Ricorso n. 63 del 24 maggio 2005 (Presidente del Consiglio dei ministri)
N. 63 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 maggio 2005.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 24 maggio 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 24 del 15-6-2005)
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso
la sua sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domiciliato;
Contro la Provincia di Trento, in persona del presidente in
carica per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della
legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4, concernente «Azioni ed
interventi di solidarieta' internazionale della Provincia autonoma di
Trento», pubblicata nel B.U.R. n. 11 del 17 marzo 2005.
F a t t o
Come e' noto, la materia della cooperazione con i Paesi in via di
sviluppo e' - nell'ambito della piu' ampia nozione di «politica
estera e rapporti internazionali» affidata in via esclusiva allo
Stato dall'art. 117, comma 2, lett. a) della Costituzione -
disciplinata dalla legge statale 26 febbraio 1987, n. 49 («Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di
sviluppo»), la cui disposizione di esordio (art. 1, comma 1) subito
precisa che «La cooperazione allo sviluppo e' parte integrante della
politica estera dell'Italia.».
Inopinatamente la Provincia di Trento, con la legge indicata in
epigrafe, recante norme sulle «Azioni ed interventi di solidarieta'
internazionale della Provincia di Trento», ha inteso a propria volta
promuovere e sostenere, anche finanziariamente, interventi di
solidarieta' internazionale rivolti prioritariamente ai Paesi che
versano in condizioni di particolare disagio secondo gli indici di
sviluppo e qualita' della vita espressi dal Programma delle Nazioni
Unite (UNDP), nonche' ai Paesi che si trovano in condizioni sociali
ed economiche di eccezionale bisogno a causa di conflitti armati,
processi di pacificazione, calamita' ed altre emergeuze pubbliche.
Le iniziative previste dalla suddetta legge provinciale
consistono in:
programmi di cooperazione decentrata: si tratta di interventi
complessi, protratti nel tempo e coinvolgenti una pluralita' di
iniziative e di soggetti, quali ad esempio azioni svolte in favore di
istituzioni pubbliche locali dei Paesi beneficiari anche attraverso
la conclusione di accordi con Stati o loro enti infrastatuali;
interventi di emergenza, volti a fronteggiare eventi
eccezionali;
attivita' di educazione, di formazione e di studio sulle
tematiche attinenti alle finalita' delle legge provinciale de qua.
Presso la giunta provinciale figura istituito il «Comitato per le
azioni di solidarieta' internazionale», con il compito di provvedere
al coordinamento degli interventi posti in essere da tutti i soggetti
in essi coinvolti (Provincia e suoi enti, ONG, ONLUS, organizzazioni
di volontariato, universita' e scuole, imprese e istituti di credito
operanti nel territorio provinciale per iniziative con finalita' non
lucrative etc.).
Orbene, tutta la disciplina introdotta mediante le singole
previsioni di detta legge provinciale si pone al di fuori della
normativa della legge statuale, involgendo evidente vulnus delle
prerogative attribuite al legislatore statale nonche' travalicamento
dei limiti di competenza attribuiti alla potesta' legislativa delle
province autonome.
Cosicche' avverso la legge provinciale in epigrafe il Presidente
del Consiglio dei ministri, previa intervenuta delibera del Consiglio
dei ministri, con il presente ricorso promuove questione di
legittimita' costituzionale, a norma dell'art. 127, comma 1, della
Costituzione, per il seguente motivo di
D i r i t t o
Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera a), della
Costituzione, nonche' degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige).
Con il prevedere «iniziative di solidarieta' internazionale ...
rivolte prioritariamente ai paesi che, in base agli indici di
sviluppo e qualita' della vita, versino in condizioni di particolare
disagio» (cfr. art. 4 l.p. n. 4/2005) la Provincia di Trento ha
inteso legiferare in una materia - quella della cooperazione
decentrata - che afferisce direttamente a quella della cooperazione
allo sviluppo, a sua volta attinente alla cooperazione internazionale
quale «parte integrante della politica estera dell'Italia» (in tal
senso l'art 1, comma 1, della gia' ricordata legge n. 49 del 1987), e
dunque in un campo di competenza esclusiva dello Stato.
