Ricorso n. 63 del 5 maggio 2006 (Regione Umbria)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 maggio 2006 , n. 63
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 maggio 2006 (della Regione Umbria)
(GU n. 23 del 7-6-2006)
Ricorso della Regione dell'Umbria, in persona del presidente pro tempore, dott.ssa Maria Rita Lorenzetti, rappresentata e difesa dal prof. avv. Giovanni Tarantini, in base a procura a margine del presente atto, giusta delibera della giunta regionale n. 651 del 19 aprile 2006, con domicilio eletto in Roma, via Maria Cristina, n. 8, presso lo studio dell'avv. Goffredo Gobbi; Contro Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale, in via principale degli articoli del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, contenente "Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione dell'Interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2005, n. 303, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2006, n. 48, e segnatamente: a) artt. 4-quaterdecies, comma 1 e 4-vicies ter, comma 27, 29 e 30, d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla legge di conversione 27 febbraio 2006, n. 49, per violazione degli artt. 117, commi 3 e 4, anche in relazione all'art. 32, Cost., nonche', con specifico riferimento al comma 27 cit., per violazione dell'art. 118 Cost.; art. 4-quinquiesdecies, d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. m) e dell'art. 117, comma 3, u.p. Cost. e, unitamente all'art. 4-sexiesdecies. d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, per violazione dell'119 Cost.; b) artt. 4-octies, d.l. 30 dicembre 2005, nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, e 4-undecies, d.l. 30 dicembre 2005, nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, limitatamente alla previsione della attribuzione della potesta' certificatoria anche in capo alle strutture private autorizzate e/o accreditate; c) artt. 4-quaterdecies, comma 1; 4-quinquiesdecies, 4-sexiesdecies, 4-vicies ter, commi 27, 29 e 30, d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49 per violazione del principio di leale collaborazione; nonche', in via consequenziale, degli artt. 4; 4-bis; 4-ter; 4-sexies, 4-septies, 4-viciesbis, del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, nella parte in cui si prevedono uniformi condizioni di parita' tra i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti e le strutture private autorizzate dal servizio sanitario nazionale. F a t t o 1. - Con il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, il Governo, ai sensi degli artt. 77 e 87 della Costituzione, oltre a prevedere misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le imminenti Olimpiadi invernali di Torino e la funzionalita' dell'amministrazione dell'Interno in considerazione delle urgenti ed incombenti esigenze di prevenzione e di lotta al terrorismo nazionale ed internazionale (cfr. artt. 1, 2 e 3), veniva a dettare disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi, apportando alcune modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il Governo agiva sul presupposto della "straordinaria necessita' ed urgenza di garantire l'efficacia dei programmi terapeutici di recupero per le tossicodipendenze, anche in caso di recidiva" (cfr. la "Premessa" al d.l. cit.) e si limitava a ridefinire la disciplina della esecuzione delle pene detentive per tossicodipendenti in programmi di recupero, mediante: a) la soppressione dell'art. 94-bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; b) il divieto di applicare la disposizione di cui alla lettera c) del comma 9 dell'art. 656 c.p.p. nei confronti di condannati, tossicodipendenti o alcooldipendenti, che avessero in corso, al momento del deposito della sentenza definitiva, un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata nei casi in cui l'interruzione del programma potesse pregiudicarne la disintossicazione; c) in tale ultimo caso, l'obbligo del pubblico ministero di stabilire i controlli per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente proseguisse il programma di recupero fino alla decisione del tribunale di sorveglianza; d) il potere del pubblico ministero di revocare la sospensione dell'esecuzione nel caso si fosse accertato che la persona interessata avesse interrotto il programma (cfr. art. 4, d.l. n. 272/2005). 2. - In sede di conversione il Parlamento ha modificato il decreto legge ampliandone il contenuto in maniera rilevante, mediante l'introduzione della ridefinizione generale e dettagliata del testo unico di cui al d.p.r. n. 309/1990 (di seguito "T.U."). La legge di conversione n. 49/2006 ha inserito molteplici nuovi articoli, con i quali si modifica e/o abroga e/o sostituisce circa un terzo dell'articolato del T.U. (cfr. artt. da 4-bis a 4-duodevicies, d.l. impugnato, come integrato dalla legge n. 49/2006, piu' l'art. 4-vicies-ter di 32 commi, contenente "ulteriori modificazioni" al T.U. n. 309/1990). Vengono allegate al testo unico del 1990, con una diversa classificazione, nuove tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope (tabelle I, parte I e parte II, e II, A, B, C, D, E, allegate al T.U., cfr. art. 4-vicies ter, comma 32). Le nuove previsioni interessano la quasi totalita' dell'articolato e dell'impianto del T.U.; le sole norme della disciplina non toccate dalla modifica sono quelle previste dal Tit. II, in materia di autorizzazioni, e quelle di cui al Tit. IX, concernenti gli interventi informativi ed educativi. 