, secondo comma, Cost.,
che subordina la possibilita' per le Regioni e gli enti locali di
stabilire ed applicare tributi ed entrate alla natura "propria" (non
derivata) dei medesimi e comunque al rispetto dei principi statali di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
P.Q.M
Alla luce di quanto sopra esposto si conclude affinche' ai sensi
dell'art. 127 della Costituzione sia dichiarata l'illegittimita'
costituzionale della legge n. 14 del 2015 della Regione Basilicata
nei limiti anzidetti.
Si deposita l'estratto in originale della delibera del Consiglio
dei Ministri del 29 maggio 2015.
Roma, 30 maggio 2015
L'Avvocato dello Stato:
p. Angelo Venturini
Beatrice Gaia Fiduccia