Nel contempo, la legge provinciale de qua ricade in una materia
che esula palesemente da quelle che per competenza statutaria sono
attribuite alla Provincia autonoma di Trento, a norma degli articoli
8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige).
Non a caso, proprio la legge n. 49 del 1987 (art. 2, ultimi due
commi) gia' si dava carico di stabilire in che misura e attraverso
quali forme «le regioni, le province autonome e gli enti locali»,
possano partecipare - ovvero formulare proposte alla direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo incardinata presso il
Ministero affari esteri - al fine della realizzazione di determinate
attivita': in tal senso sono previsti - rispettivamente - la
possibilita' di utilizzazione diretta da parte dello Stato di
«strutture pubbliche delle regioni, delle province autonome e degli
enti locali», nonche' la possibilita' di autorizzare - di volta in
volta, la stipula di «apposite convenzioni con le suddette strutture
pubbliche».
Tutta la legge provinciale qui impugnata si pone in aperto
contrasto con il predetto sistema di disciplina centralizzata della
materia in questione.
Solo a mo' di esempio si vuole ora sottolineare taluni dei
profili di illegittimita' costituzionale piu' evidenti, con
riferimento alle seguenti disposizioni.
Il combinato disposto degli articoli 3 e 5, nello stabilire i
modi di intervento nell'ambito della cooperazione internazionale in
relazione ai soggetti coinvolti e alla tipologia delle azioni
previste, e l'art. 4, che individua i Paesi destinatari delle
iniziative di solidarieta', si pongono in aperto contrasto con
l'art. 1, comma 2, della legge n. 49 del 1987, che rimette al
Ministro degli affari esteri «la scelta delle priorita' delle aree
geografiche e dei singoli Paesi, nonche' dei diversi settori nel cui
ambito dovra' essere attuata la Cooperazione allo sviluppo e la
indicazione degli strumenti di intervento.».
Nondimeno, l'art. 7, nel prevedere contenuto e modi di attuazione
dei programmi di cooperazione decentrata, non tiene conto di quanto
stabilito dall'art. 3 della ricordata legge statale n. 49/1987 (comma
1: «La politica della cooperazione allo sviluppo e' competenza del
Ministro degli affari esteri»; comma 2: «Per la determinazione degli
indirizzi generali .... e le conseguenti funzioni di programmazione e
coordinamento e' istituito nell'ambito del CIPE il Comitato
interministeriale per la cooperazione allo sviluppo»).
E non tiene conto neppure di quanto ulteriormente precisato
dall'art. 5 della stessa legge statale, che attribuisce alla
competenza del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro
del tesoro, la funzione di «promuovere e coordinare programmi
operativi e ogni altra iniziativa in materia di cooperazione allo
sviluppo.».
Anche con riferimento a singole previsioni, dunque, la
difformita' con i principi fondamentali posti dalle leggi dello Stato
e' palese.
Di recente, del resto, codesta Corte costituzionale non ha
mancato di riaffermare pacificamente «la perdurante competenza
statale in tema di relazioni internazionali e con l'Unione europea, a
prescindere dai settori materiali coinvolti» (sent. 19 luglio 2004,
n. 239). Ed ha affermato che una regione non vulnera la competenza
statale in materia di politica estera e rapporti internazionali solo
in un caso in cui si trattava, peraltro, della mera attuazione di un
programma comunitario di cooperazione transfrontaliera (sent. 22
luglio 2004, n. 258).
P. Q. M.
Chiede che la Corte costituzionale, in accoglimento del presente
ricorso, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale della
legge provinciale in epigrafe.