3. - Per quanto interessa l'oggetto del presente ricorso, va evidenziato che la legge di conversione ha radicalmente modificato il sistema delle attribuzioni regionali, provinciali e locali e dei servizi pubblici per le tossicodipendenze originariamente previsto dal T.U. Il precedente assetto istituzionale attribuiva alle regioni l'esercizio delle funzioni di prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope secondo principi normativamente stabiliti (art. 113, comma 1, T.U.). Il fulcro del sistema era costituito dai servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti (noti come SERT), istituiti presso le unita' sanitarie locali, singole o associate, dotati di personale qualificato per la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti (art. 113, comma 3). Alla potesta' legislativa delle regioni era pertanto rimesso il compito di prevedere l'attribuzione ai servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti delle funzioni indicate dalla legge statale, e segnatamente: a) l'analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia; b) i controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendente; c) l'individuazione del programma farmacologico e delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza; d) l'elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo da svolgersi anche a mezzo di altre strutture individuate dalla regione; e) la progettazione e l'esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione; f) la predisposizione degli elenchi delle strutture pubbliche e private che operano nel settore delle tossicodipendenze e il raccordo tra queste, i servizi e, ove costituiti, i consorzi, i centri e le associazioni di cui all'art. 114; g) la rilevazione dei dati statistici relativi agli interventi dei servizi (cosi' l'art. 113, comma 2). Ai comuni e alle comunita' montane, nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali di loro competenza, veniva riconosciuto il compito di perseguire gli obiettivi di prevenzione dell'emarginazione e del disadattamento sociale mediante la progettazione e realizzazione, in forma diretta o indiretta, di interventi programmati (art. 114, comma 1, lett. a); di rilevazione ed analisi, anche in collaborazione con le autorita' scolastiche, delle cause locali di disagio familiare e sociale che favoriscono il disadattamento dei giovani e la dispersione scolastica (art. 114, comma 1, lett. b); di reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del tossicodipendente (art. 114, comma 1, lett. c). Tutto cio', mediante loro consorzi, appositi centri gestiti in economia, loro associazioni senza fini di lucro (art. 114, comma 1), oppure tramite le unita' sanitarie competenti (cfr. art. 114, comma 2). Nell'esercizio delle proprie funzioni e dei propri compiti, i servizi pubblici costituiti presso le unita' sanitarie singole o associate, i consorzi o le associazioni fra comuni e/o comunita' montane nonche' i centri gestiti in economia dagli enti locali, potevano avvalersi della collaborazione: a) di gruppi di volontariato; b) di enti ausiliari senza fini di lucro, iscritti in appositi albi istituiti dalle regioni, svolgenti la propria attivita' con finalita' di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento del tossicodipendente; c) di associazioni o di enti di loro emanazione aventi finalita' di educazione dei giovani, di sviluppo socioculturale della personalita', di formazione professionale e di orientamento al lavoro (cfr. art. 115, comma 1; vedi anche art. 114, comma 1). Ai fini dell'espletamento di tale collaborazione, ai responsabili dei SERT o dei centri presso gli enti locali spettava autorizzare singole persone ritenute idonee a frequentare i servizi ed i centri medesimi allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti (cfr. art. 115, comma 2). Inoltre, gli enti ausiliari, costituiti per la gestione, la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, erano soggetti ad iscrizione in apposito albo, istituito dalla regione. Condizione, questa, necessaria per la collaborazione con i SERT ed i centri degli enti locali. Il T.U. si limitava a fissare soltanto alcuni requisiti di base (personalita' giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli artt. 12 e ss. c.c.; disponibilita' di locali e attrezzature adeguate al tipo di attivita' prescelta, personale sufficiente ed esperto in materia di tossicodipendenti (cfr. lett. a), b) e c), art. 116, comma 2), lasciando alle legge regionale il compito di stabilire "gli eventuali requisiti specifici, le modalita' di accertamento e certificazione dei requisiti indicati alle lettere b) e e) del comma 2 e le cause che danno luogo alla cancellazione dagli albi" (cosi' l'art. 116, comma 4.). L'iscrizione all'albo conferiva una serie di diritti e privilegi agli enti ammessi, quali la possibilita' di essere affidatario per il recupero del tossicodipendente o alcooldipendente condannato a pena definitiva non superiore a quattro anni; di consentire l'utilizzazione delle proprie sedi quali luoghi di abitazione o privata dimora ai sensi dell'art. 281 c.p.p. e 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; di accedere ai contributi di cui agli artt. 131 e 132 T.U., di istituire corsi statali sperimentali previsti dall'art. 105 T.U., comma 6 e di utilizzare il personale docente ex art. 105, comma 7, T.U. La disciplina del rapporto tra i diversi soggetti di cui sopra, interessati dall'esercizio delle funzioni di prevenzione, riabilitazione e reinserimento, nonche' la realizzazione di ogni altra iniziativa della regione o degli enti locali, veniva affidata ad apposite convenzioni tra i soggetti del servizio pubblico (aziende sanitarie, consorzi, associazioni intercomunali e centri degli enti locali) e i soggetti del settore privato (gli enti ausiliari, le cooperative di solidarieta' sociale o le associazioni iscritte nell'albo regionale o provinciale). Il T.U. prevedeva uno stretto collegamento tra i SERT e l'attivita' degli enti, cooperative e associazione stipulanti la convenzione, sulla base degli indirizzi della programmazione regionale. Il sistema si fondava pertanto sull'integrazione tra servizio pubblico (SERT ed enti locali) e apporto dei privati, mediante sia l'accesso di singole persone al servizio pubblico, debitamente autorizzate, sia l'appoggio degli utenti presso le strutture private svolgenti la propria attivita' all'esterno, sotto il controllo della regione, titolare anche del potere di definirne i requisiti per la collaborazione. 