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N. 64 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 aprile 2010. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 28 aprile 2010 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 20 del 19-5-2010) |
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in persona
Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via
dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato nei confronti Provincia Autonoma
di Bolzano in persona del Presidente della Giunta provinciale pro
tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della
legge della provincia autonoma di Bolzano n. 4 dell'8 febbraio 2010
pubblicata sul BUR n. 8 del 23 febbraio 2010 recante «Istituzione e
disciplina del Consiglio dei Comuni», quanto all'art. 7, comma
secondo.
La legge in epigrafe viene impugnata giusta delibera del
Consiglio dei Ministri in data 16 aprile 2010 quanto all'art. 7,
comma 2 per violazione dell'art. 75, secondo comma, Cost, e degli
articoli 4, 5, 8, 9 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670 «Approvazione del Testo Unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il trentino Alto
Adige» per le seguenti motivazioni.
La legge provinciale n. 4 del 2010 istituisce e disciplina il
Consiglio dei Comuni, quale organo di consultazione e di
collaborazione tra la Provincia autonoma di Bolzano e i comuni del
territorio provinciale, composto dai sindaci e dagli assessori
comunali di comuni altoatesini nonche' da ex sindaci degli stessi.
L'art. 7, comma 2, nel disciplinare l'iniziativa referendaria
abrogativa da parte del Consiglio dei Comuni, prevede che «il
Consiglio, con il voto favorevole di due terzi dei componenti, puo'
richiedere il referendum popolare per l'abrogazione totale o parziale
di una legge provinciale riguardante materie di cui all'art. 6, comma
1».
Il contenuto della disposizione qui censurata si completa,
dunque, attraverso il rinvio al precedente sesto comma della medesima
legge provinciale. Tale ultima disposizione, nel disciplinare i casi
in cui il Consiglio e' chiamato a rendere parere obbligatorio
menziona - tra l'altro - le materie che riguardano i tributi locali o
la finanza locale nonche' i disegni di legge concernenti la manovra
finanziaria provinciale.
1) La disposizione qui censurata si pone, innanzitutto, in
contrasto con lo Statuto speciale del Trentino Alto Adige tenuto
conto che le materie tributarie e di bilancio non rientrano in alcuna
delle competenze normative spettanti alla Provincia autonoma elencate
negli artt. 8 e ss. dello Statuto speciale di che, in ogni caso, per
espressa previsione statutaria devono svolgersi in armonia con la
Costituzione (ex artt. 4 e 5, d.P.R. n. 670 del 1972).
E' pur vero che, con particolare riferimento all'istituto del
referendum, l'art. 47 dello Statuto speciale, demanda alla legge
provinciale la possibilita' di determinare, tra l'altro, l'esercizio
del diritto di' iniziativa popolare delle leggi provinciali e del
referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo ma
precisando, pur sempre, che quanto sopra potra' avvenire «in armonia
con la Costituzione oltre che con i principi dell'ordinamento
giuridico» e, dunque, implicitamente richiamando i limiti di cui
all'invocato art. 75, comma 2 della Cost., richiamato in epigrafe.
2) Tale disposizione costituzionale, in armonia con la quale,
come gia' osservato, dovrebbe svolgersi la potesta' normativa
regionale, sancisce espressamente il divieto di referendum popolare
abrogativo «per le leggi tributarie e di bilancio».
Di qui il rilievo di illegittimita' costituzionale dell'art. 7,
comma secondo, della legge della provincia autonoma di Bolzano in
combinato disposto con l'art. 6 della medesima legge provinciale che
consente al Consiglio provinciale di indire referendum popolare per
l'abrogazione totale o parziale di una legge provinciale anche nelle
predette materie, sebbene espressamente escluse dalla menzionata
disposizione costituzionale.
Codesta ecc.ma Corte, oltre a sottolineare come la normativa
oggetto del quesito referendario non possa riguardare le leggi di
bilancio e tributarie, non ha mancato di evidenziare, altresi', che
«l'interpretazione letterale dell'art. 75, secondo comma, Cost., deve
essere integrata con criterio logico sistematico, per cui vanno
sottratte a referendum quelle disposizioni produttive di effetti
collegati in modo cosi' stretto all'ambito di operativita' delle
leggi espressamente indicate dall'art. 75 Cost, da far risultare
sottintesa la preclusione». (Corte cost. sent. n. 16/78 e sent. n.
51/2000).
Di qui la contrarieta' alla norma costituzionale in epigrafe non
solo del richiamo alle leggi tributarie e di bilancio operato dalla
prima parte dell'art. 6 ma anche dei disegni di legge finanziaria
degli enti locali di cui alla seconda parte della medesima
disposizione di legge.
3) L'art. 7 seconda parte della legge provinciale n. 4 del 2010
si conclude statuendo che «Si applica, in quanto compatibile, il
Capo II della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, e successive
modifiche.
Il capo II della legge provinciale n. 11/2005 richiamata
dall'art. 7 disciplina il referendum abrogativo regolandone ogni
aspetto: dai presupposti (art. 5) alla modalita' di presentazione
della richiesta (art. 6) al procedimento di indizione ecc.
E' possibile rilevare che, nel disciplinare i presupposti della
presentazione del referendum, il secondo comma dell'art. 5 della
menzionata legge provinciale n. 5 del 2005 sancisce tra l'altro, che
«Il referendum abrogativo non puo' essere richiesto per le leggi
tributarie e di bilancio».
Il mero riferimento all'applicazione, «in quanto compatibile,»
dell'intero titolo secondo contenuta nell'art. 7, tuttavia, non
consente di ricostruire il significato della disposizione qui
censurata nel senso che essa escluda la possibilita' di indire il
referendum anche su materie tributarie e di bilancio.
Al contrario, l'insanabile contraddizione tra le due normative
emanate dalla provincia autonoma di Bolzano quanto alle materie
oggetto di referendum, fa si' che il presupposto di compatibilita'
indicato dall'art. 7 ultima parte della legge in epigrafe, impedisca
di richiamare l'espressa esclusione delle materie tributarie e di
bilancio operata dal secondo comma dell'art. 5 della legge
provinciale n. 57/2005 sopra riportato.
Resta, pertanto, confermata la censura di illegittimita'
costituzionale nei termini suesposti.
P. Q. M.
Tutto cio' premesso si conclude affinche' sia dichiarata
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma secondo, della
legge della provincia autonoma di Bolzano n. 4 dell'8 febbraio 2010
pubblicata sul BUR n. 8 del 23 febbraio 2010, recante «Istituzione e
disciplina del Consiglio dei Comuni» per i motivi sopra illustrati.
Unitamente all'originale notificato del ricorso si depositera' la
delibera del Consiglio dei Ministri in data 16 aprile 2010 con
allegata relazione del Ministro proponente.
Roma, addi' 22 aprile 2010
L'Avvocato dello Stato: Paola Palmieri
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