Roma, addi' 13 maggio 2005
L'Avvocato dello Stato: Antonio Cingolo
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 24 maggio 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 24 del 15-6-2005)
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso
la sua sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domiciliato;
Contro la Provincia di Trento, in persona del presidente in
carica per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della
legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4, concernente «Azioni ed
interventi di solidarieta' internazionale della Provincia autonoma di
Trento», pubblicata nel B.U.R. n. 11 del 17 marzo 2005.
F a t t o
Come e' noto, la materia della cooperazione con i Paesi in via di
sviluppo e' - nell'ambito della piu' ampia nozione di «politica
estera e rapporti internazionali» affidata in via esclusiva allo
Stato dall'art. 117, comma 2, lett. a) della Costituzione -
disciplinata dalla legge statale 26 febbraio 1987, n. 49 («Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di
sviluppo»), la cui disposizione di esordio (art. 1, comma 1) subito
precisa che «La cooperazione allo sviluppo e' parte integrante della
politica estera dell'Italia.».
Inopinatamente la Provincia di Trento, con la legge indicata in
epigrafe, recante norme sulle «Azioni ed interventi di solidarieta'
internazionale della Provincia di Trento», ha inteso a propria volta
promuovere e sostenere, anche finanziariamente, interventi di
solidarieta' internazionale rivolti prioritariamente ai Paesi che
versano in condizioni di particolare disagio secondo gli indici di
sviluppo e qualita' della vita espressi dal Programma delle Nazioni
Unite (UNDP), nonche' ai Paesi che si trovano in condizioni sociali
ed economiche di eccezionale bisogno a causa di conflitti armati,
processi di pacificazione, calamita' ed altre emergeuze pubbliche.
Le iniziative previste dalla suddetta legge provinciale
consistono in:
programmi di cooperazione decentrata: si tratta di interventi
complessi, protratti nel tempo e coinvolgenti una pluralita' di
iniziative e di soggetti, quali ad esempio azioni svolte in favore di
istituzioni pubbliche locali dei Paesi beneficiari anche attraverso
la conclusione di accordi con Stati o loro enti infrastatuali;
interventi di emergenza, volti a fronteggiare eventi
eccezionali;
attivita' di educazione, di formazione e di studio sulle
tematiche attinenti alle finalita' delle legge provinciale de qua.
Presso la giunta provinciale figura istituito il «Comitato per le
azioni di solidarieta' internazionale», con il compito di provvedere
al coordinamento degli interventi posti in essere da tutti i soggetti
in essi coinvolti (Provincia e suoi enti, ONG, ONLUS, organizzazioni
di volontariato, universita' e scuole, imprese e istituti di credito
operanti nel territorio provinciale per iniziative con finalita' non
lucrative etc.).
Orbene, tutta la disciplina introdotta mediante le singole
previsioni di detta legge provinciale si pone al di fuori della
normativa della legge statuale, involgendo evidente vulnus delle
prerogative attribuite al legislatore statale nonche' travalicamento
dei limiti di competenza attribuiti alla potesta' legislativa delle
province autonome.
Cosicche' avverso la legge provinciale in epigrafe il Presidente
del Consiglio dei ministri, previa intervenuta delibera del Consiglio
dei ministri, con il presente ricorso promuove questione di
legittimita' costituzionale, a norma dell'art. 127, comma 1, della
Costituzione, per il seguente motivo di
D i r i t t o
Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera a), della
Costituzione, nonche' degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige).
Con il prevedere «iniziative di solidarieta' internazionale ...
rivolte prioritariamente ai paesi che, in base agli indici di
sviluppo e qualita' della vita, versino in condizioni di particolare
disagio» (cfr. art. 4 l.p. n. 4/2005) la Provincia di Trento ha
inteso legiferare in una materia - quella della cooperazione
decentrata - che afferisce direttamente a quella della cooperazione
allo sviluppo, a sua volta attinente alla cooperazione internazionale
quale «parte integrante della politica estera dell'Italia» (in tal
senso l'art 1, comma 1, della gia' ricordata legge n. 49 del 1987), e
dunque in un campo di competenza esclusiva dello Stato.
