Ricorso n. 64 del 30 maggio 2013 (Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 30 maggio 2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 30 del 24.7.2013)
Ricorso del Presidente del Consiglio del ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. ...), presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Contro la Regione Trentino-Alto Adige (c.f. ...) in persona dei Presidente della Giunta Regionale pro tempore, nella sua sede in Trento, via Gazzoletti n. 2 - 38122 .
Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale della legge Regionale Trentino-Alto Adige 18 marzo 2013, n. 2 (art. 1, comma 1, lett. a) e art. 4), pubblicata nel B.U.R. n. 13 del 26 marzo 2013, recante «Modifiche allo legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 (indennita' regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilita' e disposizioni in materia di
previdenza Integrativa) e successive modifiche e alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 concernente interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale) e successive modifiche» come da delibera del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2013.
Fatto
La legge della Regione Trentino-Alto Adige n. 2 del 18 marzo 2012, recante «Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 (Indennita' regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilita' e disposizioni in materia di previdenza integrativa) e successive modifiche e alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 concernente (Interventi di previdenza
integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale) e successive modifiche», presenta profili di illegittimita' costituzionale ber violazione del principio costituzionale di copertura finanziaria di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione.
E' necessario premettere che la legge regionale in esame apporta modifiche alla legge regionale n. 19 del 27 novembre 1993, recante «Indennita' regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilita' e disposizioni in materia di previdenza integrativa». In particolare l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge in esame, che sostituisce gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge regionale n. 19 del 1993, istituisce, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, «un'indennita' regionale a favore dei lavoratori disoccupati e delle lavoratrici disoccupate, residenti e con domicilio nella regione Trentino - Alto Adige, al fine di anticipare al 1° gennaio 2013 i periodi massimi di tutela previsti dall'art. 2, comma 11 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita)».
Cio' Premesso, l'art. 4 della legge in esame, recante la norma finanziaria, stabilisce che «Per la Provincia autonoma di Trento alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, quantificabili annualmente in euro 4 milioni, si fa fronte per il 2013 con i fondi stanziati sul capitolo 10100.000 «Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle
Province autonome di Trento e di Balzano» dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2013. Per la Provincia autonoma di Bolzano alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, quantificabili annualmente in euro 4 milioni, per il 2013 si fa fronte per euro 1 milione con i fondi stanziati sul capitolo 10100.000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2013 e per euro 3 milioni con i fondi gia' assegnati alla Provincia stessa ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5 (Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l'anno 2009) e successive modifiche. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio».
La legge n. 2/2013 della regione Trentina-Alto Adige e' illegittima, nel combinato disposto dell'art. 1, comma 1, lett. a) e 4, per violazione degli artt. 17 e 19, comma 2 della legge n. 196/2009 e dell'art. 81, quarto comma Cost., per i seguenti motivi;
Diritto
L'art. 1, comma 1, lett. a) della legge n. 2/2013 prevede, come sopra detto, la istituzione di una nuova indennita' di disoccupazione, a favore dei lavoratori e lavoratrici residenti nella regione in aggiunta ad altre indennita'
L'art. 4 della legge, che prevede per l'anno 2013 la copertura dei nuovi oneri derivanti dalla corresponsione delle indennita' istituite dall'art. 1. comma 1, lett. A mediante l'utilizzo di stanziamenti gia' autorizzati in bilancio, senza operare riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa ne' modificazioni legislative che comportino nuovi o maggiori entrate, contrasta sia con l'art. 17 della legge n. 196 del 2009, che stabilisce le modalita' con le quali debbono essere indicati i mezzi di copertura finanziaria, sia con il successivo art. 19, comma 2, che estende l'applicazione di dette modalita' alle Regioni e alle Province autonome, in violazione del principio di copertura finanziaria posto dall'art. 81, quarto comma. Cost.
Analogamente l'ultima disposizione dei medesimo art. 4, che rinvia la copertura finanziaria degli oneri relativi agli anni 2014 e 2015 a legge di bilancio, e' anch'essa in contrasto con l'art. 17 della legge n. 196 del 2009 - le cui modalita' sono estese alle Regioni e alle Province autonome dal successivo art. 19, comma 2 - in
violazione del principio di copertura finanziaria posto dall'art. 81, quarto comma, Cost.