4. - Il sistema introdotto dalla legge di conversione, impugnata unitamente al decreto legge, e' radicalmente diverso. Esso non si basa piu' sull'integrazione tra servizio pubblico e servizio privato secondo il modello della collaborazione, ma sulla istituzionalizzazione, in alternativa al servizio pubblico, di strutture private autorizzate e accreditate che svolgono le proprie funzioni separatamente, in condizioni di assoluta e totale parita'. La dichiarata finalita' del legislatore sarebbe quella di garantire all'utente la piena liberta' di scelta tra settore pubblico e settore privato, in condizioni di perfetta fungibilita', con una sorta di "privatizzazione" in parte qua delle funzioni di prevenzione, di riabilitazione e di reinserimento delle tossicodipendenze. La legge di conversione giunge a tale risultato modificando il T.U. mediante: a) la ridefinizione dei principi fondamentali della materia cui e' subordinato l'esercizio della potesta' legislativa regionale (art. 113, T.U., cosi' come sostituito dall'art. 4-quaterdecies, d.l. n. 272/2005, nel testo integrato dalla legge di conversione n. 49/2006); b) la previsione, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'art. 117, lettera m), Cost. della "liberta' di scelta di ogni singolo utente relativamente alla prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze" (art. 116, comma 1, T.U. come sostituito dall'art. 4-quinquiesdecies, d.l. n. 272/2005, nel testo integrato dalla legge di conversione n. 49/2006); c) la definizione rigorosa e dettagliata dei requisiti minimi per il rilascio delle autorizzazioni, piu' rigidi di quelli della disciplina precedente (art. 116, comma 2, T.U.) e il riconoscimento alle regioni del compito di stabilire le modalita' di accertamento e certificazione dei requisiti predetti (art. 116, comma 3, T.U.); d) la sottoposizione a procedura di accreditamento istituzionale delle strutture autorizzate, con attribuzione alle regioni del compito di fissare gli ulteriori specifici requisiti strutturali, tecnologici e funzionali necessari a tal fine (art. 117, comma 1, T.U., come sostituito dall' art. 4-sexiesdecies, d.l. n. 272/2005, nel testo integrato dalla legge di conversione n. 49/2006); e) la previsione della conclusione di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art. 8-quinquies, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, per l'esercizio delle attivita' degli enti accreditati, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale (art. 117, comma 2, cit.). 5. - Le disposizioni del d.l., prima ricordate, nel testo integrato dalla legge di conversione, come le altre gia' indicate in epigrafe e di seguito meglio specificate, sono illegittime e se ne chiede la dichiarazione di illegittimita' costituzionale per i seguenti principali motivi in D i r i t t o 1. - Illegittimita' costituzionale degli artt. 4-quaterdiecies, comma 1 e 4-vicies ter, commi 27, 29 e 30, d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49 per violazione degli artt. 117, commi 3 e 4, anche in relazione all'art. 32 Cost., nonche', con specifico riferimento al comma 2 dell'art. 114, T.U., come sostituito dall'art. 4-vicies ter, comma 27, d.l. n. 272/2005, nel testo integrato dalla legge di conversione n. 49/2006, per violazione dell'art. 118 Cost. 1.1. - Come gia' visto in punto di fatto, la legge impugnata, modificando l'assetto delle competenze dello stato, delle regioni e degli enti locali, supera il modello precedente, basato sulla integrazione-collaborazione tra settore pubblico e settore privato, per parificare al servizio pubblico le strutture private autorizzate, completamente equiparate al primo per funzioni e compiti e dunque propriamente "istituzionalizzate" avuto riguardo alla prevenzione, alla riabilitazione e al reinserimento sociale dei tossicodipendenti ed alcooldipendenti. La scelta della parificazione e', secondo il legislatore, conseguenza necessaria della garanzia della liberta' di scelta dell'utente in relazione all'utilizzo delle strutture, considerata quale livello minimo di prestazione relativa al godimento dei diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. La legittimita' dell'intervento innovativo del legislatore, che verra' in seguito esaminato partitamente, va valutata alla luce dei principi costituzionali che disciplinano l'assetto delle competenze degli enti costitutivi della Repubblica in relazione al diritto alla salute e all'assistenza sociale. L'art. 32, comma 1, Cost. attribuisce alla sola "Repubblica", e quindi allo stato, alle regioni, alle citta' metropolitane, alle province ed ai comuni, soggetti pubblici che la costituiscono, la tutela della salute. L'oggetto ditale tutela, e' duplice: la norma protegge la salute sia come fondamentale diritto dell'individuo che come interesse della collettivita'. Il diritto alla salute come fondamentale diritto dell'individuo, si manifesta, in particolare, come diritto alle prestazioni sanitarie, e cioe' come diritto ad essere curati. La tutela