Ricorso n. 63 del 9 ottobre 2008 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 ottobre 2008 , n. 63
Depositato in cancelleria il 15 ottobre 2008 (dal Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 47 del 12-11-2008)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12; Contro la Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli artt. 33, comma 10, 44, comma 8 e 45 della legge Regione Campania del 29 luglio 2008, n. 8 pubblicata nel B.U.R. n. 32 dell'11 agosto 2008 come da delibera del Consiglio dei ministri in data 3 ottobre 2008. Nel B.U.R. Campania 13 dicembre 2006, n. 32 e' stata pubblicata la legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 recante «Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente». Il Governo ritiene che tale legge sia censurabile nelle disposizioni contenute negli artt. 33, comma 10, 44, comma 8 e 45 e pertanto propone questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127, primo comma Cost. per i seguenti M o t i v i 1) Il comma 10 dell'art. 33 prevede che «Non sono assoggettate a valutazione d'impatto ambientale o valutazione d'incidenza i rinnovi delle concessioni in attivita' da almeno cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge». Siffatta disposizione di pone in violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lett. s) Cost. in quanto risulta adottata in un ambito di competenza esclusiva dello Stato e contrastante con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario come recepiti nel nostro ordinamento dal decreto legisltativo n. 152/2006 per le seguenti considerazioni. In linea generale si deve rilevare che l'Amministrazione titolare del potere concessorio e' sempre tenuta, alla scadenza del periodo di durata del titolo abilitativo all'esercizio dell'attivita' da parte del privato, a verificare se ricorrano i presupposti di fatto e di diritto per il rinnovo della concessione, ivi compresa la compatibilita' ambientale delle opere e degli interventi necessari all'esercizio dell'attivita' oggetto di concessione. Trattasi nello specifico della concessione per lo sfruttamento dei giacimenti di acque minerali naturali o di acque termali riconosciuti coltivabili ed idoneamente captati (art. 4 l.r. n. 8/2008) che la Regione Campania si e' impegnata a gestire «assicurando il costante raccordo con gli indirizzi generali della programmazione nazionale e della pianificazione di bacino in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» (art. 1, comma 3, l.r. n. 8/2008). E' noto che le concessioni di acque minerali naturali e delle acque di sorgente possono essere rilasciate tenuto conto dell'esigenza di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e delle previsioni di cui al Piano di tutela delle acque che, all'esito di un complesso procedimento istruttorio, viene predisposto dalle Autorita' di bacino ed approvato dalle regioni. Tale piano e' assoggettato a revisioni ed aggiornamenti ogni sei anni. Da quanto precede consegue che il sistema complessivo di sfruttamento delle acque, attesa la nota insufficienza della materia prima in questione, deve essere assoggettato ad un costante monitoraggio per impedire che forme di utilizzo incontrollato possano determinare ricadute negative sul piu' vasto bacino. Laddove quindi il menzionato comma 10 dell'art. 33 della l.r. n. 8/2008 consente la sottrazione alla procedura di valutazione d'impatto ambientale intere categorie di progetti di opere nuove connesse ai rinnovi delle concessioni in corso da almeno cinque anni dall'entrata in vigore della legge predetta si verifica un'evidente elusione delle norme di derivazione comunitaria contenute nel d.lgs n. l52/2006. Tale esclusione oltre a violare gli obblighi fin qui richiamati, si pone in netto contrasto con il consolidato indirizzo intepretativo seguito dalla Corte di Giustizia delle comunita' europee in subiecta materia (Causa C-201/02, sentenza 7 gennaio 2004, Delena Wells). Anche nel caso del rinnovo di una concessione correlata ad opere a suo tempo gia' sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, l'attuale formulazione della disposizione regionale censurata, impedisce la verifica della permanenza della compatibilita' dell'opera medesima con i mutamenti delle condizioni territoriali ed ambientali eventualmente sopravvenuti. Occorre inoltre rilevare che la disposizione della cui legittimita' costituzionale si dubita, oblitera i principi della disciplina contenuta nell'art. 95, d.lgs. n. 152/2006 che sottopone a regolazione dell'Autorita' concedente finalizzata a garantire il minore deflusso vitale nei corpi idrici di tutte le concessioni di derivazione di acque pubbliche. Da quanto precede consegue che il comma 10 dell'art. 33 della l.r. n. 8/2008 interviene in una materia come quella dell'ambiente e dell'ecosistema devoluta alla competenza esclusiva dello Stato (Cfr. Corte costituzionale sent. 28 giugno 2006, n. 32) con l'effetto di svuotare di contenuti il controllo dell'Autorita' pubblica sullo sfruttamento di una risorsa limitata come e' l'acqua esponendo a pericolo di pregiudizio le matrici ambientali. 