Al riguardo la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 26 del 2013, dopo aver ribadito che «il principio dell'equilibrio di bilancio di cui all'art. 81, quarto comma, Cost., opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte» e che «il carattere precettivo generale dell'art. 81, quarto comma, Cost. e' in grado di
vincolare la disciplina delle fonti di spesa di carattere pluriennale, aventi componenti variabili e complesse (sentenze n. 70 del 2012, n. 25 del 1993, n. 384 del 1991, n. 19 del 1970)», ha precisato che «Gli artt. 17 e 19 della legge n. 196 del 2009 costituiscono una mero specificazione del principio in questione con
riguardo a detta categoria di spese: l'art. 17 inerisce alle modalita' di copertura finanziaria delle leggi statali; l'art. 19 le estende a tutte le regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano. In sostanza le due disposizioni non comportano un'innovazione al principio della copertura, bensi' una semplice puntualizzazione tecnica (come confermato, tra l'altro, dall'incipit dell'art. 17: «in attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione...») ispirata dalla crescente complessita' della finanza pubblica. La Corte ha in particolare specificato «a) le leggi istitutive di nuove spese debbono contenere una «esplicita indicazione» del relativo mezzo di copertura (ex plurimis, sentenze n. 386 e n. 213 del 2008, n. 359 del 2007 e n. 9 del 1958); b) che a tale obbligo non sfuggono le norme regionali (ex plurimis, sentenze n. 213 del 2008 e n. 16 del 1961».
Nella medesima sentenza la Consulta ha inoltre aggiunto che le spese pluriennali aventi - come nel caso di specie - una consistenza variabile e circoscritta nel tempo che comportano «nuovi o maggiori oneri» necessitano «per ciascun esercizio coinvolto, il limite di spesa e la specifica clausola di salvaguardia finalizzata a
compensare gli effetti eccedenti le previsioni iniziali».
Per i motivi esposti il combinato disposto dell'art. 1, comma 1, lett. a) e dell'art. 4 della legge regionale in esame, nella parte in cui la legge prevede - l'art. 1, comma 1, lett. a), - una indennita' di disoccupazione a favore dei lavoratori e lavoratrici residenti nella Regione, in aggiunta a quelle gia' previste, senza prevederne la necessaria copertura finanziaria ai sensi dell'art. 81 cost. - deve essere impugnato dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione
P. T. M.
Si chiede alla Ecc.ma Corte costituzionale adita, dichiarare la illegittimita' costituzionale, degli artt. 1, comma 1, lett. a) e 4 della legge regionale Trentina-Alto Adige n. 2/2013 come da delibera del Consiglio dei ministri in data 17 maggio 2013.
Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:
1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 17 maggio 2013;
2. copia della legge regionale impugnata;
3. rapporto della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento degli affari regionali.
Con ogni salvezza.
Roma, 20 maggio 2013
Avvocato dello Stato: Rago
(GU n. 30 del 24.7.2013)
Ricorso del Presidente del Consiglio del ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. ...), presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Contro la Regione Trentino-Alto Adige (c.f. ...) in persona dei Presidente della Giunta Regionale pro tempore, nella sua sede in Trento, via Gazzoletti n. 2 - 38122 .
Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale della legge Regionale Trentino-Alto Adige 18 marzo 2013, n. 2 (art. 1, comma 1, lett. a) e art. 4), pubblicata nel B.U.R. n. 13 del 26 marzo 2013, recante «Modifiche allo legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 (indennita' regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilita' e disposizioni in materia di
previdenza Integrativa) e successive modifiche e alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 concernente interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale) e successive modifiche» come da delibera del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2013.
Fatto
La legge della Regione Trentino-Alto Adige n. 2 del 18 marzo 2012, recante «Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 (Indennita' regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilita' e disposizioni in materia di previdenza integrativa) e successive modifiche e alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 concernente (Interventi di previdenza
integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale) e successive modifiche», presenta profili di illegittimita' costituzionale ber violazione del principio costituzionale di copertura finanziaria di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione.
E' necessario premettere che la legge regionale in esame apporta modifiche alla legge regionale n. 19 del 27 novembre 1993, recante «Indennita' regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilita' e disposizioni in materia di previdenza integrativa». In particolare l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge in esame, che sostituisce gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge regionale n. 19 del 1993, istituisce, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, «un'indennita' regionale a favore dei lavoratori disoccupati e delle lavoratrici disoccupate, residenti e con domicilio nella regione Trentino - Alto Adige, al fine di anticipare al 1° gennaio 2013 i periodi massimi di tutela previsti dall'art. 2, comma 11 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita)».
Cio' Premesso, l'art. 4 della legge in esame, recante la norma finanziaria, stabilisce che «Per la Provincia autonoma di Trento alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, quantificabili annualmente in euro 4 milioni, si fa fronte per il 2013 con i fondi stanziati sul capitolo 10100.000 «Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle
Province autonome di Trento e di Balzano» dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2013. Per la Provincia autonoma di Bolzano alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, quantificabili annualmente in euro 4 milioni, per il 2013 si fa fronte per euro 1 milione con i fondi stanziati sul capitolo 10100.000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2013 e per euro 3 milioni con i fondi gia' assegnati alla Provincia stessa ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5 (Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l'anno 2009) e successive modifiche. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio».