del diritto alla salute, come interesse della collettivita', consente al settore pubblico di agire sino a limitare la liberta' degli individui, per finalita' di prevenzione, perseguite, appunto, nell'interesse generale. Dell'effettivita' di tali diritti e' responsabile e garante di fronte a tutti i cittadini la Repubblica, e, per essa, gli enti che la costituiscono, nell'ambito delle funzioni e dei compiti agli stessi attribuiti secondo il modello di distribuzione delle competenze legislative ed amministrative, previsto dalla Costituzione. In particolare, la tutela della salute, in entrambe le sue forme, e' affidata al Servizio sanitario nazionale, istituito con legge n. 833/1978, la cui attuazione compete, secondo l'art. 1, "allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini" ed e' realizzato "assicurando il collegamento ed il coordinamento con le attivita' e con gli interventi di tutti gli altri organismi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore sociale attivita' comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della collettivita", anche con la collaborazione delle associazioni di volontariato che "possono concorrere ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme stabilite dalla presente legge". La rilevanza istituzionale del servizio sanitario nazionale, se non esclude la liberta' che il cittadino possa rivolgersi a soggetti privati per ottenere le cure e/o le prestazioni delle quali ritenga di aver bisogno, non consente che i fini istituzionali di prevenzione e cura del servizio possano essere perseguiti al di fuori del servizio medesimo, che tali fini individua, attua e verifica. L'apporto del privato non puo' non essere considerato che come una "risorsa", un plusvalore che concorre dall'interno ad integrare la finalita' e le funzioni del servizio sanitario, sotto il diretto controllo pubblico. E' infatti il servizio sanitario nazionale lo strumento mediante il quale la Repubblica si assume di fronte ai cittadini la responsabilita' costituzionalmente impostagli di garantire l'effettivita' del diritto alla salute, sia come diritto fondamentale che come interesse generale della collettivita'. Ne' la Costituzione assicura e garantisce la liberta' di scelta del cittadino tra servizio pubblico a tutela della salute e servizio privato. E' questo, invece, il sistema scelto dal Costituente per la disciplina costituzionale dell'istruzione: gli art. 33 e 34 Cost. non si limitano infatti a prevedere il diritto di essere istruiti, ma estendono la garanzia anche alla liberta' di insegnamento ed al diritto di istituire scuole a enti e privati al di fuori del sistema pubblico dell'istruzione, sino alla parificazione con le scuole statali, espressamente prevista dalla Costituzione e sottoposta ad apposita normativa statale. Pertanto, non solo la liberta' di scelta tra servizio pubblico e privato nell'ambito del diritto alla salute non e' specificamente garantita dalla Carta costituzionale, ma la sua previsione va rapportata all'assetto delle funzioni di tutela, a livello legislativo e amministrativo, le quali vanno in primis attribuite al settore pubblico. Non va infatti dimenticato che, nel quadro delle competenze come sopra delineato, sono proprio le regioni ad essere principalmente incaricate del conseguimento delle finalita' del servizio sanitario ed a tal fine detengono la necessaria competenza legislativa e si assumono le principali responsabilita' di organizzazione e di gestione. Tanto piu' che lo "sganciamento" del settore privato dal settore pubblico ha l'ulteriore effetto di depauperare il secondo di risorse, pregiudicando anche l'autonomia organizzatoria e di spesa delle regioni in vista del miglior conseguimento delle finalita' assegnate al servizio sanitario e dunque, il perseguimento da parte delle stesse di valori la cui tutela e' loro affidata. Cio' e' tanto piu' grave, qualora si considerino le finalita' dei SERT che, oltre agli aspetti connessi al recupero della salute psico-fisica del tossicodipendente e dell'alcooldipendente, hanno compiti e finalita' di prevenzione e reinserimento sociale che fuoriescono dal campo strettamente individuale della tutela della salute, per proiettarsi in quello dell'interesse generale e dei servizi sociali. Non a caso, tra i servizi sociali alle persone trasferiti agli enti locali sub-regionali ai sensi dell' art. 132 d.p.r. n. 112/1998, figurano anche quelli relativi ai tossicodipendenti e agli alcooldipendenti. 1.2. - Come gia' ricordato, il principio fondamentale che sta alla base dei rapporti stato-regioni regolati dal nuovo art. 113, T.U., cosi' come introdotto dall'art. 4-quaterdiecies, d.l. n. 272/2005, nel testo integrato dalla legge di conversione n. 49/2006, e' quello secondo cui l'attivita' di prevenzione e intervento contro l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e' esercitata dai servizi pubblici e dalle strutture private autorizzate "secondo uniformi condizioni di parita". La nozione e la portata della formula "uniformi condizioni di parita" vengono specificate dalle ulteriori disposizioni contenute nello stesso articolo e definite anch'esse come principi fondamentali, non soltanto avuto riguardo ai requisiti strutturali che devono essere gli stessi per i servizi pubblici e le strutture private autorizzate, ma anche e soprattutto per la identita' delle funzioni attribuite. Cosi', competono tanto ai primi che alle seconde l'analisi delle condizioni cliniche, socio sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia, la individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, la elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, la progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione, i controlli clinici di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza, sia pure richiedendo per questi ultimi che le strutture private siano non solo autorizzate, ma anche accreditate. Come pure i successivi: art. 114, comma 2, T.U., cosi' come sostituito dall'art. 4-vicies ter, comma 27, d.l. n. 272/2005, nel testo integrato dalla legge di conversione n. 49/2006, prevede che i compiti di assistenza attribuiti dal primo comma ai comuni ed alle comunita' montane possano essere affidati "alle competenti aziende unita' sanitarie locali o alle strutture autorizzate..."; art. 120, commi 1, 3, 4 e 7, T.U. cosi' come rispettivamente sostituiti dall'art. 4-vicies ter, comma 29, d.l. n. 272/2005, nel testo integrato dalla legge di conversione n. 49/2006, ove si prevede che chiunque faccia uso personale di sostanze stupefacenti puo' chiedere di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di eseguire un programma terapeutico e socioriabilitativo presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze o una struttura privata autorizzata, essendogli garantito anche in tal caso l'anonimato, nonche' si consente agli esercenti la professione medica che assistono tossicodipendenti di avvalersi indistintamente del servizio pubblico e delle strutture private autorizzate e si esonerano anche gli operatori delle strutture private autorizzate dall'obbligo di deporre di fronte all'autorita' giudiziaria o ad altra autorita' su quanto abbiano conosciuto in ragione della propria professione; art. 122, commi 1, 3 e 4, T.U., cosi' come rispettivamente sostituiti dall'art. 4-vicies ter, comma 30, d.l. n. 272/2005, nel testo integrato dalla legge di conversione n. 49/2006, che consente anche alle strutture private autorizzate la definizione e l'attuazione di un programma terapeutico e socioriabilitativo personalizzato, secondo la scelta dell'interessato che puo' cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale che si dichiari disponibile al suo accoglimento. La disciplina dei (cosi' definiti) principi fondamentali appare volta non solo ad assicurare che le strutture private autorizzate abbiano requisiti strutturali idonei, ma essenzialmente ad attribuire in via istituzionale l'attivita' di prevenzione e intervento contro l'uso di stupefacenti anche a soggetti privati, in modo diretto e alternativo alle strutture pubbliche, con identici poteri e funzioni. In tale maniera si produce una modifica radicale del sistema previgente, fondato sulla tutela pubblica della salute contro l'uso delle sostanze stupefacenti, che incide sull'organizzazione pubblica della sanita' e principalmente sulle competenze delle regioni che sono i soggetti cui spetta in via primaria la disciplina e l'organizzazione della tutela predetta. Nell'ordinamento costituzionale - come gia' osservato - la tutela delle salute e' compito del servizio pubblico, cioe' a dire delle strutture pubbliche che fanno capo alle regioni ed agli enti locali, secondo moduli organizzativi e modalita' erogative stabilite dalla normativa statale di principio e regionale. L'apporto del privato e' di supporto ed ausilio, ma non puo' essere alternativo al servizio pubblico. Nel momento in cui si afferma l'equiparazione non solo organizzativa, ma anche funzionale, tra servizi pubblici e strutture private, si introduce il criterio della privatizzazione della sanita' e la sostanziale sottrazione alle regioni di effettivi poteri di programmazione e di intervento sulla cura e soprattutto sulla prevenzione. Garantire al cittadino la liberta' di scelta a livello della prestazione curativa non puo' significare riconoscere alla struttura privata una condizione di parita' istituzionale, contraria all'ordinamento costituzionale del settore, cosi' come risultante dai principi di cui agli artt. 32, primo comma, e ll7, terzo comma, Cost. La liberta' di scelta dell'assistito va sempre soggetta al controllo, indirizzo e verifica del servizio pubblico, organizzato a livello regionale e degli enti locali, come piu' volte affermato da codesta Corte (cfr., ad es., sentenza n. 416/1995). Le disposizioni impugnate si basano inoltre su di una interpretazione estensiva del principio costituzionale della c.d. sussidiarieta' orizzontale, di cui all'art. 118, quarto comma, Cost. Agli enti locali (comunita' montane e comuni) chiamati dall'art. 114, comma 1 T.U. a svolgere compiti riconducibili alla materia dell'assistenza sociale, non spetta piu' favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, ma prendere solo atto della esistenza di strutture private autorizzate a cio' finalizzate, alle quali - se ed in quanto l'ente si orienti verso forme di esternalizzazione - i compiti della prevenzione della emarginalizzazione e del disadattamento sociale, nonche' del reinserimento scolastico e lavorativo del tossicodipendente vanno obbligatoriamente affidati, come stabilisce il secondo comma dello stesso articolo, sostituito dall'art. 4-vicies ter, d.l. n. 272/2005, nel testo integrato dalla legge di conversione n. 49/2006. Va poi aggiunto che la modifica apportata da quest'ultima disposizione viola la competenza legislativa esclusiva che le regioni hanno nella materia dell'assistenza sociale ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost. L'esattezza di quanto sopra risulta dal semplice confronto tra il vecchio ed il nuovo testo dell'art. 113, T.U. Nella originaria formulazione erano le Regioni che "nell'ambito delle proprie competenze in ordine ai servizi pubblici per l'assistenza socio sanitaria, prevedono che ad essi spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni:.....". Da un esame comparato