2) Il comma 8 dell'art. 44 della l.r. n. 8/2008 correla alla sua entrata in vigore la proroga per cinquanta anni delle «concessioni perpetue date senza limiti di tempo». Anche in questo caso detta disposizione si pone in antitesi al principio contenuto nell'art. 96, comma 8 del d.lgs. n. 152/2006 che, avendo sostituito il primo comma dell'art. 21 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, ha statuito che «Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma, non puo' eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione di quelle di grande derivazione idroelettrica per le quali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 12, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79». Il principio della temporaneita' delle derivazioni riveste importanza cruciale per consentire il riespandersi dell'interesse generale ad un uso solidale delle risorse idriche superando i diritti acquisiti dai singoli nel corso di epoche nelle quali i problemi degli approvvigionamenti di acqua non avevano assunto le proporzioni dell'era moderna. La richiamata disposizione statale costituisce quindi l'espressione di uno standard di tutela ambientale che deve essere applicato in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Ne consegue la contrarieta' della predetta norma regionale con l'art. 117, secondo comma, lett. s) Cost. che affida alla competenza esclusiva dello Stato la legislazione volta alla tutela dell'ambiente. 3) L'art. 45 della l.r. n. 8/2008 relativo alle perforazioni non autorizzate prevede la possibilita' della sanatoria a favore di coloro i quali abbiano effettuato senza la preventiva autorizzazione una nuova captazione di acque gia' oggetto di concessione in data anteriore al 31 dicembre 2005, mediante la presentazione di un'apposita istanza ed il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. Trattasi di una disciplina del tutto difforme rispetto a quella contenuta nell'articolo 96, comma 6 del d.lgs. n. 152/2006. Tale disposizione limitava infatti la possibilita' della sanatoria per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto a patto che la relativa domanda fosse presentata entro il 30 giugno 2006. La norma regionale censurata con il presente atto consente quindi una generale riapertura dei termini fino all'11 agosto 2009 per consentire la sanatoria degli abusi perpetrati fino a tale data, con l'unico limite della connessione della condotta violativa delle leggi di tutela delle acque al possesso di un provvedimento concessorio rilasciato in data anteriore al 31 dicembre 2005. Gli effetti di una disposizione siffatta possono avere una portata altamente pregiudizievole degli standard ambientali, quasi incentivandosi fenomeni abusivi in una prospettiva temporale che va perfino oltre il momento della pubblicazione della legge regionale. La norma criticata appare quindi intrinsecamente irragionevole perche', da un lato sembra definire fattispecie consolidatesi nel tempo e, dall'altro, ne proietta ulteriormente i possibili effetti pregiudizievoli senza tenere conto del fatto che dalla data del 30 giugno 2006 e' cambiato profondamente il panorama delle utenze regolarmente assentite sulla base del quale e' stato organizzato il mantenimento degli obiettivi di qualita' e dell'equilibrio del bilancio idrico. Parimenti censurabile risulta la determinazione della sanzione pecuniaria amministrativa al cui pagamento e' subordinato il rilascio della concessione in sanatoria, in quanto difforme dai parametri fissati nel r.d. n. 1165/33 come richiamato dal citato articolo 96 del d.lgs. n. 152/2006. Dall'applicazione dell'articolo 45 della l.r. n. 8/2008 derivano, quindi, ingiustificate disparita' di trattamento tra soggetti responsabili dei medesimi comportamenti a seconda del luogo del territorio nazionale in cui i medesimi siano posti in essere. La definizione di un importo unico per la sanzione amministrativa pecuniaria al cui pagamento consegue la concessione in sanatoria appare, inoltre, contrastante con il menzionato articolo 96 del d.lgs. n. 152/2006 che, invece, prevede una graduazione della sanzione in relazione alla gravita' della condotta illecita. Alla stregua di quanto precede, anche l'articolo 45 della l.r. n. 8/2008 risulta in contrasto, oltre che con l'articolo 3 Cost. anche con l'articolo 117, secondo comma, lett. s) Cost. in quanto la richiamata disposizione statale di cui all'articolo 96 citato costituisce standard di tutela ambientale frutto dell'esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato.
P. Q. M. Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e conseguentemente annullare gli articoli 33, comma 10, 44, comma 8 e 45 della legge Regione Campania del 29 luglio 2008, n. 8 pubblicata nel B.U.R. n. 32 dell'11 agosto 2008, nelle parti e per i motivi illustrati nel presente ricorso. Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2008; 2. copia della legge regionale impugnata. Roma, addi' 9 ottobre 2008 L'Avvocato dello Stato: Giacomo Aiello