Nel contempo, la legge provinciale de qua ricade in una materia
che esula palesemente da quelle che per competenza statutaria sono
attribuite alla Provincia autonoma di Trento, a norma degli articoli
8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige).
Non a caso, proprio la legge n. 49 del 1987 (art. 2, ultimi due
commi) gia' si dava carico di stabilire in che misura e attraverso
quali forme «le regioni, le province autonome e gli enti locali»,
possano partecipare - ovvero formulare proposte alla direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo incardinata presso il
Ministero affari esteri - al fine della realizzazione di determinate
attivita': in tal senso sono previsti - rispettivamente - la
possibilita' di utilizzazione diretta da parte dello Stato di
«strutture pubbliche delle regioni, delle province autonome e degli
enti locali», nonche' la possibilita' di autorizzare - di volta in
volta, la stipula di «apposite convenzioni con le suddette strutture
pubbliche».
Tutta la legge provinciale qui impugnata si pone in aperto
contrasto con il predetto sistema di disciplina centralizzata della
materia in questione.
Solo a mo' di esempio si vuole ora sottolineare taluni dei
profili di illegittimita' costituzionale piu' evidenti, con
riferimento alle seguenti disposizioni.
Il combinato disposto degli articoli 3 e 5, nello stabilire i
modi di intervento nell'ambito della cooperazione internazionale in
relazione ai soggetti coinvolti e alla tipologia delle azioni
previste, e l'art. 4, che individua i Paesi destinatari delle
iniziative di solidarieta', si pongono in aperto contrasto con
l'art. 1, comma 2, della legge n. 49 del 1987, che rimette al
Ministro degli affari esteri «la scelta delle priorita' delle aree
geografiche e dei singoli Paesi, nonche' dei diversi settori nel cui
ambito dovra' essere attuata la Cooperazione allo sviluppo e la
indicazione degli strumenti di intervento.».
Nondimeno, l'art. 7, nel prevedere contenuto e modi di attuazione
dei programmi di cooperazione decentrata, non tiene conto di quanto
stabilito dall'art. 3 della ricordata legge statale n. 49/1987 (comma
1: «La politica della cooperazione allo sviluppo e' competenza del
Ministro degli affari esteri»; comma 2: «Per la determinazione degli
indirizzi generali .... e le conseguenti funzioni di programmazione e
coordinamento e' istituito nell'ambito del CIPE il Comitato
interministeriale per la cooperazione allo sviluppo»).
E non tiene conto neppure di quanto ulteriormente precisato
dall'art. 5 della stessa legge statale, che attribuisce alla
competenza del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro
del tesoro, la funzione di «promuovere e coordinare programmi
operativi e ogni altra iniziativa in materia di cooperazione allo
sviluppo.».
Anche con riferimento a singole previsioni, dunque, la
difformita' con i principi fondamentali posti dalle leggi dello Stato
e' palese.
Di recente, del resto, codesta Corte costituzionale non ha
mancato di riaffermare pacificamente «la perdurante competenza
statale in tema di relazioni internazionali e con l'Unione europea, a
prescindere dai settori materiali coinvolti» (sent. 19 luglio 2004,
n. 239). Ed ha affermato che una regione non vulnera la competenza
statale in materia di politica estera e rapporti internazionali solo
in un caso in cui si trattava, peraltro, della mera attuazione di un
programma comunitario di cooperazione transfrontaliera (sent. 22
luglio 2004, n. 258).
P. Q. M.
Chiede che la Corte costituzionale, in accoglimento del presente
ricorso, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale della
legge provinciale in epigrafe.
Roma, addi' 13 maggio 2005
L'Avvocato dello Stato: Antonio Cingolo