tra i due testi emergono due dati inconfutabili: le funzioni da attribuire mediante legge regionale ai servizi pubblici nel settore della prevenzione e della cura dell'uso degli stupefacenti divengono necessariamente anche funzioni delle strutture private autorizzate; vengono sottratti alle regioni ogni apprezzamento e decisione in sede legislativa e sostanzialmente anche amministrativa in ordine alla definizione ed alla organizzazione delle funzioni dei servizi pubblici, non essendo piu' rimessa alla valutazione di ogni singola regione la individuazione di altre strutture per lo svolgimento dei programmi terapeutici e socio-riabilitativi. L'ingresso del tossicodipendente in strutture private autorizzate non e' piu' soggetto al filtro ed al controllo dei medici e delle strutture del servizio sanitario nazionale, senza quindi che vi sia una verifica sulla necessita' dell'intervento e sulla idoneita' del programma di cura e reinserimento sociale. 2. - Illegittimita' costituzionale deIl'art. 4-quinquiesdecies, d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49 per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. m) e dell'art. 117, terzo comma, u.p. Cost. L'art. 116 T.U., cosi' come sostituito dall'art. 4-quinquiesdecies, d.l. n. 272/2005, nel testo integrato dalla legge di conversione n. 49/2006, si divide in due parti. Da un lato vengono individuati i livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m) Cost., dall'altro si stabiliscono alcune regole in ordine al rilascio dell'autorizzazione alle strutture private che intendono operare nel settore. I livelli essenziali vengono identificati nella liberta' di scelta di ogni singolo utente relativamente alla prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze, e nei requisiti minimi che le strutture devono possedere ai fini dell'ottenimento della predetta autorizzazione. Alle regioni ed alle province autonome residua il compito, a livello di potesta' legislativa, di regolare le modalita' di accertamento e certificazione dei requisiti. La disciplina brevemente richiamata viola in modo palese la potesta' legislativa regionale in materia di tutela della salute. Vi e' innanzitutto la chiara volonta' del legislatore statale di superare i limiti della propria competenza, esercitabile solo mediante la fissazione di norme contenenti principi fondamentali, attraverso un uso improprio della riserva di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. I "livelli essenziali" in questione riguardano il godimento di prestazioni garantite in tutto il territorio nazionale attraverso interventi adeguati (cfr., Corte cost. n. 282/2002, vedi anche, Corte cost. n. 120/2005) e nulla hanno a che vedere con la liberta' di scelta dell'utente che viene prima e gia' costituisce principio della legislazione sanitaria. Lo stesso dicasi per le disposizioni inerenti ai requisiti necessari all'ottenimento dell'autorizzazione da parte delle strutture private, che si configurano solo come regole specifiche di dettaglio a contenuto prettamente organizzativo, con violazione della potesta' legislativa concorrente delle regioni nella materia della tutela della salute. Si tratta di un insieme di previsioni contenenti una disciplina in se' compiuta e autoapplicativa, che lascia solo spazio ad una normazione regionale secondaria di mera esecuzione (nella specie, come detto, la determinazione delle modalita' di accertamento e di certificazione dei requisiti). Esse non hanno la struttura di norme di principio, stante la mancanza di astrattezza e la conseguente insuscettibilita' di sviluppi ulteriori (cfr., sul punto, Corte cost. n. 87/2006). 3. - Illegittimita' costituzionale degli artt. 4-quinquiesdecies e 4-sexiesdecies d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, che hanno rispettivamente sostituito gli artt. 116 e 117 T.U., per violazione dell'art. 119 Cost. L'autorizzazione alle strutture private che intendono operare nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze e' configurata come atto dovuto, in presenza dei requisiti fissati dalla legge dello stato ed accertati e certificati secondo le modalita' stabilite dalle regioni. Il rilascio dell'autorizzazione prescinde da ogni atto di programmazione regionale, pur costituendo presupposto per l'accreditamento, ai sensi dell'art. 117 T.U., cosi' come sostituito dall'art. 4-sexiesdecies, d.l. n. 272/2005, nel testo integrato dalla legge di conversione n. 49/2006, in presenza degli altri (eventuali) specifici requisiti di carattere strutturale, tecnologico e funzionale fissati dalle regioni. Il sistema cosi' introdotto dalle disposizioni impugnate consente l'ingresso nel settore di una serie di strutture private, le quali tenderanno nella maggior parte ad ottenere l'accreditamento, dando cosi' origine ad una pluralita' di soggetti che si porranno in concorrenza con il servizio pubblico, con forte incidenza sulla spesa sanitaria. Cio' costituisce un'ulteriore conferma che il fine ultimo delle modifiche apportate dalle disposizioni impugnate al T.U. del 1990 e' quello della forte riduzione e conseguente sostanziale smantellamento del servizio pubblico di tutela della salute, sia pure nel settore della prevenzione, riabilitazione e cura delle tossicodipendenze, con conseguente sottrazione di competenze e funzioni alle regioni che costituiscono uno se non il principale soggetto della "Repubblica" cui e' affidata la tutela della salute. 