La legge n. 2/2013 della regione Trentina-Alto Adige e' illegittima, nel combinato disposto dell'art. 1, comma 1, lett. a) e 4, per violazione degli artt. 17 e 19, comma 2 della legge n. 196/2009 e dell'art. 81, quarto comma Cost., per i seguenti motivi;
Diritto
L'art. 1, comma 1, lett. a) della legge n. 2/2013 prevede, come sopra detto, la istituzione di una nuova indennita' di disoccupazione, a favore dei lavoratori e lavoratrici residenti nella regione in aggiunta ad altre indennita'
L'art. 4 della legge, che prevede per l'anno 2013 la copertura dei nuovi oneri derivanti dalla corresponsione delle indennita' istituite dall'art. 1. comma 1, lett. A mediante l'utilizzo di stanziamenti gia' autorizzati in bilancio, senza operare riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa ne' modificazioni legislative che comportino nuovi o maggiori entrate, contrasta sia con l'art. 17 della legge n. 196 del 2009, che stabilisce le modalita' con le quali debbono essere indicati i mezzi di copertura finanziaria, sia con il successivo art. 19, comma 2, che estende l'applicazione di dette modalita' alle Regioni e alle Province autonome, in violazione del principio di copertura finanziaria posto dall'art. 81, quarto comma. Cost.
Analogamente l'ultima disposizione dei medesimo art. 4, che rinvia la copertura finanziaria degli oneri relativi agli anni 2014 e 2015 a legge di bilancio, e' anch'essa in contrasto con l'art. 17 della legge n. 196 del 2009 - le cui modalita' sono estese alle Regioni e alle Province autonome dal successivo art. 19, comma 2 - in
violazione del principio di copertura finanziaria posto dall'art. 81, quarto comma, Cost.
Al riguardo la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 26 del 2013, dopo aver ribadito che «il principio dell'equilibrio di bilancio di cui all'art. 81, quarto comma, Cost., opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte» e che «il carattere precettivo generale dell'art. 81, quarto comma, Cost. e' in grado di
vincolare la disciplina delle fonti di spesa di carattere pluriennale, aventi componenti variabili e complesse (sentenze n. 70 del 2012, n. 25 del 1993, n. 384 del 1991, n. 19 del 1970)», ha precisato che «Gli artt. 17 e 19 della legge n. 196 del 2009 costituiscono una mero specificazione del principio in questione con
riguardo a detta categoria di spese: l'art. 17 inerisce alle modalita' di copertura finanziaria delle leggi statali; l'art. 19 le estende a tutte le regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano. In sostanza le due disposizioni non comportano un'innovazione al principio della copertura, bensi' una semplice puntualizzazione tecnica (come confermato, tra l'altro, dall'incipit dell'art. 17: «in attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione...») ispirata dalla crescente complessita' della finanza pubblica. La Corte ha in particolare specificato «a) le leggi istitutive di nuove spese debbono contenere una «esplicita indicazione» del relativo mezzo di copertura (ex plurimis, sentenze n. 386 e n. 213 del 2008, n. 359 del 2007 e n. 9 del 1958); b) che a tale obbligo non sfuggono le norme regionali (ex plurimis, sentenze n. 213 del 2008 e n. 16 del 1961».
Nella medesima sentenza la Consulta ha inoltre aggiunto che le spese pluriennali aventi - come nel caso di specie - una consistenza variabile e circoscritta nel tempo che comportano «nuovi o maggiori oneri» necessitano «per ciascun esercizio coinvolto, il limite di spesa e la specifica clausola di salvaguardia finalizzata a
compensare gli effetti eccedenti le previsioni iniziali».
Per i motivi esposti il combinato disposto dell'art. 1, comma 1, lett. a) e dell'art. 4 della legge regionale in esame, nella parte in cui la legge prevede - l'art. 1, comma 1, lett. a), - una indennita' di disoccupazione a favore dei lavoratori e lavoratrici residenti nella Regione, in aggiunta a quelle gia' previste, senza prevederne la necessaria copertura finanziaria ai sensi dell'art. 81 cost. - deve essere impugnato dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione
P. T. M.
Si chiede alla Ecc.ma Corte costituzionale adita, dichiarare la illegittimita' costituzionale, degli artt. 1, comma 1, lett. a) e 4 della legge regionale Trentina-Alto Adige n. 2/2013 come da delibera del Consiglio dei ministri in data 17 maggio 2013.
Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:
1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 17 maggio 2013;
2. copia della legge regionale impugnata;
3. rapporto della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento degli affari regionali.
Con ogni salvezza.
Roma, 20 maggio 2013
Avvocato dello Stato: Rago