N. 64 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 maggio 2005.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 24 maggio 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 24 del 15-6-2005)


Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro Regione Umbria, in persona del presidente della giunta
regionale pro tempore, domiciliato per la carica in Perugia avverso e
per l'annullamento dell'articolo 1 della legge regionale 23 febbraio
2005 n. 15 pubbl. in BUR del 16 marzo 2005, n. 12 recante «Modalita'
per il conferimento di incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie
regionali» per violazione degli artt. 117, comma 2, lett. l), 117,
comma 3, Cost. nonche' di principi fondamentali in materia di
preclusione di incarichi direttivi, e cio' a seguito ed in forza
della delibera del Consiglio dei ministri in data 6 maggio 2005, che
ha disposto per l'impugnativa di detta legge.
Con la legge regionale in epigrafe indicata (pubblicata in BUR
del 16 marzo 2005) la Regione Umbria ha inteso disciplinare le
modalita' per il conferimento di incarichi di struttura nelle Aziende
sanitarie regionali. I suddetti incarichi sono riservati ai dirigenti
sanitari in regime di rapporto esclusivo con il Servizio sanitario
regionale; analoga norma viene dettata per l'attribuzione a
professori e ricercatori universitari degli incarichi di direzione di
struttura semplice o complessa nonche' dei programmi di cui
all'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 517/1999.
Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge i dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo, titolari di
un incarico di struttura semplice o complessa, comunicano al
direttore generale la propria opzione in ordine al rapporto
esclusivo.
Il dirigente che sceglie il rapporto di lavoro non esclusivo
decade automaticamente dal predetto incarico.
La mancata comunicazione nel termine dei previsti 90 giorni
comporta l'opzione per il rapporto esclusivo.
La legge regionale Umbria, peraltro, appare non del tutto in
linea con il vigente assetto costituzionale delle competenze in
materia; per cui con il presente atto, il Presidente del Consiglio
dei ministri, a cio' autorizzato in forza della delibera consiliare,
propone ricorso ai sensi dell'art. 12 Cost. a codesta ecc.ma Corte
costituzionale; e cio' per le seguenti motivazioni.
La legge in esame, presenta invero profili di illegittimita'
costituzionale in ordine alle disposizioni di cui all'art. 1.
Infatti, la norma in parola, nel prevedere che «gli incarichi di
direzione di struttura semplice o complessa conferiti ai dirigenti
del ruolo sanitario del servizio sanitario regionale implicano il
rapporto di lavoro esclusivo ...» e nel dettare analoga statuizione
per i medici universitari (professori e ricercatori, per i quali il
vincolo dell'esclusivita' del rapporto di lavoro vale anche per
l'attribuzione dei programmi di cui all'art. 5, comma 4, del d.lgs.
n. 517 del 1999), eccede dalla competenza legislativa regionale.
La suddetta norma si pone in contrasto con il principio
fondamentale recato in materia di tutela della salute di cui
all'art. 2-septies della legge n. 138 del 2004, il quale, nel
modificare la precedente disciplina dettata dal comma 4
dell'art. l5-quater del d.lgs. n. 502/1992, ha stabilito che i
dirigenti sanitari «possono optare ... per il rapporto di lavoro non
esclusivo» e che «la non esclusivita' del rapporto di lavoro non
preclude la direzione di strutture semplici e complesse».
La norma regionale, pertanto, nel subordinare il conferimento dei
predetti incarichi all'esclusivita' del rapporto di lavoro, per un
verso contrasta con l'art. 117, comma 3, Cost. disattendendo il
principio fondamentale dettato in materia di tutela della salute
della non preclusione degli incarichi a chi abbia optato per il
rapporto di lavoro non esclusivo (principio, questo, conseguente alla
scelta del legislatore statale di superare il principio della
«irreversibilita» che caratterizzava il rapporto di lavoro esclusivo
dei dirigenti sanitari come affermato dal d.lgs. n. 229/1999); per
altro verso, interviene nella disciplina del rapporto di lavoro del
dirigente sanitario, incidendo nella materia «ordinamento civile»,
riservata alla legislazione esclusiva dello Stato dall'art. 117,
comma 2, lett. I) Cost.
L'art. 1, inoltre, con l'art 3 Cost., sia sotto il profilo della
ragionevolezza, sia sotto quello della disparita' di trattamento. E'
infatti irragionevole differenziare i dirigenti sanitari in regime di
esclusivita' con il servizio sanitario dai dirigenti che, invece, non
hanno optato per tale rapporto: il rapporto di lavoro non esclusivo
non incide, infatti, in alcun modo, sulla disponibilita' che il
dirigente sanitario deve comunque garantire e sullo svolgimento dei
propri compiti istituzionali. Ne e' dato ravvisare nella menzionata
differenza tra i dirigenti sanitari la tutela di un interesse di
rango costituzionale tale da giustificare il diseguale trattamento.
La norma censurata pone infine una irragionevole disparita' di
trattamento nell'ambito del personale universitario fondata su di un
fatto accidentale quale il rapporto esistente o non esistente con la
regione. Si evidenzia, inoltre, che analoghe impugnative sono state
gia' proposte con riferimento alle leggi della Toscana n. 56/2004 e
40/2005 nonche' dell'Emilia Romagna n. 29/2004.

P. Q. M.
Chiede che la Corte ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente
illegittimo e quindi annullare l'art. 1 della legge regionale Umbria
23 febbraio 2005 n. 15 Cost. nonche' coi principi fondamentali in
materia di preclusione di incarichi direttivi.
Si depositeranno, con l'originale notificato del presente
ricorso:
1) estratto della deliberazione del C.d.m. 65.2005;
2) copia della legge regionale Umbria n. 15/05.
Roma, addi' 10 maggio 2005
L'Avvocato dello Stato: Paolo Cosentino

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