4. - Illegittimita' costituzionale degli artt. 4-octies, d.l. n. 272/2005 nel testo integrato dalla legge di conversione n. 49/2006, e 4-undecies, d.l., n. 272/2005, nel testo integrato dalla legge di conversione n. 49/2006, limitatamente alla previsione della attribuzione della potesta' certificatoria anche in capo alle strutture private accreditate. L'art. 91 del T.U. n. 309/1990, cosi' come modificato dall'art. 4-octies, d.l. n. 272/2005, nel testo integrato dalla legge di conversione n. 49/2006, prevede che la certificazione necessaria ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della pena inflitta al tossicodipendente, possa essere rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze ovvero da una struttura privata accreditata. Analogamente, l'art. 94, T.U., cosi' come modificato dall'art. 4-undecies, d.l. n. 272/2005, nel testo integrato dalla legge n. 49/2006, dispone che alla richiesta del soggetto tossicodipendente o alcooldipendente condannato ad una pena detentiva, avente ad oggetto l'affidamento in prova al servizio sociale, va allegata certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze ovvero da una struttura privata accreditata. La funzione certificatoria ha carattere pubblico, soprattutto nei casi regolati dagli artt. 91 e 94 T.U., essendo presupposto necessario per l'assunzione di decisioni inerenti la sospensione dell'esecuzione della pena o l'affidamento in prova, in via alternativa, al servizio sociale. Nell'ipotesi di cui all'art. 94, cit., la certificazione e' addirittura volta ad attestare (e quindi a valutare) la idoneita' del programma concordato ai fini del recupero del condannato. Siamo innanzi tutto in presenza di una palese violazione dell'art. 97 Cost., mediante il conferimento di una funzione tipicamente amministrativa ad un soggetto privato senza idonee garanzie circa l'efficienza, efficacia e trasparenza dell'attivita' e, soprattutto, senza la sottoposizione a strumenti di controllo sia della legittimita' che del buon andamento. Inoltre, vertendosi in materia sanitaria, la disciplina della funzione in questione e l'eventuale esternalizzazione della stessa, non potrebbe che spettare alla Regione quale soggetto responsabile dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari. Infine, trattandosi di una attivita' certificatoria che, secondo le norme impugnate, puo' essere svolta anche da una struttura privata accreditata, essa e' a carico del servizio sanitario nazionale, senza essere soggetta - come detto - ad alcun controllo, con prevedibili ricadute sul bilancio e sull'autonomia di spesa delle regioni. 5. - Illegittimita' costituzionale degli artt.: 4-quaterdecies, comma 1; 4-quinquiesdecies, 4-sexiesdecies, 4-vicies ter, commi 27, 29 e 30 del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo sostituito e/o integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49 per violazione del principio di leale collaborazione. 5.1. - Nell'ipotesi in cui codesta Corte dovesse considerare il criterio della liberta' di scelta tra servizio pubblico e strutture private, nonche' i requisiti minimi per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' sanitaria e socio-sanitaria per la prevenzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti o degli alcooldipendenti a soggetti privati, quali livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m) Cost., secondo quanto previsto dall'art. 116, commi 1 e 2, T.U., come sostituito dall'art. 4-quinquiesdecies, d.l. 30 dicembre 2006, n. 272, nel testo integrato dalla legge di conversione n. 49/2006, detto art. 116, commi 1 e 2, T.U., sarebbe in ogni caso costituzionalmente illegittimo per violazione del principio di leale collaborazione. La potesta' normativa avente ad oggetto la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, attribuisce al legislatore statale un rilevante potere di compressione dell'autonomia regionale, legittimato dalla esigenza del mantenimento di una adeguata uniformita' di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur se in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto (Corte. cost. n. 88/2003). Nel settore sanitario, codesta Corte ha riconosciuto che la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni civili e sociali e' regolata dalla precisa procedura prevista dall'art. 6 del d.l. 18 settembre 2001, n. 347, cosi' come convertito, con emendamenti, nella legge 16 novembre 2001, n. 405, che ha attribuito tale compito al Presidente del Consiglio dei ministri (con decreto), previa intesa tra governo, regioni e province autonome, da conseguire in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. I livelli essenziali di assistenza sono cosi stati individuati con d.P.C.m. 29 novembre 2001, e tra di essi, sono stati stabiliti anche quelli relativi alla "attivita' sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope e da alcool" e alla "attivita' riabilitativa sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope o da alcool"; tutte attivita' ricomprese tra le prestazioni erogate dall'assistenza distrettuale, con riferimento all'assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare. In particolare, tra le prestazioni erogabili, le strutture di offerta e le funzioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione collettiva dell'igiene e della sanita' pubblica, considerate L.E.A., vi sono quelle di controllo sui farmaci, stupefacenti e sostanze psicotrope, presidi medico chirurgici. Nella tabella riepilogativa delle prestazioni di cui all'area 1C (di "integrazione socio sanitaria") sono poi indicati i compiti di assistenza socio-sanitari - peraltro inscindibilmente connessi - relativi ai tossicodipendenti agli alcooldipendenti e alle loro famiglie (cfr. all.to n. 1, d.P.C.m. cit). Successivamente, il legislatore statale, all'art. 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003", ha confermato i livelli essenziali di assistenza previsti dall'all.to n. 1 al d.P.C.m. 29 novembre 2001 (art. 54, commi 1 e 2) ed ha precisato che le relative modificazioni debbano essere introdotte sempre con d.P.C.m., di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (art. 54, comma 3). Appare quindi evidente che i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali previsti dall'art. 116, commi 1 e 2, T.U., come modificato dalla disposizione impugnata, sono stati adottati al di fuori delle procedure previste specificamente per il settore sanitario, all'evidente fine di aggirare la procedura della previa intesa con le regioni e le province autonome. Va peraltro sottolineato che, se la valutazione del livello di specificazione delle prestazioni che possono essere identificate come livelli essenziali e' affidata costituzionalmente al legislatore statale, che puo' fissare standards e procedere anche a definire direttamente alcune prestazioni come livelli essenziali (Corte cost. n. 134/2006), non deve trascurarsi neanche la presenza, in questo caso, dell'inevitabile intreccio di discipline e di materie (assistenza sociale, tutela della salute, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali), nel quale codesta Corte ha fatto applicazione del principio della collaborazione, quale condizione necessaria per la legittimita' costituzionale di disposizioni per le quali il criterio della prevalenza non appaia sufficiente a risolvere l'intreccio di competenze (cfr. Corte cost. n. 133/2006, in tema di ambiente, energia e ricerca scientifica e giurisprudenza ivi citata). Piu' in generale e' stata riconosciuta la necessaria applicazione del principio di leale cooperazione ove occorra operare il bilanciamento di interessi dello Stato e di interessi delle collettivita' locali, ragion per cui esso "deve presiedere a tutti i rapporti che intercorrono tra lo Stato e le regioni: la sua elasticita' e la sua adattabilita' lo rendono particolarmente idoneo a regolare in modo dinamico i rapporti in questione, attenuando i dualismi ed evitando eccessivi irrigidimenti" (cfr. Corte cost. n. 31/2006); cosi' come e' stato affermato che se ne deve dare applicazione in ogni ipotesi nella quale "per la loro connessione funzionale non sia possibile una netta separazione nell'esercizio delle competenze" (cfr. Corte cost. n. 308/2003). 5.2. - Lo stesso dicasi per le altre norme introdotte dalla legge n. 49/2006, in sede di conversione del d.l. n. 272/2005, e meglio indicate nell'epigrafe del presente motivo, che hanno operato una vera e propria riforma, se non una rivoluzione copernicana, del sistema socio-sanitario di assistenza dei tossicodipendenti e degli alcooldipendenti. Esse non sono state sottoposte al previo esame della Conferenza Stato-regioni per il parere prescritto dall'art. 2, comma 3 del d.lgs. n. 281/1997, il quale stabilisce che la Conferenza Stato/regioni e' obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza regionale. Per tale motivo debbono tutte ritenersi integralmente adottate in violazione del principio di leale collaborazione. 6. - Illegittimita' costituzionale consequenziale degli artt. 4; 4-bis; 4-ter; 4-sexies, 4-septies, 4-viciesbis, del d.l. 30 dicembre 2006, n. 272, nel testo sostituito e/o integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49. Codesta Corte, nell'accogliere - come auspichiamo - il presente ricorso per uno o piu' dei motivi come sopra dedotti, dovra' conseguenzialmente dichiarare illegittime anche le altre disposizioni del d.l. n. 272/2005, nel testo integrato e/o sostituito dalla legge di conversione n. 49/2006, e segnatamente gli artt. 4; 4-bis; 4-ter; 4-sexies, 4-septies, 4-opties; 4-viciesbis, limitatamente alla parte in cui si prevedono uniformi condizioni di parita' tra i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti e le strutture private autorizzate dal servizio sanitario nazionale.
P. Q. M. Si chiede che la ecc.ma Corte voglia dichiarare la illegittimita' costituzionale: in via principale degli articoli del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 e segnatamente: a) artt. 4-quaterdecies, comma 1 e 4-vicies ter, commi 27, 29 e 30, d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla legge di conversione 27 febbraio 2006, n. 49 per violazione degli artt. 117, commi terzo e quarto, anche in relazione all'art. 32 Cost., nonche', con specifico riferimento al comma 27 cit., per violazione dell'art. 118 Cost.; art. 4-quinquiesdecies, d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, per violazione dell'117, secondo comma, lett. m) e dell'art. 117, terzo comma, u.p. Cost. e, unitamente all'art. 4-sexiesdecies, d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, per violazione dell'119 Cost.; b) artt. 4-octies, d.l. 30 dicembre 2005 nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, e 4-undecies, d.l. 30 dicembre 2005, nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006 n. 49, limitatamente alla previsione della attribuzione della potesta' certificatoria anche in capo alle strutture private autorizzate e/o accreditate; c) artt. 4-quaterdecies, comma 1; 4-quinquiesdecies, 4-sexiesdecies, 4-vicies ter, commi 27, 29 e 30, d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49 per violazione del principio di leale collaborazione; - nonche', in via consequenziale, degli artt. 4; 4-bis; 4-ter; 4-sexies, 4-septies, 4-viciesbis, del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, nella parte in cui si prevedono uniformi condizioni di parita' tra i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti e le strutture private autorizzate dal servizio sanitario nazionale. Perugia-Roma, addi' 26 aprile 2006 Prof. avv. Giovanni Tarantini